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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/07/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 79/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 23/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Argentaria, 7 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Galloro Alberto (PEC , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/01/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al 14% derivante dalla malattia professionale denunciata e, conseguentemente, l'indennizzo in capitale o la rendita vitalizia a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che a causa e in conseguenza della malattia professionale contratta il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 14% ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 23/02/2000 n. 38, ovvero maggiore o minore, sempre nei limiti di indennizzabilità come sarà accettato in corso di causa;
1 Condannare, in conseguenza, l in persona del suo legale rappresentante con sede in Roma alla CP_1 via 4 Novembre numero 144, alla corresponsione, in favore del ricorrente, Dell'indennizzo in un capitale a titolo di danno biologico sulla scorta delle tabelle legislative tabella indennizzo danno biologico e tabella delle menomazioni allegate alla legge avanti di chiamata e ciò secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle medesime per 1 ° accertato di 14%, ovvero in quella misura che sarà meglio individuata in corso di causa condanna il re rendita per il caso di accertamento di inabilità superiore al 16% con decorrenza dal giorno successivo a quello della richiesta con interesse e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo ciò nei limiti normativamente previsti con sentenza unità di clausola di previsione esecuzione e vittoria di spese”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'udienza di discussione del 23/07/2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello
2 stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: scorta della documentazione esaminata, sia di parte ricorrente che di parte con i relativi esami CP_1 strumentali, e della visita effettuata, il Sig. risulta essere affetto da: Parte_1
“Spondiloartrosi cervicale con ernia discale C4-C5; anamnestica sindrome del tunnel carpale di destra1.”. --- La spondilo artrosi cervicale risulta attestata dall'esame RM del 18-11-17, con evidenza di discrete alterazioni spondilosiche, cresta disco-osteofitaria, a disposizione trasversale, in C3-C4, ed ernia discale C4-C5. Non si ritiene che queste alterazioni artrosiche siano da mettere in relazione con la tipologia lavorativa dell'Assicurato, in quanto evento comune e compatibile con l'età del ricorrente. E' nozione acclarata che l'incidenza della malattia artrosica sia comune nella popolazione generale, con aumento nel corso del progredire degli anni, per naturale processo di invecchiamento.
--- Per quanto attiene alla denunciata sindrome del tunnel carpale bilaterale, vi sono da fare alcune considerazioni. Innanzitutto la sindrome non è sicuramente bilaterale, per i seguenti motivi. a) Solamente all'elettromiografia del 10-10-17 viene attestata una “Severa neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente al tunnel carpale. Normale la vcs del nervo ulnare destro. b) Questo esame viene contraddetto dal successivo EMG del 30-9-19, effettuato sempre presso l CP_2 dalla neurologa drssa , ad entrambi gli arti superiori, dx e sx: a destra viene Persona_1 riscontrata una neuropatia esclusivamente sensitiva (escludendo chiaramente l'interessamento delle fibre motorie) a carico del nervo mediano, (che invece è un nervo contenente fibre sia sensitive che motorie); invece a carico del nervo ulnare di destra viene menzionata una neuropatia motoria per compressione a livello della doccia di scorrimento epitrocleo-olecranica (che si trova a livello del gomito e non già al polso come per il nervo mediano). Comunque l'eventuale patologia a carico del nervo ulnare di destra non risulta denunciata nella domanda inviata all , e non risulta peraltro CP_1 mai più comprovata (e non era neanche menzionata nel primo EMG del 10-10-17), e non risultano deficit evidenziabili correlati. E' palese la differenza dell'EMG del 30-9-19 rispetto al primo EMG del 10-10-17, entrambi effettuati presso l : non c'è alcun interessamento del nervo mediano di sinistra (e quindi la sindrome del CP_2 tunnel carpale non può essere bilaterale), a destra sono interessate solo le fibre sensitive del nervo mediano (e non già anche le motorie dello stesso nervo come nel primo EMG).
3 c) Gli EMG eseguiti presso l in data 15-2-19 evidenziano invece un condizione di completa CP_1 normalità a carico del nervo mediano di entrambi i lati. L'esame obiettivo condotto in tale occasione è risultato altresì negativo. d) Anche l'esame obiettivo condotto in occasione della presente CTU non ha evidenziato reperti patologici ascrivibili ad una sindrome del tunnel carpale, né a destra né a sinistra. Ricordiamo che la sindrome del tunnel carpale può anche migliorare spontaneamente, comunque in questo caso non si riscontrano deficit obiettivabili, ed è da considerare di pertinenza anamnestica e non già attuale.
--- L'unica patologia ascrivibile alla lavorazione effettuata è l'ernia discale C4- C5, in considerazione delle posture incongrue che l deve assumere durante l'espletamento delle sue mansioni, Parte_2 con il collo mantenuto a lungo in atteggiamento innaturale, e degli sforzi fisici. D'altronde lo stesso
aveva già riconosciuto analoga patologia a livello del tratto lombare nella visita collegiale del CP_1
4-4-19. E' bene sottolineare che non sono stati dimostrati né disturbi trofici né disturbi radicolari documentati strumentalmente.
--- Ai sensi di legge, considerata la correlazione funzionale, appare equo riconoscere quindi per l'ernia discale cervicale una percentuale del 3% (tre per cento) quale malattia professionale ai fini , ai sensi del D. Lvo n. 38/2000 (percentuale che deve essere CP_1 aggiunta al precedente 13% già riconosciuto). La decorrenza può essere stabilita alla data della visita per la presente consulenza (16-06- 2025)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi e la riconducibilità della riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziato nella misura complessiva del 16%, dalla data della visita medico peritale del 16-06-2025.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente a decorrere dalla data della visita peritale: 16-06-2025.
12. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva alla data di presentazione della domanda giudiziale.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_3 pro tempore, a corrispondere al ricorrente, la rendita vitalizia in misura pari al 16% con decorrenza dal 16-06-2025, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo già corrisposto, nel periodo, per lo stesso titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4 - compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna , Controparte_3 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
- Vibo Valentia, 24/7/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 23/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Argentaria, 7 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Galloro Alberto (PEC , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/01/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al 14% derivante dalla malattia professionale denunciata e, conseguentemente, l'indennizzo in capitale o la rendita vitalizia a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che a causa e in conseguenza della malattia professionale contratta il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 14% ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 23/02/2000 n. 38, ovvero maggiore o minore, sempre nei limiti di indennizzabilità come sarà accettato in corso di causa;
1 Condannare, in conseguenza, l in persona del suo legale rappresentante con sede in Roma alla CP_1 via 4 Novembre numero 144, alla corresponsione, in favore del ricorrente, Dell'indennizzo in un capitale a titolo di danno biologico sulla scorta delle tabelle legislative tabella indennizzo danno biologico e tabella delle menomazioni allegate alla legge avanti di chiamata e ciò secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle medesime per 1 ° accertato di 14%, ovvero in quella misura che sarà meglio individuata in corso di causa condanna il re rendita per il caso di accertamento di inabilità superiore al 16% con decorrenza dal giorno successivo a quello della richiesta con interesse e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo ciò nei limiti normativamente previsti con sentenza unità di clausola di previsione esecuzione e vittoria di spese”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'udienza di discussione del 23/07/2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello
2 stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: scorta della documentazione esaminata, sia di parte ricorrente che di parte con i relativi esami CP_1 strumentali, e della visita effettuata, il Sig. risulta essere affetto da: Parte_1
“Spondiloartrosi cervicale con ernia discale C4-C5; anamnestica sindrome del tunnel carpale di destra1.”. --- La spondilo artrosi cervicale risulta attestata dall'esame RM del 18-11-17, con evidenza di discrete alterazioni spondilosiche, cresta disco-osteofitaria, a disposizione trasversale, in C3-C4, ed ernia discale C4-C5. Non si ritiene che queste alterazioni artrosiche siano da mettere in relazione con la tipologia lavorativa dell'Assicurato, in quanto evento comune e compatibile con l'età del ricorrente. E' nozione acclarata che l'incidenza della malattia artrosica sia comune nella popolazione generale, con aumento nel corso del progredire degli anni, per naturale processo di invecchiamento.
--- Per quanto attiene alla denunciata sindrome del tunnel carpale bilaterale, vi sono da fare alcune considerazioni. Innanzitutto la sindrome non è sicuramente bilaterale, per i seguenti motivi. a) Solamente all'elettromiografia del 10-10-17 viene attestata una “Severa neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente al tunnel carpale. Normale la vcs del nervo ulnare destro. b) Questo esame viene contraddetto dal successivo EMG del 30-9-19, effettuato sempre presso l CP_2 dalla neurologa drssa , ad entrambi gli arti superiori, dx e sx: a destra viene Persona_1 riscontrata una neuropatia esclusivamente sensitiva (escludendo chiaramente l'interessamento delle fibre motorie) a carico del nervo mediano, (che invece è un nervo contenente fibre sia sensitive che motorie); invece a carico del nervo ulnare di destra viene menzionata una neuropatia motoria per compressione a livello della doccia di scorrimento epitrocleo-olecranica (che si trova a livello del gomito e non già al polso come per il nervo mediano). Comunque l'eventuale patologia a carico del nervo ulnare di destra non risulta denunciata nella domanda inviata all , e non risulta peraltro CP_1 mai più comprovata (e non era neanche menzionata nel primo EMG del 10-10-17), e non risultano deficit evidenziabili correlati. E' palese la differenza dell'EMG del 30-9-19 rispetto al primo EMG del 10-10-17, entrambi effettuati presso l : non c'è alcun interessamento del nervo mediano di sinistra (e quindi la sindrome del CP_2 tunnel carpale non può essere bilaterale), a destra sono interessate solo le fibre sensitive del nervo mediano (e non già anche le motorie dello stesso nervo come nel primo EMG).
3 c) Gli EMG eseguiti presso l in data 15-2-19 evidenziano invece un condizione di completa CP_1 normalità a carico del nervo mediano di entrambi i lati. L'esame obiettivo condotto in tale occasione è risultato altresì negativo. d) Anche l'esame obiettivo condotto in occasione della presente CTU non ha evidenziato reperti patologici ascrivibili ad una sindrome del tunnel carpale, né a destra né a sinistra. Ricordiamo che la sindrome del tunnel carpale può anche migliorare spontaneamente, comunque in questo caso non si riscontrano deficit obiettivabili, ed è da considerare di pertinenza anamnestica e non già attuale.
--- L'unica patologia ascrivibile alla lavorazione effettuata è l'ernia discale C4- C5, in considerazione delle posture incongrue che l deve assumere durante l'espletamento delle sue mansioni, Parte_2 con il collo mantenuto a lungo in atteggiamento innaturale, e degli sforzi fisici. D'altronde lo stesso
aveva già riconosciuto analoga patologia a livello del tratto lombare nella visita collegiale del CP_1
4-4-19. E' bene sottolineare che non sono stati dimostrati né disturbi trofici né disturbi radicolari documentati strumentalmente.
--- Ai sensi di legge, considerata la correlazione funzionale, appare equo riconoscere quindi per l'ernia discale cervicale una percentuale del 3% (tre per cento) quale malattia professionale ai fini , ai sensi del D. Lvo n. 38/2000 (percentuale che deve essere CP_1 aggiunta al precedente 13% già riconosciuto). La decorrenza può essere stabilita alla data della visita per la presente consulenza (16-06- 2025)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi e la riconducibilità della riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziato nella misura complessiva del 16%, dalla data della visita medico peritale del 16-06-2025.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente a decorrere dalla data della visita peritale: 16-06-2025.
12. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva alla data di presentazione della domanda giudiziale.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna
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, in persona del rappresentante legale Controparte_3 pro tempore, a corrispondere al ricorrente, la rendita vitalizia in misura pari al 16% con decorrenza dal 16-06-2025, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, con detrazione di quanto al medesimo già corrisposto, nel periodo, per lo stesso titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4 - compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna , Controparte_3 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
- Vibo Valentia, 24/7/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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