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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SQ NA TR MA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nissoria - Indirizzo_1 94010 Nissoria EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Leonforte - Indirizzo_2 94013 Leonforte EN
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002162487 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002162487 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Leonforte e Comune di Nissoria, Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1 ., ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 5.8.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in epigrafe, aventi ad oggetto TARI 2013
e ICI 2009, per un importo complessivo di €. 1097,58.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di giudicato, essendo stata la cartella n. 29420170001072424/000 annullata con sentenza C.
G.T. Enna n. 586/2024, dep. il 20.8.24
2) prescrizione/ decadenza e omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
3) Violazione dello Statuto del Contribuente.
4) eccessività della pretesa tributaria.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Leonforte e Comune di Nissoria non si sono costituiti.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle di pagamento indicate nell' atto impugnato sono state regolarmente notificate alla ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, tenuto conto altresì che la cartella n. 29420170001072424/000 è stata oggetto di annullamento nella sentenza n. 586/2024, emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria e che costituisce giudicato, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 250,00 , oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 19.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SQ NA TR MA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nissoria - Indirizzo_1 94010 Nissoria EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Leonforte - Indirizzo_2 94013 Leonforte EN
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002162487 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002162487 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Leonforte e Comune di Nissoria, Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1 ., ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 5.8.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in epigrafe, aventi ad oggetto TARI 2013
e ICI 2009, per un importo complessivo di €. 1097,58.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di giudicato, essendo stata la cartella n. 29420170001072424/000 annullata con sentenza C.
G.T. Enna n. 586/2024, dep. il 20.8.24
2) prescrizione/ decadenza e omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
3) Violazione dello Statuto del Contribuente.
4) eccessività della pretesa tributaria.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Leonforte e Comune di Nissoria non si sono costituiti.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle di pagamento indicate nell' atto impugnato sono state regolarmente notificate alla ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita prescrizione, tenuto conto altresì che la cartella n. 29420170001072424/000 è stata oggetto di annullamento nella sentenza n. 586/2024, emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria e che costituisce giudicato, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 250,00 , oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 19.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez