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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1149/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele DANIELE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Marco in Lamis (FG) alla via
NN DD n. 5;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolino ZACCARIA, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale siti a Vasto (CH) alla piazza Barbacani n. 2;
convenuto
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2043 - 2051 C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «-accertati i fatti esposti in premessa ed acclarata la responsabilità dell'ente citato nella
1 causazione del sinistro dei quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 e 2051 c.c., accogliere la domanda e per
l'effetto dichiarare il convenuto responsabile del sinistro;
- condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni materiali che si quantificano in complessivi € 19.066,48, come sopra specificati, a titolo di risarcimento dei danni conseguiti dall'istante nel sinistro per cui è causa, o la somma che il Giudice vorrà determinare secondo giustizia, sempre nei limiti del Giudice adito;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio».
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che il giorno
10/7/2018, nel percorrere a piedi il marciapiede di viale della
Dalmazia a Vasto Marina, a causa del divellimento di alcune mattonelle nei pressi del civico 10/12, non segnalate non preservate e non visibili in quanto l'insidia era coperta da fogliame e residui, cadeva rovinosamente a terra provocandosi lesioni personali di cui ha chiesto il ristoro da parte del convenuto in giudizio, assumendone la responsabilità ex CP_1 art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato il Controparte_1 fatto dedotto in giudizio nella sua realtà storica, contrastando altresì la descrizione della dinamica del sinistro ed assumendo l'assenza di propria responsabilità in relazione ad entrambi i titoli invocati dall'attrice, nonché il quantum della richiesta risarcitoria, così concludendo: «
a) rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite in favore del b) in subordine, ritenere e Controparte_1 dichiarare la concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionandone la domanda, siccome comunque eccessiva e smodata, ed anche in ragione del dichiarando concorso, con compensazione delle spese di lite.».
2 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta, poiché, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non possono ritenersi comprovate le circostanze allegate in giudizio né ricorrenti i presupposti della invocata responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. per i motivi di seguito illustrati.
2. In via preliminare, infatti, deve osservarsi che, in ragione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della domanda, e che qualora tale prova sia costituita - come nel caso in esame - esclusivamente dalle dichiarazioni testimoniali, la valutazione di attendibilità dei testi diviene essenziale onde verificare se le dichiarazioni degli stessi siano idonee a dimostrare i fatti rilevanti in relazione, innanzitutto, al fatto storico dedotto in giudizio e, in seconda istanza, alle modalità di svolgimento dinamico dello stesso.
Alla luce di tale premessa e in considerazione della esplicita contestazione di parte convenuta circa il reale accadimento del sinistro dedotto in giudizio, è da osservarsi come parte attrice abbia indicato a suffragio dello stesso i testimoni e le cui dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 testimoniali hanno palesato circostanze della dinamica del sinistro diverse da quelle prospettate in atto introduttivo.
Se nell'atto di citazione, infatti, parte attrice ha allegato a presupposto fattuale della domanda la presenza, sull'indicato tratto di marciapiede di viale Dalmazia, di un'area dissestata dello stesso, specificamente indicandone il
3 “divellimento” di alcune mattonelle e il contestuale occultamento dello stesso in ragione di cause dapprima identificate nella presenza di “fogliame e residui” e successivamente nella presenza di “cartacce / residui di rifiuti”, tale da rendere l'area dissestata non avvistabile ed evitabile e pertanto insidiosa, la stessa parte attrice in sede di interrogatorio formale e il teste hanno Testimone_2 riferito - ad integrazione dei capitoli di prova articolati - della sussistenza di un elemento di insidiosità del tutto differente, costituito dal movimento “basculante” di alcune mattonelle (evidentemente non più divelte, come precedentemente allegato da parte attrice).
Tanto emerge dall'esame delle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria, ove la stessa parte attrice, in sede di interrogatorio formale, a risposta sul capitolo 41 delle seconde memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. di parte convenuta, afferma di essere «caduta inciampando in delle mattonelle che si muovevano», mentre la teste Testimone_1
(figlia dell'attrice), a risposta sul capitolo 10 delle seconde memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. di parte attrice, riferisce «non è vero, riconosco il luogo, ma non lo stato in cui era il giorno della caduta, in quanto quel giorno le mattonelle c'erano, mentre nelle foto che mi vengono mostrate
(all. n. 8 fascicolo di parte attrice) le mattonelle non ci sono», ed il teste riferendo sulla medesima Testimone_2 circostanza, ha dichiarato «riconosco dalle foto il luogo dell'accaduto, però c'erano le mattonelle che si muovevano, che sulle foto non ci sono”.
