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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/08/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2631/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 2631/2019 promossa da
(già ), nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 Parte_2
) CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Raffaella Cossi, del Foro di Milano parte attrice contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) P_ CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._3
)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4 in qualità di eredi di (c.f. ) Persona_1 CodiceFiscale_5 con il patrocinio degli avv. Annamaria Bernardini de Pace e Andrea Gazzotti parti convenute e con l'intervento del Pubblico Ministero
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il 22.11.1966 dava alla luce un bambino, , Parte_3 Pt_1 odierna parte attrice, cui veniva apposto il cognome “ ; nel 1974 la Parte_1 contraeva matrimonio con;
a seguito del matrimonio, Parte_1 _4 con atto del 11.12.1974 il riconosceva parte attrice, , come figlio Pt_2 Pt_1 proprio, al quale di conseguenza veniva messo il cognome “ ”. Pt_2
Con atto di citazione del 25.10.2019 parte attrice citava in giudizio il sig.
, allegando di avere scoperto, dopo la morte della madre, che Persona_1 sarebbe lui il suo padre biologico, chiedendo pertanto dichiararsi la paternità di e chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in Persona_1 conseguenza del mancato riconoscimento.
si costituiva regolarmente, eccependo l'inammissibilità della Persona_1 domanda, non avendo parte attrice preliminarmente agito in giudizio e ottenuto sentenza di rimozione del suo status di figlio legittimo di _4
, come impone l'art. 253 cod. civ., nel merito chiedendo il rigetto della
[...] domanda, negando di avere mai avuto una relazione con la Parte_1
Avendo parte attrice proceduto a incardinare presso questo Tribunale un giudizio di impugnazione per difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento del (R.G. 277/2020), ritenuta fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata Pt_2 dalla difesa del convenuto, veniva disposta la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (cfr. il provvedimento del 2.7.2020).
In data 15.9.2020 il decedeva. Per_1
Con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. si disponeva il divieto di cremazione della sua salma.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui, a definizione del giudizio
R.G. 277/2020, veniva dichiarato il difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento di su parte attrice -previo esperimento di c.t.u. _4 genetica sulla salma del e con cui veniva disposto che parte attrice Pt_2
2 perdesse il cognome ” ed acquistasse il cognome materno “ Pt_2 Parte_1
(sentenza n. 630/2022), con atto di riassunzione del 3.7.2023 veniva dato nuovo impulso al presente giudizio.
Si costituivano regolarmente gli eredi di , i figli e Persona_1 P_ [...]
e la moglie i quali insistevano nella domanda di CP_2 Controparte_3 rigetto della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità proposta nei confronti del loro congiunto.
Nel proprio atto di riassunzione per la prima volta parte attrice formulava richiesta di risarcimento dei danni anche patrimoniali.
L'istruttoria della causa di articolava dapprima disponendo c.t.u. genetica su parte attrice e sulla salma del defunto: con relazione del 30.8.2024 il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva nel senso che la probabilità Persona_2 che il defunto fosse il padre di parte attrice era pari al Persona_1
99,99999999%, valore di probabilità questo che consentiva di ritenere praticamente provata la paternità del defunto.
La seconda parte dell'istruttoria si concentrava nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei danni richiesti.
Dopo avere assunto vari testimoni, essendo emerso in modo chiaro come fosse a stato messo a conoscenza che la aspettasse un Persona_1 Parte_1 figlio, e quindi avesse consapevolezza del concepimento di parte attrice, veniva formulata una proposta transattiva in punto di entità del risarcimento del danno -versamento della somma di € 150.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale;
rifusione delle spese per le sole spese del presente giudizio, quantificate in € 9000,00 oltre a accessori e rifusione della quota delle spese della c.t.u.-.
Le parti accettavano la proposta e all'udienza del 5.6.2025 precisavano le conclusioni in modo congiunto e conforme alla stessa, dichiarando anche di rinunciare alla impugnazione della sentenza.
La domanda di accertamento della paternità di su parte attrice va Persona_1 accolta, viste le emergenze della c.t.u. disposta, vista la correttezza del metodo utilizzato dal c.t.u., che non ha ricevuto contestazioni da nessuna delle parti.
3 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, va accolta la quantificazione proposta dal Giudice relatore e fatta propria dalle parti.
Va ratificato l'accordo anche in termini di regolamentazione delle spese di lite.
Stante la mancanza di una specifica domanda di parte attrice volta all'assunzione del cognome “ , ex art. 95 c. III d.p.r. 396/2000, ai sensi Per_1 dell'art. 262 cod. civ., va disposto che parte attrice mantenga il cognome materno di “ acquisito all'esito del giudizio R.G. 277/2020 Trib. Parte_1
Cremona.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Trigolo il 15.9.2022 è padre di (già ) Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...];
• dà atto dell'intervenuto accordo fra le parti nel senso che i convenuti versino a favore di parte attrice, la somma di euro 150.000,00 a tacitazione e risarcimento integrale di ogni e qualsiasi danno non patrimoniale e patrimoniale altrimenti e/o comunque connesso con i fatti di causa, somma da intendersi non inclusivi dei diritti successori che seguiranno per legge alla dichiarazione di paternità -la somma concordata di euro 150.000,00 sarà versata quanto a euro 75.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo e comunque non oltre la data dell'udienza del 5.6.2025; quanto ai restanti euro 75.000,00 entro 40 giorni dall'emissione della sentenza;
gli importi di cui sopra saranno versati tramite bonifico sul conto corrente dell'attore all'Iban
MEDIOLANUM - IT 90 U 03062 34210 0000 0300 9326-;
• condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, concordate in euro 9.000,00 oltre a oneri di legge;
dà atto che le parti hanno concordato che queste spese saranno versate entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza, sul c/c dell'Avv. Raffella
Cossi al numero Iban [...];
4 • dispone che le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 25.10.2024, siano interamente a carico di parti convenute, come da accordo fra le parti;
• manda all'Ufficiale dello Stato Civile di Crema (BS) per eseguire l'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di Parte_2
(già -atto n. 1111 Parte I serie A anno 1966-;
[...] Parte_1 così deciso in Cremona, il 4.8.2025
il Presidente est. dott. Giorgio Scarsato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 2631/2019 promossa da
(già ), nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 Parte_2
) CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Raffaella Cossi, del Foro di Milano parte attrice contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) P_ CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._3
)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4 in qualità di eredi di (c.f. ) Persona_1 CodiceFiscale_5 con il patrocinio degli avv. Annamaria Bernardini de Pace e Andrea Gazzotti parti convenute e con l'intervento del Pubblico Ministero
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il 22.11.1966 dava alla luce un bambino, , Parte_3 Pt_1 odierna parte attrice, cui veniva apposto il cognome “ ; nel 1974 la Parte_1 contraeva matrimonio con;
a seguito del matrimonio, Parte_1 _4 con atto del 11.12.1974 il riconosceva parte attrice, , come figlio Pt_2 Pt_1 proprio, al quale di conseguenza veniva messo il cognome “ ”. Pt_2
Con atto di citazione del 25.10.2019 parte attrice citava in giudizio il sig.
, allegando di avere scoperto, dopo la morte della madre, che Persona_1 sarebbe lui il suo padre biologico, chiedendo pertanto dichiararsi la paternità di e chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in Persona_1 conseguenza del mancato riconoscimento.
si costituiva regolarmente, eccependo l'inammissibilità della Persona_1 domanda, non avendo parte attrice preliminarmente agito in giudizio e ottenuto sentenza di rimozione del suo status di figlio legittimo di _4
, come impone l'art. 253 cod. civ., nel merito chiedendo il rigetto della
[...] domanda, negando di avere mai avuto una relazione con la Parte_1
Avendo parte attrice proceduto a incardinare presso questo Tribunale un giudizio di impugnazione per difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento del (R.G. 277/2020), ritenuta fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata Pt_2 dalla difesa del convenuto, veniva disposta la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (cfr. il provvedimento del 2.7.2020).
In data 15.9.2020 il decedeva. Per_1
Con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. si disponeva il divieto di cremazione della sua salma.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui, a definizione del giudizio
R.G. 277/2020, veniva dichiarato il difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento di su parte attrice -previo esperimento di c.t.u. _4 genetica sulla salma del e con cui veniva disposto che parte attrice Pt_2
2 perdesse il cognome ” ed acquistasse il cognome materno “ Pt_2 Parte_1
(sentenza n. 630/2022), con atto di riassunzione del 3.7.2023 veniva dato nuovo impulso al presente giudizio.
Si costituivano regolarmente gli eredi di , i figli e Persona_1 P_ [...]
e la moglie i quali insistevano nella domanda di CP_2 Controparte_3 rigetto della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità proposta nei confronti del loro congiunto.
Nel proprio atto di riassunzione per la prima volta parte attrice formulava richiesta di risarcimento dei danni anche patrimoniali.
L'istruttoria della causa di articolava dapprima disponendo c.t.u. genetica su parte attrice e sulla salma del defunto: con relazione del 30.8.2024 il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva nel senso che la probabilità Persona_2 che il defunto fosse il padre di parte attrice era pari al Persona_1
99,99999999%, valore di probabilità questo che consentiva di ritenere praticamente provata la paternità del defunto.
La seconda parte dell'istruttoria si concentrava nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei danni richiesti.
Dopo avere assunto vari testimoni, essendo emerso in modo chiaro come fosse a stato messo a conoscenza che la aspettasse un Persona_1 Parte_1 figlio, e quindi avesse consapevolezza del concepimento di parte attrice, veniva formulata una proposta transattiva in punto di entità del risarcimento del danno -versamento della somma di € 150.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale;
rifusione delle spese per le sole spese del presente giudizio, quantificate in € 9000,00 oltre a accessori e rifusione della quota delle spese della c.t.u.-.
Le parti accettavano la proposta e all'udienza del 5.6.2025 precisavano le conclusioni in modo congiunto e conforme alla stessa, dichiarando anche di rinunciare alla impugnazione della sentenza.
La domanda di accertamento della paternità di su parte attrice va Persona_1 accolta, viste le emergenze della c.t.u. disposta, vista la correttezza del metodo utilizzato dal c.t.u., che non ha ricevuto contestazioni da nessuna delle parti.
3 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, va accolta la quantificazione proposta dal Giudice relatore e fatta propria dalle parti.
Va ratificato l'accordo anche in termini di regolamentazione delle spese di lite.
Stante la mancanza di una specifica domanda di parte attrice volta all'assunzione del cognome “ , ex art. 95 c. III d.p.r. 396/2000, ai sensi Per_1 dell'art. 262 cod. civ., va disposto che parte attrice mantenga il cognome materno di “ acquisito all'esito del giudizio R.G. 277/2020 Trib. Parte_1
Cremona.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Trigolo il 15.9.2022 è padre di (già ) Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...];
• dà atto dell'intervenuto accordo fra le parti nel senso che i convenuti versino a favore di parte attrice, la somma di euro 150.000,00 a tacitazione e risarcimento integrale di ogni e qualsiasi danno non patrimoniale e patrimoniale altrimenti e/o comunque connesso con i fatti di causa, somma da intendersi non inclusivi dei diritti successori che seguiranno per legge alla dichiarazione di paternità -la somma concordata di euro 150.000,00 sarà versata quanto a euro 75.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo e comunque non oltre la data dell'udienza del 5.6.2025; quanto ai restanti euro 75.000,00 entro 40 giorni dall'emissione della sentenza;
gli importi di cui sopra saranno versati tramite bonifico sul conto corrente dell'attore all'Iban
MEDIOLANUM - IT 90 U 03062 34210 0000 0300 9326-;
• condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, concordate in euro 9.000,00 oltre a oneri di legge;
dà atto che le parti hanno concordato che queste spese saranno versate entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza, sul c/c dell'Avv. Raffella
Cossi al numero Iban [...];
4 • dispone che le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 25.10.2024, siano interamente a carico di parti convenute, come da accordo fra le parti;
• manda all'Ufficiale dello Stato Civile di Crema (BS) per eseguire l'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di Parte_2
(già -atto n. 1111 Parte I serie A anno 1966-;
[...] Parte_1 così deciso in Cremona, il 4.8.2025
il Presidente est. dott. Giorgio Scarsato
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