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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 15/07/2025 N. 13424/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr RD Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTNZ ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to LA ATTILIO e Parte_1
LA NZ nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA TRIESTE 26 98066
PATTI ITALIA
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA BESANA
4 26900 LODI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/3 Dott. RD Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.11.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1) Accogliere il presente ricorso per le ragioni spiegate in narrativa e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva di effetto l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-001933415 relativa ad atto di accertamento n.
.4900.23/10/2019.0522993 del 23.10.2019 riferito all'anno 2018 notificata in data 11.11.2024 – CP_1
Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493; CP_1
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al pagamento della complessiva somma di € 5.744,00 richiesta con l'ordinanza-ingiunzione oggi opposta, anche per carenza di legittimazione passiva;
3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente si è opposto all'Ordinanza- ingiunzione n. OI-001933415 relativa ad atto di accertamento n. .4900.23/10/2019.0522993 del 23.10.2019 riferito all'anno 2018, CP_1 notificata in data 11.11.2024 – Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493. CP_1
Il ricorrente è stato Amministratore unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Moda's srl;
ha contestato l'omissione contributiva relativa alla gestione CP_1 previdenziale aziende con dipendenti per le mensilità dal dicembre 2017 al giugno 2018.
Il ricorrente lamenta la illegittimità della pretesa in quanto i contributi sono ormai CP_1 prescritti;
denuncia poi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - non essendo stato notificato l'atto di accertamento - nonché la carenza di legittimazione passiva del ricorrente. CP_1
L'opposizione è fondata.
ha omesso di notificare al ricorrente il propedeutico avviso di accertamento. CP_1
Infatti quello prodotto da è avviso di accertamento che vede quale destinataria la CP_1 società Moda's essendo stato indirizzato al solo nella sua qualità di legale rapp.te Parte_1 della società e non già a lui personalmente.
Ciò appare sufficiente a determinare la illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione n. OI-
001933415 notificata in data 11.11.2024 – Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493; CP_1
va condannato a rimborsare agli Avv.ti Enza ed Attilio Scarcella – che si dichiarano CP_1 antistatari - le spese di lite che si determinano in € 1.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
2/3 Dott. RD Atanasio Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione n. OI-001933415 notificata in data
11.11.2024 – Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493; condanna a rimborsare agli CP_1 CP_1
Avv.ti Enza ed Attilio Scarcella – che si dichiarano antistatari - le spese di lite che liquida in €
1.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 15/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. RD Atanasio
3/3 Dott. RD Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 15/07/2025 N. 13424/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr RD Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTNZ ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to LA ATTILIO e Parte_1
LA NZ nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA TRIESTE 26 98066
PATTI ITALIA
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA BESANA
4 26900 LODI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/3 Dott. RD Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.11.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1) Accogliere il presente ricorso per le ragioni spiegate in narrativa e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva di effetto l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-001933415 relativa ad atto di accertamento n.
.4900.23/10/2019.0522993 del 23.10.2019 riferito all'anno 2018 notificata in data 11.11.2024 – CP_1
Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493; CP_1
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al pagamento della complessiva somma di € 5.744,00 richiesta con l'ordinanza-ingiunzione oggi opposta, anche per carenza di legittimazione passiva;
3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente si è opposto all'Ordinanza- ingiunzione n. OI-001933415 relativa ad atto di accertamento n. .4900.23/10/2019.0522993 del 23.10.2019 riferito all'anno 2018, CP_1 notificata in data 11.11.2024 – Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493. CP_1
Il ricorrente è stato Amministratore unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Moda's srl;
ha contestato l'omissione contributiva relativa alla gestione CP_1 previdenziale aziende con dipendenti per le mensilità dal dicembre 2017 al giugno 2018.
Il ricorrente lamenta la illegittimità della pretesa in quanto i contributi sono ormai CP_1 prescritti;
denuncia poi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - non essendo stato notificato l'atto di accertamento - nonché la carenza di legittimazione passiva del ricorrente. CP_1
L'opposizione è fondata.
ha omesso di notificare al ricorrente il propedeutico avviso di accertamento. CP_1
Infatti quello prodotto da è avviso di accertamento che vede quale destinataria la CP_1 società Moda's essendo stato indirizzato al solo nella sua qualità di legale rapp.te Parte_1 della società e non già a lui personalmente.
Ciò appare sufficiente a determinare la illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione n. OI-
001933415 notificata in data 11.11.2024 – Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493; CP_1
va condannato a rimborsare agli Avv.ti Enza ed Attilio Scarcella – che si dichiarano CP_1 antistatari - le spese di lite che si determinano in € 1.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
2/3 Dott. RD Atanasio Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara l'illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione n. OI-001933415 notificata in data
11.11.2024 – Protocollo n. .4900.23/10/2024.0630493; condanna a rimborsare agli CP_1 CP_1
Avv.ti Enza ed Attilio Scarcella – che si dichiarano antistatari - le spese di lite che liquida in €
1.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 15/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. RD Atanasio
3/3 Dott. RD Atanasio