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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37397 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RI OL, nato in [...] il [...] 2. LA MI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere IO BO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE Molino, che conclude per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni, per i ricorrenti, dell’Avv. Alberto Calzavara, il quale chiede l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2023, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti del 29 settembre 2022, all’esito di giudizio abbreviato, nella parte in cui aveva Penale Sent. Sez. 3 Num. 37397 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 15/10/2025 2 dichiarato la penale responsabilità di OL RI e MI LA per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di un anno e quattro mesi di reclusione, ed ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MI LA. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito: OL RI, in data 5 ottobre 2019, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all’atto di presentazione dell’autocertificazione richiesta dall’INPS, avrebbe omesso di comunicare all’ente previdenziale di essere sottoposto alla misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di dimora;
MI LA, in data 27 ottobre 2020, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all’atto di presentazione della relativa domanda, avrebbe omesso di comunicare all’INPS di essere sottoposta alla misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe OL RI e MI LA, con atto sottoscritto dall’Avv. Alberto Calzavara, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denunciano violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo, da un lato, alla configurabilità o comunque alla corretta qualificazione del reato con riguardo a OL RI, e, per altro verso, al diniego dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla revoca della sospensione della pena relativamente a MI LA. 2.1. Si deduce, con riferimento a OL RI, innanzitutto, che la Corte d’appello ha erroneamente ricondotto il comportamento del medesimo all’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, anziché alla meno grave ipotesi prevista dal comma 2 del medesimo art. 7. Si osserva che, al momento della presentazione della domanda volta all’ottenimento del beneficio, non era previsto alcun obbligo di comunicare la sottoposizione a misura cautelare personale. Si evidenzia che tale obbligo è stato introdotto solo in un momento successivo, a seguito del quale l’INPS ha richiesto ai beneficiari di autocertificare l’insussistenza del requisito ostativo. Si conclude che la condotta accertata integrerebbe l’ipotesi di reato di cui al secondo comma del citato articolo, trattandosi dell’omessa comunicazione di informazioni richieste successivamente all’ottenimento del reddito di cittadinanza. Si precisa, altresì, che, anche volendo qualificare le predette dichiarazioni come integrazione della domanda principale, la condotta rientrerebbe comunque nell’ambito applicativo del 3 secondo comma, poiché dette dichiarazioni sono state rese successivamente al riconoscimento del beneficio. Si deduce, ancora con riferimento a OL RI, e più radicalmente, che non è configurabile alcuna ipotesi penalmente rilevante. Si rappresenta che, siccome la sottoposizione a misura cautelare personale determina la sospensione del beneficio e non la revoca dello stesso, deve ritenersi escluso che l’omissione della relativa comunicazione rilevi ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, non potendo ritenersi che la stessa abbia ad oggetto una notizia inclusa nel novero delle «informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio». 2.2. Si deduce, con riferimento a MI LA, in primo luogo, che non emergono elementi ostativi all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si evidenzia in proposito l’esiguità dell’importo percepito dall’imputata, pari a circa 893,17 euro, nonché la mancanza di abitualità della condotta e di un particolare impulso criminoso. Si deduce, ancora con riferimento a MI LA, e in secondo luogo, che la Corte territoriale, non avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado. Si rimarca che, sul punto, non vi è stata alcuna impugnazione o sollecitazione da parte del Pubblico Ministero, e che, di conseguenza, la sentenza, in ordine a tale statuizione, è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso di OL RI è infondato, mentre nei confronti di MI LA deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. 2. Le censure enunciate nel ricorso di OL RI, condannato a norma dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per aver attestato mediante autocertificazione presentata a seguito di richiesta dell’INPS che nessun componente del suo nucleo familiare fosse sottoposto a misura cautelare, nonostante proprio egli versasse in tale condizione, contestano la configurabilità di un illecito penale, poiché al momento della presentazione dell’originaria richiesta il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale non era richiesto dalla legge, o comunque, in subordine, la mancata riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 7 cit. 4 2.1. Per l’esame delle censure appena sintetizzate è utile fornire immediatamente la descrizione degli elementi di fatto rilevanti, come esposti nella sentenza impugnata e non specificamente contestati nel ricorso. L’attuale ricorrente, quando aveva presentato la richiesta per l’erogazione del beneficio del c.d. “reddito di cittadinanza”, non aveva indicato alcunché in ordine alla propria sottoposizione a misura cautelare personale, ma, in quel momento, il requisito non era richiesto dalla legge, posto che lo stesso è stato introdotto per effetto delle modifiche recate al d.l. n. 4 del 2019 dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019. Successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, per effetto delle modifiche recate dalla citata legge di conversione n. 26 del 2019, l’INPS aveva provveduto ad inviare ai soggetti già percettori del beneficio apposita modulistica, invitando gli stessi ad autocertificare la sussistenza dei nuovi requisiti prescritti. L’attuale ricorrente, ricevuta tale richiesta, in data 5 ottobre 2019, sebbene fosse personalmente sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, presentava all’INPS autocertificazione nella quale attestava che nessun componente del suo nucleo familiare era sottoposto a misura cautelare. 2.2. La questione da esaminare, quindi, è se il soggetto già ammesso a fruire del reddito di cittadinanza in base alla disciplina del d.l. n. 4 del 2019 prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26 del 2019, risponde del reato di false dichiarazioni rese a seguito di successiva richiesta dell’INPS per verificare la sussistenza dei requisiti successivamente introdotti per effetto della citata legge di conversione. La risposta deve essere affermativa in considerazione del combinato disposto delle disposizioni di legge rilevanti. Invero, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevede: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». L’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4 del 2010, come introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, dispone: «Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: […] c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3». 5 L’art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 4 del 2019, come introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, statuisce: «1-bis. Sono fatte salve le richieste del reddito di cittadinanza presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio». Come si può agevolmente desumere dal coordinamento delle riportate previsioni di legge, la disposizione transitoria di cui all’art. 13, comma 1-bis, d.l. cit., introdotta dalla legge di conversione, ha consentito l'erogazione del beneficio in base alle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione anche in assenza delle ulteriori informazioni da questa richieste per la durata di soli sei mesi. Inoltre, e ancor più significativamente ai fini in esame, la medesima disposizione transitoria ha espressamente previsto una «eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio». Di conseguenza, deve ritenersi che, secondo questa disciplina: a) erano consentite richieste di integrazione di informazioni da parte dell'INPS; b) le conseguenti autocertificazioni costituivano il presupposto per l’elargizione del beneficio per il periodo successivo al decorso di sei mesi dall’inizio dell’erogazione. Così ricostruito il dato normativo, può allora concludersi che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti (negativi) introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019 integra esattamente la condotta di rendere dichiarazioni attestanti cose non vere al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ossia la condotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. 2.3. Affermato che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti (negativi) introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019 integra esattamente la condotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, risulta conseguenziale il giudizio di infondatezza delle censure formulate nel ricorso. Invero, le censure formulate nel ricorso di OL RI contestano esclusivamente che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti (negativi) introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019 integri la condotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. 6 3. Con riferimento al ricorso di MI LA, invece, deve dichiararsi l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. Innanzitutto, deve escludersi che il ricorso sia inammissibile, avendo riguardo, in particolare, alle censure che contestano la revoca, da parte del Giudice di appello, della sospensione condizionale concessa in primo grado, nonostante l’assenza di impugnazione o sollecitazione da parte del Pubblico Ministero. In argomento, infatti, si è affermato che il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 – 01). E, nella specie, la Corte d’appello ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, rilevando che tale beneficio era stato erroneamente concesso in primo grado, data la precedente condanna alla pena condizionalmente sospesa di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, ma non ha indicato di aver acquisito nuovi elementi di prova in ordine a questo profilo. Esclusa l’inammissibilità del ricorso, che preclude in radice la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 – 01, e Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01), quest’ultima deve essere rilevata, ove ne sussistano i presupposti. E, nella specie, i termini per l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. sono decorsi perché: a) la sentenza della Corte d’appello è stata pronunciata il 16 giugno 2023, ed ha indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, sicché il termine per l’improcedibilità è obiettivamente fissato per il 13 giugno 2025; b) la precisata sentenza della Corte d’appello è stata depositata soltanto il 13 dicembre 2024 e gli atti sono pervenuti in Corte di cassazione l’11 febbraio 2025; c) il ricorso è stato fissato davanti alla VII Sezione penale per l’udienza del 30 maggio 2025, ma non è stato definito in quella sede perché si è rilevata la “non” inammissibilità del ricorso;
d) una volta restituito il ricorso dalla VII Sezione, non vi erano più i termini per fissare ritualmente l’udienza per la trattazione dello stesso entro il 13 giugno 2025, essendo necessari a tal fine almeno venti giorni. 4. Conclusivamente, l’infondatezza delle censure enunciate nel ricorso di OL RI determinano il rigetto di tale atto di impugnazione e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, mentre, con riferimento a 7 MI LA, il decorso del termine previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. e l’ammissibilità del suo ricorso determinano la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale in forza della disposizione appena citata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI OL che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. nei confronti di LA MI. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IO BO LU AC
udita la relazione svolta dal consigliere IO BO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE Molino, che conclude per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni, per i ricorrenti, dell’Avv. Alberto Calzavara, il quale chiede l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2023, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti del 29 settembre 2022, all’esito di giudizio abbreviato, nella parte in cui aveva Penale Sent. Sez. 3 Num. 37397 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 15/10/2025 2 dichiarato la penale responsabilità di OL RI e MI LA per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di un anno e quattro mesi di reclusione, ed ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MI LA. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito: OL RI, in data 5 ottobre 2019, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all’atto di presentazione dell’autocertificazione richiesta dall’INPS, avrebbe omesso di comunicare all’ente previdenziale di essere sottoposto alla misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di dimora;
MI LA, in data 27 ottobre 2020, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all’atto di presentazione della relativa domanda, avrebbe omesso di comunicare all’INPS di essere sottoposta alla misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe OL RI e MI LA, con atto sottoscritto dall’Avv. Alberto Calzavara, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denunciano violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo, da un lato, alla configurabilità o comunque alla corretta qualificazione del reato con riguardo a OL RI, e, per altro verso, al diniego dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla revoca della sospensione della pena relativamente a MI LA. 2.1. Si deduce, con riferimento a OL RI, innanzitutto, che la Corte d’appello ha erroneamente ricondotto il comportamento del medesimo all’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, anziché alla meno grave ipotesi prevista dal comma 2 del medesimo art. 7. Si osserva che, al momento della presentazione della domanda volta all’ottenimento del beneficio, non era previsto alcun obbligo di comunicare la sottoposizione a misura cautelare personale. Si evidenzia che tale obbligo è stato introdotto solo in un momento successivo, a seguito del quale l’INPS ha richiesto ai beneficiari di autocertificare l’insussistenza del requisito ostativo. Si conclude che la condotta accertata integrerebbe l’ipotesi di reato di cui al secondo comma del citato articolo, trattandosi dell’omessa comunicazione di informazioni richieste successivamente all’ottenimento del reddito di cittadinanza. Si precisa, altresì, che, anche volendo qualificare le predette dichiarazioni come integrazione della domanda principale, la condotta rientrerebbe comunque nell’ambito applicativo del 3 secondo comma, poiché dette dichiarazioni sono state rese successivamente al riconoscimento del beneficio. Si deduce, ancora con riferimento a OL RI, e più radicalmente, che non è configurabile alcuna ipotesi penalmente rilevante. Si rappresenta che, siccome la sottoposizione a misura cautelare personale determina la sospensione del beneficio e non la revoca dello stesso, deve ritenersi escluso che l’omissione della relativa comunicazione rilevi ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, non potendo ritenersi che la stessa abbia ad oggetto una notizia inclusa nel novero delle «informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio». 2.2. Si deduce, con riferimento a MI LA, in primo luogo, che non emergono elementi ostativi all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si evidenzia in proposito l’esiguità dell’importo percepito dall’imputata, pari a circa 893,17 euro, nonché la mancanza di abitualità della condotta e di un particolare impulso criminoso. Si deduce, ancora con riferimento a MI LA, e in secondo luogo, che la Corte territoriale, non avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado. Si rimarca che, sul punto, non vi è stata alcuna impugnazione o sollecitazione da parte del Pubblico Ministero, e che, di conseguenza, la sentenza, in ordine a tale statuizione, è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso di OL RI è infondato, mentre nei confronti di MI LA deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. 2. Le censure enunciate nel ricorso di OL RI, condannato a norma dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per aver attestato mediante autocertificazione presentata a seguito di richiesta dell’INPS che nessun componente del suo nucleo familiare fosse sottoposto a misura cautelare, nonostante proprio egli versasse in tale condizione, contestano la configurabilità di un illecito penale, poiché al momento della presentazione dell’originaria richiesta il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale non era richiesto dalla legge, o comunque, in subordine, la mancata riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 7 cit. 4 2.1. Per l’esame delle censure appena sintetizzate è utile fornire immediatamente la descrizione degli elementi di fatto rilevanti, come esposti nella sentenza impugnata e non specificamente contestati nel ricorso. L’attuale ricorrente, quando aveva presentato la richiesta per l’erogazione del beneficio del c.d. “reddito di cittadinanza”, non aveva indicato alcunché in ordine alla propria sottoposizione a misura cautelare personale, ma, in quel momento, il requisito non era richiesto dalla legge, posto che lo stesso è stato introdotto per effetto delle modifiche recate al d.l. n. 4 del 2019 dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019. Successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, per effetto delle modifiche recate dalla citata legge di conversione n. 26 del 2019, l’INPS aveva provveduto ad inviare ai soggetti già percettori del beneficio apposita modulistica, invitando gli stessi ad autocertificare la sussistenza dei nuovi requisiti prescritti. L’attuale ricorrente, ricevuta tale richiesta, in data 5 ottobre 2019, sebbene fosse personalmente sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, presentava all’INPS autocertificazione nella quale attestava che nessun componente del suo nucleo familiare era sottoposto a misura cautelare. 2.2. La questione da esaminare, quindi, è se il soggetto già ammesso a fruire del reddito di cittadinanza in base alla disciplina del d.l. n. 4 del 2019 prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26 del 2019, risponde del reato di false dichiarazioni rese a seguito di successiva richiesta dell’INPS per verificare la sussistenza dei requisiti successivamente introdotti per effetto della citata legge di conversione. La risposta deve essere affermativa in considerazione del combinato disposto delle disposizioni di legge rilevanti. Invero, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevede: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». L’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4 del 2010, come introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, dispone: «Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: […] c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3». 5 L’art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 4 del 2019, come introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, statuisce: «1-bis. Sono fatte salve le richieste del reddito di cittadinanza presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio». Come si può agevolmente desumere dal coordinamento delle riportate previsioni di legge, la disposizione transitoria di cui all’art. 13, comma 1-bis, d.l. cit., introdotta dalla legge di conversione, ha consentito l'erogazione del beneficio in base alle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione anche in assenza delle ulteriori informazioni da questa richieste per la durata di soli sei mesi. Inoltre, e ancor più significativamente ai fini in esame, la medesima disposizione transitoria ha espressamente previsto una «eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio». Di conseguenza, deve ritenersi che, secondo questa disciplina: a) erano consentite richieste di integrazione di informazioni da parte dell'INPS; b) le conseguenti autocertificazioni costituivano il presupposto per l’elargizione del beneficio per il periodo successivo al decorso di sei mesi dall’inizio dell’erogazione. Così ricostruito il dato normativo, può allora concludersi che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti (negativi) introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019 integra esattamente la condotta di rendere dichiarazioni attestanti cose non vere al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ossia la condotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. 2.3. Affermato che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti (negativi) introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019 integra esattamente la condotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, risulta conseguenziale il giudizio di infondatezza delle censure formulate nel ricorso. Invero, le censure formulate nel ricorso di OL RI contestano esclusivamente che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti (negativi) introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019 integri la condotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. 6 3. Con riferimento al ricorso di MI LA, invece, deve dichiararsi l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. Innanzitutto, deve escludersi che il ricorso sia inammissibile, avendo riguardo, in particolare, alle censure che contestano la revoca, da parte del Giudice di appello, della sospensione condizionale concessa in primo grado, nonostante l’assenza di impugnazione o sollecitazione da parte del Pubblico Ministero. In argomento, infatti, si è affermato che il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 – 01). E, nella specie, la Corte d’appello ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, rilevando che tale beneficio era stato erroneamente concesso in primo grado, data la precedente condanna alla pena condizionalmente sospesa di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, ma non ha indicato di aver acquisito nuovi elementi di prova in ordine a questo profilo. Esclusa l’inammissibilità del ricorso, che preclude in radice la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 – 01, e Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01), quest’ultima deve essere rilevata, ove ne sussistano i presupposti. E, nella specie, i termini per l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. sono decorsi perché: a) la sentenza della Corte d’appello è stata pronunciata il 16 giugno 2023, ed ha indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, sicché il termine per l’improcedibilità è obiettivamente fissato per il 13 giugno 2025; b) la precisata sentenza della Corte d’appello è stata depositata soltanto il 13 dicembre 2024 e gli atti sono pervenuti in Corte di cassazione l’11 febbraio 2025; c) il ricorso è stato fissato davanti alla VII Sezione penale per l’udienza del 30 maggio 2025, ma non è stato definito in quella sede perché si è rilevata la “non” inammissibilità del ricorso;
d) una volta restituito il ricorso dalla VII Sezione, non vi erano più i termini per fissare ritualmente l’udienza per la trattazione dello stesso entro il 13 giugno 2025, essendo necessari a tal fine almeno venti giorni. 4. Conclusivamente, l’infondatezza delle censure enunciate nel ricorso di OL RI determinano il rigetto di tale atto di impugnazione e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, mentre, con riferimento a 7 MI LA, il decorso del termine previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. e l’ammissibilità del suo ricorso determinano la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale in forza della disposizione appena citata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RI OL che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen. nei confronti di LA MI. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IO BO LU AC