E', pertanto, del tutto evidente come (la stessa parte attrice prima e poi) i testi abbiano in corso di causa riferito circostanze del supposto sinistro sostanzialmente diverse da quelle prospettate in citazione e sicuramente deponenti a 1 «4) È vero che il giorno 10 luglio 2018, mentre percorreva il tratto di marciapiede dove afferma di essere caduta, non prestava attenzione al piano di calpestio sul quale incedeva»; 4 favore di una maggiore - e ben difficilmente contrastabile - insidiosità del tratto di marciapiede in esame, come del resto invocata dall'attrice - in finale di causa, in comparsa conclusionale - in ragione della allegazione dell'effetto
“basculante e traballante di alcune mattonelle non fissate a terra, non segnalate, non visibili e non ipotizzabili” da parte dell'attrice medesima, che “non poteva prevedere e prevenire
l'effetto basculante ed insidioso di alcune mattonelle le quali erano regolarmente allocate salvo appunto costituire una insidia non prevedibile e non visibile”.
3. Stanti le evidenze poc'anzi rilevate, deve osservarsi come il mutamento della originaria allegazione della dinamica del sinistro deponga in senso sfavorevole al giudizio di fondatezza della domanda, poiché la mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del procuratore è valutabile (pur in assenza delle conseguenze prescritte dall'art. 420, II, comma c.p.c. in relazione al rito del lavoro) ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale contegno della parte alternativo e inconciliabile con la valutazione di attendibilità dei testi, essendo del tutto evidente che la mancata tempestiva allegazione di un elemento essenziale ai fini della fondatezza della domanda (pur conoscibile in limine litis, attesa la dichiarazione della stessa parte attrice interrogata sul punto) deve essere correlata alla valutazione di attendibilità dei testi che quella stessa circostanza riferiscono solo in via integrativa.
Quindi e in ordine alla valutazione di attendibilità dei testi, deve premettersi che la verifica di attendibilità degli stessi
è oggetto di una valutazione discrezionale da parte del giudice, che viene eseguita sulla base di elementi di natura oggettiva (ossia la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed all'eventuale interesse alla lite), con la precisazione che
5 anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (così Cass. civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Alla luce di tale condivisibile principio, se il legame parentale di Tes_1
con la madre/attrice deve essere ritenuto elemento
[...] soggettivo di rilevanza idonea a decrementare l'efficacia probatoria del mezzo istruttorio, entrambe le testimonianze, dal punto di vista oggettivo, palesano il risolutivo elemento di contraddittorietà derivante dal fatto che entrambi i testi abbiano confermato tanto la circostanza originariamente allegata della assenza di mattonelle a cagione di una “buca” coperta da cartacce e residui di rifiuti, quanto quella - successivamente precisata pur in assenza di una specifica richiesta a chiarimento - della presenza di mattonelle ma traballanti o basculanti e del tutto inconciliabile con la prima.
Tale evidente contraddizione rende del tutto inaffidabili e non credibili le testimonianze dei soggetti citati, poiché le loro affermazioni, oltre che incoerenti tra loro, contrastano chiaramente con quanto originariamente allegato da parte attrice con conseguenziale perimetrazione del thema probandum.
4. Statuito, di conseguenza, che la domanda è da rigettarsi in ragione della mancata prova del sinistro in sé, stante la complessiva valutazione di inattendibilità dei testi, è pertanto in via del tutto incidentale che deve evidenziarsi come la stessa si rivelerebbe infondata anche ove volesse considerarsi la dinamica originariamente descritta ed effettivamente sostenuta e argomentata da parte attrice.
Invero, l'esame della documentazione fotografica versata in atti - valutata quale unica fonte di prova superstite - rivela come l'anomalia della pavimentazione del marciapiede fosse facilmente avvistabile in ragione sia della sua ampiezza (tale, comunque, da consentire una traiettoria alternativa), sia
6 della sua differenziazione cromatica rispetto alla integra pavimentazione circostante, sia delle condizioni di piena visibilità determinata dalla luce naturale di una serata (ore
19:30) di un mese estivo (luglio), non essendo peraltro comprovata la circostanza del suo occultamento da parte di fogliame/carta/residui vari;
la presenza di una tale anomalia,
d'altro canto, è da ritenersi del tutto prevedibile, poiché allocata in una sede stradale, quale il marciapiede in esame, caratterizzata da altre numerose irregolarità ed avvallamenti sì come attestato dagli evidenti segni dell'intervento manutentivo compiuto dal convenuto successivamente al CP_1 sinistro attestato dalla documentazione fotografica in atti e riconosciuto dalla stessa parte attrice quale segno chiaro ed evidente di un preesistente dissesto diffuso lungo tutta la percorrenza del marciapiede.
Alla luce delle valutazioni che precedono e in applicazione del principio giurisprudenziale che pone un sostanziale bilanciamento tra la responsabilità aquiliana attribuibile – in via generale - all'ente pubblico gestore del bene demaniale,
e il principio di autoresponsabilità esistente in capo all'utente del bene medesimo che impone – pur a fronte di stati o condizioni anomale e/o irregolari dello stesso – la doverosa adozione di cautele di comune prudenza normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo, si ritiene che il danno lamentato dall'attrice non possa essere posto in connessione causale giuridica con la ben avvistabile ed evitabile buca, concludendosi per la insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente convenuto per ricorrenza della efficacia assorbente della stessa condotta della danneggiata che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avrebbe senz'altro potuto evitare il danno, adottando un comportamento normalmente prudenziale ovvero ponendo agevolmente in essere condotte alternative, conformi ai criteri di ordinaria diligenza, idonee a scongiurare l'evento dannoso.
7 Parimente sarebbe da escludersi la responsabilità ex art. 2051
c.c. del convenuto, atteso che nell'ambito della CP_1 relazione eziologica cosa custodita/danno, l'onere probatorio incombente sul danneggiato nel caso di danno causato da cose inerti e statiche (quali marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili) inerisce non solo al nesso di causa tra cosa e danno ma anche alla dimostrazione della pericolosità che deve essere valutata – caso per caso - in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'elemento statico/inerte o di eventuali elementi di pericolosità accidentali e sopravvenuti sui quali deve esplicarsi il potere custodiale ai fini della loro prevenzione o rimozione, sicché, allorquando la dinamica del sinistro coinvolga l'azione dello stesso danneggiato (essendo la cosa statica o inerte), occorre dimostrare che la situazione di pericolosità (originaria o sopravvenuta) era tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno con riferimento all'uso ordinario della cosa stessa (Tribunale Milano sez. X,
10/06/2022, n.5171; Tribunale S. Maria Capua V., 10/05/2022,
n.1724; Tribunale sez. X - Milano, 07/10/2021, n. 8067).
Per quanto sopra già rilevato in ordine alle caratteristiche della anomalia della pavimentazione del marciapiede originariamente allegate, che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, nonché in ordine alle condizioni di illuminazione naturale e di visibilità, prevedibilità e, pertanto, evitabilità del danno, la condotta dell'attrice, nel caso che qui occupa, è da ritenersi idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto la scriminante ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., conseguendone che la stessa cosa custodita degrada al rango di mera occasione dell'evento, realizzandosi l'ipotesi del fortuito liberatorio identificabile nella stessa condotta del danneggiato (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 21/02/2017, n. 4390).
8 La domanda va, pertanto, rigettata nella sua integralità.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (secondo il valore della domanda, da prendersi a riferimento in caso di rigetto della stessa, cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/4/2021), parametri minimi vigenti a far data dal
23/10/2022. Lo scostamento dai valori medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Anche le spese di CTU, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico di parte attrice. Le stesse, essendo l'attrice stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, saranno direttamente anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 come modificato con sentenza della
Corte costituzionale n. 217/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 1149/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU, per l'importo come liquidato in corso di causa, da anticiparsi direttamente da parte dell'Erario ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002.
9 Così deciso in Vasto, 22/11/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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