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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 3666/2024, istaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Marco De Robertis, per procura congiunta al ricorso;
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Baldassarra, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio – domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che gli stessi intrattenevano una convivenza more uxorio, cessata nel settembre del 2023; che dall'unione era nato un figlio, , nella data nel 26.07.2019; che Per_1 la si trasferiva nell'immobile sito in Boville Ernica (FR), alla via Sasso n. 15, unitamente CP_1 al figlio;
che la stessa lavorava alle dipendenze del Conad “Le Pigne” e percepiva stipendio netto mensile pari ad euro 900,00; che il lavorava alle dipendenze della “Servizi Logistici Integrati Pt_1 srl” e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.400,00.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione del figlio minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse del minore.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento dello stesso presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minorenne, prevedendole, il martedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, a week end alternati,
l'ultimo giovedì di ogni mese dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:30, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, intensificando il descritto regime dopo i sei anni con l'introduzione del pernottamento presso il padre;
la corresponsione, da parte del di un contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio di euro 260,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché la percezione da parte della madre per l'intero, dell'assegno unico universale.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti, Per_2
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione
[...] con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 11.02.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 3666/2024, istaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Marco De Robertis, per procura congiunta al ricorso;
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Baldassarra, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio – domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che gli stessi intrattenevano una convivenza more uxorio, cessata nel settembre del 2023; che dall'unione era nato un figlio, , nella data nel 26.07.2019; che Per_1 la si trasferiva nell'immobile sito in Boville Ernica (FR), alla via Sasso n. 15, unitamente CP_1 al figlio;
che la stessa lavorava alle dipendenze del Conad “Le Pigne” e percepiva stipendio netto mensile pari ad euro 900,00; che il lavorava alle dipendenze della “Servizi Logistici Integrati Pt_1 srl” e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.400,00.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione del figlio minore secondo le condizioni concordate dalle parti, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse del minore.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento dello stesso presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne al figlio minorenne, prevedendole, il martedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, a week end alternati,
l'ultimo giovedì di ogni mese dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:30, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, intensificando il descritto regime dopo i sei anni con l'introduzione del pernottamento presso il padre;
la corresponsione, da parte del di un contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio di euro 260,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché la percezione da parte della madre per l'intero, dell'assegno unico universale.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti, Per_2
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione
[...] con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 11.02.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini