Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA in persona della dott.ssa Eleonora Ramacciotti in funzione di Giudice Unico, designato alla trattazione della causa di primo grado iscritta al nr.224 degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
c.f. ), con l'Avv. ANNOVI Parte_1 C.F._1
ERMES
RICORRENTE contro
C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
CF. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTI avente ad oggetto: accettazione tacita di eredità ex art 476 c.c. pronuncia la seguente
SENTENZA ha radicato il presente procedimento chiedendo che Parte_1
e siano dichiarate, ex art. 476 Controparte_1 Controparte_2
c.c., eredi pure e semplici della madre deceduta in data 14 luglio Persona_1
2000 e del padre, , defunto il 21 maggio 2016. Controparte_3
Ha domandato, inoltre, che, per effetto delle suddette accettazioni tacite, le resistenti siano dichiarate intestatarie degli immobili di cui i due de cuius erano comproprietari in pari quota.
In particolare, la ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto:
forza di sentenza del Tribunale di Modena n. 701/2022, pubblicata in data 26 maggio
2022, resa nella causa n. 4855/2021 di R.G., notificata in data 18 agosto 2022,;
- che, in virtù del suddetto titolo, la ricorrente ha promosso presso il Tribunale di
Modena procedura esecutiva immobiliare RGE nr. 260/2022, sottoponendo a pignoramento, inter alia, anche i fabbricati siti nel comune di siti nel Comune di
Serramazzoni (MO), contraddistinti come segue:
Catasto Fabbricati
- foglio 68, mappale 183, subalterno 11, natura A/4, classe 2 - consistenza 6 vani – rendita 207,62 - via Pompeano n. 34 - piano S1-T-1;
- foglio 68, mappale 183, subalterno 9, natura C/6, classe 4 - consistenza 14 mq - rendita euro 25,31 - via Pompeano snc - piano T;
- foglio 68, mappale 179, subalterno 1;
- foglio 68, mappale 180, subalterno 1;
Catasto Terreni
- foglio 68, mappale 390, seminativo classe 2 - consistenza are 05 ca 34 – R.D. 1.63 –
R.A. 1,79
- che, rilevata dal G.E. la mancanza di trascrizioni di accettazione o rinuncia all'eredità in favore dell'esecutata, si è reso necessario ripristinare, con il radicamento del presente procedimento, la continuità delle stesse per il buon esito della menzionata esecuzione forzata;
- che ha provveduto ad eseguire le volture catastali dei Controparte_1
predetti immobili per entrambe le quote ereditarie a lei devolute a seguito del decesso dei propri ascendenti;
- che, in virtù di quanto sopra, sarebbe dunque divenuta Controparte_1
dapprima (com-)proprietaria, nella misura di 1/6, unitamente alla sorella e al padre, dei beni oggetto della presente vertenza e, alla morte di quest'ultimo, comproprietaria con la sorella dei predetti immobili, per la quota di ½ ciascuna.
Le resistenti sono rimaste contumaci, nonostante la rituale notifica eseguita nei loro confronti. La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
L'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede, a norma dell'art. 459 c. c.), oltreché in forma espressa, con apposita dichiarazione contenuta in un atto pubblico o scrittura privata, può avvenire, e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati, in forma tacita, “ogni qualvolta il chiamato ponga in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire” (ex multis Cass. civ., Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentalmente provato, come risulta dalla documentazione esibita dall'Agenzia delle Entrate, che ha Controparte_1
proceduto alla voltura catastale degli immobili oggetto del presente contenzioso, sia per quanto attiene alla intestazione della quota di 1/6 afferente la successione materna sia per la restante quota relativa alla devoluzione paterna.
Tali inequivocabili contegni denotano una volontà sintomaticamente finalizzata all'accettazione dell'eredità, travalicando, peraltro, il limite del mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ex art. 460 c.c.
Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte “A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al
Catasto dei beni del de cuius a proprio favore” (ex multis Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 14/04/2022, n. 12259).
Nessun elemento di valutazione di segno contrario è stato introdotto in giudizio dalle resistenti che, pur regolarmente evocate, non si sono costituite nella presente procedura.
Ne deriva che il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che sono Controparte_1 Controparte_2
eredi pure e semplici di deceduta in data 14 luglio 2000 e del Persona_1
padre, , defunto il 21 maggio 2016, secondo le rispettive quote Controparte_3
ereditarie indicate in parte motiva;
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente ordinanza;
- condanna le resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1.500,00, per compensi ex D.M. 55/2014, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e
22% per IVA, oltre ai costi vivi di causa documentati,
Si comunichi.
Modena, 13/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Eleonora Ramacciotti