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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7575 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11731/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11731/2024 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CAPOLUPO FRANCO (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso lo studio dell'Avv. OTTOMANO MICAELA (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
residente in [...]. CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il NO Parte_1
ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. 612/24 pubblicata in data
[...]
1
03.01.2024 e resa dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Pasqualina Martone, con cui veniva dichiarata improponibile la sua domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro dei danni patiti dalla propria autovettura (Fiat 500 tg. ER189BZ, assicurata presso e quantificati in €. 4.067,14 in conseguenza del sinistro che si sarebbe verifica- CP_1
to in data 02.12.2017 in Napoli, la cui responsabilità era da ascriversi al conducente dell'autovettura in titolarità del NO (veicolo ts. CP_2 CP_3
, assicurato con la soc . Pt_2 CP_5
La statuizione di improponibilità veniva fondata sul difetto della condizione di propo- nibilità fissata dall'art.145 1° comma C.d.A.
Con il proposto atto di appello si è inteso censurare tale declaratoria di improponibili- tà, alla luce, soprattutto, dell'effettivo espletamento della perizia da parte della compa- gnia di assicurazione appellata e della conseguente quantificazione dei danni occorsi, testimonianza evidente dell'assoluta irrilevanza di presunte carenze contenutistiche dell'originaria lettera di messa in mora;
ha, per il resto, riaffermato fondata la domanda alla luce dell'esaustività del corredo probatorio fornito nel giudizio di primo grado, anche in ordine alla quantificazione dei danni.
Si è costituita lamentando l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello CP_1
proposto; l'ulteriore appellato, NO , ha, invece, omesso di costituirsi e CP_2
ne va dichiarata la contumacia.
****
L'appello è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto sufficien- temente specifico.
L'impugnazione, infatti, risulta conforme allo standard di specificità richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., disposizione che, secondo la Corte di Cassazione, impone all'appellante di indicare «le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», seppur senza l'adozione di particolari forme sacramentali. Non si ritiene, inoltre, necessario un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 gennaio
2
2024, n. 1932).
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa a presunte carenze contenutistiche della lettera di messa in mora con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda risarcitoria.
Invero il Giudice di Pace, pur adottando una statuizione apparentemente in rito, ha, in motivazione, sostanzialmente avallato le tesi avanzate dalla compagnia e CP_1
volte, in ultima istanza, a segnalare il difetto di prova dei danni di cui si chiedeva il ristoro nonché, più in generale, della loro riconducibilità causale al sinistro oggetto di causa;
in tal senso depone il richiamo ai contenuti della perizia redatta dall'incaricato della compagnia ove venivano segnalate l'indisponibilità del veicolo al momento dell'accertamento peritale, il difetto di coerenza tra i danni riportati nel modulo CAI e quelli ricavabili dal materiale fotografico, il difetto di coerenza tra i danni riportati dal veicolo attoreo e quello rinvenuti sul veicolo del presunto soggetto danneggiante.
Ciò chiarito, questo Giudice ritiene che l'eventuale accoglimento dell'appello in ordi- ne alla censurata declaratoria di improcedibilità imporrebbe, in ogni caso, una verifica di fondatezza della domanda nel merito.
La domanda risarcitoria avanzata dal NO non può in ogni caso essere Parte_1
accolta per difetto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patri- monio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di
3
utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attore non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui soste- nute al fine di riparare il veicolo danneggiato;
ha, invece, chiesto il pagamento della somma di denaro necessaria al ripristino dell'autovettura, somma quantificata in citazione mediante richiamato alla perizia del P.I. contenente Persona_1
l'elencazione del prezzo dei ricambi necessari e dei costi di riparazione.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato abbia sostenuto ovvero soster- rà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta
e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib.
Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte.
Dalla lettura della ctu espletata nel giudizio di primo grado (affidata al p.i. CP_6
emerge che, alla data degli accertamenti peritali (aprile-maggio 2022) il ctp di
[...]
parte attrice esibiva al ctu atto da cui emergeva l'alienazione del veicolo attoreo (cfr. pag. 3 della ctu); a pagina 9 il ctu ribadisce che “alla data fissata per l'accesso, il veicolo attoreo, come da documentazione fornita dal TP , è risultato essere alienato a Per_1
terzi e per tale circostanza lo scrivente CTU non ha potuto stabilire attraverso accerta- mento tecnico diretto eventuali ripristini ed altresì non è stata fornita documentazione fiscale attestante eventuali riparazioni avvenute dopo l'evento dedotto”.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del NO e man- Parte_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere rigetta-
4
ta.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbene non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino, 10-
10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret.
Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha tuttavia in alcun modo indicato quale fosse il valore di mercato del proprio veicolo al momento del fatto né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
5
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n.7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore superiore a quello di mercato; nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 2000.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 612/2024 per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiet- tive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione
6
dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 612/24 pubblicata in data 03.01.2024 e resa dal Giudice di Pace di
Napoli, Dott.ssa Pasqualina Martone;
➢ compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il pre- sente appello.
Così deciso in Napoli il 01 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11731/2024 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CAPOLUPO FRANCO (c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso lo studio dell'Avv. OTTOMANO MICAELA (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
residente in [...]. CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il NO Parte_1
ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. 612/24 pubblicata in data
[...]
1
03.01.2024 e resa dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Pasqualina Martone, con cui veniva dichiarata improponibile la sua domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro dei danni patiti dalla propria autovettura (Fiat 500 tg. ER189BZ, assicurata presso e quantificati in €. 4.067,14 in conseguenza del sinistro che si sarebbe verifica- CP_1
to in data 02.12.2017 in Napoli, la cui responsabilità era da ascriversi al conducente dell'autovettura in titolarità del NO (veicolo ts. CP_2 CP_3
, assicurato con la soc . Pt_2 CP_5
La statuizione di improponibilità veniva fondata sul difetto della condizione di propo- nibilità fissata dall'art.145 1° comma C.d.A.
Con il proposto atto di appello si è inteso censurare tale declaratoria di improponibili- tà, alla luce, soprattutto, dell'effettivo espletamento della perizia da parte della compa- gnia di assicurazione appellata e della conseguente quantificazione dei danni occorsi, testimonianza evidente dell'assoluta irrilevanza di presunte carenze contenutistiche dell'originaria lettera di messa in mora;
ha, per il resto, riaffermato fondata la domanda alla luce dell'esaustività del corredo probatorio fornito nel giudizio di primo grado, anche in ordine alla quantificazione dei danni.
Si è costituita lamentando l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello CP_1
proposto; l'ulteriore appellato, NO , ha, invece, omesso di costituirsi e CP_2
ne va dichiarata la contumacia.
****
L'appello è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto sufficien- temente specifico.
L'impugnazione, infatti, risulta conforme allo standard di specificità richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., disposizione che, secondo la Corte di Cassazione, impone all'appellante di indicare «le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», seppur senza l'adozione di particolari forme sacramentali. Non si ritiene, inoltre, necessario un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 gennaio
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2024, n. 1932).
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa a presunte carenze contenutistiche della lettera di messa in mora con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda risarcitoria.
Invero il Giudice di Pace, pur adottando una statuizione apparentemente in rito, ha, in motivazione, sostanzialmente avallato le tesi avanzate dalla compagnia e CP_1
volte, in ultima istanza, a segnalare il difetto di prova dei danni di cui si chiedeva il ristoro nonché, più in generale, della loro riconducibilità causale al sinistro oggetto di causa;
in tal senso depone il richiamo ai contenuti della perizia redatta dall'incaricato della compagnia ove venivano segnalate l'indisponibilità del veicolo al momento dell'accertamento peritale, il difetto di coerenza tra i danni riportati nel modulo CAI e quelli ricavabili dal materiale fotografico, il difetto di coerenza tra i danni riportati dal veicolo attoreo e quello rinvenuti sul veicolo del presunto soggetto danneggiante.
Ciò chiarito, questo Giudice ritiene che l'eventuale accoglimento dell'appello in ordi- ne alla censurata declaratoria di improcedibilità imporrebbe, in ogni caso, una verifica di fondatezza della domanda nel merito.
La domanda risarcitoria avanzata dal NO non può in ogni caso essere Parte_1
accolta per difetto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patri- monio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di
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utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attore non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui soste- nute al fine di riparare il veicolo danneggiato;
ha, invece, chiesto il pagamento della somma di denaro necessaria al ripristino dell'autovettura, somma quantificata in citazione mediante richiamato alla perizia del P.I. contenente Persona_1
l'elencazione del prezzo dei ricambi necessari e dei costi di riparazione.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato abbia sostenuto ovvero soster- rà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta
e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib.
Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte.
Dalla lettura della ctu espletata nel giudizio di primo grado (affidata al p.i. CP_6
emerge che, alla data degli accertamenti peritali (aprile-maggio 2022) il ctp di
[...]
parte attrice esibiva al ctu atto da cui emergeva l'alienazione del veicolo attoreo (cfr. pag. 3 della ctu); a pagina 9 il ctu ribadisce che “alla data fissata per l'accesso, il veicolo attoreo, come da documentazione fornita dal TP , è risultato essere alienato a Per_1
terzi e per tale circostanza lo scrivente CTU non ha potuto stabilire attraverso accerta- mento tecnico diretto eventuali ripristini ed altresì non è stata fornita documentazione fiscale attestante eventuali riparazioni avvenute dopo l'evento dedotto”.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del NO e man- Parte_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere rigetta-
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ta.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbene non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino, 10-
10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret.
Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha tuttavia in alcun modo indicato quale fosse il valore di mercato del proprio veicolo al momento del fatto né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
5
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n.7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore superiore a quello di mercato; nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 2000.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 612/2024 per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiet- tive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione
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dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 612/24 pubblicata in data 03.01.2024 e resa dal Giudice di Pace di
Napoli, Dott.ssa Pasqualina Martone;
➢ compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il pre- sente appello.
Così deciso in Napoli il 01 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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