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Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Il Melangolo Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Andrea Policarpo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Marcello Rossi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Ammiraglio Persano n. 58;
nei confronti
Sagalo Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Gabriele Armetta, Giacomo Armetta, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
per l’annullamento
Ricorso introduttivo :
- DELLA DETERMINAZIONE 28/5/2025 N. 36, RECANTE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA CONTROINTERESSATA ALL’ESITO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA “MAGAGGIARI”;
- DEL VERBALE N. 1 DEL 13/5/2025, RECANTE L’AMMISSIONE DI SAGALO BEACH SRL;
- DI OGNI ALTRO ATTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE.
e per l’accertamento
DEL DIRITTO A CONSEGUERE L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CON STIPULA DEL CONTRATTO, O IN SUBORDINE IN VIA DI SUBENTRO PREVIA DECLARATORIA DI INEFFICACIA OVE STIPULATO MEDIO TEMPORE;
e per la condanna (in subordine)
AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER EQUIVALENTE.
e per l’esercizio del diritto di accesso
AGLI ATTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELLA CONTROINTERESSATA, NON RESI DISPONIBILI DALLA STAZIONE APPALTANTE, CON CONDANNA ALL’ESIBIZIONE DI COPIA DI QUANTO RICHIESTO CON NOTA 23/5/2025.
Motivi aggiunti depositati il 19/6/2025
- DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/6/2025 N. 40, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA CONTROINTERESSATA PER LE STAGIONI BALNEARI 2025-2027.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sagalo Beach S.r.l. e di Comune di Cinisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Evidenziato:
- che la pretesa ostensiva (I motivo del gravame introduttivo) risulta soddisfatta, come dichiarato a verbale dalla parte ricorrente (che insiste per la liquidazione delle spese);
- che ciascuna delle parti costituite ha altresì dichiarato a verbale, durante la discussione in Camera di consiglio, di non opporsi all’emanazione della preannunciata sentenza in forma semplificata anche sui motivi aggiunti e di rinunciare ai termini a difesa;
- che, alla luce della dimidiazione di tutti i termini processuali prevista per il rito abbreviato in materia di appalti, è senz’altro possibile adottare una sentenza breve sui motivi dell’atto introduttivo del giudizio;
Tenuto conto:
- che deve essere esaminata la seconda doglianza formulata;
- che l’idoneità professionale (b.1, pag. 9 del bando) può ritenersi in possesso della controinteressata, la quale è iscritta alla CCIAA dal 27/4/2022 e dunque, alla data della domanda (2/5/2025), aveva maturato i 36 mesi richiesti;
- che viceversa, ad avviso del Collegio, difetta in capo all’aggiudicataria della gara il requisito della “pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari” (introdotto al par. 7.5 lett. a);
- che la clausola del bando è chiara nell’individuare il triennio quale periodo di esperienza minima per partecipare alla selezione;
- che, nella gestione degli stabilimenti balneari, l’arco temporale di riferimento va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, come statuito dall’art. 2 comma 1 lett. e) della D. Lgs. 30/5/2008 n. 116 e dal DDG dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21/3/2025;
- che si tratta dell’arco temporale in cui le acque vengono utilizzate per la balneazione, salvo eccezioni dovute a motivi climatici;
- che, in buona sostanza, per “anno” di gestione si intende la durata di una stagione balneare standard ;
Rilevato:
- che l’esperienza triennale elevata a requisito va intesa come completa, in grado cioè di coprire l’intero periodo considerato (dall’1/5 al 30/9 di ogni anno);
- che, ragionando a contrario , non si potrebbe rinvenire alcun riferimento preciso sull’estensione temporale minima, e pertanto si potrebbe valorizzare qualsiasi gestione parziale o intermittente;
- che, in altri termini, accettare anche un periodo inferiore (ad es. bimestrale, trimestrale o quadrimestrale) significherebbe ammettere una decisione arbitraria, disancorata da qualsiasi parametro oggettivo;
- che in definitiva, alla luce dell’univoca prescrizione della lex specialis , l’unica interpretazione possibile è quella che esige il requisito “pieno”;
- che, sotto altro versante, il bilanciamento tra il livello di esperienza e professionalità necessari e l’esigenza di massima partecipazione è stato effettuato “a monte” dalla stazione appaltante con la formulazione delle regole di gara;
Considerato:
- che la prima delle tre stagioni presso la struttura di Capaci è iniziata – per Sagalo Beach Srl – il 9/6/2022, data di sottoscrizione del contratto di concessione con il Comune;
- che pertanto non può dirsi maturato il requisito della “stagione completa”, ma solo di una frazione di essa;
- che l’affermata presa di possesso dei luoghi in data anteriore non è suscettibile di apprezzamento, ove non avallata da atti formali che abbiano legittimato un’esecuzione anticipata;
- che non persuade neppure la prassi, rappresentata dai legali delle parti resistenti in Camera di consiglio, di un concreto inizio di stagione balneare differenziato per ciascun Comune e posticipato alla seconda metà di giugno, se non altro perché l’attività di sistemazione dell’area e di predisposizione delle strutture (cabine, ombrelloni, chioschi) precede necessariamente la data di apertura agli utenti della spiaggia e dei suoi servizi;
- che, di conseguenza, la controinteressata non era in possesso del requisito prescritto (esperienza almeno triennale) e non poteva essere ammessa al confronto comparativo;
Ritenuto:
- che, pertanto, l’introdotto gravame, integrato da motivi aggiunti, deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti di aggiudicazione impugnati.
Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente, che liquida in 3.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO