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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1951/22 promossa da:
, nella sua qualità di discendente in linea retta superstite del defunto Parte_1 Per_1
figlia del de cuius, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Manzi del Foro di Vasto e
[...]
Massimo Sambuco del Foro de L'Aquila
ATTRICE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
in persona del Presidente p.t. , rappresentata Controparte_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
CONVENUTA CONTUMACE
, in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale per crimini di guerra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora in qualità di discendente in Parte_1 linea retta, superstite del defunto ha intrapreso azione per risarcimento Persona_1 extracontrattuale per danni da crimini di guerra perpetrati a carico del padre ,14 Rgt Persona_1
Ftr Matricola 52612, che fu catturato, durante la seconda guerra mondiale sul fronte greco, da forze militari tedesche del Terzo Reich, e deportato in presso il campo di internamento di CP_1
Stalag II B Hammerstein, nord della Polonia, come da Foglio Matricolare caratteristico dell'Esercito Italiano rilasciato dal Distretto Militare di Chieti (All. n. 1 atto di citazione), per essere adibito ai lavori forzati dall'12/09/1943 fino al 29/06/19452. Che veniva trattenuto poi liberato dalle forze alleate il 29/06/1945; Che il signor decedeva in data 02/06/2003 come da certificato Per_1 di morte rilasciato dal Comune di Pollutri (CH) (All. n. 2 atto di citazione). L'attrice ha concluso pertanto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale della Germania per ingiusta detenzione e deportazione e per essere stato adibito ai lavori forzati nei confronti del danneggiato fu Sig. dall'12/09/1943 fino al 29/06/1945 e per l'effetto condannarla Persona_1 ad un risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore della sua erede cui deve Parte_1 aggiungersi anche il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso che, in via equitativa, appare giusto fissare nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello Firenze sent. 480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di Firenze cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
Si è costituito il , in persona del Controparte_3 CP_4
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila in persona del legale rapp.te pro tempore.
Ha dedotto che trattandosi – nel caso di specie – di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Controparte_3 contratto dallo Stato tedesco.
Ha eccepito la prescrizione del diritto ad agire, la decadenza e l'infondatezza della domanda pertanto così concludendo:
Ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta e affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al CP_3 Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – escludendola in capo alla
[...]
dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto Controparte_1 attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e conseguentemente rigettarle;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge;
”
La Repubblica Federale Tedesca è rimasta contumace.
L'istruttoria ha visto prova documentale.
Precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. Infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul difetto di legittimazione passiva.
Contr La Cassazione confermato che l'art. 43 D.L. 36/2022 non crea una surrogazione del nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la per CP_1
l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase esecutiva, mediante il meccanismo del Fondo Ristori, che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va detto che l'azione risarcitoria per i crimini di guerra e contro l'umanità non è soggetta a prescrizione;
sia la Convenzioni ONU (1968) che lo Statuto di Roma (1998) stabiliscono l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, impegno recepito dallo stata italiano;
la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito riconoscono l'imprescrittibilità, estendendo il principio anche all'azione civile per il risarcimento, ritenendo incostituzionale l'applicazione della prescrizione.
Del resto proprio con riferimento ai crimini di guerra, la giurisprudenza ha chiarito che anche se il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme internazionali sull'imprescrittibilità, il principio si applica retroattivamente per ragioni di diritto internazionale e costituzionale, specialmente per il risarcimento.
La prigionia ed il trattamento subito dal de cuius integra un crimine juris gentium in netta violazione con quanto statuito già dalla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, recettiva delle preesistenti e cogenti norme consuetudinarie, e pertanto fa nascere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali richiesti.
Sulla natura di crimine di guerra e contro l'umanità si è già espressa la costante giurisprudenza di merito nel motivare la rilevanza del rinvio alla Corte Costituzionale, richiamando il puntuale argomento adottato dalla Corte di Cassazione . Si legge infatti in Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)).
Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor integri un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. . Per_1
La Repubblica Federale di Germania in nessun giudizio, tantomeno in questo in cui è rimasta contumace, ha contestato la responsabilità del Terzo Reich, né la continuità giuridica con esso. La Cont
va dichiarata responsabile dell'illecito subito dal sig. , illecito che ha prodotto un Per_1 grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche da lui stesso narrate e non contestate: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona.
In atti vi è prova delle circostanze di fatto indicate, cattura e prigionia del sig. ; Persona_1
Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati appartenenti alle forze armate italiane come il padre dell'attrice.
Giurisprudenza di merito costante, cui questo giudice si rifà, ritiene che tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi sia in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio. Aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante in ogni vittima e dunque nel sig. . Sulle condizioni materiali subite direttamente dal non è necessario Per_1 Per_1 soffermarsi troppo. Si pensi solamente al protrarsi per mesi della condizione di terrore per la propria sopravvivenza. Si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione in territorio di guerra dove le condizioni erano già pesanti e dove sarebbero rimaste tali per il periodo in cui il signor è stato segregato. Per_1
Per quanto sopra va accolta la richiesta di risarcimento e liquidazione del danno come avanzata e pertanto all'attrice, che agisce quale erede legittima del , va riconosciuto il danno patito dal Per_1 suo dante causa e che si liquida in euro 50.000,00, cui deve aggiungersi gli interessi di mora nella percentuale del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
- dichiara la responsabilità della Repubblica Federale della Germania per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu Sig. dall'12/09/1943 fino al Persona_1
08/05/1945 e per l'effetto,
- condanna la Repubblica Federale della Germania al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, oltre il risarcimento del danno da ritardo Parte_1 nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento.
- condanna la a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi euro 7.616,00 oltre spese vive, rimborso forfetario e accessori di legge
Così deciso in L'Aquila il 18 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1951/22 promossa da:
, nella sua qualità di discendente in linea retta superstite del defunto Parte_1 Per_1
figlia del de cuius, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Manzi del Foro di Vasto e
[...]
Massimo Sambuco del Foro de L'Aquila
ATTRICE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
in persona del Presidente p.t. , rappresentata Controparte_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
CONVENUTA CONTUMACE
, in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale per crimini di guerra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora in qualità di discendente in Parte_1 linea retta, superstite del defunto ha intrapreso azione per risarcimento Persona_1 extracontrattuale per danni da crimini di guerra perpetrati a carico del padre ,14 Rgt Persona_1
Ftr Matricola 52612, che fu catturato, durante la seconda guerra mondiale sul fronte greco, da forze militari tedesche del Terzo Reich, e deportato in presso il campo di internamento di CP_1
Stalag II B Hammerstein, nord della Polonia, come da Foglio Matricolare caratteristico dell'Esercito Italiano rilasciato dal Distretto Militare di Chieti (All. n. 1 atto di citazione), per essere adibito ai lavori forzati dall'12/09/1943 fino al 29/06/19452. Che veniva trattenuto poi liberato dalle forze alleate il 29/06/1945; Che il signor decedeva in data 02/06/2003 come da certificato Per_1 di morte rilasciato dal Comune di Pollutri (CH) (All. n. 2 atto di citazione). L'attrice ha concluso pertanto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale della Germania per ingiusta detenzione e deportazione e per essere stato adibito ai lavori forzati nei confronti del danneggiato fu Sig. dall'12/09/1943 fino al 29/06/1945 e per l'effetto condannarla Persona_1 ad un risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore della sua erede cui deve Parte_1 aggiungersi anche il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso che, in via equitativa, appare giusto fissare nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello Firenze sent. 480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di Firenze cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
Si è costituito il , in persona del Controparte_3 CP_4
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila in persona del legale rapp.te pro tempore.
Ha dedotto che trattandosi – nel caso di specie – di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Controparte_3 contratto dallo Stato tedesco.
Ha eccepito la prescrizione del diritto ad agire, la decadenza e l'infondatezza della domanda pertanto così concludendo:
Ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta e affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al CP_3 Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – escludendola in capo alla
[...]
dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto Controparte_1 attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e conseguentemente rigettarle;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge;
”
La Repubblica Federale Tedesca è rimasta contumace.
L'istruttoria ha visto prova documentale.
Precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. Infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul difetto di legittimazione passiva.
Contr La Cassazione confermato che l'art. 43 D.L. 36/2022 non crea una surrogazione del nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la per CP_1
l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase esecutiva, mediante il meccanismo del Fondo Ristori, che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va detto che l'azione risarcitoria per i crimini di guerra e contro l'umanità non è soggetta a prescrizione;
sia la Convenzioni ONU (1968) che lo Statuto di Roma (1998) stabiliscono l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, impegno recepito dallo stata italiano;
la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito riconoscono l'imprescrittibilità, estendendo il principio anche all'azione civile per il risarcimento, ritenendo incostituzionale l'applicazione della prescrizione.
Del resto proprio con riferimento ai crimini di guerra, la giurisprudenza ha chiarito che anche se il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme internazionali sull'imprescrittibilità, il principio si applica retroattivamente per ragioni di diritto internazionale e costituzionale, specialmente per il risarcimento.
La prigionia ed il trattamento subito dal de cuius integra un crimine juris gentium in netta violazione con quanto statuito già dalla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, recettiva delle preesistenti e cogenti norme consuetudinarie, e pertanto fa nascere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali richiesti.
Sulla natura di crimine di guerra e contro l'umanità si è già espressa la costante giurisprudenza di merito nel motivare la rilevanza del rinvio alla Corte Costituzionale, richiamando il puntuale argomento adottato dalla Corte di Cassazione . Si legge infatti in Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)).
Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor integri un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. . Per_1
La Repubblica Federale di Germania in nessun giudizio, tantomeno in questo in cui è rimasta contumace, ha contestato la responsabilità del Terzo Reich, né la continuità giuridica con esso. La Cont
va dichiarata responsabile dell'illecito subito dal sig. , illecito che ha prodotto un Per_1 grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche da lui stesso narrate e non contestate: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona.
In atti vi è prova delle circostanze di fatto indicate, cattura e prigionia del sig. ; Persona_1
Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati appartenenti alle forze armate italiane come il padre dell'attrice.
Giurisprudenza di merito costante, cui questo giudice si rifà, ritiene che tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi sia in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio. Aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante in ogni vittima e dunque nel sig. . Sulle condizioni materiali subite direttamente dal non è necessario Per_1 Per_1 soffermarsi troppo. Si pensi solamente al protrarsi per mesi della condizione di terrore per la propria sopravvivenza. Si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione in territorio di guerra dove le condizioni erano già pesanti e dove sarebbero rimaste tali per il periodo in cui il signor è stato segregato. Per_1
Per quanto sopra va accolta la richiesta di risarcimento e liquidazione del danno come avanzata e pertanto all'attrice, che agisce quale erede legittima del , va riconosciuto il danno patito dal Per_1 suo dante causa e che si liquida in euro 50.000,00, cui deve aggiungersi gli interessi di mora nella percentuale del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
- dichiara la responsabilità della Repubblica Federale della Germania per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu Sig. dall'12/09/1943 fino al Persona_1
08/05/1945 e per l'effetto,
- condanna la Repubblica Federale della Germania al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, oltre il risarcimento del danno da ritardo Parte_1 nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento.
- condanna la a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi euro 7.616,00 oltre spese vive, rimborso forfetario e accessori di legge
Così deciso in L'Aquila il 18 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)