Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 46439
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Sentenza 15 settembre 2023

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Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 46439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46439
    Data del deposito : 15 settembre 2023

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