Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 15 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2025
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di OC D'RO, Comune di MI MO UN, Comune di AN PI NF, Fare Verde Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Rinaldi, Stefano D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lazio – Sezione Frosinone, A.S.L. Frosinone, Regione Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Acea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
1) della determinazione dirigenziale n. G0941 del 12 luglio 2022, con la quale è stata espressa pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 27bis, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sul progetto, proposto da ACEA Ambiente s.r.l., di adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di S. Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea di incenerimento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuti dai ricorrenti;
- quanto ai motivi aggiunti:
2) della determinazione dirigenziale n. G14621 del 26 ottobre 2022, recante l’adozione di una variante sostanziale con valenza di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con determinazione dirigenziale n. G00063 del 13 gennaio 2016, dell’impianto di termovalorizzazione ubicato a S. Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, per adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale con realizzazione di una quarta linea di incenerimento nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis, d.lgs. n. 152 del 2006;
3) della determinazione dirigenziale n. G14844 del 28 ottobre 2022, recante il provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto di adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale con realizzazione di una quarta linea di incenerimento;
4) degli esiti dell’istruttoria tecnica e amministrativa allegati ai provvedimenti impugnati sub 2) e 3);
5) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Acea Ambiente S.r.l., della Provincia di Frosinone e del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica);
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11 ottobre 2022 e depositato il 22 ottobre 2022, il Comune di OC D’RO, il Comune di MI MO UN, il Comune di AN PI NF e l’associazione ambientalista Fare Verde Onlus, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione della Regione Lazio - Direzione Ambiente 12 luglio 2022 n. G09041, avente ad oggetto il “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.27bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di AN Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea”, nel Comune di AN Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio Società proponente: Acea Ambiente S.r.l. Registro elenco progetti n. 066/2020”, con la quale è stata espressa pronuncia di compatibilità ambientale del progetto de quo .
2. Gli enti ricorrenti espongono in fatto che nel territorio del Comune di AN Vittore del Lazio è attivo dal 2002 un impianto di incenerimento, gestito da ACEA Ambiente s.r.l., attualmente composto da n. 3 linee di incenerimento indipendenti autorizzate a “bruciare” 397.000 tonnellate l’anno (t/a) di CSS/CDR (Combustibile Solido Secondario/Combustibile Derivato dai Rifiuti) prodotto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e da fanghi da depurazione.
Con la determinazione della Direzione Ambiente del 12 luglio 2022 n. G09041, oggetto del presente ricorso, è stato espresso parere positivo da parte della Regione Lazio (autorità competente) alla costruzione di una quarta linea di incenerimento che consente di bruciare ulteriori 180.000 t/a.
La realizzazione di questa linea aggiuntiva farebbe sì che l’impianto in esame giungerebbe a bruciare quasi 580.000 t/a di CSS e, in tal modo, diverrebbe uno dei più grandi impianti di incenerimento d’Italia e d’Europa.
Nel raggio di poche centinaia di metri dall’inceneritore vi sono abitazioni, edifici scolastici e luoghi di aggregazione degli abitanti dei Comuni di AN Vittore del Lazio (FR), OC d’RO (CE), MI MO UN (CE), AN PI NF (CE), CE (FR), SI (FR).
Già nel 2012, con solo due linee di incenerimento in funzione (linea n. I in manutenzione) ed una capacità di trattamento autorizzata di circa 250,000 t/a di CSS, le conseguenze della produzione dell’impianto sulla salute della popolazione circostante erano già considerevolmente preoccupanti: infatti si registrava un eccesso di ospedalizzazioni per malattie dell’apparato respiratorio (+26%) e per malattie polmonari cronico ostruttive (+86%), un aumento dei ricoveri per malattie dell’apparato respiratorio nei bambini (0-14 anni) a causa dell’elevata concentrazione di PM10 (Studio Eras Arpa Lazio 2013, in atti).
3. Avverso tale provvedimento insorgono i Comuni ricorrenti – posti tutti a poca distanza dall’impianto di incenerimento di che trattasi – nonché Fare Verde Onlus - associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ex art. 13, legge 349/1986, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione d. lgs. n. 205/2010, di attuazione della Direttiva 2008/98/CE - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione degli artt. 9 e 32 Cost. -Violazione degli artt. 35 e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Nel corso dell’istruttoria svoltasi nel procedimento di Valutazione d’impatto Ambientale per la realizzazione della IV Linea di incenerimento e terminato con l’emissione del gravato provvedimento, la Direzione Regionale Ciclo dei rifiuti – Area Rifiuti della Regione Lazio ha prodotto il c.d. “Contributo dell’Area Rifiuti relativo al procedimento, in merito alla coerenza del progetto con i contenuti del Piano regionale dei rifiuti” - Int. 0787726.04-10-2021.
Tale contributo sarebbe privo di fondamento, in quanto da esso non emergerebbe alcuna coerenza tra il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (aggiornato con Delibera del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020) e il progetto di realizzazione della IV Linea per l’inceneritore di AN Vittore del Lazio (FR).
Inoltre, come riportato dalla stessa Acea Ambiente nello Studio di Impatto Ambientale (SIA – Cfr. IO45PD RO1O O Parte 1 e 2 – Introduzione e quadro programmatico: doc. n. 11), l’attuale impianto e, quindi l’eventuale IV linea di incenerimento, distano circa 600 metri dalla scuola dell’infanzia di AN SA (Comune di AN Vittore del Lazio).
II. Violazione dell’art. 27bis, d. lgs. n. 152/2006. Violazione della Deliberazione G.R. del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018.
A seguito della conferenza di servizi del 25 ottobre 2021, è stata concessa ad Acea Ambiente una proroga per fornire le integrazioni richieste da Arpa Lazio. Acea Ambiente ha provveduto a depositare e comunicare le integrazioni richieste il 9 dicembre 2021 con conseguente violazione dell’art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006, nonché delle prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 132 del 27 febbraio 2018, i quali impongono il rispetto del termine perentorio di 30 giorni.
III. Violazione d. lgs. n. 152/2006, Parte Seconda, Allegato II, punto 2 – Violazione del d. lgs. n. 152/2006, art. 184 ter - Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.
La VIA in esame relativa al progetto di “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di AN Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea” rientrerebbe tra le competenze del Ministero dell’Ambiente e non in quelle della Regione Lazio, da ciò conseguirebbe l’illegittimità dell’impugnata determinazione della Regione Lazio del 12 luglio 2022 n. G09041.
IV. Violazione dell’art. 3 ter d. lgs. n.152/2006. Violazione della Direttiva 2018/851/CE – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’impugnata determinazione fa poi riferimento al parere di competenza rilasciato dalla ASL di Frosinone il 27 settembre 2021, il quale presenterebbe delle criticità in quanto non risulterebbe essere conforme a quanto dichiarato dalla stessa ASL di Frosinone in conferenza di servizi.
V. Violazione della determinazione Regione Lazio n. 6936 del 17.05.2017 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
Nella determinazione regionale del 17 maggio 2017 sono definite una serie di prescrizione che non sarebbero state osservate.
VI. Violazione dell’art. 15, comma 8, L.R. n. 27/1998 – Eccesso di potere per illogicità.
Il Comune di AN Vittore del Lazio non è dotato di strumenti di pianificazione urbanistica e l’area oggetto dell’intervento per la realizzazione della IV Linea è un’area agricola ai sensi della Legge Regionale n. 38/1999 e come tale non sarebbe possibile la realizzazione del progetto di che trattasi.
VII. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per falsità del presupposto. Difetto di motivazione.
La Regione Lazio - nell’esprimere pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto de quo - non avrebbe tenuto in alcun conto di una serie di pareri obbligatori e vincolanti, tutti caratterizzati da contrarietà al progetto in esame.
VIII. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione - Violazione dell’art. 29sexies d.lgs. 152/2006.
IX. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.
X. Violazione dell’art. 6, comma 16, d. lgs. n. 152/2006 – Violazione degli artt. 11 e 191 Trattato sul funzionamento dell’UE, dell’art. 3 Trattato sull’UE, dell’art. 37 Carta dei diritti fondamentali dell’UE - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) e la Provincia di Frosinone, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
6. Si è costituita, altresì, Acea Ambiente s.r.l., resistendo al gravame ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dei provvedimenti intervenuti successivamente al rilascio della Determinazione VIA, ovvero le determine della Regione Lazio riguardanti l’autorizzazione integrata ambientale e il PAUR.
7. In data 25 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, al fine di impugnare:
a) la determinazione della Regione Lazio n. G14621 del 26 ottobre 2022, recante Impianto di termovalorizzazione ubicato a AN Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Lazio con D.D. n G00063 del 13/01/2016 - Variante sostanziale con valenza di riesame dell'A.I.A. ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 per “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di AN Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea”, nell’ambito del Procedimento PAUR ex art. 27bis del d.lgs. 152/2006 - Registro elenco progetti n. 066/2020;
b) la determinazione della Regione Lazio n. G14844 del 28 ottobre 2022, recante Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 progetto “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di AN Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea”, nel Comune di AN Vittore del Lazio (FR);
c) gli esiti dell’istruttoria tecnica e amministrativa allegati ai provvedimenti impugnati sub a) e sub b).
8. All’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2025, con ordinanza cautelare n. 35/2023, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
9. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie.
La società Acea, nella propria memoria del 21 dicembre 2024, più in particolare, ha eccepito, nuovamente, l’improcedibilità del ricorso, questa volta, per mancata impugnazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori di costruzione della IV linea dell’impianto per cui è causa.
10. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
11. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione d’improcedibilità del gravame sollevata nella propria memoria difensiva da Acea s.r.l.
L’eccezione è fondata.
In data 15 novembre 2022, Acea s.p.a. - holding del gruppo societario di cui fa parte anche Acea Ambiente - ha indetto la procedura di gara avente ad oggetto la “Progettazione esecutiva, sviluppata con metodologia BIM, e successiva realizzazione dei lavori per l’adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di AN Vittore del Lazio (FR) con la realizzazione di una quarta linea - CIG 949261735C”.
Nelle more della trattazione del merito del ricorso, le operazioni di gara sono proseguite sino all’individuazione dell’aggiudicatario, con il quale è stato stipulato il relativo contratto per la realizzazione della IV linea.
Più in particolare, i lavori di costruzione della IV linea hanno avuto inizio a far data dal 17 giugno 2024 e sono, al momento, in fase di avanzata esecuzione.
Parte ricorrente non ha impugnato né il bando di gara, né i successivi provvedimenti.
Tali sopravvenienze hanno un’immediata conseguenza processuale, in quanto la mancata tempestiva impugnazione del bando di gara, pubblicato, come detto il 15 novembre 2022, da parte degli enti ricorrenti, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
L’interesse a ricorrere di parte ricorrente, infatti, si collega indefettibilmente alla volontà di impedire la realizzazione della IV linea dell’impianto di AN Vittore del Lazio.
Assumendo questo presupposto, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente il bando avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di realizzazione della IV° linea, al fine di mantenere il proprio interesse all’impugnazione, in quanto il bando stesso, e la conseguente realizzazione dei lavori, hanno un contenuto pienamente e autonomamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti oggetto della presente controversia.
12. Dalla mancata impugnazione di tale provvedimento, pertanto, non può che discendere la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c).
13. La peculiarità della fattispecie per cui è causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO