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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 12/02/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1570 /2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. RUOCCO Parte_1
ANDREA)
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. CP_1 P.IVA_1
DAMINELLI SIMONA)
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 661/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 12.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
interponendo appello avverso la sentenza n. 661/2023 resa dal Giudice di Pace CP_1 di Agrigento il 31.5.23.
A sostegno del gravame deduceva che il primo Giudice aveva errato nel ritenere applicabile al caso in esame la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 555 del 9.2.23, UN NK
RI, invece che i principi sanciti dalla precedente sentenza LE, escludendo di
2 conseguenza la ripetizione dei costi del finanziamento dovuti a seguito della estinzione anticipata dello stesso e ammontanti a € 2.483,60.
La convenuta costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
Il primo decidente ha escluso il diritto alla ripetizione delle spese e oneri sostenuti dall'appellante, in relazione al finanziamento stipulato con affermando che i CP_1 principi affermati dalla pronuncia LE (che ha escluso ogni distinzione tra costi up-front e costi recurring) sarebbero superati dalla pronuncia della Corte di Giustizia resa il 9.2.23.
Tale conclusione non è condivisibile.
È noto che, prima della nota pronuncia LE, era principio consolidato quello secondo cui: in caso di estinzione anticipata, il diritto alla riduzione riguardava i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata;
per contro, gli oneri di accesso al contratto (c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potevano essere rimborsati.
La sentenza LE ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, relativa al credito al consumo.
Tale pronuncia ha affermato che l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- Per_1 Persona_2
377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29). “Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di LE – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. 16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”. Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il
3 “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il
“piatto” delle commissioni upfront come già aveva osservato Banca d'Italia negli orientamenti di vigilanza. I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33) e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto la Corte di Giustizia ha negato valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza UN NK of RI riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza
LE, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
4 Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata.
Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
La Corte di Giustizia, nell'interpretare l' art. 25, ha dato atto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 27).
Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza UN NK of RI non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili.
5 Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza LE, nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17
(punti 34 a 36). Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38). In conclusione, la sentenza
UN NK of RI ha distinto il regime applicabile alle due Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza
LE.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
6 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza LE in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da UN NK of RI, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
Alla luce di quanto spiegato, il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento dell'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto,
Va poi osservato come sia affetta da nullità la rinuncia al rimborso contrattualmente prevista poiché tale clausola contrattuale è contraria al testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore;
peraltro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.
Precisato quindi che devono trovare applicazione i principi sanciti dalla pronuncia LE, deve ora rilevarsi che l'appellante ha chiesto, applicando il metodo ratione temporis (secondo il quale l'importo riconosciuto al cliente è pari al valore delle spese ritenute rimborsabili diviso per il numero delle rate complessive previste dal prestito e moltiplicato per il numero delle rate mancanti dopo l'estinzione), la somma di euro € 2.483,60.
Tale somma è stata quantificata dall'appellante detraendo euro 864,00 per commissioni bancarie ed euro 1.252,80 a titolo di commissioni di intermediazione, già rimborsati dalla banca.
Tuttavia, risulta dagli atti che UN ha pagato oltre a tali somme anche la quota parte degli oneri assicurativi, applicando il criterio pro rata temporis (2.496,00/120 x 72) per un importo pari a euro 1.497,60 (v. bonifico, doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione nel primo grado).
Tale somma deve quindi essere detratta dal quantum dovuto.
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a pagare all'appellante la somma di euro
986,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio stante l'accoglimento parziale della domanda e i dubbi interpretativi derivanti dalle pronunce della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto condanna l'appellata a pagare all'appellante la somma di euro 986,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
Agrigento, 12.2.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 12/02/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1570 /2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. RUOCCO Parte_1
ANDREA)
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. CP_1 P.IVA_1
DAMINELLI SIMONA)
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 661/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 12.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
interponendo appello avverso la sentenza n. 661/2023 resa dal Giudice di Pace CP_1 di Agrigento il 31.5.23.
A sostegno del gravame deduceva che il primo Giudice aveva errato nel ritenere applicabile al caso in esame la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 555 del 9.2.23, UN NK
RI, invece che i principi sanciti dalla precedente sentenza LE, escludendo di
2 conseguenza la ripetizione dei costi del finanziamento dovuti a seguito della estinzione anticipata dello stesso e ammontanti a € 2.483,60.
La convenuta costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
Il primo decidente ha escluso il diritto alla ripetizione delle spese e oneri sostenuti dall'appellante, in relazione al finanziamento stipulato con affermando che i CP_1 principi affermati dalla pronuncia LE (che ha escluso ogni distinzione tra costi up-front e costi recurring) sarebbero superati dalla pronuncia della Corte di Giustizia resa il 9.2.23.
Tale conclusione non è condivisibile.
È noto che, prima della nota pronuncia LE, era principio consolidato quello secondo cui: in caso di estinzione anticipata, il diritto alla riduzione riguardava i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata;
per contro, gli oneri di accesso al contratto (c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potevano essere rimborsati.
La sentenza LE ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, relativa al credito al consumo.
Tale pronuncia ha affermato che l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- Per_1 Persona_2
377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29). “Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di LE – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. 16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”. Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il
3 “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il
“piatto” delle commissioni upfront come già aveva osservato Banca d'Italia negli orientamenti di vigilanza. I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33) e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto la Corte di Giustizia ha negato valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza UN NK of RI riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza
LE, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
4 Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata.
Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
La Corte di Giustizia, nell'interpretare l' art. 25, ha dato atto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 27).
Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza UN NK of RI non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili.
5 Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza LE, nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17
(punti 34 a 36). Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38). In conclusione, la sentenza
UN NK of RI ha distinto il regime applicabile alle due Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza
LE.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
6 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza LE in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da UN NK of RI, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
Alla luce di quanto spiegato, il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento dell'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto,
Va poi osservato come sia affetta da nullità la rinuncia al rimborso contrattualmente prevista poiché tale clausola contrattuale è contraria al testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore;
peraltro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.
Precisato quindi che devono trovare applicazione i principi sanciti dalla pronuncia LE, deve ora rilevarsi che l'appellante ha chiesto, applicando il metodo ratione temporis (secondo il quale l'importo riconosciuto al cliente è pari al valore delle spese ritenute rimborsabili diviso per il numero delle rate complessive previste dal prestito e moltiplicato per il numero delle rate mancanti dopo l'estinzione), la somma di euro € 2.483,60.
Tale somma è stata quantificata dall'appellante detraendo euro 864,00 per commissioni bancarie ed euro 1.252,80 a titolo di commissioni di intermediazione, già rimborsati dalla banca.
Tuttavia, risulta dagli atti che UN ha pagato oltre a tali somme anche la quota parte degli oneri assicurativi, applicando il criterio pro rata temporis (2.496,00/120 x 72) per un importo pari a euro 1.497,60 (v. bonifico, doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione nel primo grado).
Tale somma deve quindi essere detratta dal quantum dovuto.
Ne discende che l'appellata deve essere condannata a pagare all'appellante la somma di euro
986,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio stante l'accoglimento parziale della domanda e i dubbi interpretativi derivanti dalle pronunce della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto condanna l'appellata a pagare all'appellante la somma di euro 986,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
Agrigento, 12.2.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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