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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2596/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MARZANO ETTORE, come da procura Parte_1
in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2
ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.3.24 la parte ricorrente, quale esercente la potestà sul minore dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver Persona_1 tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l' indennità di frequenza. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata.
Orbene, nel caso in esame, il CT , nominato nella prime fase e chiamato a chiarimenti in questa di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ribadito le conclusioni assunte in sede di ctu, , argomentando anche sull' assenza di ulteriore documentazione sanitaria . Il ctu ha così testualmente argomentato:” In riferimento alle doglianze riportate nel ricorso di merito da parte del legale di parte ricorrente, lo scrivente precisa che nel fascicolo relativo alla fase dell'ATP non fu allegata documentazione medica aggiornata. Il P.D.P. (piano didattico personalizzato) relativo all'anno scolastico 2023/24, richiesto in sede di operazioni peritali che, come ovviamente il legale ben sa, non ha la valenza di un documento medico, richiama una certificazione specialistica rilasciata dalla Neuropsichiatria Infantile della
ASL BT in data 8.10.2020. La valutazione operata dallo scrivente ha tenuto conto del fatto che il minore, dall'8.10.2020 all'1.12.2023 (data di espletamento delle operazioni peritali nella fase dell'ATP), non ha più avuto necessità di essere sottoposto a visite specialistiche neuropsichiatriche infantili, in ragione del buon compenso del disturbo specifico dell'apprendimento, ottenuto mediante l'adozione degli strumenti previsti dalla normativa vigente”.
Tali conclusioni allora correttamente e ampiamente motivate vanno integralmente recepite. La domanda va quindi rigettata.
Le spese restano compensate ex art. 152 disp.att. cpc Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.3.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso, compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore