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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/11/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU VA
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2640 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PINO ANGELITA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennita di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 10/12/2022 , affetta da gravi patologie Parte_1 invalidanti, ha proposto ricorso ordinario ex artt. 414 e 442 c.p.c. per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, deducendo di non essere in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di necessitare di assistenza continua. Ha esposto di avere presentato domanda amministrativa all' , respinta CP_1 sulla base di un verbale medico-legale che le riconosceva una invalidità solo parziale.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente aveva introdotto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con ordinanza di improcedibilità per tardività della notifica, senza espletamento della consulenza tecnica. La ricorrente ha sostenuto che tale ordinanza non produce effetti di giudicato, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento negativo nell'ATP non preclude il giudizio ordinario sul merito, essendo privo di incidenza sulla situazione sostanziale. Alla luce di tali principi, la ricorrente ha ritenuto di aver rispettato la condizione di procedibilità e ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna dell' alla corresponsione dell'assegno dalla data CP_1 della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda, deducendo CP_1 la decadenza semestrale prevista dall'art. 42 D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003,
e sostenendo che l'ordinanza di improcedibilità nell'ATP non può essere surrettiziamente superata, poiché ciò vanificherebbe il termine processuale già spirato.
Nel merito, ha rilevato l'assenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione invocata. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
2- Preliminarmente si osserva che, secondo la S.C., In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego
(rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto ( cfr Cass. n.
10753/2022 e Cass. n. 14684/2025).
Ciò posto, essendosi l'a.t.p. concluso con una declaratoria di improcedibilità per tardiva notifica del ricorso, non appare preclusa la proposizione del giudizio di merito.
Ancora preliminarmente va rilevato che il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 42 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, decorrente dalla comunicazione del provvedimento amministrativo definitivo, è stato rispettato.
Nel caso di specie, dalle produzioni di parte ricorrente (cfr all. alle note del 01.10.2024) risulta che la visita medica (cfr verbale ) è stata espletata il 29 settembre 2021, CP_1 pertanto la comunicazione del suo esito sarà stata sicuramente successiva a tale data;
posto che il ricorso per ATP è stato iscritto a ruolo il 21 marzo 2022, esso risulta depositato entro il termine semestrale di legge, sicché non si configura decadenza.
Nel merito, si osserva che le condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, secondo la normativa (art. 1 L. n. 18/1980 e successive modifiche) si articolano in due requisiti alternativi: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, cioè il soggetto non è in grado di camminare autonomamente e necessita di assistenza continua per gli spostamenti e l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, ossia il soggetto non è in grado di provvedere da solo alle funzioni essenziali come lavarsi, vestirsi, nutrirsi, utilizzare i servizi igienici, senza un aiuto costante.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale riconosciuta agli invalidi civili totalmente inabili che si trovano in una delle due condizioni previste dalla legge (impossibilità di deambulare senza aiuto permanente o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) non subordinata né al reddito personale né a quello familiare, ma esclusivamente alla gravità della condizione sanitaria e alla residenza sul territorio nazionale.
Dalla valutazione medico-legale, a firma del dott. emerge Persona_1 che la ricorrente presenta un quadro clinico gravemente compromesso, caratterizzato da plurime menomazioni a carico di diversi apparati: vasculopatia cerebrale con grave deficit cognitivo, cardiopatia ischemico-ipertensiva con pregresso infarto e scompenso cardiaco in classe NYHA III, insufficienza renale cronica in stadio avanzato, epatopatia
HCV correlata già trattata, grave deficit visivo in esiti di distacco di retina, oltre a una artrosi polidistrettuale evolutiva con marcata compromissione della colonna vertebrale e delle grosse articolazioni degli arti inferiori. A ciò si associa un declino cognitivo severo, documentato da punteggio MMSE pari a 10/30, e una perdita pressoché totale di autonomia nelle attività quotidiane, come confermato dalle scale ADL (1/6) e IADL
(1/8).
Il CTU ha accertato che, alla data della domanda amministrativa (30 aprile 2021), la ricorrente era già invalida al 100%, ma non presentava ancora una condizione di impossibilità alla deambulazione autonoma né una totale incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tale situazione si è concretizzata successivamente, in epoca ragionevolmente individuabile nel gennaio 2023, quando l'aggravamento delle patologie osteoarticolari e neuro-psichiche ha determinato la necessità di assistenza continua e l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente.
Pertanto, il CTU conclude che la ricorrente deve essere considerata invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da tale data, in quanto soddisfa entrambi i requisiti previsti dalla legge: incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e impossibilità di deambulare autonomamente. Tanto considerato, in aderenza alle conclusioni del c.t.u. che si condividono in quanto logiche, coerenti e basate su un'analisi attenta della documentazione medica e sulla visita peritale della ricorrente, si accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2023. CP_ Ne consegue la condanna l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei ratei maturati della prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3- Le spese di lite, in ragione del riconoscimento della prestazione in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, meritano di essere integralmente compensate. Spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2640/2022 RG, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2023 e per l'effetto CP_ condanna l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei ratei maturati della prestazione con decorrenza da gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2) Spese di lite compensate;
3) Spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/11/2025
Il Giudice
AU VA IS