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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 650/2025 RGA
avverso la sentenza n. 250/2024 del Tribunale di RIMINI, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 692/2024 pubblicata in data 24/09/2024;
avente ad oggetto: opposizione a D.I. - carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08.5.2025;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore,
(C.F. ), e Parte_2 P.IVA_2
(C.F. Parte_3
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3
1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. ), C.F._1 nei cui uffici sono pure domiciliati in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
- Appellante;
contro
(C. F.: ), residente in [...] alla CP_1 CodiceFiscale_2
Via delle Orchidee, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Caroni e dall'Avv.ta Veronica Pepoli, del foro di come da procura in atti;
Pt_3
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19/04/2024 innanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di ingiungere all'Amministrazione Parte_4 scolastica di adempiere in forma specifica all'erogazione della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente ad € 2000,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e/o rivalutazione, avendo esposto di aver prestato servizio nei predetti anni quale docente a tempo determinato, senza poter usufruire della c.d. “carta elettronica del docente” prevista dall'art. 1, l. 107/2015, per costante giurisprudenza spettante anche ai docenti precari.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale adito emetteva il richiesto D.I., recante il n.
172/2024, ingiungendo al in epigrafe di adempiere in forma specifica all'erogazione della Parte_1 carta docente per un valore di euro 2000,00, oltre interessi e rivalutazione nonché spese del monitorio, provvedimento tempestivamente opposto ex artt. 645-414 c.p.c. dall'Amministrazione scolastica.
Segnatamente l'opponente – contestata, in via prettamente processuale, la possibilità di fare ricorso allo strumento monitorio giacché quello vantato dal docente non sarebbe un credito liquido1- deduceva l'insussistenza del diritto vantato in sede monitoria limitatamente ad una annualità -2019/
2020 - in quanto la ricorrente, in tale annualità, risultava essere stata destinataria di una serie di contratti di “supplenza breve e saltuaria (vedi stato matricolare)” e, non, invece, di incarico fino al termine delle attività didattiche (30/6) e né di incarico annuale (31/8).
Il Giudice di prime cure, nella gravata sentenza - dato atto di quanto sopra e che la parte opposta, già ricorrente in via monitoria, nel costituirsi ritualmente in giudizio, si era “dichiarata remissiva alla revoca del decreto ingiuntivo opposto riconoscendo la correttezza delle ragioni della
Amministrazione limitatamente alle annualità contestate” - ad esito dell'udienza di Parte_2 discussione del 24.09.2024, accoglieva l'opposizione e, accertata la non debenza della annualità
2019/2020 ed accertato il diritto della docente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per le residue annualità, pari a complessivi € 1.500,00, revocava il D.I. opposto e condannava le Amministrazioni Scolastiche opponenti ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente a rivendicato, pari ad € 1.500,00, oltre accessori, nonché - per quanto di specifico interesse in tale sede - previa compensazione delle spese legali nella misura di ¼, condannava le
Amministrazioni Scolastiche al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore liquidate in € 2.255,00, di cui € 294,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie, oltre a I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge (distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
2. Il , e gli uffici scolastici come indicati in Parte_1 epigrafe, proponevano appello avverso la detta sentenza solo in punto di regolamentazione di spese, pur dolendosene evidenziando di non poter far diversamente al fine di tutelare al meglio gli interessi economici dell'Amministrazione, ricadenti sull'intera collettività “poiché i criteri di regolamentazione delle spese di lite seguiti dal Giudice di prime cure hanno prodotto una conseguenza paradossale che, se moltiplicata per i noti numeri del contenzioso seriale sulla carta del docente, rischia di comportare un serio pregiudizio per la finanza pubblica”.
L'amministrazione appellante prosegue, infatti, evidenziando gli effetti paradossali dell'avallo della metodica di regolamentazione delle spese seguita dal giudice di prime cure deducendo: “Ebbene, è
code), lo stesso può essere stampato o salvato come PDF per essere presentato all'esercente, il quale, al momento dell'acquisto lo valida. Ciò comporta che detto non presenti le caratteristiche di liquidità proprie del Pt_5 procedimento monitorio”.
3 evidente che il criterio di regolamentazione delle spese adottato, qualora fosse confermato anche per il futuro, metterebbe l'Amministrazione di fronte ad un'alternativa francamente paradossale: o pagare somme pacificamente non dovute oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite” – formulando due motivi di impugnazione:
I motivo: cattivo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. evidenziando che, a seguito della nota declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
77/2018, laddove il Giudice di prime cure ha provveduto a compensare le spese solo nella misura di
¼, si sarebbe limitato ad un mero computo aritmetico, fondato sulla mancata debenza di una sola delle quattro annualità azionate, senza invero considerare altri elementi di rilievo;
segnatamente, secondo parte appellante, un uso corretto del detto potere lo avrebbe dovuto condurre alla compensazione integrale, o quantomeno parziale, in misura superiore al quarto;
al fine di dare sostegno a tale deduzione:
- si valorizza come l'Amministrazione sia stata costretta ad interporre opposizione per far valere la propria – fondata - opposizione ancorché limitata ad una sola annualità, per evitare una spesa non giustificata, chiedendo quindi la revoca – poi ottenuta - del D.I.;
- si pone in rilievo - al fine di dare maggior forza argomentativa alle proprie richieste di compensazione integrale o, comunque, parziale - come già in sede di opposizione avesse contestato l'utilizzabilità dello strumento monitorio per mancanza di liquidità del credito vantato dal docente
(peraltro ponendo in rilievo come il Tribunale di Rimini sia il solo ad avere ammesso tale strumento in tutto il Distretto) e, comunque, (in questa sede) deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. sia per carenza di prova scritta – giacché il diritto al docente precario sarebbe stato riconosciuto in virtù di pronunce giurisdizionali – sia per l'incompatibilità, in sede monitoria, dell'adozione di una pronuncia condannatoria in forma specifica;
- si deduce la circostanza che il difensore della ricorrente, nonostante avesse curato altre cause del tutto analoghe “abbia scientemente deciso di incardinare un giudizio distinto per ciascun docente, ponendosi in chiaro contrasto con la ratio posta alla base dell'obbligo di riunione delle cause aventi ad oggetto questioni analoghe previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c, nonché con il dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., il quale vieta di imporre alla controparte oneri ingiustificati”.
Perciò, l'appellante pur richiamando il principio costante secondo cui “il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del
4 decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali” – a cui il giudice di prime cure ha dato seguito affermando: “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere di pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio ( Cass. Civ.
Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01 ; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015
Rv. 635269-01 )
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Nel caso di specie risulta allora decisivo come la docente (parte opposta) abbia visto confermate le ragioni del suo credito sia pure con una riduzione del suo importo nella misura di un quarto”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 26/02/2024, n. 4982) – ha, cionondimeno, rilevato come la stessa giurisprudenza faccia in ogni caso salva “la facoltà del giudice di disporne la compensazione”, se non in via integrale, quantomeno in misura maggiore rispetto a quella aritmeticamente operata dal giudice di prime cure.
II motivo: Erronea applicazione del DM 55/2014 con riguardo alla quantificazione delle spese di lite nei minimi edittali.
Premesso che l'appellante non ha certo inteso mettere in discussione gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità con riferimento al carattere sostanzialmente unitario della fase monitoria e del successivo giudizio di cognizione, rappresenta come il giudice di prime cure, pur avendo dichiarato la determinazione delle spese in misura corrispondente al minimo, non abbia invero dato corretta applicazione ai parametri di cui al DM n.147/2022.
5 Prosegue affermando: “Ed infatti, il Giudice ha stabilito che, al netto della compensazione, le spese dovessero liquidarsi in complessivi euro 2.255, di cui 294 a titolo di rimborso spese forfetarie (15% del valore tabellare ex DM 55/2014)”; pone, poi, in rilievo che, detraendo le spese generali, si perverrebbe ad un importo di € 1.961, significando che l'intero - a cui ha avuto riguardo il giudice e cui ha applicato la misura della compensazione - era pari ad € 2.615,00, importo evidentemente superiore ai valori minimi dello scaglione di riferimento, precisando che - avuto riguardo al DM
55/2014, aggiornati come da DM 147/2022 – tali valori sono i seguenti:
- per la fase monitoria, nello scaglione di valore inferiore ad € 5.200: € 284;
- per la fase di opposizione, ritenendo che il valore a cui parametrare la causa sia solo quello controverso di € 500,00, trattandosi di valore inferiore ad € 1.100, applicandosi gli importi minimi:
€ 321.
Conclude quindi affermando che la sommatoria di tali valori, pari ad € 605,00, a cui aggiungere le spese generali, è decisamente inferiore agli € 2.614,00 a cui ha avuto riguardo il giudice in sentenza per determinare i ¾ di spese posti a carico dell'Amministrazione.
Comunque l'appellante giunge a ritenere errata la determinazione del giudice anche laddove si tenesse in considerazione il valore dell'intero credito vantato;
in quanto, rientrandosi nello scaglione di valore 1.100-5.200 euro, applicando i minimi, si giunge ad un compenso di € 1.314, che aggiunto ad € 284 dovuto per la fase monitoria, consente di pervenire al valore complessivo di euro 1.598, ben inferiore al valore dell'intero di € 2.614 euro a cui ha avuto riferimento il giudice di prime cure nell'effettuare la sua determinazione.
Infine, rappresenta parte appellante - per fornire alla Corte un parametro di riferimento concreto per ottenere la rideterminazione delle spese, su cui applicare la percentuale di compensazione, auspicata comunque nel massimo possibile – che, nel Distretto, le liquidazioni delle spese di lite in questo tipo di contenzioso variano dai 640 e gli 800 euro – in ragione del carattere seriale e scarsamente impegnativo delle difese da articolare in giudizio, ampiamente note a Giudici ed avvocati.
Chiedeva, quindi, di disporre la compensazione integrale delle spese per la fase di opposizione;
in via subordinata, di disporre la compensazione nella misura ritenuta equa e secondo giustizia;
in via ulteriormente gradata, di rideterminare le spese di lite facendo corretta applicazione del DM
55/2014 nei valori minimi.
3. Si costituiva ritualmente la parte appellata che contestava recisamente i due motivi di appello, ritenendo corrette le determinazioni del giudice di prime cure per aver dato adeguata attuazione ai
6 principi in materia di regolamentazione delle spese quanto all'art.92 c.p.c., ritenendo altresì corretta l'applicazione dei criteri tabellari, ritenuti in linea con quelli di alcuni Tribunale del Distretto.
4. L'appello è fondato per la ragioni appresso indicate, ritenendo di trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto tra loro collegati.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Rimini con l'appellata sentenza, la Corte ritiene che il Giudice a quo abbia correttamente individuato i principi regolatori della materia, come infatti emerge dal seguente passaggio motivazionale: “Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ.
Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015 Rv.
635269-01).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Alla luce di quanto individuato in punto di diritto, la Corte ritiene che, in applicazione dei richiamati principi, le spese del giudizio di prime cure debbano essere compensate nella misura di
¾.
Al fine di dare contezza della misura della compensazione, si ritiene di dover aver riguardo non solo alla parziale riduzione del credito della lavoratrice odierna appellata (che rappresenta l'unico elemento valutato dal Tribunale di Rimini nella gravata sentenza, al fine di determinare la misura della compensazione, peraltro operata in termini esclusivamente “aritmetica”), ma anche la complessità delle questioni giuridiche afferenti alla fattispecie in esame, che sono state oggetto di
7 contrastanti orientamenti giurisprudenziali, definitivamente composti con la pronuncia della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961.
Parimenti rilevante, nel giudizio di compensazione e della determinazione della relativa misura, è la condotta processuale dell'Amministrazione scolastica, improntata a correttezza e lealtà processuale;
essa infatti, per evitare il pagamento di una somma pacificamente non dovuta, si è vista costretta ad instaurare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si è limitata – peraltro del tutto fondatamente – a contestare la somma non dovuta, cui seguiva il comportamento “remissivo” di parte opposta. D'altra parte, come correttamente posto in evidenza dalla stessa Amministrazione appellante, diversamente opinando la stessa sarebbe stata posta di fronte ad un'alternativa decisamente “paradossale”: pagare somme pacificamente non dovute oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite.
