CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
Massime • 1
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 46439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46439 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da KAN KWOK CHEUNG n. in Cina il 19/7/1965 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 13/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del P.G., dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore, Avv. Amatucci RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del KA WO avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal Gip di Civitavecchia in data 23/2/2023 in relazione alla somma di euro 205mila rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46439 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/09/2023 indagato per il delitto di tentato riciclaggio di danaro proveniente da evasione fiscale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. ND Amatucci, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 109 e 242 cod.proc.pen., avendo il collegio cautelare ritenuto inammissibile la produzione documentale effettuata dalla difesa (passaporto con visti, ricevuta di cambio valuta, copia reddito da lavoro, visura camerale della soc. Glory View) trattandosi di documenti non tradotti in lingua italiana. Secondo il ricorrente nella specie doveva trovare applicazione l'art. 242 cod.proc. pen. con conseguente obbligo per il Tribunale di disporne la traduzione a norma dell'art. 143 codice di rito. Il Collegio ha, inoltre, dimostrato di essere in grado di comprendere il contenuto dei documenti prodotti, avendo espressamente confutato i contenuti di quelli contraddistinti con i nn. 6 e 7; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il difensore contesta i presupposti fattuali dell'addebito provvisorio con particolare riguardo all' asserito arrivo dell'indagato in Italia privo di bagagli e al successivo ricevimento presso l'aeroporto di una valigia da stiva al cui interno, in due buste di plastica con il logo TNT, veniva rinvenuta la somma sottoposta a vincolo. Siffatte circostanze risultano affermate in assenza di riscontri, risultando in particolare indimostrata la tesi della provenienza della somma da reati di evasione fiscale, in contrasto con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 268543 - 01; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, Rv. 248503 - 01). Pertanto, sebbene risulti inesatto il richiamo dell'ordinanza impugnata all'art. 109 cod.proc.pen. poiché l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma secondo, e 242, comma primo, cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261936-01; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261111 - 01), la decisione del collegio cautelare è giuridicamente corretta e non contraddetta dai rilievi in ordine alla genericità e all'assenza dei 2 requisiti formali di alcuni documenti prodotti, apprezzabili ad un esame esterno degli stessi. 2. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi in relazione alle doglianze in punto di fumus articolate nel secondo motivo in ragione della loro infondatezza. Invero, alla luce delle verifiche effettuate dagli operanti tramite le liste dei passeggeri non appare allo stato revocabile in dubbio la circostanza che il ricorrente sia giunto in Italia da Hong Kong senza aver imbarcato in stiva alcun bagaglio sicché la valigia imbarcata sul volo per Atene e contenente la somma contante di euro 200mila, come logicamente ritenuto dai giudici cautelari, non può che essere stata ricevuta durante lo scalo sul territorio italiano. L'entità dell'importo, le modalità del trasferimento, la necessaria programmazione della condotta sono elementi che costituiscono nella fase in corso una adeguata provvista indiziaria al fine di ritenere la provenienza illecita del compendio sequestrato, avendo il P.m. e il Gip emittente individuato in termini plausibili il reato presupposto nella violazione degli artt. 2,3 4 del D.Igs n. 74/2000. 2.1 Ritiene il Collegio che in proposito debba darsi continuità al principio secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 - 01; n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883 - 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334 - 01). 3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 15/9/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del P.G., dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore, Avv. Amatucci RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del KA WO avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal Gip di Civitavecchia in data 23/2/2023 in relazione alla somma di euro 205mila rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46439 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/09/2023 indagato per il delitto di tentato riciclaggio di danaro proveniente da evasione fiscale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. ND Amatucci, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 109 e 242 cod.proc.pen., avendo il collegio cautelare ritenuto inammissibile la produzione documentale effettuata dalla difesa (passaporto con visti, ricevuta di cambio valuta, copia reddito da lavoro, visura camerale della soc. Glory View) trattandosi di documenti non tradotti in lingua italiana. Secondo il ricorrente nella specie doveva trovare applicazione l'art. 242 cod.proc. pen. con conseguente obbligo per il Tribunale di disporne la traduzione a norma dell'art. 143 codice di rito. Il Collegio ha, inoltre, dimostrato di essere in grado di comprendere il contenuto dei documenti prodotti, avendo espressamente confutato i contenuti di quelli contraddistinti con i nn. 6 e 7; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il difensore contesta i presupposti fattuali dell'addebito provvisorio con particolare riguardo all' asserito arrivo dell'indagato in Italia privo di bagagli e al successivo ricevimento presso l'aeroporto di una valigia da stiva al cui interno, in due buste di plastica con il logo TNT, veniva rinvenuta la somma sottoposta a vincolo. Siffatte circostanze risultano affermate in assenza di riscontri, risultando in particolare indimostrata la tesi della provenienza della somma da reati di evasione fiscale, in contrasto con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 268543 - 01; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, Rv. 248503 - 01). Pertanto, sebbene risulti inesatto il richiamo dell'ordinanza impugnata all'art. 109 cod.proc.pen. poiché l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma secondo, e 242, comma primo, cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261936-01; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261111 - 01), la decisione del collegio cautelare è giuridicamente corretta e non contraddetta dai rilievi in ordine alla genericità e all'assenza dei 2 requisiti formali di alcuni documenti prodotti, apprezzabili ad un esame esterno degli stessi. 2. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi in relazione alle doglianze in punto di fumus articolate nel secondo motivo in ragione della loro infondatezza. Invero, alla luce delle verifiche effettuate dagli operanti tramite le liste dei passeggeri non appare allo stato revocabile in dubbio la circostanza che il ricorrente sia giunto in Italia da Hong Kong senza aver imbarcato in stiva alcun bagaglio sicché la valigia imbarcata sul volo per Atene e contenente la somma contante di euro 200mila, come logicamente ritenuto dai giudici cautelari, non può che essere stata ricevuta durante lo scalo sul territorio italiano. L'entità dell'importo, le modalità del trasferimento, la necessaria programmazione della condotta sono elementi che costituiscono nella fase in corso una adeguata provvista indiziaria al fine di ritenere la provenienza illecita del compendio sequestrato, avendo il P.m. e il Gip emittente individuato in termini plausibili il reato presupposto nella violazione degli artt. 2,3 4 del D.Igs n. 74/2000. 2.1 Ritiene il Collegio che in proposito debba darsi continuità al principio secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 - 01; n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883 - 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334 - 01). 3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 15/9/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente