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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1716/2020, assunta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
TRA
c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
c.f. , rappresentati e difesi dagli Avvocati Gaetano Coccoli
[...] CodiceFiscale_3
c.f. e NT LE c.f. con gli stessi CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in OM, alla via Aldo Moro n. 7, procura in calce all'atto di appello, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
pro tempore e per il di OM (NA), in persona del Controparte_2 dirigente scolastico in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso la cui sede domiciliano per legge, in CodiceFiscale_6
Napoli alla via Armando Diaz n. 11, indirizzo di posta certificata
Email_3
APPELLATI
NONCHÈ
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
- scuola Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9421/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 28 maggio 2020 e iscritto a ruolo il 4 giugno 2020
e hanno impugnato la sentenza n. 9421/2019 pubblicata in Parte_1 Parte_2 data 24 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato, ponendo a loro carico anche le spese del giudizio, la domanda da loro proposta in rappresentanza della figlia minore nei confronti del , nonché del Controparte_5
di OM e di Controparte_2 Controparte_6
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da dall'evento
[...] Persona_1
dannoso patito tra le ore 14,00 e le 14,30 del giorno 14 ottobre 2014 presso la sala teatro della scuola elementare I circolo didattico IG ON di OM, riportandone lesioni alla mano sinistra, rimasta incastrata nella seduta basculante e quindi interessata da profondo taglio nel tentativo di liberarla.
1.1. Con i motivi i coniugi e hanno protestato l'errore del primo giudice di Pt_1 Pt_2
escludere la corretta costituzione del rapporto processuale con la in Controparte_7 mancanza di una adeguata prova della citazione. Hanno deplorato violazione del diritto di difesa e sono insorti contro la mancata ammissione delle istanze istruttorie. Hanno eccepito la nullità della sentenza appellata per l'assenza di motivazione, error in iudicando, contraddittorietà, inversione dell'onere della prova. Hanno eccepito la nullità della sentenza ivi impugnata ed hanno chiesto la riforma di quest'ultima, perorando la fondatezza della loro domanda. Hanno stigmatizzato la mancanza di contestazione delle circostanze di fatto e la violazione del consono principio. Hanno invocato il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla minore a causa dell'evento Persona_1 dannoso in oggetto e chiesto la riforma della sentenza impugnata anche riguardo alla loro condanna alle spese di lite.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione hanno rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata;
dichiarare regolarmente costituito il contradittorio tra le parti di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la contumacia, già dal giudizio di primo grado, della ammettere i mezzi istruttori così come Controparte_7
articolati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c.; accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale in capo agli appellati nella causazione del danno subito da dall'evento in questione;
condannare gli attuali appellati, in solido Persona_1
tra loro o per chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla minore indicati in totali € 7.198,86 o nella diversa somma risultante in corso di causa;
condannare gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, come da legge;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata in merito al regime delle spese disponendone la compensazione di quest'ultime ovvero la riduzione nei minimi di legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2020 si sono costituiti in giudizio il , in persona Controparte_1
del e il di OM, entrambi con il Controparte_8 Controparte_2 patrocinio erariale, ed hanno chiesto in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 342 e art. 348 c.p.c.; di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al suddetto istituto scolastico e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio;
di rigettare le richieste istruttorie formulate da parte avversa nell'atto di appello;
di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare totalmente la sentenza impugnata;
in denegata ipotesi di soccombenza, di condannare soltanto la compagnia assicurativa , a sua volta broker Controparte_9
rispetto alla compagnia Wiener Stadtische, per l'operare della manleva, in ragione della riproposizione della relativa istanza, già avanzata nel giudizio di primo grado, ai sensi del disposto degli artt. 345 e 346 c.p.c. lasciando indenni le Amministrazioni da qualsiasi condanna, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3. La Scuola già contumace nel giudizio Controparte_9
dinanzi al Tribunale, tale è rimasta anche nel grado d'appello, sebbene abbia ricevuto regolare notifica della citazione che l'ha introdotto in data 28 maggio 2020.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La sua contumacia è stata dichiarata a verbale dell'udienza del 6 ottobre 2020.
4. Nel corso del giudizio la Corte ha acquisito il fascicolo del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 28 maggio 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2016 e Parte_1 Parte_2
rappresentanti legali della figlia hanno convenuto dinnanzi al Tribunale di Persona_1
Napoli, il , la scuola elementare I Controparte_1
circolo didattico IG ON di OM e la Controparte_6
al fine di sentir accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e
[...] concorsuale dei convenuti nella causazione del danno sofferto dalla minore a causa dell'incidente occorsole tra le ore 14,00 e le 14,30 del giorno 14 ottobre 2014 nella sala teatro della scuola allorquando si è ferita alla mano sinistra, rimasta incastrata nella sedia basculante, nel tentativo di liberarsi. Hanno riferito che per la profonda ferita la bambina è stata prontamente portata dai genitori al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Aera
Vesuviana, dove le sono stati applicati quattro punti di sutura ed indi dimessa con la seguente diagnosi: “ferita delle dita della mano con complicazioni - flc 4 dito mano sin con frattura apice falange distale”, prognosi di giorni 15 e prescrizione di rimozione dei punti dopo il decorso di 8 giorni e prenotazione di visita ortopedica. Hanno aggiunto che al prefato controllo ortopedico è risultata anche la frattura dell'apice F3 del quarto dito della mano sinistra. Tanto premesso, hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti e quantificati in € 7.198,86 o nella diversa somma di giustizia, vinte le spese del giudizio.
5.2. Il e la scuola elementare I Controparte_1
circolo didattico IG ON di OM, nella propria comparsa di costituzione e risposta, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo all'istituto scolastico e
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'infondatezza della domanda attorea assumendo il caso fortuito nella causazione dell'evento in questione. Hanno chiesto di chiamare in garanzia la Wiener Stadtische.
La convenuta non si è costituita. Controparte_6
5.3. Respinta la richiesta di chiamata in garanzia della Wiener Stadtische per la tardiva costituzione di parte convenuta e la richiesta attorea di estenderle il contraddittorio non trattandosi di parte necessaria;
articolate le richieste istruttorie, con ordinanza riservata del
18 maggio 2017 è stata fissata udienza di conclusioni, all'esito della quale la causa è stata assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c..
6. Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio con la sentenza n. 9421/2019 pubblicata in data 24 ottobre 2019 che ha respinto la domanda attrice e regolato le spese secondo soccombenza liquidandole in € 2.737,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
6.1. Preliminarmente si è negata una valida istaurazione del rapporto processuale con l'assicuratrice in difetto di prova di regolare notifica in modalità Controparte_7
telematica essendo documentato solo il file della ricevuta di accettazione e non anche quello di consegna.
6.2. Nel merito la domanda è stata valutata priva di fondamento.
Il giudice di prime cure ha ragionato del regime probatorio, sia invocando la presunzione di responsabilità prevista dal capoverso dell'art. 2048 c.c., sia la responsabilità contrattuale, osservando come in ambo i casi parte attrice debba provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'avversario incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile all'obbligato.
La prospettazione attorea per la quale il solo fatto che le lesioni siano state patite dalla alunna minorenne all'interno dell'istituto scolastico, durante l'orario scolastico, comporti la responsabilità dell'Istituto e del , restando a carico di quest'ultimo Controparte_1
l'onere di provare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile ai docenti, al personale dell'istituto o, comunque, a negligenza della scuola, non gioverebbe loro, essendosi limitati a riferire che l'infortunio è occorso durante l'orario scolastico all'interno del plesso e sotto la vigilanza dei docenti, deplorando una generica colpa in vigilando degli insegnanti e del personale, senza mai dedurre la colpa specifica della scuola per l'eventuale vetustà delle sedie o per l'errato funzionamento di queste anche a causa della mancata manutenzione, il cui utilizzo ha procurato il danno.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale partenopeo ha escluso che il danno patito dalla alunna Persona_1
possa ascriversi a condotta colposa del personale scolastico.
Ne ha aggiunto anche l'assoluta imprevedibilità e inevitabilità, anche mediante l'adozione della dovuta diligenza ed attenzione dagli insegnanti.
Ha aggiunto che, in mancanza di specifiche deduzioni dagli attori, vada esclusa una situazione di pericolo nella struttura scolastica, o l'omessa e insufficiente vigilanza dal personale scolastico.
7. L'appello è – preliminarmente – tempestivo ed ammissibile.
È tempestivo in quanto il termine semestrale dalla pubblicazione ha subito la sospensione straordinaria per emergenza sanitaria da coronavirus tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, D.L. 18/2020 e dell'art. 36, comma 1°, D.L. 23/2020.
È ammissibile perché redatto conformemente a legge.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò, contrariamente a quanto opinato dal difensore pubblico, è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
8. Con il primo motivo di gravame è stata impugnata la decisione quanto al rapporto processuale con la che a parere degli appellanti sarebbe stata Controparte_7
regolarmente citata.
8.1. Il motivo è sostanzialmente irrilevante.
Nella tipologia di azione diversa dalla r.c.a. non esiste possibilità di azione diretta verso la compagnia assicuratrice del danneggiante per cui ai genitori dell'alunna che ne hanno la responsabilità, ancorché costei possa essere tra i terzi a favore dei quali la polizza è stata stipulata, non è consentito adirla direttamente in giudizio per rivolgerle le pretese risarcitorie, a tanto potendo provvedere - ove lo ritenga necessario - il danneggiante.
Nel caso presente detta possibilità è stata preclusa dalla tardiva costituzione dell'Avvocatura di Stato, per cui correttamente il Tribunale ha reso in data 29 settembre
2016 l'ordinanza con cui ha sia negato il differimento dell'udienza di prima comparizione per permettere la chiamata ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. ratione temporis vigenti, sia escluso altra possibilità di coinvolgimento nel giudizio ad iniziativa attrice non trattandosi di parte in esso necessaria.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno opinato violazione del diritto di difesa e sono insorti contro la mancata ammissione delle istanze istruttorie. Hanno stigmatizzato la contraddittorietà del comportamento dell'istruttore che, ritenendo irrilevanti anche perché non contestate le richieste articolate, rigettando la domanda avrebbe precluso la loro possibilità d'azione, oltre ad avere travisato i fatti oggetto di causa.
9.1. Il motivo è fondato.
Conviene indicare i capitoli articolati per la prova testimoniale che il Tribunale ha ritenuto riguardare “circostanze irrilevanti ai fini del decidere oltre che incontestate”:
a) in data 14 ottobre 2014, tra le ore 14,00 e le ore 14,30, circa la figlia minore degli attori,
, si trovava nei locali della scuola elementare I circolo didattico IG Persona_1
ON di OM (che frequenta, in virtù di regolare iscrizione) e, per la precisione, presso la pertinente sala teatro;
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda b) in data 14 ottobre 2014, tra le ore 14,00 e le ore 14.30, presso la pertinente sala teatro del I circolo didattico IG ON OM, nel sedersi al posto a lei assegnato dall'insegnante, la bambina restava incastrata con la mano sinistra nella sedia e, per la Persona_1 precisione, tra il sediolino basculante e le parti in ferro (piedi); nella detta circostanza di tempo e di luogo, la minore, nel liberarsi si tagliava profondamente (con copiosa perdita di sangue), procurandosi addirittura una frattura al dito della mano sinistra, tanto che necessitava dell'immediato intervento dell'insegnante ivi presente e del personale amministrativo, i quali prestavano le prime cure provvedendo finanche a contattare i genitori;
c) le poltrone e/o i sedili della sala teatro I circolo didattico IG ON di OM hanno i sediolini pieghevoli (basculanti), sono vetuste e costituite da legno rivestito e parti in ferro.
Con la seconda memoria istruttoria sono stati allegati anche quattro rilievi fotografici della sala teatro estratte dalla relativa pagina facebook che raffigurano una vasta sala con sedie lineari di cui è visibile la struttura metallica scura e la seduta rivestita da stoffa di colore rosso o cremisi.
Nella medesima occasione, oltre alla consulenza medico-legale, gli attori hanno anche chiesto dopo l'escussione del teste una consulenza tecnica al fine di accertare Tes_1
se le poltrone e/o i sedili della sala teatro in oggetto siano o meno conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei predetti luoghi ed arredi.
Le richieste istruttorie non sono state mai rinunciate dagli attori che hanno continuato a farne richiesta al verbale dell'udienza di conclusioni del 17 giugno 2019, sebbene poi in comparsa conclusionale abbiano osservato come la mancanza di contestazione dei fatti e della consulenza di parte medico-legale che l'ordinanza istruttoria ha correttamente indicato incontroversa rendano possibile comunque la decisione.
La decisione del primo giudice non ha riguardato la negazione del fatto storico, né le conseguenze lesive a carico della minore, alunna dell'istituto scolastico infortunatasi alla mano durante l'orario di lezione, nella sala teatro della scuola che anche i documenti fotografici.
Per l'effetto, non essendo francamente necessaria l'escussione del testimone, né imprescindibile la valutazione medico-legale di un consulente della Corte, è possibile
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda accedere alla disamina dei motivi successivi, appurata la verità del fatto storico narrato in citazione.
10. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno opinato la nullità della sentenza per assenza di motivazione e per sua contradittoria, non essendo le conclusioni assunte coerenti con i precedenti giurisprudenziali richiamati, il tutto senza alcuna giustificazione.
11. Nel quarto motivo di gravame, costoro hanno insistito nell'accoglimento della loro domanda una volta appurata l'acquiescenza e la mancata contestazione del Ministero sulla dinamica dell'evento.
12. I motivi, passibili di esame congiunto, sono fondati.
12.1. Il giudice di prime cure non ha sconosciuto il fatto quale riferito in citazione, né nella sua verità storica né per le conseguenze lesive.
Piuttosto ne ha offerto un inquadramento giuridico che - a suo giudizio - non consentirebbe il ristoro.
Ha infatti sussunto la fattispecie - azione risarcitoria per i danni autoprodotti subiti dall'alunno all'interno di un istituto scolastico, durante l'orario scolastico – indifferentemente nel rapporto contrattuale instaurato “di fatto” tra scuola e genitori dell'allievo con l'iscrizione e quindi nell'inadempimento all'obbligazione di vigilare sull'incolumità e sulla sicurezza di chi fruisce della prestazione scolastica ovvero nel
“contatto sociale” insegnante - allievo, in cui il primo assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
È giurisprudenza costante della Corte regolatrice la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno - sia autocagionato che eterocagionato - per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28 aprile 2017, condivisa dalla successiva n. 32377 dell'8 novembre 2021, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto per l'instaurazione del vincolo negoziale che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione.
Da quest'ipotesi il primo giudice ha distinto altra, non rilevante nella fattispecie, di natura aquiliana, quando il danno sia stato provocato da alunno ad altro alunno, cui si applica l'art. 2048 c.c..
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ad ogni modo il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che tra le due ipotesi non muta la ripartizione del carico probatorio atteso che, sia applicando l'art. 1218 c.c. sia il capoverso dell'art. 2048 c.c. con l'onere della prova liberatoria a carico dell'insegnante, parte attrice deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la circostanza che l'evento dannoso sia dipeso da causa non imputabile all'obbligato insiste sull'avversario (in argomento, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12.05.2020, n. 8811;
Cassazione civile, sez. III, 27.05.2024, n. 14720).
Si tratta di affermazioni che trovano concorde il Collegio.
12.2. Incontroverso il fatto storico, il Tribunale ha però ragionato che la prospettazione attorea scritta in citazione e ribadita nella prima memoria istruttoria - per cui il semplice fatto che le lesioni si siano verificate nella struttura scolastica, in orario scolastico, comporta di per sé la responsabilità dell'istituto e, dunque, del , restando a Controparte_1
carico di quest'ultimo l'onere di provare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile ai docenti, al personale dell'istituto o, comunque, a negligenza della scuola – avrebbe voluto prospettata la “colpa della scuola per la eventuale vetustà delle sedie, o per il mancato corretto funzionamento, a causa della omessa manutenzione, delle stesse, dal cui uso sarebbe derivato il danno”.
In questo senso non si è ritenuta appagante l'allegazione che il sinistro sia avvenuto durante l'orario scolastico, nella struttura, sotto la vigilanza dei docenti, né la generica rimostranza di una culpa in vigilando degli insegnanti e del personale dell'istituto.
Nel seguito della motivazione il Tribunale ha ritenuto che “pur essendo indubbio ed incontestato che l'incidente si verificava durante l'orario scolastico, nell'ambito della struttura scolastica (in particolare, nella sala adibita a teatro)”, il danno autoprodotto dell'alunna
[...]
non sarebbe ascrivibile ad alcuna condotta colposa in capo al personale Persona_1
scolastico, non ravvisandosi alcuna condotta negligente o di culpa in vigilando del personale per averli condotti nel teatro scolastico e fatti sedere sulle sedioline della sala, giungendo alla conclusione che le lesioni patite dalla bambina rimasta incastrata con la mano nella chiusura della seduta tra essa e la parte metallica e feritasi nel tentativo di estrarla sia un fatto “del tutto imprevedibile e non evitabile anche con l'adozione della dovuta diligenza ed attenzione da parte dei docenti”.
Altra ragione di rigetto è stata indicata nella carenza allegatoria quanto al fatto che l'evento sia addebitabile alle cattive condizioni della struttura scolastica. Nell'occasione il primo 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice ha rilevato per la prima volta l'indicazione di un fatto nuovo nella memoria istruttoria: la vetustà dei sediolini pieghevoli. Con la “novità” ha quindi spiegato il diniego della prova con l'ordinanza istruttoria, ma per ragioni di “inammissibilità” che non si leggono ivi (la ragione della sollecita spedizione in decisione previa udienza di conclusioni
è indicata nella irrilevanza e nella mancanza di contestazione).
In finale il Tribunale ha considerato che “in assenza di specifiche deduzioni degli attori, è certamente da escludere che vi fosse, per l'alunna, una situazione di pericolo, nella struttura o che il danno fosse stato causato da una omessa o insufficiente vigilanza, da parte dei docenti o di altro personale. L'evento lesivo in sé non potrebbe, infatti, essere ascritto ad un mancato assolvimento dell'obbligo di sorveglianza, gravante sugli insegnanti o altro personale della scuola, posto che i bambini non erano intenti a svolgere un'attività dalla quale potesse, anche in astratto, derivare un pericolo;
essi si trovavano sotto la sorveglianza dei docenti, come descritto dagli stessi attori, e in ogni caso, gli insegnanti presenti non avrebbero potuto in alcun modo evitare l'evento, verificatosi per causa del tutto imprevedibile, fortuita e senza la violazione di alcuna regola di prudenza. In definitiva, non può ascriversi agli insegnanti presenti, alcun addebito per culpa in vigilando, stante il carattere del tutto accidentale e fortuito del fatto, verificatosi per causa sottratta al controllo degli addetti alla vigilanza e sorveglianza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito, quale causa di esonero da responsabilità”, richiamando i precedenti della Corte regolatrice del 25 febbraio 2016, n.
3695; del 24 novembre 2011 n. 24835 e del 18 novembre 2005, n. 24456).
12.3. La conclusione del Tribunale, su premesse sostanzialmente condivise, non persuade.
Aldilà del fatto che l'ordinanza istruttoria non ha ritenuto inammissibile la prova, piuttosto incontestate le circostanze capitolate, la mancata allegazione di un pericolo derivato dalla cosa (arredo scolastico) cui alcuna possibile vigilanza avrebbe potuto ovviare, non è coerente con la premessa del ragionamento (§ 11.1.) e con il principio di diritto comune a molte decisioni di legittimità sull'argomento per cui una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria in oggetto – dev'essere verificato l'adempimento degli obblighi che, nella fattispecie, si indicano sia nella vigilanza degli alunni (dipendente anche dalla loro età) sia della sicurezza e incolumità degli allievi nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica. Si vuole così significare che l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti nel tempo in cui costoro fruiscono della prestazione scolastica
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda implica l'adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età dei discenti che impone una vigilanza crescente con la diminuzione di questa, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola (in argomento, Cassazione civile, 04.10.2013, n. 22752; Cassazione civile, 15.02.2011, n. 3680).
Il limite per l'esonero dalla responsabilità è la prova dell'inevitabilità del fatto che è in onere del e che il Tribunale ha creduto esistente pur non avendo questo allegato e CP_1 neanche mai provato una ragione eccezionale a giustificare l'evento o una condotta assolutamente imprevedibile ed imprevenibile della bambina.
Proprio la “normalità” degli eventi su cui non ha quindi inferito alcuna causa di forza maggiore induce a ritenere che sussiste la responsabilità del per quanto occorso CP_1
dall'uso ordinario della cosa destinata al servizio scolastico, sia per le disposizioni codicistiche indicate in premessa, sia per violazione del D.M. del 18 dicembre 1975 e successive modifiche recanti “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
13. Gli appellanti hanno dunque coltivato la domanda risarcitoria chiedendo che per la quantificazione del danno si consideri sia la componente patrimoniale che non patrimoniale.
Occorre accedere alla quantificazione del danno.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2014/6006 del 14 ottobre 2014 è risultato che la bambina ha patito “ferita delle dita della mano con complicazioni [8831] flc 4 dito mano sin con frattura apice falange distale”, con una prognosi primaria di giorni 15 e prescrizione di rimozione punti dopo 8 giorni e prenotazione per l'indomani di “visita ortopedica per terapia e prognosi definitiva della lesione ossea”, realmente riscontrata il giorno seguente a carico dell'apice F3 del IV dito della mano sinistra.
Quale conseguenza delle lesioni è riconoscibile, in base alle tabelle delle lesioni ossee ministeriali verificate alla luce delle indicazioni della medesima parte riscontrate anche dall'istituto scolastico (come emerge dalla produzione dell'Avvocatura di Stato), confortate dalla documentazione clinica, anche senza ammettere una consulenza medico-legale, una inabilità totale di 15 giorni, una inabilità al 50% di 25 giorni e un danno biologico del 2% che 12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda appare adeguata alla zona corporale attinta e comprensiva anche della modesta cicatrice per i quattro punti di sutura.
La stima del danno si attua applicando le Tabelle di Milano nell'ultima versione edita.
In base ad esse alla minore (8 anni all'epoca del fatto) spetta la somma di € 2.857,00 per il danno biologico, € 1.725,00 per l'invalidità temporanea totale e € 1.437,50 per l'invalidità temporanea parziale al 50% e così complessivamente € 6.019,50.
13.1. Nulla è invece riconoscibile per danno morale e personalizzazione, su cui è mancata una specifica prova per cui tutti i profili di danno sono già inclusi nel punto tabellato e nella stima globale effettuata in cui sono comprese le sofferenze subite dall'istante a causa del sinistro (in argomento, Cassazione Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e 26975;
Cassazione civile, sez. III, 21.03.2022, n. 9006; Cassazione civile, sez. III 09.11.2022 n. 32935;
Cassazione civile, sez. VI - 3, 19.02.2019, n. 4878; Cassazione civile, sez. III 27.03.2018 n. 7513).
13.2. Sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio e liquidata all'attualità sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolare secondo i principi fissati da Cassazione civile Sezioni
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, ovverosia sulla somma devalutata alla data dell'illecito (14 ottobre 2014) e via via rivalutata anno per anno secondo indici Istat FOI (Cassazione civile n. 1215/2006).
14. La condanna va resa solo a carico del in ragione del fatto che il CP_1 [...]
di OM (NA) difetta della legittimazione a resistere, sebbene in Controparte_2 collegamento organico con il primo.
La Suprema Corte ha ripetutamente statuito che il responsabile civile per i danni arrecati nell'istituto scolastico agli alunni sia esclusivamente il Controparte_5
(Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 10042 del 29 aprile 2006 che ha richiamato il rapporto organico dei docenti di scuola pubblica con l'amministrazione statale e le conseguenti statuizioni della legge 11 luglio 1980 n. 312 per cui sono riferibili direttamente al
[...]
i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del Controparte_5
suddetto personale docente).
15. Non è possibile pronunciare sulla manleva in quanto la tardiva costituzione del nel giudizio di primo grado ha precluso la chiamata in garanzia, senza possibilità CP_1
di estendere la lite per l'azione diretta impropriamente esercitata dagli attori.
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
16. La riforma della sentenza importa una rivalutazione anche delle spese (con assorbimento dell'ultimo motivo di gravame). Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al mentre tra le restanti parti CP_1 costituite e non meritano la compensazione. Esse, liquidate in dispositivo senza calcolare nulla per la fase istruttoria che non c'è stata in nessun grado, vaanno distratte in favore degli
Avvocati Gaetano Coccoli e NT LE che hanno reso la dichiarazione dell'art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da e quali gerenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia e, in riforma della sentenza Persona_1 del Tribunale di Napoli n. 9421/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, condanna il a risarcire loro il danno patito in data 14 ottobre 2014 tramite il Controparte_1 pagamento della somma liquidata all'attualità di € 6.019,50 su cui calcolare gli interessi al tasso legale prima devalutandola alla data dell'evento lesivo e rivalutandola di anno in anno fino alla presente statuizione, con gli ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo;
⎯ condanna il alle spese del giudizio all'appellante che liquida Controparte_1
per il primo grado in € 237,00 per spese ed € 3.300,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 355,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Gaetano Coccoli e NT LE che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ compensa tra le restanti parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1716/2020, assunta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
TRA
c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
c.f. , rappresentati e difesi dagli Avvocati Gaetano Coccoli
[...] CodiceFiscale_3
c.f. e NT LE c.f. con gli stessi CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in OM, alla via Aldo Moro n. 7, procura in calce all'atto di appello, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
pro tempore e per il di OM (NA), in persona del Controparte_2 dirigente scolastico in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso la cui sede domiciliano per legge, in CodiceFiscale_6
Napoli alla via Armando Diaz n. 11, indirizzo di posta certificata
Email_3
APPELLATI
NONCHÈ
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
- scuola Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9421/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 28 maggio 2020 e iscritto a ruolo il 4 giugno 2020
e hanno impugnato la sentenza n. 9421/2019 pubblicata in Parte_1 Parte_2 data 24 ottobre 2019, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato, ponendo a loro carico anche le spese del giudizio, la domanda da loro proposta in rappresentanza della figlia minore nei confronti del , nonché del Controparte_5
di OM e di Controparte_2 Controparte_6
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da dall'evento
[...] Persona_1
dannoso patito tra le ore 14,00 e le 14,30 del giorno 14 ottobre 2014 presso la sala teatro della scuola elementare I circolo didattico IG ON di OM, riportandone lesioni alla mano sinistra, rimasta incastrata nella seduta basculante e quindi interessata da profondo taglio nel tentativo di liberarla.
1.1. Con i motivi i coniugi e hanno protestato l'errore del primo giudice di Pt_1 Pt_2
escludere la corretta costituzione del rapporto processuale con la in Controparte_7 mancanza di una adeguata prova della citazione. Hanno deplorato violazione del diritto di difesa e sono insorti contro la mancata ammissione delle istanze istruttorie. Hanno eccepito la nullità della sentenza appellata per l'assenza di motivazione, error in iudicando, contraddittorietà, inversione dell'onere della prova. Hanno eccepito la nullità della sentenza ivi impugnata ed hanno chiesto la riforma di quest'ultima, perorando la fondatezza della loro domanda. Hanno stigmatizzato la mancanza di contestazione delle circostanze di fatto e la violazione del consono principio. Hanno invocato il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla minore a causa dell'evento Persona_1 dannoso in oggetto e chiesto la riforma della sentenza impugnata anche riguardo alla loro condanna alle spese di lite.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione hanno rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata;
dichiarare regolarmente costituito il contradittorio tra le parti di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la contumacia, già dal giudizio di primo grado, della ammettere i mezzi istruttori così come Controparte_7
articolati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c.; accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale in capo agli appellati nella causazione del danno subito da dall'evento in questione;
condannare gli attuali appellati, in solido Persona_1
tra loro o per chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla minore indicati in totali € 7.198,86 o nella diversa somma risultante in corso di causa;
condannare gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, come da legge;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata in merito al regime delle spese disponendone la compensazione di quest'ultime ovvero la riduzione nei minimi di legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2020 si sono costituiti in giudizio il , in persona Controparte_1
del e il di OM, entrambi con il Controparte_8 Controparte_2 patrocinio erariale, ed hanno chiesto in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 342 e art. 348 c.p.c.; di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al suddetto istituto scolastico e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio;
di rigettare le richieste istruttorie formulate da parte avversa nell'atto di appello;
di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare totalmente la sentenza impugnata;
in denegata ipotesi di soccombenza, di condannare soltanto la compagnia assicurativa , a sua volta broker Controparte_9
rispetto alla compagnia Wiener Stadtische, per l'operare della manleva, in ragione della riproposizione della relativa istanza, già avanzata nel giudizio di primo grado, ai sensi del disposto degli artt. 345 e 346 c.p.c. lasciando indenni le Amministrazioni da qualsiasi condanna, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3. La Scuola già contumace nel giudizio Controparte_9
dinanzi al Tribunale, tale è rimasta anche nel grado d'appello, sebbene abbia ricevuto regolare notifica della citazione che l'ha introdotto in data 28 maggio 2020.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La sua contumacia è stata dichiarata a verbale dell'udienza del 6 ottobre 2020.
4. Nel corso del giudizio la Corte ha acquisito il fascicolo del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 28 maggio 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2016 e Parte_1 Parte_2
rappresentanti legali della figlia hanno convenuto dinnanzi al Tribunale di Persona_1
Napoli, il , la scuola elementare I Controparte_1
circolo didattico IG ON di OM e la Controparte_6
al fine di sentir accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e
[...] concorsuale dei convenuti nella causazione del danno sofferto dalla minore a causa dell'incidente occorsole tra le ore 14,00 e le 14,30 del giorno 14 ottobre 2014 nella sala teatro della scuola allorquando si è ferita alla mano sinistra, rimasta incastrata nella sedia basculante, nel tentativo di liberarsi. Hanno riferito che per la profonda ferita la bambina è stata prontamente portata dai genitori al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Aera
Vesuviana, dove le sono stati applicati quattro punti di sutura ed indi dimessa con la seguente diagnosi: “ferita delle dita della mano con complicazioni - flc 4 dito mano sin con frattura apice falange distale”, prognosi di giorni 15 e prescrizione di rimozione dei punti dopo il decorso di 8 giorni e prenotazione di visita ortopedica. Hanno aggiunto che al prefato controllo ortopedico è risultata anche la frattura dell'apice F3 del quarto dito della mano sinistra. Tanto premesso, hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti e quantificati in € 7.198,86 o nella diversa somma di giustizia, vinte le spese del giudizio.
5.2. Il e la scuola elementare I Controparte_1
circolo didattico IG ON di OM, nella propria comparsa di costituzione e risposta, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo all'istituto scolastico e
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'infondatezza della domanda attorea assumendo il caso fortuito nella causazione dell'evento in questione. Hanno chiesto di chiamare in garanzia la Wiener Stadtische.
La convenuta non si è costituita. Controparte_6
5.3. Respinta la richiesta di chiamata in garanzia della Wiener Stadtische per la tardiva costituzione di parte convenuta e la richiesta attorea di estenderle il contraddittorio non trattandosi di parte necessaria;
articolate le richieste istruttorie, con ordinanza riservata del
18 maggio 2017 è stata fissata udienza di conclusioni, all'esito della quale la causa è stata assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c..
6. Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio con la sentenza n. 9421/2019 pubblicata in data 24 ottobre 2019 che ha respinto la domanda attrice e regolato le spese secondo soccombenza liquidandole in € 2.737,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
6.1. Preliminarmente si è negata una valida istaurazione del rapporto processuale con l'assicuratrice in difetto di prova di regolare notifica in modalità Controparte_7
telematica essendo documentato solo il file della ricevuta di accettazione e non anche quello di consegna.
6.2. Nel merito la domanda è stata valutata priva di fondamento.
Il giudice di prime cure ha ragionato del regime probatorio, sia invocando la presunzione di responsabilità prevista dal capoverso dell'art. 2048 c.c., sia la responsabilità contrattuale, osservando come in ambo i casi parte attrice debba provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'avversario incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile all'obbligato.
La prospettazione attorea per la quale il solo fatto che le lesioni siano state patite dalla alunna minorenne all'interno dell'istituto scolastico, durante l'orario scolastico, comporti la responsabilità dell'Istituto e del , restando a carico di quest'ultimo Controparte_1
l'onere di provare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile ai docenti, al personale dell'istituto o, comunque, a negligenza della scuola, non gioverebbe loro, essendosi limitati a riferire che l'infortunio è occorso durante l'orario scolastico all'interno del plesso e sotto la vigilanza dei docenti, deplorando una generica colpa in vigilando degli insegnanti e del personale, senza mai dedurre la colpa specifica della scuola per l'eventuale vetustà delle sedie o per l'errato funzionamento di queste anche a causa della mancata manutenzione, il cui utilizzo ha procurato il danno.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale partenopeo ha escluso che il danno patito dalla alunna Persona_1
possa ascriversi a condotta colposa del personale scolastico.
Ne ha aggiunto anche l'assoluta imprevedibilità e inevitabilità, anche mediante l'adozione della dovuta diligenza ed attenzione dagli insegnanti.
Ha aggiunto che, in mancanza di specifiche deduzioni dagli attori, vada esclusa una situazione di pericolo nella struttura scolastica, o l'omessa e insufficiente vigilanza dal personale scolastico.
7. L'appello è – preliminarmente – tempestivo ed ammissibile.
È tempestivo in quanto il termine semestrale dalla pubblicazione ha subito la sospensione straordinaria per emergenza sanitaria da coronavirus tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, D.L. 18/2020 e dell'art. 36, comma 1°, D.L. 23/2020.
È ammissibile perché redatto conformemente a legge.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò, contrariamente a quanto opinato dal difensore pubblico, è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
8. Con il primo motivo di gravame è stata impugnata la decisione quanto al rapporto processuale con la che a parere degli appellanti sarebbe stata Controparte_7
regolarmente citata.
8.1. Il motivo è sostanzialmente irrilevante.
Nella tipologia di azione diversa dalla r.c.a. non esiste possibilità di azione diretta verso la compagnia assicuratrice del danneggiante per cui ai genitori dell'alunna che ne hanno la responsabilità, ancorché costei possa essere tra i terzi a favore dei quali la polizza è stata stipulata, non è consentito adirla direttamente in giudizio per rivolgerle le pretese risarcitorie, a tanto potendo provvedere - ove lo ritenga necessario - il danneggiante.
Nel caso presente detta possibilità è stata preclusa dalla tardiva costituzione dell'Avvocatura di Stato, per cui correttamente il Tribunale ha reso in data 29 settembre
2016 l'ordinanza con cui ha sia negato il differimento dell'udienza di prima comparizione per permettere la chiamata ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. ratione temporis vigenti, sia escluso altra possibilità di coinvolgimento nel giudizio ad iniziativa attrice non trattandosi di parte in esso necessaria.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno opinato violazione del diritto di difesa e sono insorti contro la mancata ammissione delle istanze istruttorie. Hanno stigmatizzato la contraddittorietà del comportamento dell'istruttore che, ritenendo irrilevanti anche perché non contestate le richieste articolate, rigettando la domanda avrebbe precluso la loro possibilità d'azione, oltre ad avere travisato i fatti oggetto di causa.
9.1. Il motivo è fondato.
Conviene indicare i capitoli articolati per la prova testimoniale che il Tribunale ha ritenuto riguardare “circostanze irrilevanti ai fini del decidere oltre che incontestate”:
a) in data 14 ottobre 2014, tra le ore 14,00 e le ore 14,30, circa la figlia minore degli attori,
, si trovava nei locali della scuola elementare I circolo didattico IG Persona_1
ON di OM (che frequenta, in virtù di regolare iscrizione) e, per la precisione, presso la pertinente sala teatro;
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda b) in data 14 ottobre 2014, tra le ore 14,00 e le ore 14.30, presso la pertinente sala teatro del I circolo didattico IG ON OM, nel sedersi al posto a lei assegnato dall'insegnante, la bambina restava incastrata con la mano sinistra nella sedia e, per la Persona_1 precisione, tra il sediolino basculante e le parti in ferro (piedi); nella detta circostanza di tempo e di luogo, la minore, nel liberarsi si tagliava profondamente (con copiosa perdita di sangue), procurandosi addirittura una frattura al dito della mano sinistra, tanto che necessitava dell'immediato intervento dell'insegnante ivi presente e del personale amministrativo, i quali prestavano le prime cure provvedendo finanche a contattare i genitori;
c) le poltrone e/o i sedili della sala teatro I circolo didattico IG ON di OM hanno i sediolini pieghevoli (basculanti), sono vetuste e costituite da legno rivestito e parti in ferro.
Con la seconda memoria istruttoria sono stati allegati anche quattro rilievi fotografici della sala teatro estratte dalla relativa pagina facebook che raffigurano una vasta sala con sedie lineari di cui è visibile la struttura metallica scura e la seduta rivestita da stoffa di colore rosso o cremisi.
Nella medesima occasione, oltre alla consulenza medico-legale, gli attori hanno anche chiesto dopo l'escussione del teste una consulenza tecnica al fine di accertare Tes_1
se le poltrone e/o i sedili della sala teatro in oggetto siano o meno conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei predetti luoghi ed arredi.
Le richieste istruttorie non sono state mai rinunciate dagli attori che hanno continuato a farne richiesta al verbale dell'udienza di conclusioni del 17 giugno 2019, sebbene poi in comparsa conclusionale abbiano osservato come la mancanza di contestazione dei fatti e della consulenza di parte medico-legale che l'ordinanza istruttoria ha correttamente indicato incontroversa rendano possibile comunque la decisione.
La decisione del primo giudice non ha riguardato la negazione del fatto storico, né le conseguenze lesive a carico della minore, alunna dell'istituto scolastico infortunatasi alla mano durante l'orario di lezione, nella sala teatro della scuola che anche i documenti fotografici.
Per l'effetto, non essendo francamente necessaria l'escussione del testimone, né imprescindibile la valutazione medico-legale di un consulente della Corte, è possibile
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda accedere alla disamina dei motivi successivi, appurata la verità del fatto storico narrato in citazione.
10. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno opinato la nullità della sentenza per assenza di motivazione e per sua contradittoria, non essendo le conclusioni assunte coerenti con i precedenti giurisprudenziali richiamati, il tutto senza alcuna giustificazione.
11. Nel quarto motivo di gravame, costoro hanno insistito nell'accoglimento della loro domanda una volta appurata l'acquiescenza e la mancata contestazione del Ministero sulla dinamica dell'evento.
12. I motivi, passibili di esame congiunto, sono fondati.
12.1. Il giudice di prime cure non ha sconosciuto il fatto quale riferito in citazione, né nella sua verità storica né per le conseguenze lesive.
Piuttosto ne ha offerto un inquadramento giuridico che - a suo giudizio - non consentirebbe il ristoro.
Ha infatti sussunto la fattispecie - azione risarcitoria per i danni autoprodotti subiti dall'alunno all'interno di un istituto scolastico, durante l'orario scolastico – indifferentemente nel rapporto contrattuale instaurato “di fatto” tra scuola e genitori dell'allievo con l'iscrizione e quindi nell'inadempimento all'obbligazione di vigilare sull'incolumità e sulla sicurezza di chi fruisce della prestazione scolastica ovvero nel
“contatto sociale” insegnante - allievo, in cui il primo assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
È giurisprudenza costante della Corte regolatrice la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno - sia autocagionato che eterocagionato - per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28 aprile 2017, condivisa dalla successiva n. 32377 dell'8 novembre 2021, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto per l'instaurazione del vincolo negoziale che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione.
Da quest'ipotesi il primo giudice ha distinto altra, non rilevante nella fattispecie, di natura aquiliana, quando il danno sia stato provocato da alunno ad altro alunno, cui si applica l'art. 2048 c.c..
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ad ogni modo il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che tra le due ipotesi non muta la ripartizione del carico probatorio atteso che, sia applicando l'art. 1218 c.c. sia il capoverso dell'art. 2048 c.c. con l'onere della prova liberatoria a carico dell'insegnante, parte attrice deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la circostanza che l'evento dannoso sia dipeso da causa non imputabile all'obbligato insiste sull'avversario (in argomento, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12.05.2020, n. 8811;
Cassazione civile, sez. III, 27.05.2024, n. 14720).
Si tratta di affermazioni che trovano concorde il Collegio.
12.2. Incontroverso il fatto storico, il Tribunale ha però ragionato che la prospettazione attorea scritta in citazione e ribadita nella prima memoria istruttoria - per cui il semplice fatto che le lesioni si siano verificate nella struttura scolastica, in orario scolastico, comporta di per sé la responsabilità dell'istituto e, dunque, del , restando a Controparte_1
carico di quest'ultimo l'onere di provare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile ai docenti, al personale dell'istituto o, comunque, a negligenza della scuola – avrebbe voluto prospettata la “colpa della scuola per la eventuale vetustà delle sedie, o per il mancato corretto funzionamento, a causa della omessa manutenzione, delle stesse, dal cui uso sarebbe derivato il danno”.
In questo senso non si è ritenuta appagante l'allegazione che il sinistro sia avvenuto durante l'orario scolastico, nella struttura, sotto la vigilanza dei docenti, né la generica rimostranza di una culpa in vigilando degli insegnanti e del personale dell'istituto.
Nel seguito della motivazione il Tribunale ha ritenuto che “pur essendo indubbio ed incontestato che l'incidente si verificava durante l'orario scolastico, nell'ambito della struttura scolastica (in particolare, nella sala adibita a teatro)”, il danno autoprodotto dell'alunna
[...]
non sarebbe ascrivibile ad alcuna condotta colposa in capo al personale Persona_1
scolastico, non ravvisandosi alcuna condotta negligente o di culpa in vigilando del personale per averli condotti nel teatro scolastico e fatti sedere sulle sedioline della sala, giungendo alla conclusione che le lesioni patite dalla bambina rimasta incastrata con la mano nella chiusura della seduta tra essa e la parte metallica e feritasi nel tentativo di estrarla sia un fatto “del tutto imprevedibile e non evitabile anche con l'adozione della dovuta diligenza ed attenzione da parte dei docenti”.
Altra ragione di rigetto è stata indicata nella carenza allegatoria quanto al fatto che l'evento sia addebitabile alle cattive condizioni della struttura scolastica. Nell'occasione il primo 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice ha rilevato per la prima volta l'indicazione di un fatto nuovo nella memoria istruttoria: la vetustà dei sediolini pieghevoli. Con la “novità” ha quindi spiegato il diniego della prova con l'ordinanza istruttoria, ma per ragioni di “inammissibilità” che non si leggono ivi (la ragione della sollecita spedizione in decisione previa udienza di conclusioni
è indicata nella irrilevanza e nella mancanza di contestazione).
In finale il Tribunale ha considerato che “in assenza di specifiche deduzioni degli attori, è certamente da escludere che vi fosse, per l'alunna, una situazione di pericolo, nella struttura o che il danno fosse stato causato da una omessa o insufficiente vigilanza, da parte dei docenti o di altro personale. L'evento lesivo in sé non potrebbe, infatti, essere ascritto ad un mancato assolvimento dell'obbligo di sorveglianza, gravante sugli insegnanti o altro personale della scuola, posto che i bambini non erano intenti a svolgere un'attività dalla quale potesse, anche in astratto, derivare un pericolo;
essi si trovavano sotto la sorveglianza dei docenti, come descritto dagli stessi attori, e in ogni caso, gli insegnanti presenti non avrebbero potuto in alcun modo evitare l'evento, verificatosi per causa del tutto imprevedibile, fortuita e senza la violazione di alcuna regola di prudenza. In definitiva, non può ascriversi agli insegnanti presenti, alcun addebito per culpa in vigilando, stante il carattere del tutto accidentale e fortuito del fatto, verificatosi per causa sottratta al controllo degli addetti alla vigilanza e sorveglianza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito, quale causa di esonero da responsabilità”, richiamando i precedenti della Corte regolatrice del 25 febbraio 2016, n.
3695; del 24 novembre 2011 n. 24835 e del 18 novembre 2005, n. 24456).
12.3. La conclusione del Tribunale, su premesse sostanzialmente condivise, non persuade.
Aldilà del fatto che l'ordinanza istruttoria non ha ritenuto inammissibile la prova, piuttosto incontestate le circostanze capitolate, la mancata allegazione di un pericolo derivato dalla cosa (arredo scolastico) cui alcuna possibile vigilanza avrebbe potuto ovviare, non è coerente con la premessa del ragionamento (§ 11.1.) e con il principio di diritto comune a molte decisioni di legittimità sull'argomento per cui una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria in oggetto – dev'essere verificato l'adempimento degli obblighi che, nella fattispecie, si indicano sia nella vigilanza degli alunni (dipendente anche dalla loro età) sia della sicurezza e incolumità degli allievi nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica. Si vuole così significare che l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti nel tempo in cui costoro fruiscono della prestazione scolastica
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda implica l'adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età dei discenti che impone una vigilanza crescente con la diminuzione di questa, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola (in argomento, Cassazione civile, 04.10.2013, n. 22752; Cassazione civile, 15.02.2011, n. 3680).
Il limite per l'esonero dalla responsabilità è la prova dell'inevitabilità del fatto che è in onere del e che il Tribunale ha creduto esistente pur non avendo questo allegato e CP_1 neanche mai provato una ragione eccezionale a giustificare l'evento o una condotta assolutamente imprevedibile ed imprevenibile della bambina.
Proprio la “normalità” degli eventi su cui non ha quindi inferito alcuna causa di forza maggiore induce a ritenere che sussiste la responsabilità del per quanto occorso CP_1
dall'uso ordinario della cosa destinata al servizio scolastico, sia per le disposizioni codicistiche indicate in premessa, sia per violazione del D.M. del 18 dicembre 1975 e successive modifiche recanti “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
13. Gli appellanti hanno dunque coltivato la domanda risarcitoria chiedendo che per la quantificazione del danno si consideri sia la componente patrimoniale che non patrimoniale.
Occorre accedere alla quantificazione del danno.
Dal verbale di pronto soccorso n. 2014/6006 del 14 ottobre 2014 è risultato che la bambina ha patito “ferita delle dita della mano con complicazioni [8831] flc 4 dito mano sin con frattura apice falange distale”, con una prognosi primaria di giorni 15 e prescrizione di rimozione punti dopo 8 giorni e prenotazione per l'indomani di “visita ortopedica per terapia e prognosi definitiva della lesione ossea”, realmente riscontrata il giorno seguente a carico dell'apice F3 del IV dito della mano sinistra.
Quale conseguenza delle lesioni è riconoscibile, in base alle tabelle delle lesioni ossee ministeriali verificate alla luce delle indicazioni della medesima parte riscontrate anche dall'istituto scolastico (come emerge dalla produzione dell'Avvocatura di Stato), confortate dalla documentazione clinica, anche senza ammettere una consulenza medico-legale, una inabilità totale di 15 giorni, una inabilità al 50% di 25 giorni e un danno biologico del 2% che 12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda appare adeguata alla zona corporale attinta e comprensiva anche della modesta cicatrice per i quattro punti di sutura.
La stima del danno si attua applicando le Tabelle di Milano nell'ultima versione edita.
In base ad esse alla minore (8 anni all'epoca del fatto) spetta la somma di € 2.857,00 per il danno biologico, € 1.725,00 per l'invalidità temporanea totale e € 1.437,50 per l'invalidità temporanea parziale al 50% e così complessivamente € 6.019,50.
13.1. Nulla è invece riconoscibile per danno morale e personalizzazione, su cui è mancata una specifica prova per cui tutti i profili di danno sono già inclusi nel punto tabellato e nella stima globale effettuata in cui sono comprese le sofferenze subite dall'istante a causa del sinistro (in argomento, Cassazione Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e 26975;
Cassazione civile, sez. III, 21.03.2022, n. 9006; Cassazione civile, sez. III 09.11.2022 n. 32935;
Cassazione civile, sez. VI - 3, 19.02.2019, n. 4878; Cassazione civile, sez. III 27.03.2018 n. 7513).
13.2. Sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio e liquidata all'attualità sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolare secondo i principi fissati da Cassazione civile Sezioni
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, ovverosia sulla somma devalutata alla data dell'illecito (14 ottobre 2014) e via via rivalutata anno per anno secondo indici Istat FOI (Cassazione civile n. 1215/2006).
14. La condanna va resa solo a carico del in ragione del fatto che il CP_1 [...]
di OM (NA) difetta della legittimazione a resistere, sebbene in Controparte_2 collegamento organico con il primo.
La Suprema Corte ha ripetutamente statuito che il responsabile civile per i danni arrecati nell'istituto scolastico agli alunni sia esclusivamente il Controparte_5
(Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 10042 del 29 aprile 2006 che ha richiamato il rapporto organico dei docenti di scuola pubblica con l'amministrazione statale e le conseguenti statuizioni della legge 11 luglio 1980 n. 312 per cui sono riferibili direttamente al
[...]
i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del Controparte_5
suddetto personale docente).
15. Non è possibile pronunciare sulla manleva in quanto la tardiva costituzione del nel giudizio di primo grado ha precluso la chiamata in garanzia, senza possibilità CP_1
di estendere la lite per l'azione diretta impropriamente esercitata dagli attori.
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
16. La riforma della sentenza importa una rivalutazione anche delle spese (con assorbimento dell'ultimo motivo di gravame). Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al mentre tra le restanti parti CP_1 costituite e non meritano la compensazione. Esse, liquidate in dispositivo senza calcolare nulla per la fase istruttoria che non c'è stata in nessun grado, vaanno distratte in favore degli
Avvocati Gaetano Coccoli e NT LE che hanno reso la dichiarazione dell'art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da e quali gerenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia e, in riforma della sentenza Persona_1 del Tribunale di Napoli n. 9421/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, condanna il a risarcire loro il danno patito in data 14 ottobre 2014 tramite il Controparte_1 pagamento della somma liquidata all'attualità di € 6.019,50 su cui calcolare gli interessi al tasso legale prima devalutandola alla data dell'evento lesivo e rivalutandola di anno in anno fino alla presente statuizione, con gli ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo;
⎯ condanna il alle spese del giudizio all'appellante che liquida Controparte_1
per il primo grado in € 237,00 per spese ed € 3.300,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 355,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Gaetano Coccoli e NT LE che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ compensa tra le restanti parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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