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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5221/2018 depositato il 29/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 CF_Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_ Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4573/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 06/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T100920 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T100920 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T100920 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi mod.
Unico/2007, per l'anno 2006, rilevava che per l'attività svolta dalla società Ricorrente_4 s.r.l., esercente l'attività di "Riparazione meccanica di autoveicoli e vendita ricambi” emergeva ad avviso dell'Agenzia delle Entrate una situazione irragionevole ed una gestione antieconomica difficilmente giustificabile nel settore in cui operava l'impresa.
In particolare l'Ufficio, dal controllo del quadro RG relativo alla dichiarazione della società, rilevava che a fronte di costi di diretta imputazione, quali materie prime (€ 30.942,00), personale (€65.998,00), servizi (€7.133,00) ed ammortamenti (€17.179,00), ammontanti complessivamente ad € 122.252,00 sono stati conseguiti ricavi per € 84.777,00 e si evidenzia una perdita d'esercizio di € 38.392,00.
La presenza di questi fatti, togliendo attendibilità alle scritture contabili nel loro complesso hanno legittimato l'Ufficio a determinare i ricavi ed il reddito in via induttiva ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. c, DPR 600/73 e 54
DPR 633/72, ed emettere l'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, l'Ufficio, con l'avviso di accertamento n. TY703T100920/2011, notificato il 30/05/2011, tenuto conto di una percentuale d'incidenza dei costi di diretta imputazione sui ricavi dell'80%, percentuale rilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di una normale gestione economica, nonché da dati e notizie ed informazioni presenti presso l'A.T., o comunque in possesso dell'Ufficio, accertava ricavi complessivi in € 151.565,00,00 (€ 121.252:80 x 100) e i maggiori ricavi in € 66.788,00.
Tenuto conto della perdita dichiarata di € 38.392,00 ai fini IRPEF e del valore della produzione dichiarata di
€ 13.822,00,00 ai fini IRAP l'Ufficio accerta:
ai fini Irpef il reddito d'impresa di € 28.396,00;
- ai fini Irap il valore di produzione di € 80.610,00;
- ai fini Iva il Maggior volume d'Affari di € 66.788,00, ed una imposta con aliquota del 20% di € 13.358,00.
Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
1)Carenza di motivazione ed eccesso di potere con conseguente violazione dell'art.24 della Costituzione, degli artt.6 e 10, L.212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73;
2)Inesistenza di presupposto per la rettifica della dichiarazione “Unico/2007", relativa a materia imponibile ai fini ires, irap ed iva per l'anno 2006;
3)Carenza di motivazione ed errore materiale nella interpretazione dei fatti di gestione e nella individuazione della reale attività aziendale;
4)Carenza di motivazione e violazione delle norme in materia di accertamento dei redditi (art.39 e seguenti
DPR 600/73), del valore della produzione ai fini irap (D.lgs.446/97) ed in materia di iva (artt.54, 54-bis e 56
DPR 633/72);
5)Inesistenza dei maggiori ricavi e dei componenti positivi ai fini iva e del valore della produzione con conseguente inesistenza del reddito imponibile accertato ai fini ires e violazione dell'art.53 della Costituzione;
6)Inapplicabilità delle sanzioni per inesistenza delle violazioni contestate con conseguente violazione delle norme di cui al D.Lgs.471/97.
e chiedeva alla Commissione Tributaria Prov.le di Siracusa, previa sospensione cautelare, che venisse annullato l'avviso di accertamento in oggetto.
L'Ufficio si costituiva in giudizio.
Con la sentenza n. 4573/03/2017, la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso di parte confermando l'avviso d'accertamento impugnato.
Con tempestivo appello è stata impugnata la predetta sentenza. in base ai seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 111 Cost. e 112 c. p. c.; carenza di motivazione. Errata interpretazione dei fatti aziendali.
Si costituisce l'appellata Agenzia delle Entrate.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La censura è infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed intellegibile.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 31.07.2024, n. 21531ha evidenziato come rappresenti un principio consolidato della Corte, quello per cui l'Amministrazione Finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, possa desumere in via induttiva, ai sensi degli artt. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e 54, cc. 2 e 3 D.P.R. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. sent. 30.12.2015, n. 26036).
L'accertamento è da considerarsi legittimo perché lo scostamento dagli studi di settore è corroborato da un ulteriore e significativo elemento presuntivo: l'antieconomicità della gestione aziendale, che rende l'accertamento di tipo analitico-induttivo e non basato su una singola presunzione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32421 Anno 2024).
La società non ha provato i motivi di scostamento ed in particolare le eccezioni dell'Agenzia delle Entrate con riferimento a quanto evidenziato in merito all'attività di commercio.
La sentenza, pertanto, non deve essere riformata.
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
CE NC MO CC OS
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5221/2018 depositato il 29/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 CF_Rappresentante_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_ Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4573/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 06/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T100920 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T100920 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T100920 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi mod.
Unico/2007, per l'anno 2006, rilevava che per l'attività svolta dalla società Ricorrente_4 s.r.l., esercente l'attività di "Riparazione meccanica di autoveicoli e vendita ricambi” emergeva ad avviso dell'Agenzia delle Entrate una situazione irragionevole ed una gestione antieconomica difficilmente giustificabile nel settore in cui operava l'impresa.
In particolare l'Ufficio, dal controllo del quadro RG relativo alla dichiarazione della società, rilevava che a fronte di costi di diretta imputazione, quali materie prime (€ 30.942,00), personale (€65.998,00), servizi (€7.133,00) ed ammortamenti (€17.179,00), ammontanti complessivamente ad € 122.252,00 sono stati conseguiti ricavi per € 84.777,00 e si evidenzia una perdita d'esercizio di € 38.392,00.
La presenza di questi fatti, togliendo attendibilità alle scritture contabili nel loro complesso hanno legittimato l'Ufficio a determinare i ricavi ed il reddito in via induttiva ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. c, DPR 600/73 e 54
DPR 633/72, ed emettere l'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, l'Ufficio, con l'avviso di accertamento n. TY703T100920/2011, notificato il 30/05/2011, tenuto conto di una percentuale d'incidenza dei costi di diretta imputazione sui ricavi dell'80%, percentuale rilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di una normale gestione economica, nonché da dati e notizie ed informazioni presenti presso l'A.T., o comunque in possesso dell'Ufficio, accertava ricavi complessivi in € 151.565,00,00 (€ 121.252:80 x 100) e i maggiori ricavi in € 66.788,00.
Tenuto conto della perdita dichiarata di € 38.392,00 ai fini IRPEF e del valore della produzione dichiarata di
€ 13.822,00,00 ai fini IRAP l'Ufficio accerta:
ai fini Irpef il reddito d'impresa di € 28.396,00;
- ai fini Irap il valore di produzione di € 80.610,00;
- ai fini Iva il Maggior volume d'Affari di € 66.788,00, ed una imposta con aliquota del 20% di € 13.358,00.
Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
1)Carenza di motivazione ed eccesso di potere con conseguente violazione dell'art.24 della Costituzione, degli artt.6 e 10, L.212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73;
2)Inesistenza di presupposto per la rettifica della dichiarazione “Unico/2007", relativa a materia imponibile ai fini ires, irap ed iva per l'anno 2006;
3)Carenza di motivazione ed errore materiale nella interpretazione dei fatti di gestione e nella individuazione della reale attività aziendale;
4)Carenza di motivazione e violazione delle norme in materia di accertamento dei redditi (art.39 e seguenti
DPR 600/73), del valore della produzione ai fini irap (D.lgs.446/97) ed in materia di iva (artt.54, 54-bis e 56
DPR 633/72);
5)Inesistenza dei maggiori ricavi e dei componenti positivi ai fini iva e del valore della produzione con conseguente inesistenza del reddito imponibile accertato ai fini ires e violazione dell'art.53 della Costituzione;
6)Inapplicabilità delle sanzioni per inesistenza delle violazioni contestate con conseguente violazione delle norme di cui al D.Lgs.471/97.
e chiedeva alla Commissione Tributaria Prov.le di Siracusa, previa sospensione cautelare, che venisse annullato l'avviso di accertamento in oggetto.
L'Ufficio si costituiva in giudizio.
Con la sentenza n. 4573/03/2017, la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso di parte confermando l'avviso d'accertamento impugnato.
Con tempestivo appello è stata impugnata la predetta sentenza. in base ai seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 111 Cost. e 112 c. p. c.; carenza di motivazione. Errata interpretazione dei fatti aziendali.
Si costituisce l'appellata Agenzia delle Entrate.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La censura è infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed intellegibile.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 31.07.2024, n. 21531ha evidenziato come rappresenti un principio consolidato della Corte, quello per cui l'Amministrazione Finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, possa desumere in via induttiva, ai sensi degli artt. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e 54, cc. 2 e 3 D.P.R. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. sent. 30.12.2015, n. 26036).
L'accertamento è da considerarsi legittimo perché lo scostamento dagli studi di settore è corroborato da un ulteriore e significativo elemento presuntivo: l'antieconomicità della gestione aziendale, che rende l'accertamento di tipo analitico-induttivo e non basato su una singola presunzione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32421 Anno 2024).
La società non ha provato i motivi di scostamento ed in particolare le eccezioni dell'Agenzia delle Entrate con riferimento a quanto evidenziato in merito all'attività di commercio.
La sentenza, pertanto, non deve essere riformata.
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
CE NC MO CC OS