CASS
Sentenza 2 marzo 2022
Sentenza 2 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2022, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA BE SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. udito il difensore Per la parte civile l'avvocato Frattagli si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato Caiazza insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato GI dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7565 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di quella stessa città, in data 10 gennaio 2020, di condanna, anche agli effetti civili, di IU La BA per il delitto di cui all'art. 595, comma 1, cod. pen., commesso con il portare a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e della Unione delle Camere Penali Italiane, tramite missive loro inviate, del comportamento tenuto nei suoi confronti dall'Avvocato Antonino Sugamele, nel corso di un udienza celebratasi il 29 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale di Trapani, descritto come tale da risultare offensivo <<per il decoro della toga e dei professionisti che la indossano>>. 2. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato mediante distinti atti d'impugnativa. 2.1. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI e con il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Pellegrino si eccepisce la violazione degli artt. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, 161, 171, lett. d), 544, 548, comma 2, 585 e 601 cod. proc. pen., perché l'avviso di deposito della sentenza del Giudice di Pace - dovuto, essendosi lo stesso assegnato un termine superiore ai quindici giorni stabiliti per legge -, non era stato notificato né all'imputato, né ai suoi due difensori, tanto comportando la nullità della sentenza medesima. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato GI si eccepisce l'incompetenza ratione materiae del Giudice di Pace, posto che, modificata dal Pubblico Ministero all'udienza del 28 marzo 2018 l'imputazione nel senso della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., gli atti si sarebbero dovuti trasmettere al Tribunale in quanto organo funzionalmente competente, a nulla rilevando la successiva correzione - in data 27 luglio 2018 - della stessa imputazione con l'eliminazione del riferimento all'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., posto che l'azione penale è irretrattabile e che alla correzione del capo d'imputazione non può procedersi con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI si eccepisce la violazione degli artt. 516, 520 e 522 cod. proc. pen., perché il verbale dell'udienza del 28 marzo 2018, nella quale aveva avuto luogo la modifica del capo d'imputazione, non poteva essere stato notificato all'imputato in data 30 ottobre 2017 e perché il verbale dell'udienza del 27 luglio 2017, recante la correzione della precedente modifica del capo d'imputazione, non era stato validamente notificato all'imputato medesimo, perché la madre, che aveva sottoscritto la relativa relata, non era persona convivente. 2.4. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI si lamenta la violazione del diritto di astensione del difensore, avendo il Giudice di Pace celebrato l'udienza del 6 dicembre 2019, ancorché l'Avvocato Pietro GI, del Foro di Palermo, avesse dichiarato di aderire, oltre che all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle Camere Penali per i giorni 1 dal 2 al 6 dicembre 2019, anche a quella indetta dall'Organismo Congressuale Forense per la sola giornata del 6 dicembre 2019, per la quale non era valevole l'esclusione dall'astensione del circondario del Tribunale di Trapani deliberata dall'Unione delle Camere penali. 2.5. Con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI si deduce la violazione degli artt. 194, comma 4, cod. proc. pen. e 51, 595 e 599 cod. pen., in ragione: I. dell'insussistenza del fatto, poiché il tenore delle espressioni contenute nelle missive attraverso le quali il delitto di diffamazione sarebbe stato commesso non poteva dirsi intrinsecamente offensivo della reputazione dell'Avvocato Sugamele;
II. dell'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen., essendosi l'imputato limitato, per un verso, a preannunciare al suo contradditore che avrebbe esperito nei suoi confronti l'azione civile ex art. 38 Cod. Deontologico e, per altro verso, a segnalare agli organi dell'Avvocatura istituzionalmente investiti di poteri di vigilanza sugli esercenti la professione legale i comportamenti percepiti come contrari allo statuto disciplinare degli stessi;
III. dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dai presenti all'udienza del 29 ottobre 2015, essendo stati costoro chiamati a riferire non di fatti ma di valutazioni, ossia della loro interpretazione del gesto dell'Avvocato Sugamele;
IV.) dell'erronea applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. pen., ricorrendo gli estremi della causa di non punibilità prevista dalla detta norma, avendo l'imputato agito sull'onda del gesto avvertito come provocatorio posto in essere, nella stessa mattinata, dal collega. 3. Con comunicazione trasmessa via PEC in data 27 dicembre 2021, l'Avvocato Pietro GI ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi nell'interesse del suo assistito: trattazione che gli è stata accordata. 4. Tramite PEC in data 26 gennaio 2022, il nuovo difensore e procuratore della parte civile ha depositato memoria di nuova costituzione di parte civile e di risposta ai motivi del richiedente, con allegata nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Le eccezioni formulate con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI e con il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Pellegrino sono infondate. 1.1. Il Tribunale ha disatteso, con l'ordinanza in data 28 gennaio 2021, l'eccezione preliminare, proposta dalla difesa dell'imputato, di nullità per omesso avviso del deposito della sentenza tardivamente emessa dal Giudice di Pace, ossia in violazione del termine di cui all'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, rilevando come la stessa fosse stata sanata dalla valida proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei due difensori dell'imputato, ossia dall'Avvocato Pietro GI. 2 1.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844). Poiché, infatti, la notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza oltre i termini fissati dal giudice o previsti dalla legge ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa a suo carico affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione (Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014 dep. 22/01/2015, Rv. 262040), l'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'impugnazione dell'imputato, non maturato a causa della mancata notifica dell'avviso, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, sempre che la situazione processuale fornisca dimostrazione che l'imputato medesimo abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare e risulti, inoltre, il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, Rv. 264884; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Rv. 260775; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Rv. 252957). Risultando, nel caso al vaglio, che vi è stato conferimento di incarico defensionale di fiducia e che i motivi di impugnazione sono stati tempestivamente presentati dal difensore ed hanno riguardato il provvedimento emesso nell'ambito del procedimento in relazione al quale era stato conferito il mandato stesso, l'articolata doglianza non coglie nel segno avuto di mira. 1.3. I principi di diritto richiamati riguardano anche l'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza riguardi il difensore. E' evidente che, qualora il difensore che non abbia ricevuto l'avviso di deposito della sentenza abbia proposto appello, tale nullità è sanata ai sensi dell'art. 183, comma 2, cod. proc. pen., non rilevando che egli abbia espressamente manifestato l'intenzione di non sanarla (Sez. 6, n. 3720 del 14/11/2013, dep. 2014, non massimata;
Sez. 4, n. 46540 del 29/09/2004, Rv. 230572; Sez. 6, n. 1258 del 03/11/2003, dep. 2004, Rv. 228416; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Rv. 215586). 1.4. La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende, poi, inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che quest'ultima sarà possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello;
tuttavia, lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, Rv. 270952). Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, posto che l'Avvocato AN Pellegrino, anche se non formalmente portato a conoscenza della sentenza 3 del Giudice di Pace, ha, comunque, dimostrato di avere svolto il mandato difensivo ricevuto dall'imputato, facendosi sostituire nel giudizio di appello dal collega Avvocato Pietro GI (cfr. verbale del 28/01/2021), tanto deponendo per l'avvenuta sua conoscenza della decisione appellata e per la condivisione della strategia difensiva inscenata nel giudizio di appello dal co- difensore. 2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato GI sono inammissibili per carenza d'interesse. Essendo stato l'imputato condannato per la fattispecie di diffamazione non aggravata ex art. 595, comma 1, cod. proc. pen., le censure in punto di irretrattabilità dell'azione penale - quanto all'eliminazione in data 27 luglio 2018 dalla contestazione del riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. -, di incompetenza per materia del Giudice di Pace e di mancata notifica dei verbali di modifica dell'imputazione e di ulteriore correzione della stessa sono inficiate da irrimediabile astrattezza, in quanto non è dato cogliere l'interesse concreto e attuale (collegato al perseguimento di un risultato praticamente favorevole, Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018) sotteso alla denuncia dei predetti errores in procedendo. 