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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note d trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3439/2022
TRA nato a [...] la Fossa il 19.09.1959, rappr.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Matteo Mirra, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria la Fossa alla Via Giardino n. 16
OPPONENTE
E
, (C.F.P. Iva e CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Carlo
Carile, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n.15
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rapp.te, rapp.to e difeso, giusto
[...] P.IVA_2 mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, con cui elett.te domicilia in Aversa alla Via Pisacane n.1
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2022, l'Ing. agiva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di e di rilevando che gli è stata in data 25.04.2022 CP_2 Controparte_1 notificata la cartella di pagamento n. 028 2022 0010141204 000 emessa da Controparte_1
, quale Agente della riscossione per la Provincia di Caserta per un complessivo importo
[...] pari ad € 28.896.01 relativa ai seguenti ruoli: RUOLO N. 2022/001495 Contributo anno 1999; -
N. 2022/001495 contributi anno 2000; - N. 2022/001495 contributi anno 2001; - Pt_2 Pt_2 N. 2022/001495 contributi anno 2002; - N. 2022/001495 contributi anno 2003; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2004; - N. 2022/001495 contributi anno 2005; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2006; - N. 2022/001495 contributi anno 2007; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2008; - N. 2022/001495 contributi anno 2009; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2010; - N. 2022/001495 contributi anno 2011; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2012; - N. 2022/001495 contributi anno 2013; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2014; - N. 2022/001495 contributi anno 2015; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2016; - N. 2022/001495 contributi anno 2017 per Pt_2 Pt_2
l'omesso versamento dei contributi relativi alle annualità dal 1999 al 2017.
Tanto premesso deduceva l'insussistenza della pretesa contributiva svolgendo prevalentemente la professione di insegnante dal 1992 quale dipendente del con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato e solo saltuariamente la professione di ingegnere, e di aver in ogni caso versato i relativi contributi previdenziali ad altra gestione. Eccepiva, inoltre, la prescrizione estintiva quinquennale del credito vantato stante l'omessa notifica nelle forme di legge degli atti presupposti ed interruttivi della prescrizione. Deduceva, altresì, la carenza di motivazione dell'atto amministrativo nonché la carenza della firma digitale. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato, accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n. 028 2022 0010141204 000 con ogni conseguenza di legge. Spese vinte con attribuzione.
Resisteva in giudizio l' , la quale, in via preliminare, chiedeva Controparte_1 dichiararsi la propria estromissione dal giudizio avendo parte ricorrente impugnato la cartella esattoriale non per vizi propri della cartelle stessa ma per vizi della iscrizione a ruolo delle somme richieste dall'Ente impositore ed in subordine, per la prescrizione del credito. Concludeva, pertanto, chiedendo preliminarmente dichiararsi la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta;
in subordine, se contestata la iscrizione a ruolo, l'estromissione dal gudizio. Spese vinte.
Si costituiva, altresì, la resistente contestando l'opposizione con articolate argomentazioni. CP_2
Nel merito deduceva che dal casellario dei lavoratori attivi dell' non risultava la continuità nel CP_4 rapporto di servizio presso il , ma sussistevano dei periodi di scopertura previdenziale. Più in CP_5 particolare, evidenziava che l'ing. per gli anni 2000/2001/2002/2006/2007 era risultato iscritto Pt_1 all'Albo professionale, in possesso della partita iva professionale e sprovvisto di altra copertura previdenziale, ragion per cui per tali annualità era stato iscritto legittimamente alla , CP_2 iscrizione da cui erano derivati gli obblighi contributivi e gli obblighi dichiarativi verso l'ente; mentre per le restanti annualità, 1999/2003/2004/2005/2008/2009/2010/2011/2016, il professionista era risultato coperto da altra forma di previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici ), e per tali CP_4 annualità, quindi, l'Ente aveva provveduto a revisionare la posizione contributiva dell'ingegnere anche ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Assumeva, inoltre, che per le annualità in cui era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria PD / , vista l'iscrizione all'albo degli ingegneri ed CP_4 il possesso di partita iva, il professionista era obbligato al pagamento del solo contributo integrativo e all'obbligo della dichiarazione del volume d'affari IVA verso l'Ente. In ogni caso evidenziava che l'assoggettamento alla Gestione dipendenti , in qualità di insegnante non era mai stato CP_4 comunicato dal ricorrente ad , Ente Previdenziale ex D. Lgs.509/94. Deduceva CP_2 CP_6
l'obbligatorietà della iscrizione alla per gli ingegneri che svolgono con continuità tale CP_2 professione, nonché del versamento della contribuzione minima. Contestata l'intervenuta prescrizione dei crediti stante gli atti interruttivi della stessa insisteva per la debenza delle somme.
Infine, provvedeva alla rideterminazione del proprio credito. Concludeva, pertanto, chiedendo pregiudizialmente revocarsi il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale impugnata;
rigettarsi l'opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la legittimità della cartella di pagamento opposta e la fondatezza della pretesa creditoria di;
nella ipotesi di accoglimento (anche parziale) dell'avversa domanda, CP_2 rideterminarsi il credito di e, per l'effetto, di condannarsi in sentenza il ricorrente al CP_2 pagamento della somma indicata nell'atto impugnato, ovvero al pagamento della minor somma di €
19.576,38, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori di legge, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre sanzioni ed oltre interessi ai sensi dell'art.10.2
Regolamento Generale di Previdenza 2012 e dello Statuto in vigore sino al 2011. Spese vinte.
Accolta l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività della proposta opposizione con riferimento sia a vizi di forma che di merito essendo stata proposta nei venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Sempre in via preliminare va dichiarata la legittimazione passiva di avendo Controparte_1 parte ricorrente impugnato la cartella per vizi di forma quali la motivazione e la sottoscrizione e, per tali vizi, non può che rispondere il soggetto tenuto alla riscossione.
Assorbenti risultano le eccezioni relative alla forma essendo fondate le censure di merito.
Parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione a per carenza dei presupposti CP_2 essendo docente presso il MIM sin dal 1992 come provato dalla documentazione in atti (cfr. schermata NOIPA).
Parte resistente contesta tale circostanza, quantomeno in relazione agli anni CP_2
2000/2001/2002/2006/2007, non essendovi alcuna copertura previdenziale come da documentazione in atti che, tuttavia, non produce e, in relazione alle altre annualità invoca l'obbligo della contribuzione integrativa o comunque minima.
E' opportuno, in via preliminare, richiamare i principi normativi fondanti l'obbligo di iscrizione a
. CP_2 L'art. 21 L. 3 gennaio 1981 n. 6, così come gli artt. 7 e 8 dello Statuto , applicabile CP_2 ratione temporis, prescrivono che l'iscrizione alla obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli CP_2 architetti che esercitano la professione con carattere di continuità, avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della Giunta esecutiva, quanto su domanda, dal momento in cui si verificano le condizioni per l'iscrivibilità. In particolare, a norma dell'art. 7 dello Statuto, l'iscrizione a detta CP_2
è obbligatoria: “per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
2. Ai fini dell'iscrizione ad il CP_2 requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri
e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”. Del resto la S.C. con argomentazioni non disattese dalla giudicante, con sent. n.
14684/2012, ha ritenuto che “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli CP_2 ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica).”
Nel caso di specie, stante anche la genericità degli atti introduttivi sul punto, dal tenore delle comunicazioni di , dovrebbe desumersi l'iscrizione d'ufficio ma il comma 2 dell'art. 7 dello CP_2
Statuto postula, quale condizione, la mancata iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. Al riguardo, come documentato dal certificato versato in atti da parte ricorrente, cfr. doc. prod. ric., sicuramente questi dal 2000 ha siglato un contratto con il MIM per cui non poteva che essere iscritto all' , quale gestione di previdenza obbligatoria in pendenza di un rapporto di lavoro subordinato. CP_4
Peraltro la richiesta contribuzione suindicata, ricompresa tra l'anno 2000 e il 2016, oltre a non essere dovuta deve ritenersi irrimediabilmente prescritta non essendo intercorso, tra l'asserita notifica degli atti interruttivi e quella della cartella di pagamento, oggi opposta, risalente al mese di aprile 2022, alcun atto interruttivo.
