TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI RI, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3724/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. proposta da
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Rita
Augimeri, (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Milano alla via Carlo Freguglia n. 10; parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia, P.IVA_2
n. 1 è per legge domiciliata;
parte convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da conclusioni in calce alla citazione)
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione così giudicare: in via preliminare: -sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2411/2023 emessa dal
Tribunale di Monza in persona del Giudice dott. Nicola Greco, in data 3.11.2023, per la sussistenza dei motivi esposti in narrativa sussistendone i presupposti di legge;
nel merito:
1 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
-in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 13.05.2024 dall' all'opponente Controparte_1 nonché degli eventuali atti successivi e conseguenti. in ogni caso:
-con ogni riserva istruttoria e di legge anche all'esito delle difese avversarie.
-con vittoria di spese, diritti ed onorari” per parte convenuta (come da note conclusive depositate telematicamente il 23.6.2025)
“Voglia il Tribunale adito rigettare le domande avversarie. Vinte le spese di lite”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 maggio 2024 ed iscritto a ruolo il 31 maggio
2024 conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 con azione di accertamento dell'inefficacia del precetto per rilascio del compendio immobiliare sito in Correzzana (MB) alla Via Kennedy n. 27, distinto al catasto edilizio urbano al foglio 7, mappale
74 (244-245, sub 1,2,3), notificatole il 13 aprile 2024.
Parte attrice allegava che:
• nel procedimento r.g.n. 9625/2020 dinanzi al Tribunale di Monza aveva rivendicato nei confronti della convenuta l'acquisto ad usucapionem del compendio immobiliare e che l' aveva chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda e la condanna, in via riconvenzionale, al rilascio dei beni e al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad euro 612.177,30 (doc. 1 e 2);
• il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2411 emessa in data 3 novembre 2023, aveva rigettato la domanda attorea e, in accoglimento parziale della riconvenzionale, l'aveva condannata alla riconsegna del compendio immobiliare entro il 22 gennaio 2024, data in cui la condanna al rilascio diveniva esecutiva, al pagamento, da quella data sino all'effettivo rilascio, della somma di euro 2.626,91 mensili, a titolo di indennità di occupazione e alla refusione delle spese di lite (doc. 1 e 2);
• detta sentenza veniva impugnata da entrambe le parti e che l'odierna attrice, quale appellante incidentale, chiedeva alla Corte d'Appello di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato gli elementi di prova in forza dei quali ella, in tesi comodataria dei beni oggetto di rilascio sin dal 1999, aveva mutato il titolo della propria detenzione in possesso anteriormente alla trascrizione del provvedimento di confisca del bene oggetto di causa (cfr. pag.
2-3 citazione);
• attualmente versava in uno stato di indigenza (docc. 3 e 4) e che, anche in ragione dell'età e
2 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
della necessità di occuparsi di un animale d'affezione di grossa taglia (doc. 5), si prefigurerebbe un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a legittimare la sospensiva ex art. 283 c. 1 c.p.c.
Chiedeva dunque sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2411/2023 e accertarsi l'inefficacia del precetto e degli atti esecutivi conseguenti.
Si costituiva ritualmente nel presente giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e delle domande attoree per le ragioni diffusamente spiegate in comparsa di costituzione e risposta.
La convenuta, oltre a contestare integralmente l'ammissibilità e la fondatezza delle avversarie allegazioni e deduzioni, produceva ordinanza della Corte d'Appello del 09.07.2024, nella quale la
Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n.
2411/2023. Dava poi atto, nello scritto finale, del rigetto dell'appello incidentale promosso dalla parte attrice e dell'accoglimento del gravame principale avverso il parziale rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Dava altresì atto dell'avvenuta liberazione del bene da parte dell'attrice nel corso del mese di novembre 2024.
Rigettata anche in questo giudizio l'istanza di sospensione, la causa giunge a sentenza senza richiesta o necessità di istruttoria.
La presente sentenza viene depositata in data 12 ottobre 2025, entro il termine previsto per il deposito.
Come emerge dalla ricostruzione sopra esposta, la domanda di parte attrice non deduce alcun vizio formale del titolo ovvero del precetto ma si concentra nella censura della correttezza del titolo azionato da controparte e nella deduzione di condizioni personali (l'indigenza, l'età avanzata,
l'esigenza di accudimento di un animale di grossa taglia) che sarebbero in tesi idonee a paralizzare l'esecutività del titolo. Pertanto la domanda deve qualificarsi come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è del tutto inammissibile.
In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza, di merito e di legittimità, univoca nel ritenere che nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso titolo giudiziale è possibile contestare solo l'esistenza di valido titolo esecutivo giudiziale ex art. 474 c.p.c. ovvero la legittimazione del creditore ad agire, sulla base di quel titolo, in via esecutiva, ovvero ancora dedurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente al maturare delle preclusioni assertive del giudizio di cognizione. Non è al contrario ammesso contestare il contenuto decisorio della pronuncia.
