TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5208/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Giovanni Maggio in sostituzione dell'avv.
GU NT ER per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO
AD GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NT Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5208 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Parte_1
GU NT ER
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO AD GI
- resistente - oggetto: indebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 26.04.2023, la ricorrente nella sopra spiegata qualità, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il provvedimento di CP_1
indebito datato 30.01.2023 con il quale l' comunicava che “la pensione numero CP_1
07198514 categoria INVCIV, intestata a , nato il [...], codice Parte_1
fiscale è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2023, in esito C.F._1
alla comunicazione di irreperibilità trasmessa all' dal Comune di residenza di CP_1 , la prestazione di invalidità civile n. è stata sospesa ed è stata Parte_1 Numer_1
avviata la procedura di revoca. Il ricalcolo comprende: - variazioni periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e rappresentando che l'indebito CP_1
accertato attiene ad indennità di accompagnamento indebitamente percepita dal minore dal 26 gennaio 2023 a febbraio 2023, periodo nel quale il minore era Parte_1
irreperibile.
La causa è stata decisa in data odierna.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La dichiarazione di irreperibilità effettuata dai Comuni, nei confronti delle persone residenti nel proprio territorio, comporta la cancellazione dall'anagrafe comunale , cui consegue la perdita di alcuni diritti civili, diritto al voto, al rilascio di certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, diritto all'assistenza sanitaria
L'art. 11 lettera c) lettera c) del D.P.R.del D.P.R. n.n.223/1989 dispone che “223/1989 dispone che “La cancellazione La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata ((……) ) quando, a quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile sia risultata irreperibile”.”.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “L'ISTAT, con la circolare n.
21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Ora giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato i seguenti principi:
“nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'Ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006).
Ed ancora: "in tema di indebito ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione gia' ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicche' egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
La ricorrente aveva l'onere di dimostrare in giudizio la residenza e la non irreperibilità.
Ora nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente, anzi dalla documentazione agli atti emerge l'irreperibilità del minore nel periodo suddetto.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 diep. Att. cpc
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 18/12/2025.
Il Giudice Onorario
NT Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5208/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Giovanni Maggio in sostituzione dell'avv.
GU NT ER per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO
AD GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NT Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5208 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Parte_1
GU NT ER
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO AD GI
- resistente - oggetto: indebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 26.04.2023, la ricorrente nella sopra spiegata qualità, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il provvedimento di CP_1
indebito datato 30.01.2023 con il quale l' comunicava che “la pensione numero CP_1
07198514 categoria INVCIV, intestata a , nato il [...], codice Parte_1
fiscale è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2023, in esito C.F._1
alla comunicazione di irreperibilità trasmessa all' dal Comune di residenza di CP_1 , la prestazione di invalidità civile n. è stata sospesa ed è stata Parte_1 Numer_1
avviata la procedura di revoca. Il ricalcolo comprende: - variazioni periodi di ricovero in struttura pubblica e/o periodi di permanenza all'estero e/o periodi di irreperibilità”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e rappresentando che l'indebito CP_1
accertato attiene ad indennità di accompagnamento indebitamente percepita dal minore dal 26 gennaio 2023 a febbraio 2023, periodo nel quale il minore era Parte_1
irreperibile.
La causa è stata decisa in data odierna.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La dichiarazione di irreperibilità effettuata dai Comuni, nei confronti delle persone residenti nel proprio territorio, comporta la cancellazione dall'anagrafe comunale , cui consegue la perdita di alcuni diritti civili, diritto al voto, al rilascio di certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, diritto all'assistenza sanitaria
L'art. 11 lettera c) lettera c) del D.P.R.del D.P.R. n.n.223/1989 dispone che “223/1989 dispone che “La cancellazione La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata ((……) ) quando, a quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile sia risultata irreperibile”.”.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “L'ISTAT, con la circolare n.
21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Ora giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato i seguenti principi:
“nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'Ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006).
Ed ancora: "in tema di indebito ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione gia' ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicche' egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
La ricorrente aveva l'onere di dimostrare in giudizio la residenza e la non irreperibilità.
Ora nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente, anzi dalla documentazione agli atti emerge l'irreperibilità del minore nel periodo suddetto.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 diep. Att. cpc
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 18/12/2025.
Il Giudice Onorario
NT Di Maio