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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 12/12/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LANCIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa da: ata a Lanciano il 4/07/1986 ivi res.te alla Via colle Pizzuto n. 130, (c.f. Parte_1 ivamente domiciliata in Lanciano alla via Maurizio Rosato n. 22 presso lo C.F._1 ia Rimato nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 ia Piano La Roma, rappresentato e difeso dall' A zzo (c.f.: ) del foro di Lanciano C.F._3
C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente Parte_3 C.F._4 elett uigi De Crecchio presso lo Studio Legal ngelo (C.F. ) e dell'Avv. Fiorenza Di C.F._5
ST (C.F. C.F._6
tro
- (c.f. ) CP_1 C.F._7
RESISTEN CE
- sacesia Via S.S. 16 n.96, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
p on studio in Lanciano Via P. D n. 5, Controparte_3
p Email_1
- c.f. ), nata ad [...] e residente a [...]CP_4 C.F._8
B Malf
- ( c.f. ) nata a [...] il [...] e res.te in Parte_4 C.F._9
F ;
- ( c.f. ) nata a [...] il [...], res.te a Parte_5 C.F._10
F 104; pagina 1 di 5
R I C O R R E N T I ( c.f. ) nato a [...] il [...]) res.te a Parte_6 C.F._11 riatica
RESISTENTI CONTUMACI CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da note di trattazione scritta come segue:
“2) In via principale: in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto di liquidazione ctu del 13/05/25, R.G. n. 670/2020, disponendone la liquidazione in misura inferiore e conforme ai parametri di legge, 3) In via istruttoria: con ogni riserva di precisazione e modifica della domanda, di integrazione documentale, di allegazione e produzione dei mezzi di prova, anche sulla base delle difese svolte dai convenuti, si allegano i documenti indicati nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha opposto il Decreto di Pagamento delle Spese di Giustizia (ex Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e Art. 170 DPR n. 115/2002) emesso in seno al procedimento n. 670/2020 dal dott. in data 13/05/2025 (comunicato il 14/05/2025) con cui il Giudice ha liquidato il Persona_1 compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Geom. CP_1
Il decreto di liquidazione compensi è stato emesso nel procedimento avviato su ricorso (ex art. 69 disp.att.cc.) di per ottenere la revisione e la rettifica delle Tabelle Millesimali del Parte_6
C, a causa di presunte Controparte_2Parte_7 incongruenze.
Dopo due tentativi di mediazione obbligatoria con esito negativo, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito in ordinario civile e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 145 condomini. Per effetto della integrazione disposta si sono costituiti in giudizio solo 7 condomini (tra cui i ricorrenti), mentre gli altri 138 sono rimasti contumaci.
Il Giudice ha disposto la nomina di un CTU, in persona del Geom. affinché questi CP_1 verificasse, revisionasse e rettificasse le Tabelle Millesimali (A e D) rideterminando i conguagli di spesa.
A causa della contumacia della maggioranza dei condomini, il CTU ha dichiarato l'impossibilità di accedere a tutte le unità immobiliari, stante la opposizione dei relativi titolari, determinando i relativi diritti con accesso ai dati catastali e limitando l'esame effettivo dello stato dei luoghi e misurazioni alle 6 unità immobiliari (delle 145 totali) i cui proprietari (il ricorrente e 5 dei convenuti Parte_6 costituiti) che avevano prestato il consenso.
Il Giudice ha liquidato al CTU un compenso totale di €7.797,62 (oltre accessori), composto da un onorario a vacazione di €3.260,00 (400 vacazioni), un aumento di pari importo (€3.260,00 ex art. 52 DPR 115/02) per l'eccezionalità della prestazione, un onorario di €970,42 e spese. Il pagamento è stato posto in via solidale e provvisoria a carico di tutte le parti.
pagina 2 di 5 Il CTU ha richiesto il pagamento pro quota dell'importo liquidato alle sole parti costituite (i ricorrenti, in solido).
I ricorrenti si oppongono al decreto per i seguenti motivi:
A) Erronea Applicazione del Criterio di Liquidazione (Compenso a Vacazione) L'attività di redazione di tabelle millesimali è disciplinata dall'Art. 16 del D.M. 30 maggio 2002 e prevede un onorario "a forbice" che va da un minimo di €145,12 a un massimo di €970,42.
Parte ricorrente sostiene la tesi della eccezionalità del compenso calcolato per "vacazioni" (a tempo) e sua residualità rispetto ai compensi tipizzati dal DM in parola, potendosi fare applicazione del criterio a tempo solo quanto l'attività non sia già specificamente tariffata, come nel caso delle tabelle millesimali.
Preliminarmente occorre chiarire che l'articolo 16 citato riferisce a perizia e consulenza tecnica in materia di tabelle millesimali e ripartizione spese e non ricomprende la attività di redazione di nuove tabelle, quale è stata, di fatto, la attività che ha occupato il geom Infatti il consulente CP_1 nominato, dopo aver accertata la consistenza delle unità abitative, accedendo alle sole che hanno dato il consenso e, per le alltre, verificando le planimetrie, ha redatto elenco con millesimi riscontrati e corretta determinazione delle quote di ripartizione spese.
Il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni.
B) Insussistenza dell'Eccezionalità e Mancanza di Utilità
Il Giudice istruttore ha operato l'aumento del compenso fino al doppio (ex art. 52 D.P.R. n. 115/02, ulteriore €3.260,00) per "eccezionale importanza, complessità e difficoltà" sulle riconosciute vacazioni ex art 1 DM 3 maggio 2002.
Parte ricorrente assume che tale maggiorazione non sia stata giustficata dal Giudice istruttore che ha deciso con motivazione "stereotipata ed apparente".
Il numero di condomini, le difficoltà di accesso alle singole unità, pur necessario al fine di rispondere al quesito peritale e consentire al Giudice di decidere sulla domanda giudiziale avanzata dal condomino i verbali di sopralluogo nelle n. 6 unità immobiliari, gli accessi presso gli Parte_6
Enti al fine di conoscere la consistenza di tutte le unità, a prescindere dal concreto accesso ad esse (circostanza dimostrata dalla tabella pagg 29-39 all.to 14), giustificano la applicazione dell'aumento ex art 52 DPR 115/2002 ma non tanto rispetto al valore delle vacazioni riconosciuto, quanto piuttosto in relazione al compenso tabellare ex art 16 DM 30 maggio 2022 come anche dal GI specificato (cfr. Decreto di liquidazione “in considerazione dell'eccezionalità dell'attività prestata, derivante dall'elevato numero di unità immobiliari esaminate per il riparto spese condominiali in base alle nuove tabelle (art. 16 DM 182/2002”)
pagina 3 di 5 Pertanto è il valore massimo ex art 16 DM citato (pari ad euro 970.42) a beneficiare della maggiorazione ex art 52 DPR 115/02 riconoscendo così complessivamente euro 1.940,84.
La conclusione cui giungono i ricorrenti rispetto alla non completezza della perizia poiché il CTU avrebbe lavorato su sole 6 unità immobiliari rispetto alle 145 presenti non è confome al vero. Infatti il CTU ha dovuto svolgere una complessiva valutazione per poter determinare i millesimi del condomino ricorrente rispetto alla totalità del condominio. La circostanza che alcuni dei condomini non si siano resi disponibili all'accesso non è dipesa dalla volontà del CTU che, al fine di ovviare al mancato accesso, ha dovuto redigire un computo dei millesimi in parte virtuale sulla base dellle planimetrie e visure catastali (pagg. 29.39 bozza in atti all.to 14).
C) Eccessiva Quantificazione delle Vacazioni (in subordine)
In subordine parte ricorrente chiede di rideterminare le vacazioni spettanti al CTU e, nello specifico, essendo stata riconosciute n. 400 vacazioni, pari ad 800 ore lavorate, di limitare le stesse ai n. 4 sopralluoghi effettuati.
Orbene, come detto nel punto sub. A, il criterio delle vacazioni interviene nella liquidazione complessiva per le attività fuori della mera perizia sulle tabelle millesimali, quanto la attività è andata ben oltre la mera verifica e si è estesa alla nuova determinazione dei millesimi e delle somme correttamente dovute a titolo di spese.
L'art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 prevede che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle vacazioni, aventi durata di due ore e misura diversificata tra la prima e le successive (Corte Costituzionale 16/25 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione), il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
A fronte di attività che si sono svolte il 4.10.2024, 11.10.2024, 15.10.2024, 19/10/2024, 22/10/2024 e invio della bozza alle parti il 4.02.2025 (gg 5+ 105= 110 complessivi ) il Giudice istruttore ha inteso accordare per il periodo dall'inizio delle operazioni peritali (solo date di sopralluogo) all'invio della bozza n. 4 vacazioni al giorno determinando il valore unitario in euro 8.15 e non in euro 14.68, disattendendo l'aggiornamento tabellare operato dalla Corte Costituzionale n. 16/25.
Anche a voler escludere dal periodo in parola festivi, sabato e domenica (n. 33 complessivi) e ulteriori 20 giorni , riducendosi il numero da 110 a 57 giorni (per totali n. 228 vacazioni) il compenso spettante ex art 1 DM 30.05.2002 sarebbe stato pari ad euro 3.347,04 a fronte dei 3.260,00 liquidati
I motivi esplicitati ai punti A), B) e C) consentono, pertanto, di accogliere solo in parte il ricorso presentato così rideterminando i compensi dovuti:
• € 3.260,00 a titolo di onorario ex art 1 DM 30.05.2002
pagina 4 di 5 • € 970,42 a titolo di onorario ed € 970,42 ex art. 52 D.P.R. n. 115/02 in considerazione dell'eccezionalità dell'attività prestata, derivante dall'elevato numero di unità immobiliari esaminate per il riparto spese condominiali in base alle nuove tabelle (art. 16 DM 182/2002)
• € 307,20 per spese e così in totale € 5.508,04 oltre accessori previdenziali ed IVA di legge se dovuti
Sulle spese del presente procedimento nulla si dispone, sia in ragione del limitato accoglimento della domanda, sia per la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione ctu del 13/05/25, R.G. n. 670/2020 e liquida in favore del GEOM. € 3.260,00 a titolo di CP_1 onorario ex art 1 DM 30.05.2002, € 970,42 a titolo di onorario ed € 970,42 ex art. 52 D.P.R. n. 115/02 in considerazione dell'eccezionalità dell'attività prestata, derivante dall'elevato numero di unità immobiliari esaminate per il riparto spese condominiali in base alle nuove tabelle (art. 16 DM 182/2002), € 307,20 per spese, oltre accessori previdenziali ed IVA di legge se dovuta.
Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Lanciano, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 5 di 5
C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente Parte_3 C.F._4 elett uigi De Crecchio presso lo Studio Legal ngelo (C.F. ) e dell'Avv. Fiorenza Di C.F._5
ST (C.F. C.F._6
tro
- (c.f. ) CP_1 C.F._7
RESISTEN CE
- sacesia Via S.S. 16 n.96, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
p on studio in Lanciano Via P. D n. 5, Controparte_3
p Email_1
- c.f. ), nata ad [...] e residente a [...]CP_4 C.F._8
B Malf
- ( c.f. ) nata a [...] il [...] e res.te in Parte_4 C.F._9
F ;
- ( c.f. ) nata a [...] il [...], res.te a Parte_5 C.F._10
F 104; pagina 1 di 5
R I C O R R E N T I ( c.f. ) nato a [...] il [...]) res.te a Parte_6 C.F._11 riatica
RESISTENTI CONTUMACI CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da note di trattazione scritta come segue:
“2) In via principale: in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto di liquidazione ctu del 13/05/25, R.G. n. 670/2020, disponendone la liquidazione in misura inferiore e conforme ai parametri di legge, 3) In via istruttoria: con ogni riserva di precisazione e modifica della domanda, di integrazione documentale, di allegazione e produzione dei mezzi di prova, anche sulla base delle difese svolte dai convenuti, si allegano i documenti indicati nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha opposto il Decreto di Pagamento delle Spese di Giustizia (ex Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e Art. 170 DPR n. 115/2002) emesso in seno al procedimento n. 670/2020 dal dott. in data 13/05/2025 (comunicato il 14/05/2025) con cui il Giudice ha liquidato il Persona_1 compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Geom. CP_1
Il decreto di liquidazione compensi è stato emesso nel procedimento avviato su ricorso (ex art. 69 disp.att.cc.) di per ottenere la revisione e la rettifica delle Tabelle Millesimali del Parte_6
C, a causa di presunte Controparte_2Parte_7 incongruenze.
Dopo due tentativi di mediazione obbligatoria con esito negativo, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito in ordinario civile e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 145 condomini. Per effetto della integrazione disposta si sono costituiti in giudizio solo 7 condomini (tra cui i ricorrenti), mentre gli altri 138 sono rimasti contumaci.
Il Giudice ha disposto la nomina di un CTU, in persona del Geom. affinché questi CP_1 verificasse, revisionasse e rettificasse le Tabelle Millesimali (A e D) rideterminando i conguagli di spesa.
A causa della contumacia della maggioranza dei condomini, il CTU ha dichiarato l'impossibilità di accedere a tutte le unità immobiliari, stante la opposizione dei relativi titolari, determinando i relativi diritti con accesso ai dati catastali e limitando l'esame effettivo dello stato dei luoghi e misurazioni alle 6 unità immobiliari (delle 145 totali) i cui proprietari (il ricorrente e 5 dei convenuti Parte_6 costituiti) che avevano prestato il consenso.
Il Giudice ha liquidato al CTU un compenso totale di €7.797,62 (oltre accessori), composto da un onorario a vacazione di €3.260,00 (400 vacazioni), un aumento di pari importo (€3.260,00 ex art. 52 DPR 115/02) per l'eccezionalità della prestazione, un onorario di €970,42 e spese. Il pagamento è stato posto in via solidale e provvisoria a carico di tutte le parti.
pagina 2 di 5 Il CTU ha richiesto il pagamento pro quota dell'importo liquidato alle sole parti costituite (i ricorrenti, in solido).
I ricorrenti si oppongono al decreto per i seguenti motivi:
A) Erronea Applicazione del Criterio di Liquidazione (Compenso a Vacazione) L'attività di redazione di tabelle millesimali è disciplinata dall'Art. 16 del D.M. 30 maggio 2002 e prevede un onorario "a forbice" che va da un minimo di €145,12 a un massimo di €970,42.
Parte ricorrente sostiene la tesi della eccezionalità del compenso calcolato per "vacazioni" (a tempo) e sua residualità rispetto ai compensi tipizzati dal DM in parola, potendosi fare applicazione del criterio a tempo solo quanto l'attività non sia già specificamente tariffata, come nel caso delle tabelle millesimali.
Preliminarmente occorre chiarire che l'articolo 16 citato riferisce a perizia e consulenza tecnica in materia di tabelle millesimali e ripartizione spese e non ricomprende la attività di redazione di nuove tabelle, quale è stata, di fatto, la attività che ha occupato il geom Infatti il consulente CP_1 nominato, dopo aver accertata la consistenza delle unità abitative, accedendo alle sole che hanno dato il consenso e, per le alltre, verificando le planimetrie, ha redatto elenco con millesimi riscontrati e corretta determinazione delle quote di ripartizione spese.
Il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni.
B) Insussistenza dell'Eccezionalità e Mancanza di Utilità
Il Giudice istruttore ha operato l'aumento del compenso fino al doppio (ex art. 52 D.P.R. n. 115/02, ulteriore €3.260,00) per "eccezionale importanza, complessità e difficoltà" sulle riconosciute vacazioni ex art 1 DM 3 maggio 2002.
Parte ricorrente assume che tale maggiorazione non sia stata giustficata dal Giudice istruttore che ha deciso con motivazione "stereotipata ed apparente".
Il numero di condomini, le difficoltà di accesso alle singole unità, pur necessario al fine di rispondere al quesito peritale e consentire al Giudice di decidere sulla domanda giudiziale avanzata dal condomino i verbali di sopralluogo nelle n. 6 unità immobiliari, gli accessi presso gli Parte_6
Enti al fine di conoscere la consistenza di tutte le unità, a prescindere dal concreto accesso ad esse (circostanza dimostrata dalla tabella pagg 29-39 all.to 14), giustificano la applicazione dell'aumento ex art 52 DPR 115/2002 ma non tanto rispetto al valore delle vacazioni riconosciuto, quanto piuttosto in relazione al compenso tabellare ex art 16 DM 30 maggio 2022 come anche dal GI specificato (cfr. Decreto di liquidazione “in considerazione dell'eccezionalità dell'attività prestata, derivante dall'elevato numero di unità immobiliari esaminate per il riparto spese condominiali in base alle nuove tabelle (art. 16 DM 182/2002”)
pagina 3 di 5 Pertanto è il valore massimo ex art 16 DM citato (pari ad euro 970.42) a beneficiare della maggiorazione ex art 52 DPR 115/02 riconoscendo così complessivamente euro 1.940,84.
La conclusione cui giungono i ricorrenti rispetto alla non completezza della perizia poiché il CTU avrebbe lavorato su sole 6 unità immobiliari rispetto alle 145 presenti non è confome al vero. Infatti il CTU ha dovuto svolgere una complessiva valutazione per poter determinare i millesimi del condomino ricorrente rispetto alla totalità del condominio. La circostanza che alcuni dei condomini non si siano resi disponibili all'accesso non è dipesa dalla volontà del CTU che, al fine di ovviare al mancato accesso, ha dovuto redigire un computo dei millesimi in parte virtuale sulla base dellle planimetrie e visure catastali (pagg. 29.39 bozza in atti all.to 14).
C) Eccessiva Quantificazione delle Vacazioni (in subordine)
In subordine parte ricorrente chiede di rideterminare le vacazioni spettanti al CTU e, nello specifico, essendo stata riconosciute n. 400 vacazioni, pari ad 800 ore lavorate, di limitare le stesse ai n. 4 sopralluoghi effettuati.
Orbene, come detto nel punto sub. A, il criterio delle vacazioni interviene nella liquidazione complessiva per le attività fuori della mera perizia sulle tabelle millesimali, quanto la attività è andata ben oltre la mera verifica e si è estesa alla nuova determinazione dei millesimi e delle somme correttamente dovute a titolo di spese.
L'art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 prevede che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle vacazioni, aventi durata di due ore e misura diversificata tra la prima e le successive (Corte Costituzionale 16/25 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione), il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
A fronte di attività che si sono svolte il 4.10.2024, 11.10.2024, 15.10.2024, 19/10/2024, 22/10/2024 e invio della bozza alle parti il 4.02.2025 (gg 5+ 105= 110 complessivi ) il Giudice istruttore ha inteso accordare per il periodo dall'inizio delle operazioni peritali (solo date di sopralluogo) all'invio della bozza n. 4 vacazioni al giorno determinando il valore unitario in euro 8.15 e non in euro 14.68, disattendendo l'aggiornamento tabellare operato dalla Corte Costituzionale n. 16/25.
Anche a voler escludere dal periodo in parola festivi, sabato e domenica (n. 33 complessivi) e ulteriori 20 giorni , riducendosi il numero da 110 a 57 giorni (per totali n. 228 vacazioni) il compenso spettante ex art 1 DM 30.05.2002 sarebbe stato pari ad euro 3.347,04 a fronte dei 3.260,00 liquidati
I motivi esplicitati ai punti A), B) e C) consentono, pertanto, di accogliere solo in parte il ricorso presentato così rideterminando i compensi dovuti:
• € 3.260,00 a titolo di onorario ex art 1 DM 30.05.2002
pagina 4 di 5 • € 970,42 a titolo di onorario ed € 970,42 ex art. 52 D.P.R. n. 115/02 in considerazione dell'eccezionalità dell'attività prestata, derivante dall'elevato numero di unità immobiliari esaminate per il riparto spese condominiali in base alle nuove tabelle (art. 16 DM 182/2002)
• € 307,20 per spese e così in totale € 5.508,04 oltre accessori previdenziali ed IVA di legge se dovuti
Sulle spese del presente procedimento nulla si dispone, sia in ragione del limitato accoglimento della domanda, sia per la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione ctu del 13/05/25, R.G. n. 670/2020 e liquida in favore del GEOM. € 3.260,00 a titolo di CP_1 onorario ex art 1 DM 30.05.2002, € 970,42 a titolo di onorario ed € 970,42 ex art. 52 D.P.R. n. 115/02 in considerazione dell'eccezionalità dell'attività prestata, derivante dall'elevato numero di unità immobiliari esaminate per il riparto spese condominiali in base alle nuove tabelle (art. 16 DM 182/2002), € 307,20 per spese, oltre accessori previdenziali ed IVA di legge se dovuta.
Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Lanciano, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 5 di 5