3 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità dell'opposizione e, come tale, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (cfr. Corte
d'Appello di Milano Sez. III, Sent., 15/02/2021, n. 501).
Come affermato nella pronuncia citata, che questo Giudice condivide, “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è, invero, limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla sua formazione devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce. Pertanto, nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, ove detto titolo sia oggetto di gravame ex art. 323 e ss. c.p.c., tutte le eccezioni e le contestazioni, di merito o processuali, devono essere fatte valere nel giudizio di impugnazione del titolo giudiziale;
ed limite in parola comporta che nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione non è possibile incidere sulle vicende del processo di cognizione in corso, nel quale il titolo esecutivo provvisorio, a base del precetto e/o dell'esecuzione, si è formato ed è in discussione (sul punto, si vedano ex multis:
Cassazione, Sez. 6-3, ordinanza n. 29729 del 15.11.2019; Cassazione, ordinanza n. 25713 del
4.12.2014; Cassazione, 19.12.2014, n. 26948; Cassazione Civile, Sez, 3, sentenza n. 24027 del
13.11.2009).”
Da tale ricostruzione deriva logicamente l'inammissibilità della domanda proposta dall'odierna attrice, la quale, da un lato, ha censurato la ratio decidendi contenuta nel titolo esecutivo – riproponendo le medesime censure dedotte nell'appello incidentale (cfr. doc. g comparsa di costituzione) e, dall'altro lato, ha dedotto ragioni di fatto (l'indigenza e altre condizioni personali) inidonee a fondare valido motivo di opposizione all'esecuzione, atteso che tali difficoltà soggettive dell'obbligato non sono idonee a liberarla dall'obbligazione di rilascio.
In conclusione l'opposizione è dunque del tutto inammissibile e infondata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri vigenti ai valori medi sullo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, salva la fase conclusiva ai minimi, considerata la semplificazione derivante dal mancato deposito di scritti difensivi da parte dell'attrice, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- Rigetta l'opposizione di avverso il precetto notificato il 13 aprile 2024 da Parte_1
; Controparte_1
4 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.360 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge;
Così deciso in Monza, il 12 ottobre 2025.
Il Giudice
RI RI
5
SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI RI, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3724/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. proposta da
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Rita
Augimeri, (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Milano alla via Carlo Freguglia n. 10; parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia, P.IVA_2
n. 1 è per legge domiciliata;
parte convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da conclusioni in calce alla citazione)
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione così giudicare: in via preliminare: -sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2411/2023 emessa dal
Tribunale di Monza in persona del Giudice dott. Nicola Greco, in data 3.11.2023, per la sussistenza dei motivi esposti in narrativa sussistendone i presupposti di legge;
nel merito:
1 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
-in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 13.05.2024 dall' all'opponente Controparte_1 nonché degli eventuali atti successivi e conseguenti. in ogni caso:
-con ogni riserva istruttoria e di legge anche all'esito delle difese avversarie.
-con vittoria di spese, diritti ed onorari” per parte convenuta (come da note conclusive depositate telematicamente il 23.6.2025)
“Voglia il Tribunale adito rigettare le domande avversarie. Vinte le spese di lite”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 maggio 2024 ed iscritto a ruolo il 31 maggio
2024 conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 con azione di accertamento dell'inefficacia del precetto per rilascio del compendio immobiliare sito in Correzzana (MB) alla Via Kennedy n. 27, distinto al catasto edilizio urbano al foglio 7, mappale
74 (244-245, sub 1,2,3), notificatole il 13 aprile 2024.
Parte attrice allegava che:
• nel procedimento r.g.n. 9625/2020 dinanzi al Tribunale di Monza aveva rivendicato nei confronti della convenuta l'acquisto ad usucapionem del compendio immobiliare e che l' aveva chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda e la condanna, in via riconvenzionale, al rilascio dei beni e al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad euro 612.177,30 (doc. 1 e 2);
• il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2411 emessa in data 3 novembre 2023, aveva rigettato la domanda attorea e, in accoglimento parziale della riconvenzionale, l'aveva condannata alla riconsegna del compendio immobiliare entro il 22 gennaio 2024, data in cui la condanna al rilascio diveniva esecutiva, al pagamento, da quella data sino all'effettivo rilascio, della somma di euro 2.626,91 mensili, a titolo di indennità di occupazione e alla refusione delle spese di lite (doc. 1 e 2);
• detta sentenza veniva impugnata da entrambe le parti e che l'odierna attrice, quale appellante incidentale, chiedeva alla Corte d'Appello di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato gli elementi di prova in forza dei quali ella, in tesi comodataria dei beni oggetto di rilascio sin dal 1999, aveva mutato il titolo della propria detenzione in possesso anteriormente alla trascrizione del provvedimento di confisca del bene oggetto di causa (cfr. pag.
2-3 citazione);
• attualmente versava in uno stato di indigenza (docc. 3 e 4) e che, anche in ragione dell'età e
2 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
della necessità di occuparsi di un animale d'affezione di grossa taglia (doc. 5), si prefigurerebbe un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a legittimare la sospensiva ex art. 283 c. 1 c.p.c.
Chiedeva dunque sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2411/2023 e accertarsi l'inefficacia del precetto e degli atti esecutivi conseguenti.
Si costituiva ritualmente nel presente giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e delle domande attoree per le ragioni diffusamente spiegate in comparsa di costituzione e risposta.
La convenuta, oltre a contestare integralmente l'ammissibilità e la fondatezza delle avversarie allegazioni e deduzioni, produceva ordinanza della Corte d'Appello del 09.07.2024, nella quale la
Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n.
2411/2023. Dava poi atto, nello scritto finale, del rigetto dell'appello incidentale promosso dalla parte attrice e dell'accoglimento del gravame principale avverso il parziale rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Dava altresì atto dell'avvenuta liberazione del bene da parte dell'attrice nel corso del mese di novembre 2024.
Rigettata anche in questo giudizio l'istanza di sospensione, la causa giunge a sentenza senza richiesta o necessità di istruttoria.
La presente sentenza viene depositata in data 12 ottobre 2025, entro il termine previsto per il deposito.
Come emerge dalla ricostruzione sopra esposta, la domanda di parte attrice non deduce alcun vizio formale del titolo ovvero del precetto ma si concentra nella censura della correttezza del titolo azionato da controparte e nella deduzione di condizioni personali (l'indigenza, l'età avanzata,
l'esigenza di accudimento di un animale di grossa taglia) che sarebbero in tesi idonee a paralizzare l'esecutività del titolo. Pertanto la domanda deve qualificarsi come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è del tutto inammissibile.
In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza, di merito e di legittimità, univoca nel ritenere che nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso titolo giudiziale è possibile contestare solo l'esistenza di valido titolo esecutivo giudiziale ex art. 474 c.p.c. ovvero la legittimazione del creditore ad agire, sulla base di quel titolo, in via esecutiva, ovvero ancora dedurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente al maturare delle preclusioni assertive del giudizio di cognizione. Non è al contrario ammesso contestare il contenuto decisorio della pronuncia.
3 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità dell'opposizione e, come tale, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (cfr. Corte
d'Appello di Milano Sez. III, Sent., 15/02/2021, n. 501).
Come affermato nella pronuncia citata, che questo Giudice condivide, “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è, invero, limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla sua formazione devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce. Pertanto, nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, ove detto titolo sia oggetto di gravame ex art. 323 e ss. c.p.c., tutte le eccezioni e le contestazioni, di merito o processuali, devono essere fatte valere nel giudizio di impugnazione del titolo giudiziale;
ed limite in parola comporta che nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione non è possibile incidere sulle vicende del processo di cognizione in corso, nel quale il titolo esecutivo provvisorio, a base del precetto e/o dell'esecuzione, si è formato ed è in discussione (sul punto, si vedano ex multis:
Cassazione, Sez. 6-3, ordinanza n. 29729 del 15.11.2019; Cassazione, ordinanza n. 25713 del
4.12.2014; Cassazione, 19.12.2014, n. 26948; Cassazione Civile, Sez, 3, sentenza n. 24027 del
13.11.2009).”
Da tale ricostruzione deriva logicamente l'inammissibilità della domanda proposta dall'odierna attrice, la quale, da un lato, ha censurato la ratio decidendi contenuta nel titolo esecutivo – riproponendo le medesime censure dedotte nell'appello incidentale (cfr. doc. g comparsa di costituzione) e, dall'altro lato, ha dedotto ragioni di fatto (l'indigenza e altre condizioni personali) inidonee a fondare valido motivo di opposizione all'esecuzione, atteso che tali difficoltà soggettive dell'obbligato non sono idonee a liberarla dall'obbligazione di rilascio.
In conclusione l'opposizione è dunque del tutto inammissibile e infondata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri vigenti ai valori medi sullo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, salva la fase conclusiva ai minimi, considerata la semplificazione derivante dal mancato deposito di scritti difensivi da parte dell'attrice, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- Rigetta l'opposizione di avverso il precetto notificato il 13 aprile 2024 da Parte_1
; Controparte_1
4 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.360 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge;
Così deciso in Monza, il 12 ottobre 2025.
Il Giudice
RI RI
5