Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2024, n. 6807
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Sentenza 24 gennaio 2024

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È ricorribile per cassazione, e non emendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2024, n. 6807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6807
    Data del deposito : 24 gennaio 2024

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