Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 3 giugno 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 493/2017 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro in carica;
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CA (CF ), presso i cui uffici, in via Dante 23, (P.E.C. ads. P.IVA_2 Email_1
FAX n. 070 – 40476290) è legalmente domiciliato, Email_2
OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio CP_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Pistilli (codice fiscale ), telefax n. 0761/322595, CodiceFiscale_2
indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso, parte opponente ha convenuto in giudizio parte opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 64/2017; - mandare comunque assolto il opponente da ogni avversa pretesa, siccome Parte_1 infondata”, per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
Costituitasi, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, strumentale e temeraria e per l'effetto, si insiste nella domanda azionata in via monitoria con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso riconoscere che le somme portate dal provvedimento monitorio opposto sono dovute in favore di parte ricorrente con consequenziale richiesta di statuizione in ordine alle spese, dovendo necessariamente far nostra la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, per la cui quantificazione ci si rimette all'Ill.mo Giudice adito richiamando i parametri correlati all'alea del giudizio (e quindi per una somma non inferiore al valore della causa), da distrarsi in favore del difensore antistatario, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via subordinata riconoscere la minor somma comunque dovuta a titolo di differenze retributive per il periodo luglio 2015 a dicembre 2016”, per le ragioni di cui in atti a cui per sintesi si rinvia.
Con le note dell'udienza fissata a trattazione scritta in data 3.6.25, le parti congiuntamente hanno così concluso: “Voglia l' Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
Il giudice prende atto delle conclusioni congiunte delle parti e, per l'effetto, provvede come da dispositivo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2017 emesso in data 19 aprile 2017 dal Tribunale di Tempio
Pausania;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 05/06/2025
2 Il giudice
Ugo Iannini
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