A tal proposito giova richiamare l'art. 3 co. 9 e 10 della legge n. 335/1995 che dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Posto, quindi, che il termine di prescrizione è quinquennale, esso, considerate le annualità richieste, deve ritenersi decorso al momento della notifica della cartella di pagamento nell'aprile 2022 fatta eccezione per l'annualità relativa al 2017; del resto le A.R. versate in atti dall'Ente previdenziale, non sono sicuramente riconducibili alle relative missive di messa in mora a seguito di rideterminazione dei crediti perché prive di riferimenti univoci, non sempre sottoscritte dal ricorrente e comunque notificate entro l'anno successivo di scadenza del debito previdenziale e, pertanto, in assenza di atti ulteriori inidonei ai fini della interruzione della maturazione della prescrizione. Alla luce di tali considerazioni, quindi, la prescrizione opera sicuramente per i contributi (al di là della natura) relativi agli anni dal 1999 al 2016 mentre per il 2017 alcuna contribuzione è dovuta per carenza di allegazione da parte dell' dei presupposti costitutivi fondanti l'obbligo stante la presenza di CP_2 allegazioni e documentazione fondante l'insussistenza dell'obbligatoria iscrizione, come anzidetto.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e la contribuzione non dovuta per le causali di cui in motivazione.
Le spese di lite si compensano nei confronti di , stante i motivi di accoglimento Controparte_1 del ricorso, si pongono a carico di in virtù del principio della soccombenza e si CP_2 liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme relative agli anni dal 1999 al 2017 contenute nella cartella di pagamento n. 028 2022 0010141204 000, per le causali di cui in motivazione;
b) Compensa integralmente le spese con , in persona del legale rappr. p.t.; Controparte_1
c) Condanna , in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2 della somma di euro 1900,00 oltre IVA, CPA, spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note d trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3439/2022
TRA nato a [...] la Fossa il 19.09.1959, rappr.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Matteo Mirra, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria la Fossa alla Via Giardino n. 16
OPPONENTE
E
, (C.F.P. Iva e CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Carlo
Carile, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n.15
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rapp.te, rapp.to e difeso, giusto
[...] P.IVA_2 mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, con cui elett.te domicilia in Aversa alla Via Pisacane n.1
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2022, l'Ing. agiva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di e di rilevando che gli è stata in data 25.04.2022 CP_2 Controparte_1 notificata la cartella di pagamento n. 028 2022 0010141204 000 emessa da Controparte_1
, quale Agente della riscossione per la Provincia di Caserta per un complessivo importo
[...] pari ad € 28.896.01 relativa ai seguenti ruoli: RUOLO N. 2022/001495 Contributo anno 1999; -
N. 2022/001495 contributi anno 2000; - N. 2022/001495 contributi anno 2001; - Pt_2 Pt_2 N. 2022/001495 contributi anno 2002; - N. 2022/001495 contributi anno 2003; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2004; - N. 2022/001495 contributi anno 2005; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2006; - N. 2022/001495 contributi anno 2007; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2008; - N. 2022/001495 contributi anno 2009; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2010; - N. 2022/001495 contributi anno 2011; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2012; - N. 2022/001495 contributi anno 2013; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2014; - N. 2022/001495 contributi anno 2015; - Pt_2 Pt_2
N. 2022/001495 contributi anno 2016; - N. 2022/001495 contributi anno 2017 per Pt_2 Pt_2
l'omesso versamento dei contributi relativi alle annualità dal 1999 al 2017.
Tanto premesso deduceva l'insussistenza della pretesa contributiva svolgendo prevalentemente la professione di insegnante dal 1992 quale dipendente del con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato e solo saltuariamente la professione di ingegnere, e di aver in ogni caso versato i relativi contributi previdenziali ad altra gestione. Eccepiva, inoltre, la prescrizione estintiva quinquennale del credito vantato stante l'omessa notifica nelle forme di legge degli atti presupposti ed interruttivi della prescrizione. Deduceva, altresì, la carenza di motivazione dell'atto amministrativo nonché la carenza della firma digitale. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato, accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n. 028 2022 0010141204 000 con ogni conseguenza di legge. Spese vinte con attribuzione.
