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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15266/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Janeiro in Brasile) residente in [...], 25 de Agosto, Duque de AX (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Janeiro (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in proprio e anche congiuntamente al Sig.
[...]
C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
Rio de Janeiro in Brasile), entrambi residenti in [...], 25 de Agosto, Duque de
AX (Stato di Rio de Janeiro in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minorenni, con loro conviventi:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) e
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._5
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile); tutti rappresentati e difesi – giusta procura notarile in atti - dall'Avv. Silvana Beckhauser del Foro di
Napoli OR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta C.F._6 elettronica:
pec: Email_1 Email_2
Ricorrenti
Contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano Parte_4
, figlio di e nato nel comune di Piove di Sacco (PD) il
[...] Per_1 Parte_5
05.03.1871, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino Contr brasiliano (doc.n.3 in atti), unito in matrimonio in Brasile a RO (Stato di Rio de Janeiro in
Brasile) in data 3.11.1894 con deceduto ad AR (Stato di Rio de Janeiro in Persona_2
Brasile) in data 1.4.1949.
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_3 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 17.12.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 13.9.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla
pagina 2 di 6 data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva ad AR (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il Persona_3
13.10.1904, la quale si univa in matrimonio a RO (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in data
8.11.1923 con il e dalla loro unione nasceva ad AR (Stato di Persona_4 Persona_5
Rio de Janeiro in Brasile) il 26.11.1924, il quale a sua volta si univa in matrimonio in data 16.06.1949 con e dalla loro unione nasceva il ricorrente Controparte_5 Parte_1
a OI (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in data 28.03.1950.
Via via fino agli altri ricorrenti.
Per la normativa dell'epoca la figlia non ha trasmesso la cittadinanza italiana al Persona_3 figlio , nato in [...] pre costituzionale, al tempo prevista solo per trasmissione paterna. Per_5
Per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per via materna, con sentenza n.
87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti pagina 3 di 6 anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche Persona_3 in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza
pagina 4 di 6 la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione sicché “la cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana
e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1o gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti” e “I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia”
In tal senso la cittadina italiana ha trasmesso, prima del 1948, la cittadinanza Persona_3 italiana iure sanguinis al proprio figlio, il quale l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli e nipoti.
Per i ricorrenti l'unica via percorribile per ottenere il riconoscimento della titolarità formale della loro cittadinanza italiana rimane solo ed esclusivamente quella giudiziale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata disponendo l'adozione del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Janeiro in Brasile) residente in [...], 25 de Agosto, Duque de AX (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Janeiro (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in proprio e anche congiuntamente al Sig.
[...]
C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
Rio de Janeiro in Brasile), entrambi residenti in [...], 25 de Agosto, Duque de AX (Stato di pagina 5 di 6 Rio de Janeiro in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minorenni, con loro conviventi:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) e
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._5
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile); cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo cittadino italiano nato nel comune di Piove di Sacco (PD) il 05.03.1871. Parte_4
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 18 dicembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15266/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Janeiro in Brasile) residente in [...], 25 de Agosto, Duque de AX (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Janeiro (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in proprio e anche congiuntamente al Sig.
[...]
C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
Rio de Janeiro in Brasile), entrambi residenti in [...], 25 de Agosto, Duque de
AX (Stato di Rio de Janeiro in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minorenni, con loro conviventi:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) e
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._5
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile); tutti rappresentati e difesi – giusta procura notarile in atti - dall'Avv. Silvana Beckhauser del Foro di
Napoli OR (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta C.F._6 elettronica:
pec: Email_1 Email_2
Ricorrenti
Contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano Parte_4
, figlio di e nato nel comune di Piove di Sacco (PD) il
[...] Per_1 Parte_5
05.03.1871, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino Contr brasiliano (doc.n.3 in atti), unito in matrimonio in Brasile a RO (Stato di Rio de Janeiro in
Brasile) in data 3.11.1894 con deceduto ad AR (Stato di Rio de Janeiro in Persona_2
Brasile) in data 1.4.1949.
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_3 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 17.12.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 13.9.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla
pagina 2 di 6 data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva ad AR (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) il Persona_3
13.10.1904, la quale si univa in matrimonio a RO (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in data
8.11.1923 con il e dalla loro unione nasceva ad AR (Stato di Persona_4 Persona_5
Rio de Janeiro in Brasile) il 26.11.1924, il quale a sua volta si univa in matrimonio in data 16.06.1949 con e dalla loro unione nasceva il ricorrente Controparte_5 Parte_1
a OI (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in data 28.03.1950.
Via via fino agli altri ricorrenti.
Per la normativa dell'epoca la figlia non ha trasmesso la cittadinanza italiana al Persona_3 figlio , nato in [...] pre costituzionale, al tempo prevista solo per trasmissione paterna. Per_5
Per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per via materna, con sentenza n.
87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti pagina 3 di 6 anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche Persona_3 in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza
pagina 4 di 6 la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione sicché “la cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana
e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1o gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti” e “I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia”
In tal senso la cittadina italiana ha trasmesso, prima del 1948, la cittadinanza Persona_3 italiana iure sanguinis al proprio figlio, il quale l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri figli e nipoti.
Per i ricorrenti l'unica via percorribile per ottenere il riconoscimento della titolarità formale della loro cittadinanza italiana rimane solo ed esclusivamente quella giudiziale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata disponendo l'adozione del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Janeiro in Brasile) residente in [...], 25 de Agosto, Duque de AX (Stato di Rio de Janeiro in Brasile);
C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Janeiro (Stato di Rio de Janeiro in Brasile) in proprio e anche congiuntamente al Sig.
[...]
C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
Rio de Janeiro in Brasile), entrambi residenti in [...], 25 de Agosto, Duque de AX (Stato di pagina 5 di 6 Rio de Janeiro in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minorenni, con loro conviventi:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile) e
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._5
(Stato di Rio de Janeiro in Brasile); cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo cittadino italiano nato nel comune di Piove di Sacco (PD) il 05.03.1871. Parte_4
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 18 dicembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6