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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8211/2020
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 20/2/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20.02.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 8211 del R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Simone Labonia presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 7;
- Attrice -
(C.F. , con sede in alla via Tito Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
Zaniboni n. 1, in persona del Sindaco p.t., Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Persona_1
GIOIA presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda attorea e, per Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità giuridica dell'Ente convenuto, ossia, il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., in relazione alle problematiche ed agli inconvenienti arrecati alla proprietà immobiliare dell'attore, così come descritti in narrativa;
2) conseguentemente, condannare il in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 all'adozione degli interventi idonei a porre rimedio ed eliminare le problematiche e gli inconvenienti in oggetto, in misura tale da garantire la corretta e adeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane delle strade pubbliche adiacenti la pagina 1 di 8 proprietà dell'attore; 3) condannare il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, a favore della Controparte_1 parte attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non, a qualunque titolo patiti e patendi, ivi compresi: - il costo degli interventi e delle lavorazioni da effettuare, presso la proprietà attrice, per il completo ripristino dello stato dei luoghi, pregiudizialmente quantificabile, sulla scorta dell'allegata Relazione tecnica, in complessivi euro 170.009,59 oltre Iva;
- il lucro cessante conseguente alla mancata e/o ridotta utilizzabilità e/o fruibilità materiale dell'immobile, con conseguente perdita dei relativi frutti, da parametrare al valore locativo del cespite;
- ogni ulteriore nocumento e pregiudizio economico, a qualunque titolo conseguente e derivante dai fatti descritti in narrativa;
il tutto nella misura e mediante il pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, anche per mezzo di CTU a designarsi, ovvero ritenuta equa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno della costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfo”.
L'attrice, a sostegno delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, deduceva: - di essere proprietaria di una villetta unifamiliare ubicato nel territorio dei Comune di Giffoni Sei Casali (SA) alla via
San Vito n. 5 (C.F. al foglio 33, p.lla 304, vani 11,5, cat. A/7) costituito da un piano terra, un primo piano ed un sottotetto;
- che in adiacenza alla suddetta abitazione insiste un giardino di 800 mq delimitato da un muro di recinzione e costituito da aeree verdi pavimentate, muretti e scalinate atte a sopperire il dislivello topografico esistente tra il punto di accesso alla proprietà e la strada;
- che la proprietà immobiliare è interessata da diverso tempo da fenomeni di esondazioni ed allagamenti invasivi di acqua e fango, provenienti dalle limitrofe strade pubbliche, Via S. Vito e Via S. Croce, di proprietà del Controparte_1
- che tale ultima circostanza è stata sempre ignorata dall'ente locale, nonostante le diverse
[...] lamentele dedotte dall'istante che con nota del 04.12.2013 illustrava tale circostanza al Comune che a sua volta rispondeva con nota del 13.12.2013 Prot. n. 8553 (all. 03 fasc parte attrice), comunica all'attrice di essere in procinto di appaltare “Lavori di sistemazione viabilità urbana”, comprensivi, anche, della Via S. Vito, lavori che avrebbero assicurato la “risoluzione di quanto da Voi lamentato”; - che invero alcun intervento di sistemazione veniva mai eseguito da parte dell'Ente; - che quindi l'attrice incaricava un proprio tecnico di fiducia al fine di accertare le cause degli ammaloramenti e dei dissesti strutturali patiti dall'immobile e, successivamente, in data 26.06.2018, promuoveva un ricorso per A.T.P. ex art. 696 c.p.c., rubricato al NRG
5947/2018 del Tribunale di Salerno, allo scopo di descrivere lo stato dei luoghi, accertare le cause delle problematiche lamentate, individuare i rimedi e le soluzioni tecniche protese all'eliminazione degli sversamenti e delle infiltrazioni, nonché, quantificare i danni prodotti nella proprietà della ricorrente;
- che nel predetto procedimento il Presidente del Tribunale di Salerno nominava un CTU, che, dopo aver espletato le operazioni peritali, depositava, in data 24.07.2019, l'elaborato peritale;
- che alla luce delle risultanze peritali, l'attrice sosteneva che la proprietà attorea ha subito e continua a subire sversamenti ed allagamenti di acque meteoriche, non opportunamente ed adeguatamente regimentate, provenienti dall'adiacente strada pubblica, senz'altro ascrivibili a fatto, colpa e responsabilità dell'Ente, proprietario e custode della strada, ossia il - che le lavorazioni e gli interventi da eseguire Controparte_1 pagina 2 di 8 presso la proprietà attorea, finalizzati al rispristino dello stato dei luoghi (c.d. danno emergente), che spaziano dalle spicconature, alle tinteggiature, dagli scavi, agli interventi di risanamento e consolidamento, etc., ammontano a un importo complessivo di euro 170.009,59 oltre IVA.
Parte attrice, dunque, adiva la competente autorità giudiziaria chiedendo – previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati – di dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. del convenuto e per l'effetto la condanna al pagamento del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali secondo le conclusioni ut supra integralmente riportate.
Si costituiva in giudizio, il chiedendo di rigettare la domanda attorea, Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, e per non avere il convenuto alcuna CP_1 responsabilità circa la causazione dei danni lamentati dall'attrice.
Incardinato correttamente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita unicamente a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito “stimare le spese necessarie per la riparazione dei danni occorsi nell'immobile dell'attrice” (rilevato che il CTU in sede di ATP ha stimato il costo delle opere necessarie per evitare che in futuro si verifichino nuovamente le criticità di cui si duole l'attrice ma non ha stimato le spese che la dovrebbe sostenere per la riparazione dei danni patiti dal suo immobile, che Pt_1 siano riconducibili causalmente all'inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presente su via San Vito).
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/2/2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, dalla CTU è emersa la responsabilità extracontrattuale del ex art 2043 c.c. per i danni nell'immobile dell'attrice a Controparte_1 causa dell'inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito.
Il perito, ha precisato che i danni nell'immobile di parte attrice, riconducibili come detto all'inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito, riguardano tuttavia soltanto la zona d'ingresso ed il piazzale antistante il fabbricato.
L'intero fabbricato risulta fatiscente e deteriorato in tutti i piani e non unicamente al piano terra, in quanto, l'azione delle acque meteoriche è particolarmente pervicace anche su balconi e terrazzi, e ha provocato crepe e infiltrazioni che hanno danneggiato le pavimentazioni, favorendo il distacco delle piastrelle, l'ammaloramento delle solette e dando all'acqua il via libera per infiltrarsi lungo le pareti dell'immobile. L'azione dell'acqua si è ripercossa anche lungo facciate, provocando il distacco dell'intonaco e le inevitabili scrostature diventano terreno fertile per l'azione delle muffe e prologo alle successive fessurazioni. Pertanto, non è possibile imputare i danni, dovuti all'acqua piovana che entrerebbe nella proprietà attrice da via San Vito al fabbricato di proprietà ma solo ed esclusivamente alla tipologia Pt_1 pagina 3 di 8 di terreno su cui poggia la struttura, e soprattutto allo stato di incuria e dall'assenza di interventi manutentivi in cui versa.
Tanto accertato ha concluso che il danno, relativamente alle sole opere interessate di parte attrice, ammonta ad euro 33.000,00, come da computo metrico allegato;
somma necessaria al ripristino dello status quo ante mediante esecuzione delle seguenti opere:
• Demolizione della pavimentazione esterna;
• Demolizione della muratura esterna;
• Demolizione massetti esterni;
• Trasporto a discarica;
• Rifacimento muratura esterna;
• Stuccatura e rasatura intonaci;
• Tinteggiatura;
• Rifacimento/realizzazione massetto di sottofondo;
• Disposizione della nuova pavimentazione;
Nel computo metrico allegato alla perizia sono specificate le singole voci di lavorazione con i relativi costi che si rendono necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, che sono stati calcolati facendo riferimento al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania “Tariffa dei Lavori Pubblici in
Campania” del 2022 approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 333 del 28.06.2022 e ad alcune voci empiriche dedotte da indagini di mercato.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
In risposta alle osservazioni poste dal ctp di parte attrice, il CTU ha ribadito che l'intero fabbricato risulta fatiscente e deteriorato in tutti i piani e non unicamente al piano terra, in quanto, l'azione delle acque meteoriche ha provocato crepe e infiltrazioni che hanno causato il distacco dell'intonaco e accentuanto la formazione di umidità, muffe e efflorescenze;
che nonostante siano trascorsi circa 5 anni dai sopralluoghi effettuati nel corso dell'A.T.P. R.G.n. 5947/2018, le condizioni dell'immobile de quo sono rimaste pressoché inalterate, per cui non possono essere imputati i danni interni all'immobile alla inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito ma alla tipologia di terreno su cui poggia la struttura, e soprattutto allo stato di incuria e all'assenza di interventi manutentivi in cui versa;
ha ribadito che le uniche spese che hanno un nesso di casualità con la regimentazione delle acque piovane sono quelle esterne riportate nel computo metrico già prodotto in sede di A.T.P. R.G.n. 5947/2018, e ha a pagina 4 di 8 tal uopo riportato le stesse voci, consistenze metriche delle superfici e dei volumi già resi, aggiornandoli all'attualità.
Il Tribunale condivide pienamente le conclusioni del CTU, che si lasciano preferire all'impostazione del ctp attoreo dal semplice esame delle fotografie allegate alla perizia medesima. Infatti in tali foto viene raffigurato un fabbricato fatiscente, in visibile stato di degrado e di abbandono.
E' evidente che le pessime condizioni dell'immobile sono dovute anche all'incuria ed all'assenza di manutenzione da parte della proprietaria la quale non può sfruttare il fatto illecito Parte_1 colposo del per farsi ripristinare integralmente tutto il fabbricato a spese altrui, così Controparte_1 ovviando anche alle proprie responsabilità personali.
E' equo, giusto e corretto che il convenuto sia tenuto a risarcire ex art 2043 c.c. soltanto i CP_1 danni che siano conseguenza immediata e diretta (art 1223 c.c.) del fatto illecito ad esso ascrivibile, e quindi soltanto i danni causati all'immobile dalla inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito;
ed in tal senso si recepiscono le conclusioni del CTU.
Il Tribunale ritiene opportuno precisare che all'importo indicato dal CTU deve essere applicata anche l'IVA, in senso conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11 settembre 2023, n. 26268). La ratio è evidente. La ratio è chiara: la somma di € 33.000,00, che il convenuto viene condannato a versare all'attrice, corrisponde al CP_1 valore dei lavori (indicati in perizia) da eseguirsi per ripristinare le parti dell'immobile dell'attrice ammalorate a causa delle esondazioni d'acqua provenute da via San Vito e pertanto, trattandosi di lavori da commissionare a terzi, il relativo importo deve essere comprensivo di IVA.
La somma sopra indicata costituisce debito di valore e viene liquidata all'attualità; ne consegue che va incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si fissa nel
04.12.2013, data di comunicazione da parte dell'attrice al convenuto delle criticità nell'immobile) e CP_1 annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
L'ulteriore domanda di risarcimento danni da lucro cessante conseguente alla mancata e/o ridotta utilizzabilità e/o fruibilità dell'immobile, con conseguente perdita dei relativi frutti, da parametrare al valore locativo del cespite va invece rigettata perché non provata.
pagina 5 di 8 lo scrivente Tribunale intende uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia delle Sez.
Un. n. 33645 del 15/11/2022 “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Le S.U., quindi, dirimendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il danno da occupazione illegittima di un bene da parte di un terzo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere provato, anche tramite presunzioni.
Tale impostazione è coerente con il precedente reso dalla medesima S.C. di Cassazione in sentenza n. 11203 del 24/04/2019 secondo cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
pagina 6 di 8 Tali postulati ermeneutici sono coerenti con la lettura esegetica dell'art 2043 c.c. quale strumento ripristinatorio/reintegratorio della sfera giuridica del danneggiato, lesa dal fatto ingiusto altrui, e non come strumento di sanzione privata nei confronti del terzo sol perché autore di un fatto illecito.
Tale conclusione è stata affermata dalla Corte Cassazione in plurime pronunce, tra le quali si riporta a titolo esemplificativo la sentenza n. 15814 del 12/06/2008 “Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”.
Orbene, parte attrice nulla ha provato e neppure dedotto per presunzioni sul danno patrimoniale da lucro cessante. Oltre a non aver provato la perdita concreta di occasioni di locazione dell'immobile, si rammenta che il fabbricato era in pessime condizioni già all'epoca di svolgimento delle operazioni peritali in sede di ATP;
pessime condizioni riconducibili anche all'incuria nella manutenzione ascrivibile alla proprietaria. L'attrice avrebbe dovuto dimostrare che la villetta sarebbe stata appetibile per potenziali conduttori, nonostante molte parti fossero degradate a causa della incuria e carenza di manutenzione.
Poiché tale prova non è stata offerta, ed escludendo che il danno figurativo costituisca un danno in re ipsa, ne consegue che il lucro cessante, come dedotto e richiesto, non è riconducibile unicamente al CP_1 convenuto e pertanto la relativa domanda va rigettata.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Le spese di CTU ed il rimborso di quelle di ATP vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente Controparte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del convenuto ex art 2043 c.c. rappresentato dalla inidoneità delle opere di CP_1 pagina 7 di 8 regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 33.000,00 + IVA, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
4) Condanna parte convenuta al rimborso a favore dell'attrice delle spese vive sostenute nel procedimento di ATP ed al compenso professionale in tale procedimento che si liquida in € 2.500,00 oltre IVA, CPA con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
20.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 20/2/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20.02.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 8211 del R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Simone Labonia presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 7;
- Attrice -
(C.F. , con sede in alla via Tito Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
Zaniboni n. 1, in persona del Sindaco p.t., Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Persona_1
GIOIA presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda attorea e, per Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità giuridica dell'Ente convenuto, ossia, il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., in relazione alle problematiche ed agli inconvenienti arrecati alla proprietà immobiliare dell'attore, così come descritti in narrativa;
2) conseguentemente, condannare il in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 all'adozione degli interventi idonei a porre rimedio ed eliminare le problematiche e gli inconvenienti in oggetto, in misura tale da garantire la corretta e adeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane delle strade pubbliche adiacenti la pagina 1 di 8 proprietà dell'attore; 3) condannare il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, a favore della Controparte_1 parte attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non, a qualunque titolo patiti e patendi, ivi compresi: - il costo degli interventi e delle lavorazioni da effettuare, presso la proprietà attrice, per il completo ripristino dello stato dei luoghi, pregiudizialmente quantificabile, sulla scorta dell'allegata Relazione tecnica, in complessivi euro 170.009,59 oltre Iva;
- il lucro cessante conseguente alla mancata e/o ridotta utilizzabilità e/o fruibilità materiale dell'immobile, con conseguente perdita dei relativi frutti, da parametrare al valore locativo del cespite;
- ogni ulteriore nocumento e pregiudizio economico, a qualunque titolo conseguente e derivante dai fatti descritti in narrativa;
il tutto nella misura e mediante il pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, anche per mezzo di CTU a designarsi, ovvero ritenuta equa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno della costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfo”.
L'attrice, a sostegno delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, deduceva: - di essere proprietaria di una villetta unifamiliare ubicato nel territorio dei Comune di Giffoni Sei Casali (SA) alla via
San Vito n. 5 (C.F. al foglio 33, p.lla 304, vani 11,5, cat. A/7) costituito da un piano terra, un primo piano ed un sottotetto;
- che in adiacenza alla suddetta abitazione insiste un giardino di 800 mq delimitato da un muro di recinzione e costituito da aeree verdi pavimentate, muretti e scalinate atte a sopperire il dislivello topografico esistente tra il punto di accesso alla proprietà e la strada;
- che la proprietà immobiliare è interessata da diverso tempo da fenomeni di esondazioni ed allagamenti invasivi di acqua e fango, provenienti dalle limitrofe strade pubbliche, Via S. Vito e Via S. Croce, di proprietà del Controparte_1
- che tale ultima circostanza è stata sempre ignorata dall'ente locale, nonostante le diverse
[...] lamentele dedotte dall'istante che con nota del 04.12.2013 illustrava tale circostanza al Comune che a sua volta rispondeva con nota del 13.12.2013 Prot. n. 8553 (all. 03 fasc parte attrice), comunica all'attrice di essere in procinto di appaltare “Lavori di sistemazione viabilità urbana”, comprensivi, anche, della Via S. Vito, lavori che avrebbero assicurato la “risoluzione di quanto da Voi lamentato”; - che invero alcun intervento di sistemazione veniva mai eseguito da parte dell'Ente; - che quindi l'attrice incaricava un proprio tecnico di fiducia al fine di accertare le cause degli ammaloramenti e dei dissesti strutturali patiti dall'immobile e, successivamente, in data 26.06.2018, promuoveva un ricorso per A.T.P. ex art. 696 c.p.c., rubricato al NRG
5947/2018 del Tribunale di Salerno, allo scopo di descrivere lo stato dei luoghi, accertare le cause delle problematiche lamentate, individuare i rimedi e le soluzioni tecniche protese all'eliminazione degli sversamenti e delle infiltrazioni, nonché, quantificare i danni prodotti nella proprietà della ricorrente;
- che nel predetto procedimento il Presidente del Tribunale di Salerno nominava un CTU, che, dopo aver espletato le operazioni peritali, depositava, in data 24.07.2019, l'elaborato peritale;
- che alla luce delle risultanze peritali, l'attrice sosteneva che la proprietà attorea ha subito e continua a subire sversamenti ed allagamenti di acque meteoriche, non opportunamente ed adeguatamente regimentate, provenienti dall'adiacente strada pubblica, senz'altro ascrivibili a fatto, colpa e responsabilità dell'Ente, proprietario e custode della strada, ossia il - che le lavorazioni e gli interventi da eseguire Controparte_1 pagina 2 di 8 presso la proprietà attorea, finalizzati al rispristino dello stato dei luoghi (c.d. danno emergente), che spaziano dalle spicconature, alle tinteggiature, dagli scavi, agli interventi di risanamento e consolidamento, etc., ammontano a un importo complessivo di euro 170.009,59 oltre IVA.
Parte attrice, dunque, adiva la competente autorità giudiziaria chiedendo – previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati – di dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. del convenuto e per l'effetto la condanna al pagamento del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali secondo le conclusioni ut supra integralmente riportate.
Si costituiva in giudizio, il chiedendo di rigettare la domanda attorea, Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, e per non avere il convenuto alcuna CP_1 responsabilità circa la causazione dei danni lamentati dall'attrice.
Incardinato correttamente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita unicamente a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito “stimare le spese necessarie per la riparazione dei danni occorsi nell'immobile dell'attrice” (rilevato che il CTU in sede di ATP ha stimato il costo delle opere necessarie per evitare che in futuro si verifichino nuovamente le criticità di cui si duole l'attrice ma non ha stimato le spese che la dovrebbe sostenere per la riparazione dei danni patiti dal suo immobile, che Pt_1 siano riconducibili causalmente all'inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presente su via San Vito).
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/2/2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, dalla CTU è emersa la responsabilità extracontrattuale del ex art 2043 c.c. per i danni nell'immobile dell'attrice a Controparte_1 causa dell'inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito.
Il perito, ha precisato che i danni nell'immobile di parte attrice, riconducibili come detto all'inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito, riguardano tuttavia soltanto la zona d'ingresso ed il piazzale antistante il fabbricato.
L'intero fabbricato risulta fatiscente e deteriorato in tutti i piani e non unicamente al piano terra, in quanto, l'azione delle acque meteoriche è particolarmente pervicace anche su balconi e terrazzi, e ha provocato crepe e infiltrazioni che hanno danneggiato le pavimentazioni, favorendo il distacco delle piastrelle, l'ammaloramento delle solette e dando all'acqua il via libera per infiltrarsi lungo le pareti dell'immobile. L'azione dell'acqua si è ripercossa anche lungo facciate, provocando il distacco dell'intonaco e le inevitabili scrostature diventano terreno fertile per l'azione delle muffe e prologo alle successive fessurazioni. Pertanto, non è possibile imputare i danni, dovuti all'acqua piovana che entrerebbe nella proprietà attrice da via San Vito al fabbricato di proprietà ma solo ed esclusivamente alla tipologia Pt_1 pagina 3 di 8 di terreno su cui poggia la struttura, e soprattutto allo stato di incuria e dall'assenza di interventi manutentivi in cui versa.
Tanto accertato ha concluso che il danno, relativamente alle sole opere interessate di parte attrice, ammonta ad euro 33.000,00, come da computo metrico allegato;
somma necessaria al ripristino dello status quo ante mediante esecuzione delle seguenti opere:
• Demolizione della pavimentazione esterna;
• Demolizione della muratura esterna;
• Demolizione massetti esterni;
• Trasporto a discarica;
• Rifacimento muratura esterna;
• Stuccatura e rasatura intonaci;
• Tinteggiatura;
• Rifacimento/realizzazione massetto di sottofondo;
• Disposizione della nuova pavimentazione;
Nel computo metrico allegato alla perizia sono specificate le singole voci di lavorazione con i relativi costi che si rendono necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, che sono stati calcolati facendo riferimento al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania “Tariffa dei Lavori Pubblici in
Campania” del 2022 approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 333 del 28.06.2022 e ad alcune voci empiriche dedotte da indagini di mercato.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
In risposta alle osservazioni poste dal ctp di parte attrice, il CTU ha ribadito che l'intero fabbricato risulta fatiscente e deteriorato in tutti i piani e non unicamente al piano terra, in quanto, l'azione delle acque meteoriche ha provocato crepe e infiltrazioni che hanno causato il distacco dell'intonaco e accentuanto la formazione di umidità, muffe e efflorescenze;
che nonostante siano trascorsi circa 5 anni dai sopralluoghi effettuati nel corso dell'A.T.P. R.G.n. 5947/2018, le condizioni dell'immobile de quo sono rimaste pressoché inalterate, per cui non possono essere imputati i danni interni all'immobile alla inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito ma alla tipologia di terreno su cui poggia la struttura, e soprattutto allo stato di incuria e all'assenza di interventi manutentivi in cui versa;
ha ribadito che le uniche spese che hanno un nesso di casualità con la regimentazione delle acque piovane sono quelle esterne riportate nel computo metrico già prodotto in sede di A.T.P. R.G.n. 5947/2018, e ha a pagina 4 di 8 tal uopo riportato le stesse voci, consistenze metriche delle superfici e dei volumi già resi, aggiornandoli all'attualità.
Il Tribunale condivide pienamente le conclusioni del CTU, che si lasciano preferire all'impostazione del ctp attoreo dal semplice esame delle fotografie allegate alla perizia medesima. Infatti in tali foto viene raffigurato un fabbricato fatiscente, in visibile stato di degrado e di abbandono.
E' evidente che le pessime condizioni dell'immobile sono dovute anche all'incuria ed all'assenza di manutenzione da parte della proprietaria la quale non può sfruttare il fatto illecito Parte_1 colposo del per farsi ripristinare integralmente tutto il fabbricato a spese altrui, così Controparte_1 ovviando anche alle proprie responsabilità personali.
E' equo, giusto e corretto che il convenuto sia tenuto a risarcire ex art 2043 c.c. soltanto i CP_1 danni che siano conseguenza immediata e diretta (art 1223 c.c.) del fatto illecito ad esso ascrivibile, e quindi soltanto i danni causati all'immobile dalla inidoneità delle opere di regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito;
ed in tal senso si recepiscono le conclusioni del CTU.
Il Tribunale ritiene opportuno precisare che all'importo indicato dal CTU deve essere applicata anche l'IVA, in senso conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11 settembre 2023, n. 26268). La ratio è evidente. La ratio è chiara: la somma di € 33.000,00, che il convenuto viene condannato a versare all'attrice, corrisponde al CP_1 valore dei lavori (indicati in perizia) da eseguirsi per ripristinare le parti dell'immobile dell'attrice ammalorate a causa delle esondazioni d'acqua provenute da via San Vito e pertanto, trattandosi di lavori da commissionare a terzi, il relativo importo deve essere comprensivo di IVA.
La somma sopra indicata costituisce debito di valore e viene liquidata all'attualità; ne consegue che va incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si fissa nel
04.12.2013, data di comunicazione da parte dell'attrice al convenuto delle criticità nell'immobile) e CP_1 annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
L'ulteriore domanda di risarcimento danni da lucro cessante conseguente alla mancata e/o ridotta utilizzabilità e/o fruibilità dell'immobile, con conseguente perdita dei relativi frutti, da parametrare al valore locativo del cespite va invece rigettata perché non provata.
pagina 5 di 8 lo scrivente Tribunale intende uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia delle Sez.
Un. n. 33645 del 15/11/2022 “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Le S.U., quindi, dirimendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il danno da occupazione illegittima di un bene da parte di un terzo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere provato, anche tramite presunzioni.
Tale impostazione è coerente con il precedente reso dalla medesima S.C. di Cassazione in sentenza n. 11203 del 24/04/2019 secondo cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
pagina 6 di 8 Tali postulati ermeneutici sono coerenti con la lettura esegetica dell'art 2043 c.c. quale strumento ripristinatorio/reintegratorio della sfera giuridica del danneggiato, lesa dal fatto ingiusto altrui, e non come strumento di sanzione privata nei confronti del terzo sol perché autore di un fatto illecito.
Tale conclusione è stata affermata dalla Corte Cassazione in plurime pronunce, tra le quali si riporta a titolo esemplificativo la sentenza n. 15814 del 12/06/2008 “Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”.
Orbene, parte attrice nulla ha provato e neppure dedotto per presunzioni sul danno patrimoniale da lucro cessante. Oltre a non aver provato la perdita concreta di occasioni di locazione dell'immobile, si rammenta che il fabbricato era in pessime condizioni già all'epoca di svolgimento delle operazioni peritali in sede di ATP;
pessime condizioni riconducibili anche all'incuria nella manutenzione ascrivibile alla proprietaria. L'attrice avrebbe dovuto dimostrare che la villetta sarebbe stata appetibile per potenziali conduttori, nonostante molte parti fossero degradate a causa della incuria e carenza di manutenzione.
Poiché tale prova non è stata offerta, ed escludendo che il danno figurativo costituisca un danno in re ipsa, ne consegue che il lucro cessante, come dedotto e richiesto, non è riconducibile unicamente al CP_1 convenuto e pertanto la relativa domanda va rigettata.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Le spese di CTU ed il rimborso di quelle di ATP vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente Controparte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del convenuto ex art 2043 c.c. rappresentato dalla inidoneità delle opere di CP_1 pagina 7 di 8 regimentazione delle acque piovane presenti su via San Vito, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 33.000,00 + IVA, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
4) Condanna parte convenuta al rimborso a favore dell'attrice delle spese vive sostenute nel procedimento di ATP ed al compenso professionale in tale procedimento che si liquida in € 2.500,00 oltre IVA, CPA con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
20.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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