Resisteva in giudizio l' , la quale, in via preliminare, chiedeva Controparte_1 dichiararsi la propria estromissione dal giudizio avendo parte ricorrente impugnato la cartella esattoriale non per vizi propri della cartelle stessa ma per vizi della iscrizione a ruolo delle somme richieste dall'Ente impositore ed in subordine, per la prescrizione del credito. Concludeva, pertanto, chiedendo preliminarmente dichiararsi la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta;
in subordine, se contestata la iscrizione a ruolo, l'estromissione dal gudizio. Spese vinte.
Si costituiva, altresì, la resistente contestando l'opposizione con articolate argomentazioni. CP_2
Nel merito deduceva che dal casellario dei lavoratori attivi dell' non risultava la continuità nel CP_4 rapporto di servizio presso il , ma sussistevano dei periodi di scopertura previdenziale. Più in CP_5 particolare, evidenziava che l'ing. per gli anni 2000/2001/2002/2006/2007 era risultato iscritto Pt_1 all'Albo professionale, in possesso della partita iva professionale e sprovvisto di altra copertura previdenziale, ragion per cui per tali annualità era stato iscritto legittimamente alla , CP_2 iscrizione da cui erano derivati gli obblighi contributivi e gli obblighi dichiarativi verso l'ente; mentre per le restanti annualità, 1999/2003/2004/2005/2008/2009/2010/2011/2016, il professionista era risultato coperto da altra forma di previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici ), e per tali CP_4 annualità, quindi, l'Ente aveva provveduto a revisionare la posizione contributiva dell'ingegnere anche ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Assumeva, inoltre, che per le annualità in cui era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria PD / , vista l'iscrizione all'albo degli ingegneri ed CP_4 il possesso di partita iva, il professionista era obbligato al pagamento del solo contributo integrativo e all'obbligo della dichiarazione del volume d'affari IVA verso l'Ente. In ogni caso evidenziava che l'assoggettamento alla Gestione dipendenti , in qualità di insegnante non era mai stato CP_4 comunicato dal ricorrente ad , Ente Previdenziale ex D. Lgs.509/94. Deduceva CP_2 CP_6
l'obbligatorietà della iscrizione alla per gli ingegneri che svolgono con continuità tale CP_2 professione, nonché del versamento della contribuzione minima. Contestata l'intervenuta prescrizione dei crediti stante gli atti interruttivi della stessa insisteva per la debenza delle somme.
Infine, provvedeva alla rideterminazione del proprio credito. Concludeva, pertanto, chiedendo pregiudizialmente revocarsi il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale impugnata;
rigettarsi l'opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la legittimità della cartella di pagamento opposta e la fondatezza della pretesa creditoria di;
nella ipotesi di accoglimento (anche parziale) dell'avversa domanda, CP_2 rideterminarsi il credito di e, per l'effetto, di condannarsi in sentenza il ricorrente al CP_2 pagamento della somma indicata nell'atto impugnato, ovvero al pagamento della minor somma di €
19.576,38, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori di legge, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre sanzioni ed oltre interessi ai sensi dell'art.10.2
Regolamento Generale di Previdenza 2012 e dello Statuto in vigore sino al 2011. Spese vinte.
Accolta l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività della proposta opposizione con riferimento sia a vizi di forma che di merito essendo stata proposta nei venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Sempre in via preliminare va dichiarata la legittimazione passiva di avendo Controparte_1 parte ricorrente impugnato la cartella per vizi di forma quali la motivazione e la sottoscrizione e, per tali vizi, non può che rispondere il soggetto tenuto alla riscossione.
Assorbenti risultano le eccezioni relative alla forma essendo fondate le censure di merito.
Parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione a per carenza dei presupposti CP_2 essendo docente presso il MIM sin dal 1992 come provato dalla documentazione in atti (cfr. schermata NOIPA).
Parte resistente contesta tale circostanza, quantomeno in relazione agli anni CP_2
2000/2001/2002/2006/2007, non essendovi alcuna copertura previdenziale come da documentazione in atti che, tuttavia, non produce e, in relazione alle altre annualità invoca l'obbligo della contribuzione integrativa o comunque minima.
E' opportuno, in via preliminare, richiamare i principi normativi fondanti l'obbligo di iscrizione a
. CP_2 L'art. 21 L. 3 gennaio 1981 n. 6, così come gli artt. 7 e 8 dello Statuto , applicabile CP_2 ratione temporis, prescrivono che l'iscrizione alla obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli CP_2 architetti che esercitano la professione con carattere di continuità, avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della Giunta esecutiva, quanto su domanda, dal momento in cui si verificano le condizioni per l'iscrivibilità. In particolare, a norma dell'art. 7 dello Statuto, l'iscrizione a detta CP_2
è obbligatoria: “per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
2. Ai fini dell'iscrizione ad il CP_2 requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri
e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”. Del resto la S.C. con argomentazioni non disattese dalla giudicante, con sent. n.
14684/2012, ha ritenuto che “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli CP_2 ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica).”
Nel caso di specie, stante anche la genericità degli atti introduttivi sul punto, dal tenore delle comunicazioni di , dovrebbe desumersi l'iscrizione d'ufficio ma il comma 2 dell'art. 7 dello CP_2
Statuto postula, quale condizione, la mancata iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. Al riguardo, come documentato dal certificato versato in atti da parte ricorrente, cfr. doc. prod. ric., sicuramente questi dal 2000 ha siglato un contratto con il MIM per cui non poteva che essere iscritto all' , quale gestione di previdenza obbligatoria in pendenza di un rapporto di lavoro subordinato. CP_4
Peraltro la richiesta contribuzione suindicata, ricompresa tra l'anno 2000 e il 2016, oltre a non essere dovuta deve ritenersi irrimediabilmente prescritta non essendo intercorso, tra l'asserita notifica degli atti interruttivi e quella della cartella di pagamento, oggi opposta, risalente al mese di aprile 2022, alcun atto interruttivo.
A tal proposito giova richiamare l'art. 3 co. 9 e 10 della legge n. 335/1995 che dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Posto, quindi, che il termine di prescrizione è quinquennale, esso, considerate le annualità richieste, deve ritenersi decorso al momento della notifica della cartella di pagamento nell'aprile 2022 fatta eccezione per l'annualità relativa al 2017; del resto le A.R. versate in atti dall'Ente previdenziale, non sono sicuramente riconducibili alle relative missive di messa in mora a seguito di rideterminazione dei crediti perché prive di riferimenti univoci, non sempre sottoscritte dal ricorrente e comunque notificate entro l'anno successivo di scadenza del debito previdenziale e, pertanto, in assenza di atti ulteriori inidonei ai fini della interruzione della maturazione della prescrizione. Alla luce di tali considerazioni, quindi, la prescrizione opera sicuramente per i contributi (al di là della natura) relativi agli anni dal 1999 al 2016 mentre per il 2017 alcuna contribuzione è dovuta per carenza di allegazione da parte dell' dei presupposti costitutivi fondanti l'obbligo stante la presenza di CP_2 allegazioni e documentazione fondante l'insussistenza dell'obbligatoria iscrizione, come anzidetto.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e la contribuzione non dovuta per le causali di cui in motivazione.
Le spese di lite si compensano nei confronti di , stante i motivi di accoglimento Controparte_1 del ricorso, si pongono a carico di in virtù del principio della soccombenza e si CP_2 liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme relative agli anni dal 1999 al 2017 contenute nella cartella di pagamento n. 028 2022 0010141204 000, per le causali di cui in motivazione;
b) Compensa integralmente le spese con , in persona del legale rappr. p.t.; Controparte_1
c) Condanna , in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2 della somma di euro 1900,00 oltre IVA, CPA, spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza