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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, RE
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pordenone - Via Amerigo Vespucci 1 33170 Pordenone PN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240005511048000 IRES-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Come sopra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26/11/2024 l'Agente delle Entrate Riscossione notificava a Ricorrente_1 la cartella di pagamento 09120240005511048, recante sanzioni e interessi per tardivo versamento delle somme dovute per la rateazione di quanto dovuto in esito alla comunicazione di irregolarità verificatesi per le dichiarazioni dell'a.
i. 2017.
Con ricorso del 26/02/2025, a seguito del quale era integrato il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate, la contribuente eccepiva la mancanza dei prospetti di calcolo delle somme pretese per interessi e l'illegittimità delle sanzioni, quest'ultime poiché difformi dai minimi edittali introdotti dal d.lgs. 14 giugno 2024,
n. 87, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111,
MOTIVI DELLA DECISIONE
si ricorda il principio per il quale la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. (Cass. Sez. U.,
14/07/2022, n. 22281, Rv. 665273 – 01; Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6288, Rv. 674359 – 01).
Nel caso in decisione, AdER, avendo la contribuente ottenuto la rateazione delle somme dovute all'esito di controllo automatizzato, riscontrato il tardivo versamento delle somme dovute alle scadenze previste, ha proceduto all'iscrizione a ruolo degli ulteriori interessi dovuti tra la data di scadenza prevista e quella dell'effettivo versamento. In tale circostanza, AdER precisava che gli interessi: “sono calcolati al tasso legale e decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di effettivo versamento in caso di tardività,
o fino alla consegna del ruolo in caso di insufficienza”.
Aggiungeva AdER motivava che: “La sanzione è calcolata ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.471 del 1997 ed
è commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo. In particolare, la sanzione è applicata ordinariamente nella misura del 30%; tuttavia, in caso di tardività, se il versamento è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a 15 giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”
Specificava inoltre AdER l'atto tributario rimasto inadempiuto che giustificava la riscossione delle sanzioni e degli interessi: “rateazione su comunicazione irregolare, modello redditi/sc, anno imposta 2017. sanzioni per tardivi versamenti rate nn. 9 (scad. 31/03/21 - vers. 07/04/21), 10 (scad. 30/06/21 - vers. 07/07/21), 14
(scad. 30/06/22 - vers. 05/07/22), 16 (scad. 02/01/23 - vers. 09/01/23), 17 (scad. 31/03/23 - vers. 14/04/23),
18 (scad. 30/06/23 - vers. 21/09/23), 19 (scad. 02/10/23 - vers. 13/12/23), 20 (scad. 02 /01/24 - vers. 01/03/24”.
Si consideri quindi che l'art. 5 d.lgs. n. 87/2024, in deroga all'articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, prevede espressamente che le modifiche apportate ai decreti legislativi 471 e 472 del 1997, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 d.lgs. n.87/2024, nonché quelle riportate nell'art. 4 del medesimo decreto, sono applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: per le condotte poste in essere prima di tale data, continuano a valere le regole precedenti.
Nel caso in esame, la normativa di nuovo conio non risulta applicabile in quanto i tardivi versamenti sono stati effettuati in data antecedente al 1° settembre 2024.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'impugnazione è integralmente rigettata, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e di quella intervenuta.
Le spese sono applicate assunto il valore medio per le fasi di studio e introduttiva, ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, per l'importo complessivo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pordenone rigetta il ricorso proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e della parte intervenuta, che liquida a favore di ciascuna di esse in euro 1.246,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario del 15% per le spese generali.
Pordeenone, 26 novembre 2025
Il presidente dott. Gaetano Appierto
Il relatore dott. Rodolfo Piccin
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, RE
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pordenone - Via Amerigo Vespucci 1 33170 Pordenone PN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240005511048000 IRES-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Come sopra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26/11/2024 l'Agente delle Entrate Riscossione notificava a Ricorrente_1 la cartella di pagamento 09120240005511048, recante sanzioni e interessi per tardivo versamento delle somme dovute per la rateazione di quanto dovuto in esito alla comunicazione di irregolarità verificatesi per le dichiarazioni dell'a.
i. 2017.
Con ricorso del 26/02/2025, a seguito del quale era integrato il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate, la contribuente eccepiva la mancanza dei prospetti di calcolo delle somme pretese per interessi e l'illegittimità delle sanzioni, quest'ultime poiché difformi dai minimi edittali introdotti dal d.lgs. 14 giugno 2024,
n. 87, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111,
MOTIVI DELLA DECISIONE
si ricorda il principio per il quale la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. (Cass. Sez. U.,
14/07/2022, n. 22281, Rv. 665273 – 01; Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6288, Rv. 674359 – 01).
Nel caso in decisione, AdER, avendo la contribuente ottenuto la rateazione delle somme dovute all'esito di controllo automatizzato, riscontrato il tardivo versamento delle somme dovute alle scadenze previste, ha proceduto all'iscrizione a ruolo degli ulteriori interessi dovuti tra la data di scadenza prevista e quella dell'effettivo versamento. In tale circostanza, AdER precisava che gli interessi: “sono calcolati al tasso legale e decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di effettivo versamento in caso di tardività,
o fino alla consegna del ruolo in caso di insufficienza”.
Aggiungeva AdER motivava che: “La sanzione è calcolata ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.471 del 1997 ed
è commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo. In particolare, la sanzione è applicata ordinariamente nella misura del 30%; tuttavia, in caso di tardività, se il versamento è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a 15 giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”
Specificava inoltre AdER l'atto tributario rimasto inadempiuto che giustificava la riscossione delle sanzioni e degli interessi: “rateazione su comunicazione irregolare, modello redditi/sc, anno imposta 2017. sanzioni per tardivi versamenti rate nn. 9 (scad. 31/03/21 - vers. 07/04/21), 10 (scad. 30/06/21 - vers. 07/07/21), 14
(scad. 30/06/22 - vers. 05/07/22), 16 (scad. 02/01/23 - vers. 09/01/23), 17 (scad. 31/03/23 - vers. 14/04/23),
18 (scad. 30/06/23 - vers. 21/09/23), 19 (scad. 02/10/23 - vers. 13/12/23), 20 (scad. 02 /01/24 - vers. 01/03/24”.
Si consideri quindi che l'art. 5 d.lgs. n. 87/2024, in deroga all'articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, prevede espressamente che le modifiche apportate ai decreti legislativi 471 e 472 del 1997, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 d.lgs. n.87/2024, nonché quelle riportate nell'art. 4 del medesimo decreto, sono applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: per le condotte poste in essere prima di tale data, continuano a valere le regole precedenti.
Nel caso in esame, la normativa di nuovo conio non risulta applicabile in quanto i tardivi versamenti sono stati effettuati in data antecedente al 1° settembre 2024.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'impugnazione è integralmente rigettata, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e di quella intervenuta.
Le spese sono applicate assunto il valore medio per le fasi di studio e introduttiva, ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, per l'importo complessivo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pordenone rigetta il ricorso proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e della parte intervenuta, che liquida a favore di ciascuna di esse in euro 1.246,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario del 15% per le spese generali.
Pordeenone, 26 novembre 2025
Il presidente dott. Gaetano Appierto
Il relatore dott. Rodolfo Piccin