TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14225/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA, Parte_1 C.F._1 iliato i 240 a VIGNOLA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 iciliati P.IVA_1 i di quest'ultima siti in VIA TESTONI n. 6 a BOLOGNA;
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 12.8.2025; parte ricorrente ha concluso come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 14 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 24.4.2023 dal Questore della Provincia di notificatogli il 20.9.2024. CP_1
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso nella seduta dell'11.6.24 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…RILEVATO che nel caso di specie l'istante ha dichiarato di aver già vissuto in Italia dal 1990 al 2007 per poi essere rimpatriato e ad avrebbe fatto rientro in Italia nel 2010 e attualmente è ospite di un connazionale;
non ha parenti o una relazione stabile, risulta aver svolto attività lavorativa come dipendente dal 1996 al 2007 e dal 2020 al 2023 presso varie aziende con cassa integrazione;
ha conseguito la patente di guida in Italia;
durante la sua permanenza in Italia avrebbe commesso dei reati come porto d'armi e resistenza a pubblico ufficiale: l'ultima sentenza del Giudice di Pace, divenuta irrevocabile, il 29/08 (intellegibile) Lo condanna al pagamento di una multa per lesioni personali”,.....”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego abbia meso il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa anche a tempo indeterminato, nonché la presenza in Italia del fratello, munito di regolare permesso di soggiorno.
In data 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
pagina 1 di 5 Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo l'inammissibilità del elle notificazioni alla stessa effettuate da parte ricorrente. Delegata la causa al GOP questi ha disposto rinvio al fine di consentire il rispetto dei tempi di legge per la costituzione del convenuto, che tuttavia è rimasto contumace.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e l'audizione del ricorrente che all'udienza del 22 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana “. ADR: il 6 maggio ho subito un'operazione presso il Policlinico di nel Reparto di gastroenterologia. Sono seguito CP_1 da tre anni circa dai medici di questo ospe é dopo fortissimi dolori addominali mi recavo ogni mese al Pronto Soccorso e dopo diversi esami e visite specialistiche ho ricevuto la diagnosi che ho il morbo di HN e così sono arrivato a questa operazione che in realtà era programmata perché le mie condizioni erano un po'peggiorate. Ora sono in convalescenza fino al 26 maggio.... ADR: lavoro come saldatore in località Graziosa, nel Comune di San Cesareo sul Panaro, in provincia di
Dal 2022 il contratto mi è stato trasformato a tempo indeterminato. Lavoro dal lunedì al CP_1 per otto ore al giorno, guadagno circa al mese tra i 1600,00 e i 1800,00 euro se lavoro anche qualche ora di straordinario. Adesso sono in malattia, ho la visita di controllo il 29 maggio all'ospedale a ADR: io vivo a casa di un mio amico connazionale a San Cesareo sul Panaro CP_1 a Lu messo, è lui intestatario del contratto di affitto, io gli pago la mia parte che al CP_1 300,00 euro, (bollette comprese). Siamo solo noi due in casa. ....ADR: sono arrivato in Italia nel 1990, solo nel 1996 ho avuto il mio primo permesso grazie alla legge Bossi-Fini e sono rimasto fino al 2003, poi sono tornato per un po'di tempo, per qualche mese, in Tunisia e sono rientrato in Italia e poi nel 2007 sono tornato in Tunisia dove ho lavorato per una ditta edile che non mi pagava i contributi per poi rientrare in Italia nel 2011, il 26 aprile senza fare più ritorno in Tunisia. Qui in Italia avevo cugine e cugine, negli anni in cui ero regolare ho lavorato sempre. Tra il 2010 e il 2020 devo dire che sono rimasto sempre in Italia ma non trovavo lavoro se non in nero e poi nel 2020 con la sanatoria ho ottenuto un permesso e così ho iniziato di nuovo a lavorare in regola. ADR: si, ho avuto problemi con la giustizia nel 2003. Sono stato in carcere solo tre giorni e dopo ho ottenuto gli arresti domiciliari per il reato di droga;
per quello di guida in stato di ebbrezza ho avuto il ritiro della patente. Ma io non sono stato mai a Milano, si trattava della c.d. droga parlata. Non ho subito perquisizioni ma avevo il cellulare sotto controllo. Io so di aver sbagliato, ricordo che la pena mi è stata indultata, quella della droga cioè, ma ho sofferto molto in quel periodo. Della sentenza del Giudice di Pace per una multa per lesioni personali io non ne so nulla, non ho alcuna notizia sul punto... ADR: nel 2006 è nato mio figlio a io e sua madre di CP_1 origini ucraine eravamo fidanzati, convivevamo ma poi dopo la nascit o figlio la relazione non è durata molto e io poi ho lasciato per qualche tempo anche l'Italia. Ora mio figlio è diventato maggiorenne, studia in una scuola professionale(meccanica), in tutti questi anni ho cercato di mandargli un po'di denaro, con la madre siamo rimasti in rapporti civili, io ho cercato di aiutare anche lei economicamente quando ne ha avuto bisogno. Ho dato i soldi a loro sempre in contanti, non ho rimessa monetarie da poterle mostrare. ADR: si, nel 2007 le autorità italiane mi hanno fatto rimpatriare in aereo, all'aeroporto di Milano, credo per i miei problemi con la giustizia italiana. Se non sbaglio, io avevo ricevuto il foglio di via e poi sono stato rimpatriato. Non avevo comunque il permesso di soggiorno. ADR: In Tunisia a Keirouan vivono mia madre, che ha 85 anni, tre sorelle tutte sposate e due fratelli. Mio padre è morto tre anni fa durante il digiuno del ha avuto Per_1 un infarto. Non sono sposato e non ho altri figli.”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di note, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 5 Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di con il quale è stato negato al ricorrente CP_1 il rilascio del permesso di soggiorno per protezione spe La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal modulo di ricevuta della domanda, la stessa è stata presentata in data 14.2.2023, v. doc. 1 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
pagina 3 di 5 È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo ed un fattivo percorso di integrazione sul territorio. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che egli ha già vissuto in Italia negli anni 1990- 2007 aveva poi fatto rientro in Tunisia ed è poi tornato in Italia definitivamente nel 2010; è già stato titolare in precedenza di permessi di soggiorno (il primo dal 1996 al 2003, il secondo nel 2020 con la c.d. procedura di emersione). Ha svolto regolare attività lavorativa in modo continuativo dal 1996 al 2003, ha poi lavorato nel 2007 e ha ripreso nel 2020, continuando a lavorare con continuità: attualmente è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta DN METALLI srl con sede a San Cesario sul Panaro con la mansione di carpentiere. I redditi percepiti negli ultimi anni (euro 7900 circa nel 2021, euro 25.400 circa nel 2022, euro 26400 circa nel 2023, euro 28400 nel 2024 ed euro 13500 fino a giugno 2025) gli hanno consentito –e lo consentono tutt'ora (v. copia buste-paga ed estratto previdenziale INPS)- di mantenersi autonomamente e di alloggiare, in affitto, in un appartamento di cui è conduttore un amico connazionale. Il ricorrente è padre di nato in data [...] a [...] relazione Persona_2 CP_1 sentimentale con la di lui cita del figlio con ta la paternità e Persona_2 la maternità). Per altro verso, non può dubitarsi che alla prolungata permanenza in Italia, iniziata nel 1990 e al netto delle relative interruzioni per le ragioni innanzi esplicitate, corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato anche dalla buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Deve a questo punto darsi atto che dal casellario giudiziale in atti emergono due condanne a carico del ricorrente:
- la prima, emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 31.5.2006, che ha confermato la sentenza emessa in data 28.9.2005 dal GIP del Tribunale di Milano, con la quale l'istante è stato condannato alla pena della reclusione di anni 3, mesi 8 e alla multa di euro 12.000 per il reato di acquisto illecito di sostanze stupefacenti, commesso nel 2003. Con ordinanza del Tribunale di Modena è stata dichiarata estinta la pena per decorso del tempo (art. 172 c.p.):
- la seconda, emessa dal Tribunale di Modena che ha condannato il richiedente alla pena dell'arresto di giorni 10 e all'ammenda di euro 300 per guida in stato di ebbrezza, commesso nel 2003, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ebbene, va rilevato che tali condanne, relativi a fatti assai risalenti nel tempo, non consentono di ravvisare una pericolosità sociale attuale del ricorrente, il quale in epoca successiva al 2003 non ha più commesso alcuna attività delittuosa (il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di risulta infatti nullo). CP_1
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
pagina 4 di 5 Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
La lunga durata della permanenza sul territorio nazionale, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, la conoscenza della lingua italiana, l'affievolimento dei legami con il Paese d'origine e la presenza del figlio in Italia sono tutti elementi che inducono il Collegio, in conclusione, a ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5