In ragione di quanto esposto, ritiene la Corte che si pervenga al parziale accoglimento del primo motivo di appello di talché le spese del giudizio di prime cure devono essere compensate nella misura di ¾, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della residua parte, attesa la sua prevalente soccombenza.
Tanto premesso, ritenendo di escludere che, ai fini della determinazione delle spese, debba aversi alla fase monitoria, si rileva come il Giudice a quo non abbia dato corretta applicazione ai criteri tabellari di riferimento nei minimi ivi previsti, nonostante vi abbia fatto riferimento in sede motivazionale.
Ed infatti, in ragione dei richiamati parametri, quanto alla determinazione delle spese su cui applicare la residua parte di spese dovute dall'Amministrazione, si rileva che:
- si debba aver riguardo al valore del credito riconosciuto in favore del creditore - rientrante nel secondo scaglione (tra € 1100,00 ed € 5.200,00) delle cause di lavoro di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022;
- si debbano considerare i criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit., fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'assenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
Si perviene in tal modo a determinare, avendo riguardo ai valori minimi per le ragioni esposte, la somma complessiva di € 1.030,00 a titolo di spese legali del I grado, di cui € 444,00 per la fase di
8 studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 373,00 per la fase decisionale, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, in quanto non svolta.
Ciò esaurirebbe la materia del contendere.
Si reputa, cionondimeno, al fine di dare risposta a specifica doglianza riproposta da parte appellante in tale sede, che sia quantomeno opinabile l'utilizzabilità, nell'ipotesi concreta, dello strumento monitorio, per le ragioni che seguono:
- nel caso di docenti facenti ancora parte del circuito scolastico che richiedano l'emissione in forma specifica di c.d. “carta elettronica del docente” si osserva che, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 633 c.p.c., non soccorre né l'ipotesi di credito ad una somma di denaro né il caso di diritto alla consegna di un determinato bene mobile, in quanto si tratta piuttosto di un facere a cui è tenuta l'Amministrazione scolastica in presenza di presupposti di legge che non risulta compatibile con lo strumento monitorio (quanto alla doverosità dell'adozione di una pronuncia di condanna per l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico, «tramite la Carta Elettronica», dell'importo predetto per ciascun anno scolastico per il quale è dovuto il beneficio, non suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, cfr. Cass., sentenza n. 29961/2023, ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”);
- nel caso di ex docenti che invochino la tutela risarcitoria per non aver potuto fruire del detto beneficio volto alla formazione e all'aggiornamento, la preclusione all'utilizzo del monitorio deriva dalla posta creditoria richiesta, in sé priva di liquidità, connotato indefettibile al fine di poter azionare tale strumento processuale.
Tirando le fila di quanto esposto, assorbito ogni altro aspetto ritenuto ultroneo, previa riforma in parte qua della sentenza gravata, si perviene a condannare l' Controparte_2 al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali di I grado che - previa compensazione nella misura di ¾ - si liquidano in € 257,50, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
9 Per le medesime ragioni, anche le spese di questo grado del giudizio devono essere compensate nella misura di 3/4 con condanna del appellante e dei suoi organi interni indicati in Parte_1 epigrafe, in ragione della loro prevalente soccombenza, al pagamento della residua parte come determinata in parte motiva avendo riguardo ai minimi edittali e ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. D. cit. come già richiamati.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1) in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, compensa le spese del giudizio di primo grado nella misura di ¾, con condanna del , dell' Parte_1 Parte_2
e dell' al pagamento della
[...] Controparte_3 residua parte, che si liquida in € 257,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di ¾, con condanna del
, dell' e Parte_1 Parte_2 dell' al pagamento della residua parte, Controparte_3 che si liquida in € 240,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Bologna, 8 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'opposizione a sostegno di tale deduzione si legge: “La "Carta docente” consiste in un “VOUCHER”: il docente deve accedere con le credenziali digitali SPID nella homepage (come detto https://cartadeldocente.istruzione.it) e cliccare sul tasto "Entra con SPID", al fine di generare il “buono” scegliendo se acquistare il bene direttamente in negozio oppure online, tra gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa. Viene, quindi, inserito l'importo del “buono” corrispondente al prezzo del bene o servizio che si vuole acquistare e, una volta generato il “buono” (che ha un QR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 650/2025 RGA
avverso la sentenza n. 250/2024 del Tribunale di RIMINI, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 692/2024 pubblicata in data 24/09/2024;
avente ad oggetto: opposizione a D.I. - carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08.5.2025;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore,
(C.F. ), e Parte_2 P.IVA_2
(C.F. Parte_3
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3
1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. ), C.F._1 nei cui uffici sono pure domiciliati in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
- Appellante;
contro
(C. F.: ), residente in [...] alla CP_1 CodiceFiscale_2
Via delle Orchidee, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Caroni e dall'Avv.ta Veronica Pepoli, del foro di come da procura in atti;
Pt_3
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19/04/2024 innanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di ingiungere all'Amministrazione Parte_4 scolastica di adempiere in forma specifica all'erogazione della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente ad € 2000,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e/o rivalutazione, avendo esposto di aver prestato servizio nei predetti anni quale docente a tempo determinato, senza poter usufruire della c.d. “carta elettronica del docente” prevista dall'art. 1, l. 107/2015, per costante giurisprudenza spettante anche ai docenti precari.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale adito emetteva il richiesto D.I., recante il n.
172/2024, ingiungendo al in epigrafe di adempiere in forma specifica all'erogazione della Parte_1 carta docente per un valore di euro 2000,00, oltre interessi e rivalutazione nonché spese del monitorio, provvedimento tempestivamente opposto ex artt. 645-414 c.p.c. dall'Amministrazione scolastica.
Segnatamente l'opponente – contestata, in via prettamente processuale, la possibilità di fare ricorso allo strumento monitorio giacché quello vantato dal docente non sarebbe un credito liquido1- deduceva l'insussistenza del diritto vantato in sede monitoria limitatamente ad una annualità -2019/
2020 - in quanto la ricorrente, in tale annualità, risultava essere stata destinataria di una serie di contratti di “supplenza breve e saltuaria (vedi stato matricolare)” e, non, invece, di incarico fino al termine delle attività didattiche (30/6) e né di incarico annuale (31/8).
Il Giudice di prime cure, nella gravata sentenza - dato atto di quanto sopra e che la parte opposta, già ricorrente in via monitoria, nel costituirsi ritualmente in giudizio, si era “dichiarata remissiva alla revoca del decreto ingiuntivo opposto riconoscendo la correttezza delle ragioni della
Amministrazione limitatamente alle annualità contestate” - ad esito dell'udienza di Parte_2 discussione del 24.09.2024, accoglieva l'opposizione e, accertata la non debenza della annualità
2019/2020 ed accertato il diritto della docente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per le residue annualità, pari a complessivi € 1.500,00, revocava il D.I. opposto e condannava le Amministrazioni Scolastiche opponenti ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente a rivendicato, pari ad € 1.500,00, oltre accessori, nonché - per quanto di specifico interesse in tale sede - previa compensazione delle spese legali nella misura di ¼, condannava le
Amministrazioni Scolastiche al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore liquidate in € 2.255,00, di cui € 294,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie, oltre a I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge (distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
2. Il , e gli uffici scolastici come indicati in Parte_1 epigrafe, proponevano appello avverso la detta sentenza solo in punto di regolamentazione di spese, pur dolendosene evidenziando di non poter far diversamente al fine di tutelare al meglio gli interessi economici dell'Amministrazione, ricadenti sull'intera collettività “poiché i criteri di regolamentazione delle spese di lite seguiti dal Giudice di prime cure hanno prodotto una conseguenza paradossale che, se moltiplicata per i noti numeri del contenzioso seriale sulla carta del docente, rischia di comportare un serio pregiudizio per la finanza pubblica”.
L'amministrazione appellante prosegue, infatti, evidenziando gli effetti paradossali dell'avallo della metodica di regolamentazione delle spese seguita dal giudice di prime cure deducendo: “Ebbene, è
code), lo stesso può essere stampato o salvato come PDF per essere presentato all'esercente, il quale, al momento dell'acquisto lo valida. Ciò comporta che detto non presenti le caratteristiche di liquidità proprie del Pt_5 procedimento monitorio”.
3 evidente che il criterio di regolamentazione delle spese adottato, qualora fosse confermato anche per il futuro, metterebbe l'Amministrazione di fronte ad un'alternativa francamente paradossale: o pagare somme pacificamente non dovute oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite” – formulando due motivi di impugnazione:
I motivo: cattivo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. evidenziando che, a seguito della nota declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
77/2018, laddove il Giudice di prime cure ha provveduto a compensare le spese solo nella misura di
¼, si sarebbe limitato ad un mero computo aritmetico, fondato sulla mancata debenza di una sola delle quattro annualità azionate, senza invero considerare altri elementi di rilievo;
segnatamente, secondo parte appellante, un uso corretto del detto potere lo avrebbe dovuto condurre alla compensazione integrale, o quantomeno parziale, in misura superiore al quarto;
al fine di dare sostegno a tale deduzione:
- si valorizza come l'Amministrazione sia stata costretta ad interporre opposizione per far valere la propria – fondata - opposizione ancorché limitata ad una sola annualità, per evitare una spesa non giustificata, chiedendo quindi la revoca – poi ottenuta - del D.I.;
- si pone in rilievo - al fine di dare maggior forza argomentativa alle proprie richieste di compensazione integrale o, comunque, parziale - come già in sede di opposizione avesse contestato l'utilizzabilità dello strumento monitorio per mancanza di liquidità del credito vantato dal docente
(peraltro ponendo in rilievo come il Tribunale di Rimini sia il solo ad avere ammesso tale strumento in tutto il Distretto) e, comunque, (in questa sede) deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. sia per carenza di prova scritta – giacché il diritto al docente precario sarebbe stato riconosciuto in virtù di pronunce giurisdizionali – sia per l'incompatibilità, in sede monitoria, dell'adozione di una pronuncia condannatoria in forma specifica;
- si deduce la circostanza che il difensore della ricorrente, nonostante avesse curato altre cause del tutto analoghe “abbia scientemente deciso di incardinare un giudizio distinto per ciascun docente, ponendosi in chiaro contrasto con la ratio posta alla base dell'obbligo di riunione delle cause aventi ad oggetto questioni analoghe previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c, nonché con il dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., il quale vieta di imporre alla controparte oneri ingiustificati”.
Perciò, l'appellante pur richiamando il principio costante secondo cui “il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del
4 decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali” – a cui il giudice di prime cure ha dato seguito affermando: “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere di pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio ( Cass. Civ.
Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01 ; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015
Rv. 635269-01 )
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Nel caso di specie risulta allora decisivo come la docente (parte opposta) abbia visto confermate le ragioni del suo credito sia pure con una riduzione del suo importo nella misura di un quarto”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 26/02/2024, n. 4982) – ha, cionondimeno, rilevato come la stessa giurisprudenza faccia in ogni caso salva “la facoltà del giudice di disporne la compensazione”, se non in via integrale, quantomeno in misura maggiore rispetto a quella aritmeticamente operata dal giudice di prime cure.
II motivo: Erronea applicazione del DM 55/2014 con riguardo alla quantificazione delle spese di lite nei minimi edittali.
Premesso che l'appellante non ha certo inteso mettere in discussione gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità con riferimento al carattere sostanzialmente unitario della fase monitoria e del successivo giudizio di cognizione, rappresenta come il giudice di prime cure, pur avendo dichiarato la determinazione delle spese in misura corrispondente al minimo, non abbia invero dato corretta applicazione ai parametri di cui al DM n.147/2022.
5 Prosegue affermando: “Ed infatti, il Giudice ha stabilito che, al netto della compensazione, le spese dovessero liquidarsi in complessivi euro 2.255, di cui 294 a titolo di rimborso spese forfetarie (15% del valore tabellare ex DM 55/2014)”; pone, poi, in rilievo che, detraendo le spese generali, si perverrebbe ad un importo di € 1.961, significando che l'intero - a cui ha avuto riguardo il giudice e cui ha applicato la misura della compensazione - era pari ad € 2.615,00, importo evidentemente superiore ai valori minimi dello scaglione di riferimento, precisando che - avuto riguardo al DM
55/2014, aggiornati come da DM 147/2022 – tali valori sono i seguenti:
- per la fase monitoria, nello scaglione di valore inferiore ad € 5.200: € 284;
- per la fase di opposizione, ritenendo che il valore a cui parametrare la causa sia solo quello controverso di € 500,00, trattandosi di valore inferiore ad € 1.100, applicandosi gli importi minimi:
€ 321.
Conclude quindi affermando che la sommatoria di tali valori, pari ad € 605,00, a cui aggiungere le spese generali, è decisamente inferiore agli € 2.614,00 a cui ha avuto riguardo il giudice in sentenza per determinare i ¾ di spese posti a carico dell'Amministrazione.
Comunque l'appellante giunge a ritenere errata la determinazione del giudice anche laddove si tenesse in considerazione il valore dell'intero credito vantato;
in quanto, rientrandosi nello scaglione di valore 1.100-5.200 euro, applicando i minimi, si giunge ad un compenso di € 1.314, che aggiunto ad € 284 dovuto per la fase monitoria, consente di pervenire al valore complessivo di euro 1.598, ben inferiore al valore dell'intero di € 2.614 euro a cui ha avuto riferimento il giudice di prime cure nell'effettuare la sua determinazione.
Infine, rappresenta parte appellante - per fornire alla Corte un parametro di riferimento concreto per ottenere la rideterminazione delle spese, su cui applicare la percentuale di compensazione, auspicata comunque nel massimo possibile – che, nel Distretto, le liquidazioni delle spese di lite in questo tipo di contenzioso variano dai 640 e gli 800 euro – in ragione del carattere seriale e scarsamente impegnativo delle difese da articolare in giudizio, ampiamente note a Giudici ed avvocati.
Chiedeva, quindi, di disporre la compensazione integrale delle spese per la fase di opposizione;
in via subordinata, di disporre la compensazione nella misura ritenuta equa e secondo giustizia;
in via ulteriormente gradata, di rideterminare le spese di lite facendo corretta applicazione del DM
55/2014 nei valori minimi.
3. Si costituiva ritualmente la parte appellata che contestava recisamente i due motivi di appello, ritenendo corrette le determinazioni del giudice di prime cure per aver dato adeguata attuazione ai
6 principi in materia di regolamentazione delle spese quanto all'art.92 c.p.c., ritenendo altresì corretta l'applicazione dei criteri tabellari, ritenuti in linea con quelli di alcuni Tribunale del Distretto.
4. L'appello è fondato per la ragioni appresso indicate, ritenendo di trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto tra loro collegati.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Rimini con l'appellata sentenza, la Corte ritiene che il Giudice a quo abbia correttamente individuato i principi regolatori della materia, come infatti emerge dal seguente passaggio motivazionale: “Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ.
Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015 Rv.
635269-01).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Alla luce di quanto individuato in punto di diritto, la Corte ritiene che, in applicazione dei richiamati principi, le spese del giudizio di prime cure debbano essere compensate nella misura di
¾.
Al fine di dare contezza della misura della compensazione, si ritiene di dover aver riguardo non solo alla parziale riduzione del credito della lavoratrice odierna appellata (che rappresenta l'unico elemento valutato dal Tribunale di Rimini nella gravata sentenza, al fine di determinare la misura della compensazione, peraltro operata in termini esclusivamente “aritmetica”), ma anche la complessità delle questioni giuridiche afferenti alla fattispecie in esame, che sono state oggetto di
7 contrastanti orientamenti giurisprudenziali, definitivamente composti con la pronuncia della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961.
Parimenti rilevante, nel giudizio di compensazione e della determinazione della relativa misura, è la condotta processuale dell'Amministrazione scolastica, improntata a correttezza e lealtà processuale;
essa infatti, per evitare il pagamento di una somma pacificamente non dovuta, si è vista costretta ad instaurare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si è limitata – peraltro del tutto fondatamente – a contestare la somma non dovuta, cui seguiva il comportamento “remissivo” di parte opposta. D'altra parte, come correttamente posto in evidenza dalla stessa Amministrazione appellante, diversamente opinando la stessa sarebbe stata posta di fronte ad un'alternativa decisamente “paradossale”: pagare somme pacificamente non dovute oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite.
In ragione di quanto esposto, ritiene la Corte che si pervenga al parziale accoglimento del primo motivo di appello di talché le spese del giudizio di prime cure devono essere compensate nella misura di ¾, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della residua parte, attesa la sua prevalente soccombenza.
Tanto premesso, ritenendo di escludere che, ai fini della determinazione delle spese, debba aversi alla fase monitoria, si rileva come il Giudice a quo non abbia dato corretta applicazione ai criteri tabellari di riferimento nei minimi ivi previsti, nonostante vi abbia fatto riferimento in sede motivazionale.
Ed infatti, in ragione dei richiamati parametri, quanto alla determinazione delle spese su cui applicare la residua parte di spese dovute dall'Amministrazione, si rileva che:
- si debba aver riguardo al valore del credito riconosciuto in favore del creditore - rientrante nel secondo scaglione (tra € 1100,00 ed € 5.200,00) delle cause di lavoro di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022;
- si debbano considerare i criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit., fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'assenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
Si perviene in tal modo a determinare, avendo riguardo ai valori minimi per le ragioni esposte, la somma complessiva di € 1.030,00 a titolo di spese legali del I grado, di cui € 444,00 per la fase di
8 studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 373,00 per la fase decisionale, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, in quanto non svolta.
Ciò esaurirebbe la materia del contendere.
Si reputa, cionondimeno, al fine di dare risposta a specifica doglianza riproposta da parte appellante in tale sede, che sia quantomeno opinabile l'utilizzabilità, nell'ipotesi concreta, dello strumento monitorio, per le ragioni che seguono:
- nel caso di docenti facenti ancora parte del circuito scolastico che richiedano l'emissione in forma specifica di c.d. “carta elettronica del docente” si osserva che, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 633 c.p.c., non soccorre né l'ipotesi di credito ad una somma di denaro né il caso di diritto alla consegna di un determinato bene mobile, in quanto si tratta piuttosto di un facere a cui è tenuta l'Amministrazione scolastica in presenza di presupposti di legge che non risulta compatibile con lo strumento monitorio (quanto alla doverosità dell'adozione di una pronuncia di condanna per l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico, «tramite la Carta Elettronica», dell'importo predetto per ciascun anno scolastico per il quale è dovuto il beneficio, non suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, cfr. Cass., sentenza n. 29961/2023, ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”);
- nel caso di ex docenti che invochino la tutela risarcitoria per non aver potuto fruire del detto beneficio volto alla formazione e all'aggiornamento, la preclusione all'utilizzo del monitorio deriva dalla posta creditoria richiesta, in sé priva di liquidità, connotato indefettibile al fine di poter azionare tale strumento processuale.
Tirando le fila di quanto esposto, assorbito ogni altro aspetto ritenuto ultroneo, previa riforma in parte qua della sentenza gravata, si perviene a condannare l' Controparte_2 al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali di I grado che - previa compensazione nella misura di ¾ - si liquidano in € 257,50, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
9 Per le medesime ragioni, anche le spese di questo grado del giudizio devono essere compensate nella misura di 3/4 con condanna del appellante e dei suoi organi interni indicati in Parte_1 epigrafe, in ragione della loro prevalente soccombenza, al pagamento della residua parte come determinata in parte motiva avendo riguardo ai minimi edittali e ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. D. cit. come già richiamati.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1) in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, compensa le spese del giudizio di primo grado nella misura di ¾, con condanna del , dell' Parte_1 Parte_2
e dell' al pagamento della
[...] Controparte_3 residua parte, che si liquida in € 257,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di ¾, con condanna del
, dell' e Parte_1 Parte_2 dell' al pagamento della residua parte, Controparte_3 che si liquida in € 240,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Bologna, 8 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'opposizione a sostegno di tale deduzione si legge: “La "Carta docente” consiste in un “VOUCHER”: il docente deve accedere con le credenziali digitali SPID nella homepage (come detto https://cartadeldocente.istruzione.it) e cliccare sul tasto "Entra con SPID", al fine di generare il “buono” scegliendo se acquistare il bene direttamente in negozio oppure online, tra gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa. Viene, quindi, inserito l'importo del “buono” corrispondente al prezzo del bene o servizio che si vuole acquistare e, una volta generato il “buono” (che ha un QR
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