CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34580 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RO NI, nato a [...] il giorno 25/9/1956 rappresentato ed assistito dall'avv. Roberto Russo e dall'avv. Alessandro De Paulis - di fiducia 2. RO NZ, nato a [...] il giorno 31/7/1981 rappresentato ed assistito dall'avv. Roberto Russo e dall'avv. Alessandro De Paulis avverso l'ordinanza nrg. 144/2024 in data 29 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
/7- Penale Sent. Sez. 2 Num. 34580 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/06/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni;
letta la memoria difensiva di replica datata 13 giugno 2024 alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv. Roberto Russo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza presentata dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 6 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, ha confermato il predetto sequestro fino alla concorrenza dell'importo di 38.067,91 euro nei confronti di NI RO e dell'importo di 7.562,00 euro nei confronti di NZ RO, annullando invece il predetto decreto con riferimento agli importi eccedenti le somme indicate. NI RO e NZ RO risultano indagati in relazione ai reati di truffa e di usura. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degli indagati, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e degli artt. 640-quater e 644, ultimo comma, cod. pen. nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Rilevano i difensori dei ricorrenti che un primo provvedimento di sequestro preventivo, emesso quando le indagini relative al reato di usura erano appena iniziate, aveva colpito tutte le somme rinvenute nella disponibilità degli indagati. La situazione sarebbe invece cambiata allorquando, all'esito delle indagini, è stato emesso un secondo decreto di sequestro preventivo, questa volta "per equivalente", dato che in tal caso l'importo dei profitti illeciti è stato definitivamente determinato. Infatti, secondo quanto indicato negli atti della Guardia di Finanza: a) NI RO avrebbe conseguito un profitto complessivo pari ad euro 79.942,91 mentre nel giugno 2022 aveva subito un sequestro di importo maggiore pari ad euro 89.420,00; b) NZ RO avrebbe conseguito un profitto complessivo pari ad euro 8.037,00 mentre nel giugno 2022 aveva subito un sequestro di importo pari 2 ad euro 3.200,00 ed ha, inoltre proceduto a restituire spontaneamente euro 24.000,00. Di conseguenza il provvedimento impugnato - secondo la difesa dei ricorrenti - si presenta illogico, carente di motivazione nonché in contrasto con gli artt. 640-quater e 644 cod. pen. che stabiliscono che sono sottoponibili a confisca per equivalente solo gli importi costituenti profitto illecito, invece nei confronti degli odierni ricorrenti è accaduto il contrario. 3. Occorre solo aggiungere che nella già menzionata memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale datata 13 giugno 2024 ed a firma dell'avv. Roberto Russo sono state sostanzialmente replicate le argomentazioni contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché da un lato prospettano vizi di motivazione come noto improponibili innanzi a questa Corte di legittimità in materia di sequestro alla luce del disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. che ammette il ricorso solo per violazione di legge e, dall'altro, perché sono del tutto generici. In relazione a quest'ultimo profilo, rileva l'odierno Collegio che al fine di dimostrare l'esistenza di una violazione di legge legata alla (parziale) duplicazione dei provvedimenti di sequestro relativi ai medesimi beni, unica per legge prospettabile a questa Corte di legittimità in materia di sequestri, la difesa dei ricorrenti avrebbe dovuto documentare nel dettaglio la correttezza delle proprie affermazioni (e per l'effetto l'erroneità dei calcoli operati dal Tribunale) allegando gli elementi già nella disponibilità dei Giudici del merito dai quali desumere il vizio lamentato - capi di imputazione specificamente richiamati nell'ordinanza impugnata, verbali di sequestro con indicazione dell'ammontare delle somme attinte dai provvedimenti cautelari in riferimento a ciascuno degli indagati ed in relazione a ciascuna delle imputazioni, documentazione relativa all'asserita restituzione della somma di 24.000 da parte di NZ RO - il tutto in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. Ciò tuttavia non è avvenuto, il che taccia di genericità il contenuto dei ricorsi e ne impone per legge la declaratoria di inammissibilità. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, 3 n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024.
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
/7- Penale Sent. Sez. 2 Num. 34580 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/06/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni;
letta la memoria difensiva di replica datata 13 giugno 2024 alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv. Roberto Russo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza presentata dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 6 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, ha confermato il predetto sequestro fino alla concorrenza dell'importo di 38.067,91 euro nei confronti di NI RO e dell'importo di 7.562,00 euro nei confronti di NZ RO, annullando invece il predetto decreto con riferimento agli importi eccedenti le somme indicate. NI RO e NZ RO risultano indagati in relazione ai reati di truffa e di usura. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degli indagati, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e degli artt. 640-quater e 644, ultimo comma, cod. pen. nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Rilevano i difensori dei ricorrenti che un primo provvedimento di sequestro preventivo, emesso quando le indagini relative al reato di usura erano appena iniziate, aveva colpito tutte le somme rinvenute nella disponibilità degli indagati. La situazione sarebbe invece cambiata allorquando, all'esito delle indagini, è stato emesso un secondo decreto di sequestro preventivo, questa volta "per equivalente", dato che in tal caso l'importo dei profitti illeciti è stato definitivamente determinato. Infatti, secondo quanto indicato negli atti della Guardia di Finanza: a) NI RO avrebbe conseguito un profitto complessivo pari ad euro 79.942,91 mentre nel giugno 2022 aveva subito un sequestro di importo maggiore pari ad euro 89.420,00; b) NZ RO avrebbe conseguito un profitto complessivo pari ad euro 8.037,00 mentre nel giugno 2022 aveva subito un sequestro di importo pari 2 ad euro 3.200,00 ed ha, inoltre proceduto a restituire spontaneamente euro 24.000,00. Di conseguenza il provvedimento impugnato - secondo la difesa dei ricorrenti - si presenta illogico, carente di motivazione nonché in contrasto con gli artt. 640-quater e 644 cod. pen. che stabiliscono che sono sottoponibili a confisca per equivalente solo gli importi costituenti profitto illecito, invece nei confronti degli odierni ricorrenti è accaduto il contrario. 3. Occorre solo aggiungere che nella già menzionata memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale datata 13 giugno 2024 ed a firma dell'avv. Roberto Russo sono state sostanzialmente replicate le argomentazioni contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché da un lato prospettano vizi di motivazione come noto improponibili innanzi a questa Corte di legittimità in materia di sequestro alla luce del disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. che ammette il ricorso solo per violazione di legge e, dall'altro, perché sono del tutto generici. In relazione a quest'ultimo profilo, rileva l'odierno Collegio che al fine di dimostrare l'esistenza di una violazione di legge legata alla (parziale) duplicazione dei provvedimenti di sequestro relativi ai medesimi beni, unica per legge prospettabile a questa Corte di legittimità in materia di sequestri, la difesa dei ricorrenti avrebbe dovuto documentare nel dettaglio la correttezza delle proprie affermazioni (e per l'effetto l'erroneità dei calcoli operati dal Tribunale) allegando gli elementi già nella disponibilità dei Giudici del merito dai quali desumere il vizio lamentato - capi di imputazione specificamente richiamati nell'ordinanza impugnata, verbali di sequestro con indicazione dell'ammontare delle somme attinte dai provvedimenti cautelari in riferimento a ciascuno degli indagati ed in relazione a ciascuna delle imputazioni, documentazione relativa all'asserita restituzione della somma di 24.000 da parte di NZ RO - il tutto in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. Ciò tuttavia non è avvenuto, il che taccia di genericità il contenuto dei ricorsi e ne impone per legge la declaratoria di inammissibilità. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, 3 n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024.