3. Il quarto motivo è infondato. Dal verbale di udienza del 6 dicembre 2019 risulta che era pervenuta in cancelleria istanza di adesione all'astensione proclamata dall'Unione Italiana delle Camere Penali da parte dell'Avvocato AN Pellegrino e che l'Avvocato GI, del foro di Palermo, aveva depositato delibera dell'Organismo Congressuale Forense, con la quale si era disposta l'astensione delle udienze per quella giornata, cui egli aveva dichiarato di aderire. Ciò posto, considerata la ratio della norma di cui all'art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, che, con lo stabilire che: «Tra il termine finale di un'astensione e l'inizio della successiva deve intercorrere un termine di almeno quindici giorni>>, mira ad evitare che l'amministrazione della giustizia, rientrante tra i servizi pubblici essenziali, possa subire un nocumento per effetto di una interruzione prolungata delle attività difensive, è evidente che anche l'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Congressuale Forense era priva di effetti nel Circondario di Trapani - in cui era stata proclamata un'astensione deliberata dal locale Consiglio dell'Ordine meno di quindici prima (fino al 29 novembre 2018) - perché ciò avrebbe compromesso il regolare esercizio della funzione giudiziaria. 4. Coglie, parzialmente, nel segno il quinto motivo. 4.1. Va premesso che è priva di pregio l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi escussi a dibattimento in ordine al gesto compiuto dall'Avvocato Sugamele nei confronti dell'Avvocato La BA, poiché costoro avrebbero riferito non di fatti ma di impressioni. Deve, infatti, rilevarsi che nella sentenza impugnata delle suddette dichiarazioni si è valorizzato il dato 4 oggettivo dell'avere i testimoni percepito che l'Avvocato Sugamele si era limitato a sollevare la mano sinistra, dal basso verso l'alto, tanto riscontrando quanto riferito dallo stesso Avvocato Sugamele, che aveva riferito di tale gesto nei medesimi termini, spiegando che con esso aveva inteso rivolgersi al Giudice affinché intervenisse per placare l'insistenza verbale del collega (pagg. 11 e seguenti della sentenza impugnata). 4.2. Il contenuto delle missive inviate dal ricorrente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e all'Unione delle Camere Penali Italiane è, poi, intrinsecamente lesivo della reputazione di un avvocato, descritto come capace di rivolgere, nel corso di un'udienza penale, un gesto estremamente volgare al difensore della parte avversaria, in quanto fatto oggetto di derisione e di svilimento nel suo operato professionale, e così additato come non meritevole di indossare la toga. 4.3. Quanto precede deve, tuttavia, misurarsi con il contesto fattuale lumeggiato nella sentenza impugnata, dalla quale traspare - anche per effetto del diffuso richiamo al contenuto delle testimonianze raccolte nel dibattimento - come l'imputato avesse frainteso il gesto dell'Avvocato Sugamele, diretto a suscitare un intervento del giudice finalizzato a disciplinare l'esame del testimone escusso ed invece interpretato dall'Avvocato La BA come un gesto volgare rivolto nei suoi confronti. Siffatti rilievi accreditano, dunque, la tesi che il comportamento oggetto dell'addebito mosso al ricorrente sia stato animato dall'intento di esercitare il diritto di critica nei confronti di un collega il cui comportamento processuale egli aveva percepito come non in linea con i doveri deontologici degli avvocati. Essendo caduto in un errore sul fatto, costituente il presupposto dell'esercizio del diritto di dolersi dell'operato dell'Avvocato Sugarmele presso l'ente investito di poteri disciplinari sugli avvocati e di stigmatizzarne la condotta presso un'associazione di categoria, l'Avvocato La BA sarebbe stato meritevole del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sia pure nella forma putativa. Invero, dalla ricostruzione processuale della materialità del gesto posto in essere dall'Avvocato Sugamele va tenuto distinto il profilo della ragionevole e giustificabile convinzione in capo all'Avvocato La BA della connotazione volgare dello stesso: profilo che si deve ritenere sussistente avuto riguardo alla circostanza che il fatto dell'avere l'Avvocato Sugamele alzato la mano sinistra dall'alto verso il basso, considerata, oltretutto, la veemenza dell'agone processuale in atto, era suscettibile di non univoche interpretazioni. Sotto questo aspetto, pertanto, il fatto non è punibile: nulla, infatti, preclude l'applicabilità della regola dettata dall'art. 59, comma 4, cod. pen., in riferimento all'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554). 5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. 5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso, in Roma il 14 febbraio 2022. Il Consigliere estensore EN AG te\mAR 1.444.,A.LkAx.4404.. Il Presidente AN s
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. udito il difensore Per la parte civile l'avvocato Frattagli si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato Caiazza insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato GI dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7565 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di quella stessa città, in data 10 gennaio 2020, di condanna, anche agli effetti civili, di IU La BA per il delitto di cui all'art. 595, comma 1, cod. pen., commesso con il portare a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e della Unione delle Camere Penali Italiane, tramite missive loro inviate, del comportamento tenuto nei suoi confronti dall'Avvocato Antonino Sugamele, nel corso di un udienza celebratasi il 29 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale di Trapani, descritto come tale da risultare offensivo <<per il decoro della toga e dei professionisti che la indossano>>. 2. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato mediante distinti atti d'impugnativa. 2.1. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI e con il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Pellegrino si eccepisce la violazione degli artt. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, 161, 171, lett. d), 544, 548, comma 2, 585 e 601 cod. proc. pen., perché l'avviso di deposito della sentenza del Giudice di Pace - dovuto, essendosi lo stesso assegnato un termine superiore ai quindici giorni stabiliti per legge -, non era stato notificato né all'imputato, né ai suoi due difensori, tanto comportando la nullità della sentenza medesima. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato GI si eccepisce l'incompetenza ratione materiae del Giudice di Pace, posto che, modificata dal Pubblico Ministero all'udienza del 28 marzo 2018 l'imputazione nel senso della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., gli atti si sarebbero dovuti trasmettere al Tribunale in quanto organo funzionalmente competente, a nulla rilevando la successiva correzione - in data 27 luglio 2018 - della stessa imputazione con l'eliminazione del riferimento all'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., posto che l'azione penale è irretrattabile e che alla correzione del capo d'imputazione non può procedersi con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI si eccepisce la violazione degli artt. 516, 520 e 522 cod. proc. pen., perché il verbale dell'udienza del 28 marzo 2018, nella quale aveva avuto luogo la modifica del capo d'imputazione, non poteva essere stato notificato all'imputato in data 30 ottobre 2017 e perché il verbale dell'udienza del 27 luglio 2017, recante la correzione della precedente modifica del capo d'imputazione, non era stato validamente notificato all'imputato medesimo, perché la madre, che aveva sottoscritto la relativa relata, non era persona convivente. 2.4. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI si lamenta la violazione del diritto di astensione del difensore, avendo il Giudice di Pace celebrato l'udienza del 6 dicembre 2019, ancorché l'Avvocato Pietro GI, del Foro di Palermo, avesse dichiarato di aderire, oltre che all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle Camere Penali per i giorni 1 dal 2 al 6 dicembre 2019, anche a quella indetta dall'Organismo Congressuale Forense per la sola giornata del 6 dicembre 2019, per la quale non era valevole l'esclusione dall'astensione del circondario del Tribunale di Trapani deliberata dall'Unione delle Camere penali. 2.5. Con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI si deduce la violazione degli artt. 194, comma 4, cod. proc. pen. e 51, 595 e 599 cod. pen., in ragione: I. dell'insussistenza del fatto, poiché il tenore delle espressioni contenute nelle missive attraverso le quali il delitto di diffamazione sarebbe stato commesso non poteva dirsi intrinsecamente offensivo della reputazione dell'Avvocato Sugamele;
II. dell'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen., essendosi l'imputato limitato, per un verso, a preannunciare al suo contradditore che avrebbe esperito nei suoi confronti l'azione civile ex art. 38 Cod. Deontologico e, per altro verso, a segnalare agli organi dell'Avvocatura istituzionalmente investiti di poteri di vigilanza sugli esercenti la professione legale i comportamenti percepiti come contrari allo statuto disciplinare degli stessi;
III. dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dai presenti all'udienza del 29 ottobre 2015, essendo stati costoro chiamati a riferire non di fatti ma di valutazioni, ossia della loro interpretazione del gesto dell'Avvocato Sugamele;
IV.) dell'erronea applicazione dell'art. 599, comma 2, cod. pen., ricorrendo gli estremi della causa di non punibilità prevista dalla detta norma, avendo l'imputato agito sull'onda del gesto avvertito come provocatorio posto in essere, nella stessa mattinata, dal collega. 3. Con comunicazione trasmessa via PEC in data 27 dicembre 2021, l'Avvocato Pietro GI ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi nell'interesse del suo assistito: trattazione che gli è stata accordata. 4. Tramite PEC in data 26 gennaio 2022, il nuovo difensore e procuratore della parte civile ha depositato memoria di nuova costituzione di parte civile e di risposta ai motivi del richiedente, con allegata nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Le eccezioni formulate con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Pietro GI e con il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Pellegrino sono infondate. 1.1. Il Tribunale ha disatteso, con l'ordinanza in data 28 gennaio 2021, l'eccezione preliminare, proposta dalla difesa dell'imputato, di nullità per omesso avviso del deposito della sentenza tardivamente emessa dal Giudice di Pace, ossia in violazione del termine di cui all'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, rilevando come la stessa fosse stata sanata dalla valida proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei due difensori dell'imputato, ossia dall'Avvocato Pietro GI. 2 1.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844). Poiché, infatti, la notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza oltre i termini fissati dal giudice o previsti dalla legge ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa a suo carico affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione (Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014 dep. 22/01/2015, Rv. 262040), l'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'impugnazione dell'imputato, non maturato a causa della mancata notifica dell'avviso, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, sempre che la situazione processuale fornisca dimostrazione che l'imputato medesimo abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare e risulti, inoltre, il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, Rv. 264884; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Rv. 260775; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Rv. 252957). Risultando, nel caso al vaglio, che vi è stato conferimento di incarico defensionale di fiducia e che i motivi di impugnazione sono stati tempestivamente presentati dal difensore ed hanno riguardato il provvedimento emesso nell'ambito del procedimento in relazione al quale era stato conferito il mandato stesso, l'articolata doglianza non coglie nel segno avuto di mira. 1.3. I principi di diritto richiamati riguardano anche l'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza riguardi il difensore. E' evidente che, qualora il difensore che non abbia ricevuto l'avviso di deposito della sentenza abbia proposto appello, tale nullità è sanata ai sensi dell'art. 183, comma 2, cod. proc. pen., non rilevando che egli abbia espressamente manifestato l'intenzione di non sanarla (Sez. 6, n. 3720 del 14/11/2013, dep. 2014, non massimata;
Sez. 4, n. 46540 del 29/09/2004, Rv. 230572; Sez. 6, n. 1258 del 03/11/2003, dep. 2004, Rv. 228416; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Rv. 215586). 1.4. La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende, poi, inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che quest'ultima sarà possibile attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello;
tuttavia, lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, Rv. 270952). Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, posto che l'Avvocato AN Pellegrino, anche se non formalmente portato a conoscenza della sentenza 3 del Giudice di Pace, ha, comunque, dimostrato di avere svolto il mandato difensivo ricevuto dall'imputato, facendosi sostituire nel giudizio di appello dal collega Avvocato Pietro GI (cfr. verbale del 28/01/2021), tanto deponendo per l'avvenuta sua conoscenza della decisione appellata e per la condivisione della strategia difensiva inscenata nel giudizio di appello dal co- difensore. 2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato GI sono inammissibili per carenza d'interesse. Essendo stato l'imputato condannato per la fattispecie di diffamazione non aggravata ex art. 595, comma 1, cod. proc. pen., le censure in punto di irretrattabilità dell'azione penale - quanto all'eliminazione in data 27 luglio 2018 dalla contestazione del riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. -, di incompetenza per materia del Giudice di Pace e di mancata notifica dei verbali di modifica dell'imputazione e di ulteriore correzione della stessa sono inficiate da irrimediabile astrattezza, in quanto non è dato cogliere l'interesse concreto e attuale (collegato al perseguimento di un risultato praticamente favorevole, Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018) sotteso alla denuncia dei predetti errores in procedendo. 3. Il quarto motivo è infondato. Dal verbale di udienza del 6 dicembre 2019 risulta che era pervenuta in cancelleria istanza di adesione all'astensione proclamata dall'Unione Italiana delle Camere Penali da parte dell'Avvocato AN Pellegrino e che l'Avvocato GI, del foro di Palermo, aveva depositato delibera dell'Organismo Congressuale Forense, con la quale si era disposta l'astensione delle udienze per quella giornata, cui egli aveva dichiarato di aderire. Ciò posto, considerata la ratio della norma di cui all'art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, che, con lo stabilire che: «Tra il termine finale di un'astensione e l'inizio della successiva deve intercorrere un termine di almeno quindici giorni>>, mira ad evitare che l'amministrazione della giustizia, rientrante tra i servizi pubblici essenziali, possa subire un nocumento per effetto di una interruzione prolungata delle attività difensive, è evidente che anche l'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Congressuale Forense era priva di effetti nel Circondario di Trapani - in cui era stata proclamata un'astensione deliberata dal locale Consiglio dell'Ordine meno di quindici prima (fino al 29 novembre 2018) - perché ciò avrebbe compromesso il regolare esercizio della funzione giudiziaria. 4. Coglie, parzialmente, nel segno il quinto motivo. 4.1. Va premesso che è priva di pregio l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi escussi a dibattimento in ordine al gesto compiuto dall'Avvocato Sugamele nei confronti dell'Avvocato La BA, poiché costoro avrebbero riferito non di fatti ma di impressioni. Deve, infatti, rilevarsi che nella sentenza impugnata delle suddette dichiarazioni si è valorizzato il dato 4 oggettivo dell'avere i testimoni percepito che l'Avvocato Sugamele si era limitato a sollevare la mano sinistra, dal basso verso l'alto, tanto riscontrando quanto riferito dallo stesso Avvocato Sugamele, che aveva riferito di tale gesto nei medesimi termini, spiegando che con esso aveva inteso rivolgersi al Giudice affinché intervenisse per placare l'insistenza verbale del collega (pagg. 11 e seguenti della sentenza impugnata). 4.2. Il contenuto delle missive inviate dal ricorrente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e all'Unione delle Camere Penali Italiane è, poi, intrinsecamente lesivo della reputazione di un avvocato, descritto come capace di rivolgere, nel corso di un'udienza penale, un gesto estremamente volgare al difensore della parte avversaria, in quanto fatto oggetto di derisione e di svilimento nel suo operato professionale, e così additato come non meritevole di indossare la toga. 4.3. Quanto precede deve, tuttavia, misurarsi con il contesto fattuale lumeggiato nella sentenza impugnata, dalla quale traspare - anche per effetto del diffuso richiamo al contenuto delle testimonianze raccolte nel dibattimento - come l'imputato avesse frainteso il gesto dell'Avvocato Sugamele, diretto a suscitare un intervento del giudice finalizzato a disciplinare l'esame del testimone escusso ed invece interpretato dall'Avvocato La BA come un gesto volgare rivolto nei suoi confronti. Siffatti rilievi accreditano, dunque, la tesi che il comportamento oggetto dell'addebito mosso al ricorrente sia stato animato dall'intento di esercitare il diritto di critica nei confronti di un collega il cui comportamento processuale egli aveva percepito come non in linea con i doveri deontologici degli avvocati. Essendo caduto in un errore sul fatto, costituente il presupposto dell'esercizio del diritto di dolersi dell'operato dell'Avvocato Sugarmele presso l'ente investito di poteri disciplinari sugli avvocati e di stigmatizzarne la condotta presso un'associazione di categoria, l'Avvocato La BA sarebbe stato meritevole del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sia pure nella forma putativa. Invero, dalla ricostruzione processuale della materialità del gesto posto in essere dall'Avvocato Sugamele va tenuto distinto il profilo della ragionevole e giustificabile convinzione in capo all'Avvocato La BA della connotazione volgare dello stesso: profilo che si deve ritenere sussistente avuto riguardo alla circostanza che il fatto dell'avere l'Avvocato Sugamele alzato la mano sinistra dall'alto verso il basso, considerata, oltretutto, la veemenza dell'agone processuale in atto, era suscettibile di non univoche interpretazioni. Sotto questo aspetto, pertanto, il fatto non è punibile: nulla, infatti, preclude l'applicabilità della regola dettata dall'art. 59, comma 4, cod. pen., in riferimento all'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554). 5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. 5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso, in Roma il 14 febbraio 2022. Il Consigliere estensore EN AG te\mAR 1.444.,A.LkAx.4404.. Il Presidente AN s