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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.
NI LL, all'udienza del 11 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero R.G. 2059/2024 vertente
fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Carlo Parte_1 C.F._1
IE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Pietragalla alla Via Principessa
OV n. 2 giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia giusta procura in atti per notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato in Potenza presso l'ufficio Per_1 legale della sede in via Pretoria n. 263; CP_1
- OPPOSTA-
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione, depositato il 6.7.2024 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 145/2024 emesso in data 03.05.2024 dal Tribunale di Potenza - sez. Lavoro – nel procedimento R.G. 1235/2024, notificato il 29.05.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo residuo di € 1276,00, per recupero prestazione di disoccupazione agricola cat. DS AGR n. 0000001, indebitamente percepita da dal Parte_1
01.01.2011 al 31.12.2011, non risultando iscritta agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a seguito di cancellazione.
Tanto premesso, l'opponente ritenendo di aver già versato quanto richiesto dall'Ente Previdenziale, adiva il Tribunale e domandava, in via principale e nel merito, di revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e di condannare parte opposta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare che la opponente ha espletato attività lavorativa con mansione di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Società Cooperativa Agriter nel corso degli anni 2012 e 2013 giuste sentenze n.
759 del 05.12.2019 e n. 346 del 03.11.2020 emesse dal Tribunale di Potenza – sez. Lavoro e condannare l' al pagamento della somma di € 382,95. CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto nelle more l' ha corrisposto in favore della opponente, mediante bonifico, la somma di € CP_1
1.263,02 con valuta del 6 novembre 2025, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza atteso che la prima domanda della opponente risulta coperta da precedente sentenza e quindi per ne bis in idem.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta documentazione attestante il pagamento da parte dell' della somma di cui CP_1 si controverte, e l'annullamento d'ufficio di ogni pretesa con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con la dichiarazione e con le allegazioni dell' è venuta meno in nuce ogni CP_1 posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte opposta nel corso del giudizio, dichiarato e allegato di aver provveduto al pagamento della somma di € 1.263,02 con valuta del 6 novembre 2025 mediante bonifico alla opponente, e quindi di voler revocare il decreto ingiuntivo e quindi riconoscendo di fatto – anche se in parte- il diritto rivendicato è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola. Va evidenziato che in effetti, il Tribunale di Potenza con sentenza n. 346 del 3 novembre 2020 risulta aver riconosciuto la natura agricola dell'attività lavorativa svolta dalla signora per il Parte_1
2012 e 2013 alle dipendenze della AGRITER, questione riproposta dalla opponente e quindi già trattata e decisa.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte opposta, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente “azione a difesa” del contribuente rispetto all'iniziativa dell'Istituto, e la documentazione in atti della parte opposta, conducono alla condanna dell' alle spese in quanto l' ha provveduto solo in CP_1 CP_1 corso di causa e dopo rinvio per acquisizione informazioni in merito a quanto eccepito dall'opponente; Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dall' nelle more del CP_1 giudizio. Ed invero, l'avvenuto riconoscimento delle ragioni della opponente e il tempestivo pagamento effettuato, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi.
Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1 complessivi euro 300,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritenuto che parte ricorrente per vedersi riconoscere il diritto alla prestazione vantato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' ; ritenuto ancora che la regolarizzazione della CP_1 pensione e il pagamento della somma, benchè intervenuti prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio, riconosce alla parte ricorrente le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da in data 6.7.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
145/2024 emesso in data 03.05.2024 dal Tribunale di Potenza - sez. Lavoro – nel procedimento R.G.
1235/2024, notificato il 29.05.2024; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della opponente, che liquida in € 300,00 CP_1 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
NI LL
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.
NI LL, all'udienza del 11 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero R.G. 2059/2024 vertente
fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Carlo Parte_1 C.F._1
IE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Pietragalla alla Via Principessa
OV n. 2 giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) - in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia giusta procura in atti per notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato in Potenza presso l'ufficio Per_1 legale della sede in via Pretoria n. 263; CP_1
- OPPOSTA-
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione, depositato il 6.7.2024 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 145/2024 emesso in data 03.05.2024 dal Tribunale di Potenza - sez. Lavoro – nel procedimento R.G. 1235/2024, notificato il 29.05.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo residuo di € 1276,00, per recupero prestazione di disoccupazione agricola cat. DS AGR n. 0000001, indebitamente percepita da dal Parte_1
01.01.2011 al 31.12.2011, non risultando iscritta agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a seguito di cancellazione.
Tanto premesso, l'opponente ritenendo di aver già versato quanto richiesto dall'Ente Previdenziale, adiva il Tribunale e domandava, in via principale e nel merito, di revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e di condannare parte opposta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare che la opponente ha espletato attività lavorativa con mansione di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Società Cooperativa Agriter nel corso degli anni 2012 e 2013 giuste sentenze n.
759 del 05.12.2019 e n. 346 del 03.11.2020 emesse dal Tribunale di Potenza – sez. Lavoro e condannare l' al pagamento della somma di € 382,95. CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto nelle more l' ha corrisposto in favore della opponente, mediante bonifico, la somma di € CP_1
1.263,02 con valuta del 6 novembre 2025, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza atteso che la prima domanda della opponente risulta coperta da precedente sentenza e quindi per ne bis in idem.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta documentazione attestante il pagamento da parte dell' della somma di cui CP_1 si controverte, e l'annullamento d'ufficio di ogni pretesa con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con la dichiarazione e con le allegazioni dell' è venuta meno in nuce ogni CP_1 posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte opposta nel corso del giudizio, dichiarato e allegato di aver provveduto al pagamento della somma di € 1.263,02 con valuta del 6 novembre 2025 mediante bonifico alla opponente, e quindi di voler revocare il decreto ingiuntivo e quindi riconoscendo di fatto – anche se in parte- il diritto rivendicato è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola. Va evidenziato che in effetti, il Tribunale di Potenza con sentenza n. 346 del 3 novembre 2020 risulta aver riconosciuto la natura agricola dell'attività lavorativa svolta dalla signora per il Parte_1
2012 e 2013 alle dipendenze della AGRITER, questione riproposta dalla opponente e quindi già trattata e decisa.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte opposta, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente “azione a difesa” del contribuente rispetto all'iniziativa dell'Istituto, e la documentazione in atti della parte opposta, conducono alla condanna dell' alle spese in quanto l' ha provveduto solo in CP_1 CP_1 corso di causa e dopo rinvio per acquisizione informazioni in merito a quanto eccepito dall'opponente; Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dall' nelle more del CP_1 giudizio. Ed invero, l'avvenuto riconoscimento delle ragioni della opponente e il tempestivo pagamento effettuato, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi.
Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1 complessivi euro 300,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritenuto che parte ricorrente per vedersi riconoscere il diritto alla prestazione vantato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' ; ritenuto ancora che la regolarizzazione della CP_1 pensione e il pagamento della somma, benchè intervenuti prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio, riconosce alla parte ricorrente le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da in data 6.7.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
145/2024 emesso in data 03.05.2024 dal Tribunale di Potenza - sez. Lavoro – nel procedimento R.G.
1235/2024, notificato il 29.05.2024; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della opponente, che liquida in € 300,00 CP_1 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
NI LL