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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 12128/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12128 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
con sede legale in Palermo, Via Parte_1
Umberto Giordano n°2, P.I. , in persona del Legale Rappresentante, dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Scirè Parte_2
( - fax 091513633 – C.F._1 Email_1
-attore- contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Palermo, Controparte_2
-convenuto contumace-
e
Il (C.F. ), in persona del Vice Sindaco Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 con sede in Tezze sul Brenta (VI), Piazza della Vittoria 1, elettivamente domiciliato
[...] in Tezze sul Brenta (VI) via Jolanda 162, presso lo studio dell'Avv. Denis Marsan (Cod.
Fisc. ) da cui è rappresentato e difeso C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025.
FATTO
La ha citato il Parte_1 CP_1
ed il per ottenere la condanna, in via principale del
[...] Controparte_3
e solo in subordine del al pagamento Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 14.170,48 oltre 5% IVA ex D.A. n.20 GAB del 17/2/22, per retta relativa al ricovero del nucleo mamma-bambino (nello specifico la retta relativa alla madre Per_1
1 ) disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, per il periodo 23 agosto 2022 - Per_2
28 febbraio 2023, oltre interessi dal sessantesimo giorno dall'invio di ciascuna contabilità mensile ed oltre, ancora, rivalutazione monetaria.
La parte attrice premettendo di essere iscritta all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86, di avere sottoscritto con i contratti al Repertorio n. 781 del 28/12/2021 del Comune di
Palermo ed al Repertorio n.407 del 30/12/2022 del Comune di Palermo, apposita convenzione per ricovero in comunità alloggio e casa accoglienza, rappresentava di avere proceduto in situazione di urgenza, in data 23.08.2022, all'inserimento in struttura protetta del nucleo familiare così composto: , , CP_5 Controparte_6 [...]
e della loro madre sig.ra , giusto decreto del Tribunale per Controparte_7 CP_8
i Minorenni di Palermo di pari data.
La cooperativa attrice rappresentava inoltre che il dopo avere Controparte_1 regolarmente pagato le rette per il servizio offerto all'intero nucleo familiare immotivatamente, in data 21.06.2023, comunicava a mezzo mail di interrompere l'erogazione della sola retta riferita alla madre, sig.ra , siccome soggetto CP_8 residente nel comune di alla data del ricovero in struttura protetta. Controparte_3
Vedendosi negato il pagamento per le spese di ricovero a carico della sig.ra Per_1 anche da parte del di la cooperativa attrice adiva l'intestatario CP_1 Controparte_3 tribunale per ottenere una pronuncia di condanna.
Con comparsa di costituzione del 30.11.2023 si costituiva in giudizio il
[...] il quale contestando le domande attoree concludeva chiedendo di: “a- Controparte_3 rigettare le domande proposte nei confronti del , siccome infondate in Controparte_3 fatto e diritto;
b- condannare parte attrice a rifondere alla Amministrazione convenuta spese e competenze di lite, oltre il 15% su compensi per spese genera-li, Cassa Avvocati, ed accessori fiscali come legge”.
Il benché ritualmente citato in giudizio è rimasto contumace. Controparte_1
Con decreto del 19.06.2023 veniva differita la data di vocatio in jus all'udienza del giorno
6.03.2024 per la comparizione delle parti e l'udienza veniva sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta.
All'udienza del 6.03.2024 rigettate le richieste istruttorie e ritenuta matura la causa per la decisione il giudizio era rinviato alla data del 11.12.2025 ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP il quale provvedeva, con decreto del 5.11.2025 a differire l'udienza al giorno 16.12.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. .
All'udienza cartolare del 16.12.2025 lette le note di trattazione scritta delle parti la causa era trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 La domanda della va accolta per Parte_1 le ragioni che seguono.
L'art. 6 co. 4 legge 328/2000 prevede che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Orbene la superiore disposizione che certamente rappresenta la normativa sotto la quale sussumere il caso de quo va, tuttavia, letta in uno con il quadro generale delineato dalla legge 328/2000 giacché il mero rinvio formale al criterio di cui all'articolo 6, comma
4, della Legge 328/2000- “comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero”- rischia di non essere esaustivo per comprendere le ragioni della odierna decisione.
Infatti, se la norma in parola viene decontestualizzata, agganciando l'individuazione del Comune onerato della retta al mero dato formale del “ comune nel quale essi (i soggetti assistiti) hanno la residenza prima del ricovero”, si ha riguardo esclusivamente alla residenza anagrafica della persona e non si tiene conto del fatto che la disposizione è inserita in un quadro normativo che fa riferimento alla titolarità dei Comuni in ordine all'esercizio “ delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”.
L'integrazione della retta per il ricovero è, cioè, solo un tassello che contribuisce a creare un quadro composito di interventi integrati in materia di servizi sociali. Questo comporta che il servizio sociale competente deve svolgere una serie di valutazioni sulle eventuali esigenze terapeutiche e/o di intervento psicologico del soggetto, dai quali poi dipendono anche i costi dell'intervento sociale e, di riflesso, l'individuazione del soggetto onerato.
Sul punto si è autorevolmente espressa la Corte di Cassazione con sent. n. 5869/2022 la quale ha ricostruito la questione degli oneri del soggetto pubblico territorialmente competente a sopportarne i costi partendo da una considerazione di carattere sistemico della normativa stessa.
L'intestatario tribunale aderendo a tale orientamento conviene che “L'inveramento del diritto all'assistenza sociale presuppone……. la realizzazione, secondo le modalità organizzative individuate dal legislatore, nei limiti di una ragionevole attuazione dell'art. 38 Cost., comma 1, di un sistema di protezione sociale capace di elargire prestazioni, sostegni economici e servizi idonei ad assicurare un tenore di vita dignitoso a soggetti in stato di bisogno.”
Va osservato come la legge 328/2000 ha segnato il passaggio da una prospettiva meramente assistenzialistica – in quanto diretta soltanto alla riparazione di una situazione contingente di disagio- ad una logica di promozione e recupero del soggetto destinatario di assistenza.
Proprio in tale ottica va interpretato l'art. 6 nella sua interezza, laddove offre gli strumenti – valutazione della persona, presa in carico, definizione di un progetto individualizzato, etc..- con i quali a livello decentrato i comuni oltre ad intervenire sullo
3 stato di bisogno fornendo assistenza, creano anche i presupposti per prevenire ulteriori fattori di fragilità e favorire prospettive di realizzazione della persona in condizioni di vita dignitose.
Ciò significa che se tutte queste valutazioni sono state poste in essere e il si è CP_1 effettivamente impegnato, con la presa in carico del soggetto, la definizione di un progetto personalizzato e conseguentemente abbia assunto l'onere economico, allora lo stesso ente
è tenuto a sostenere gli oneri sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 4, L.
328/2000.
Nel caso de quo è evidente, poiché risulta provato dai documenti allegati in atti - e non risulta contestato dalle convenute- che il di Palermo a seguito della conferma CP_1 dell'inserimento presso la struttura protetta dell'intero nucleo familiare si CP_9 sia attivato coinvolgendo gli enti di supporto nei casi di maltrattamento (vedi all. 8 atto di citazione- presa in carico dell'EIAM di Palermo).
Dalla disamina dei documenti allegati in giudizio è emerso che benchè all'epoca del ricovero la sig.ra avesse residenza anagrafica nel Comune di , di Per_1 Controparte_3 fatto risiedeva con i di lei figli nella città di Palermo e per tale ragione, in piena aderenza alla interpretazione della normativa di cui sopra, l'ente palermitano si è attivato con misure a tutela e protezione dell'intero nucleo (cfr. allegato n. 5 atto di citazione).
Riconoscendo quindi l'obbligazione a suo carico lo stesso dava Controparte_1 correttamente seguito ai pagamenti delle rette per l'intero nucleo dal giorno dell'inserimento 23.08.2022, per quasi un anno, salvo poi chiederne la restituzione sulla base della- errata- convinzione della non debenza delle somme relative alla retta della sig.a . Per_1
Va altresì osservato che l'intestatario tribunale aderisce all'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale l'obbligazione del comune di sostenere le spese occorrenti per il mantenimento dei minori avviati presso comunità alloggio anche di tipo familiare con ordine dell'autorità giudiziaria sorge ex lege per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e 9 comma IV L.R.
9.5.1986 n. 22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia”, senza che si renda all'uopo necessaria la stipula di apposita convenzione negoziale (Trib. di Palermo sent. 436/2025 RGAC
2503/2025; Trib. di Palermo sent. 4125/25 RGAC 7903/2023.)
Il rapporto, dunque, che si è instaurato fra la Cooperativa 3 P ed Parte_1 il Comune di Palermo discende direttamente dalla legge e dai regolamenti che attuano le norme in materia di servizi e attività socio assistenziali in favore dei minori.
La circostanza che il abbia spontaneamente adempiuto l'obbligazione per CP_1 quasi un anno, attivando contestualmente tutte le collaterali iniziative di supporto, tutela e sostegno per il nucleo mamma-bambini – vale quale riconoscimento Controparte_9 tacito dell'obbligo di pagamento del servizio in capo allo stesso e la contumacia del convenuto nell'odierno giudizio non consente a questo decidente di Controparte_1
4 pervenire ad una diversa delibazione posto che non può dirsi raggiunta la prova di una – eventuale- esimente dall'obbligo.
Per tutto quanto sopra motivato la domanda dell'attrice va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 4.076,40 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (in considerazione del petitum), applicando una riduzione in ragione della contenuta attività istruttoria (meramente documentale), ed applicando altresì l'aumento del 20%, ex art. 4, comma 1-bis, e sono così meglio specificate: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A., C.P.A.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda della 3 P e per l'effetto Parte_1 Parte_1 condanna il al pagamento € 14.170,48 oltre 5% IVA, oltre interessi dal Controparte_1 sessantesimo giorno dall'invio di ciascuna contabilità mensile ed oltre, rivalutazione come per legge;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
liquidandole come in motivazione in € 4.076,40 oltre Parte_1 rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Palermo 19.12.2025
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12128 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
con sede legale in Palermo, Via Parte_1
Umberto Giordano n°2, P.I. , in persona del Legale Rappresentante, dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Scirè Parte_2
( - fax 091513633 – C.F._1 Email_1
-attore- contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Palermo, Controparte_2
-convenuto contumace-
e
Il (C.F. ), in persona del Vice Sindaco Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 con sede in Tezze sul Brenta (VI), Piazza della Vittoria 1, elettivamente domiciliato
[...] in Tezze sul Brenta (VI) via Jolanda 162, presso lo studio dell'Avv. Denis Marsan (Cod.
Fisc. ) da cui è rappresentato e difeso C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025.
FATTO
La ha citato il Parte_1 CP_1
ed il per ottenere la condanna, in via principale del
[...] Controparte_3
e solo in subordine del al pagamento Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 14.170,48 oltre 5% IVA ex D.A. n.20 GAB del 17/2/22, per retta relativa al ricovero del nucleo mamma-bambino (nello specifico la retta relativa alla madre Per_1
1 ) disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, per il periodo 23 agosto 2022 - Per_2
28 febbraio 2023, oltre interessi dal sessantesimo giorno dall'invio di ciascuna contabilità mensile ed oltre, ancora, rivalutazione monetaria.
La parte attrice premettendo di essere iscritta all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86, di avere sottoscritto con i contratti al Repertorio n. 781 del 28/12/2021 del Comune di
Palermo ed al Repertorio n.407 del 30/12/2022 del Comune di Palermo, apposita convenzione per ricovero in comunità alloggio e casa accoglienza, rappresentava di avere proceduto in situazione di urgenza, in data 23.08.2022, all'inserimento in struttura protetta del nucleo familiare così composto: , , CP_5 Controparte_6 [...]
e della loro madre sig.ra , giusto decreto del Tribunale per Controparte_7 CP_8
i Minorenni di Palermo di pari data.
La cooperativa attrice rappresentava inoltre che il dopo avere Controparte_1 regolarmente pagato le rette per il servizio offerto all'intero nucleo familiare immotivatamente, in data 21.06.2023, comunicava a mezzo mail di interrompere l'erogazione della sola retta riferita alla madre, sig.ra , siccome soggetto CP_8 residente nel comune di alla data del ricovero in struttura protetta. Controparte_3
Vedendosi negato il pagamento per le spese di ricovero a carico della sig.ra Per_1 anche da parte del di la cooperativa attrice adiva l'intestatario CP_1 Controparte_3 tribunale per ottenere una pronuncia di condanna.
Con comparsa di costituzione del 30.11.2023 si costituiva in giudizio il
[...] il quale contestando le domande attoree concludeva chiedendo di: “a- Controparte_3 rigettare le domande proposte nei confronti del , siccome infondate in Controparte_3 fatto e diritto;
b- condannare parte attrice a rifondere alla Amministrazione convenuta spese e competenze di lite, oltre il 15% su compensi per spese genera-li, Cassa Avvocati, ed accessori fiscali come legge”.
Il benché ritualmente citato in giudizio è rimasto contumace. Controparte_1
Con decreto del 19.06.2023 veniva differita la data di vocatio in jus all'udienza del giorno
6.03.2024 per la comparizione delle parti e l'udienza veniva sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta.
All'udienza del 6.03.2024 rigettate le richieste istruttorie e ritenuta matura la causa per la decisione il giudizio era rinviato alla data del 11.12.2025 ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP il quale provvedeva, con decreto del 5.11.2025 a differire l'udienza al giorno 16.12.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. .
All'udienza cartolare del 16.12.2025 lette le note di trattazione scritta delle parti la causa era trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 La domanda della va accolta per Parte_1 le ragioni che seguono.
L'art. 6 co. 4 legge 328/2000 prevede che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Orbene la superiore disposizione che certamente rappresenta la normativa sotto la quale sussumere il caso de quo va, tuttavia, letta in uno con il quadro generale delineato dalla legge 328/2000 giacché il mero rinvio formale al criterio di cui all'articolo 6, comma
4, della Legge 328/2000- “comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero”- rischia di non essere esaustivo per comprendere le ragioni della odierna decisione.
Infatti, se la norma in parola viene decontestualizzata, agganciando l'individuazione del Comune onerato della retta al mero dato formale del “ comune nel quale essi (i soggetti assistiti) hanno la residenza prima del ricovero”, si ha riguardo esclusivamente alla residenza anagrafica della persona e non si tiene conto del fatto che la disposizione è inserita in un quadro normativo che fa riferimento alla titolarità dei Comuni in ordine all'esercizio “ delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”.
L'integrazione della retta per il ricovero è, cioè, solo un tassello che contribuisce a creare un quadro composito di interventi integrati in materia di servizi sociali. Questo comporta che il servizio sociale competente deve svolgere una serie di valutazioni sulle eventuali esigenze terapeutiche e/o di intervento psicologico del soggetto, dai quali poi dipendono anche i costi dell'intervento sociale e, di riflesso, l'individuazione del soggetto onerato.
Sul punto si è autorevolmente espressa la Corte di Cassazione con sent. n. 5869/2022 la quale ha ricostruito la questione degli oneri del soggetto pubblico territorialmente competente a sopportarne i costi partendo da una considerazione di carattere sistemico della normativa stessa.
L'intestatario tribunale aderendo a tale orientamento conviene che “L'inveramento del diritto all'assistenza sociale presuppone……. la realizzazione, secondo le modalità organizzative individuate dal legislatore, nei limiti di una ragionevole attuazione dell'art. 38 Cost., comma 1, di un sistema di protezione sociale capace di elargire prestazioni, sostegni economici e servizi idonei ad assicurare un tenore di vita dignitoso a soggetti in stato di bisogno.”
Va osservato come la legge 328/2000 ha segnato il passaggio da una prospettiva meramente assistenzialistica – in quanto diretta soltanto alla riparazione di una situazione contingente di disagio- ad una logica di promozione e recupero del soggetto destinatario di assistenza.
Proprio in tale ottica va interpretato l'art. 6 nella sua interezza, laddove offre gli strumenti – valutazione della persona, presa in carico, definizione di un progetto individualizzato, etc..- con i quali a livello decentrato i comuni oltre ad intervenire sullo
3 stato di bisogno fornendo assistenza, creano anche i presupposti per prevenire ulteriori fattori di fragilità e favorire prospettive di realizzazione della persona in condizioni di vita dignitose.
Ciò significa che se tutte queste valutazioni sono state poste in essere e il si è CP_1 effettivamente impegnato, con la presa in carico del soggetto, la definizione di un progetto personalizzato e conseguentemente abbia assunto l'onere economico, allora lo stesso ente
è tenuto a sostenere gli oneri sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 4, L.
328/2000.
Nel caso de quo è evidente, poiché risulta provato dai documenti allegati in atti - e non risulta contestato dalle convenute- che il di Palermo a seguito della conferma CP_1 dell'inserimento presso la struttura protetta dell'intero nucleo familiare si CP_9 sia attivato coinvolgendo gli enti di supporto nei casi di maltrattamento (vedi all. 8 atto di citazione- presa in carico dell'EIAM di Palermo).
Dalla disamina dei documenti allegati in giudizio è emerso che benchè all'epoca del ricovero la sig.ra avesse residenza anagrafica nel Comune di , di Per_1 Controparte_3 fatto risiedeva con i di lei figli nella città di Palermo e per tale ragione, in piena aderenza alla interpretazione della normativa di cui sopra, l'ente palermitano si è attivato con misure a tutela e protezione dell'intero nucleo (cfr. allegato n. 5 atto di citazione).
Riconoscendo quindi l'obbligazione a suo carico lo stesso dava Controparte_1 correttamente seguito ai pagamenti delle rette per l'intero nucleo dal giorno dell'inserimento 23.08.2022, per quasi un anno, salvo poi chiederne la restituzione sulla base della- errata- convinzione della non debenza delle somme relative alla retta della sig.a . Per_1
Va altresì osservato che l'intestatario tribunale aderisce all'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale l'obbligazione del comune di sostenere le spese occorrenti per il mantenimento dei minori avviati presso comunità alloggio anche di tipo familiare con ordine dell'autorità giudiziaria sorge ex lege per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e 9 comma IV L.R.
9.5.1986 n. 22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia”, senza che si renda all'uopo necessaria la stipula di apposita convenzione negoziale (Trib. di Palermo sent. 436/2025 RGAC
2503/2025; Trib. di Palermo sent. 4125/25 RGAC 7903/2023.)
Il rapporto, dunque, che si è instaurato fra la Cooperativa 3 P ed Parte_1 il Comune di Palermo discende direttamente dalla legge e dai regolamenti che attuano le norme in materia di servizi e attività socio assistenziali in favore dei minori.
La circostanza che il abbia spontaneamente adempiuto l'obbligazione per CP_1 quasi un anno, attivando contestualmente tutte le collaterali iniziative di supporto, tutela e sostegno per il nucleo mamma-bambini – vale quale riconoscimento Controparte_9 tacito dell'obbligo di pagamento del servizio in capo allo stesso e la contumacia del convenuto nell'odierno giudizio non consente a questo decidente di Controparte_1
4 pervenire ad una diversa delibazione posto che non può dirsi raggiunta la prova di una – eventuale- esimente dall'obbligo.
Per tutto quanto sopra motivato la domanda dell'attrice va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 4.076,40 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (in considerazione del petitum), applicando una riduzione in ragione della contenuta attività istruttoria (meramente documentale), ed applicando altresì l'aumento del 20%, ex art. 4, comma 1-bis, e sono così meglio specificate: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A., C.P.A.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda della 3 P e per l'effetto Parte_1 Parte_1 condanna il al pagamento € 14.170,48 oltre 5% IVA, oltre interessi dal Controparte_1 sessantesimo giorno dall'invio di ciascuna contabilità mensile ed oltre, rivalutazione come per legge;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
liquidandole come in motivazione in € 4.076,40 oltre Parte_1 rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Palermo 19.12.2025
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino
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