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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza dell'11 aprile 2025
Alle ore 10:58 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, sono comparsi per gli attori e l'Avv. MARIO PETROCELLI, per i convenuti Parte_1 Parte_2 [...]
e l'Avv. ROSY GIANNESCHI e per Controparte_1 Controparte_2 la terza chiamata l'Avv. GIAMPAOLO VITIELLO. Controparte_3
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 30.1.2025 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 18:00 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il verbale viene sospeso e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2022 R.G. tra le seguenti parti:
, C.F. e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Lucca presso lo studio dell'Avv. Mario CodiceFiscale_2
Petrocelli, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto
1 cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale attori contro
P.IVA in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e e ing. Controparte_4 Controparte_2 [...]
C.F. , elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3
domiciliati in Pescia (PT) presso lo studio dell'Avv. Rosy Gianneschi, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale calce convenuti
e
, P.IVA in persona del procuratore speciale e Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Prato presso lo CP_5 studio dell'Avv. Giampaolo Vitiello, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto digitale allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale
terza chiamata
* * * * * *
Posizione delle parti
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e l'ing. chiedendo che il Tribunale di Lucca voglia: Controparte_2
“condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e l'Ing. ciascuno per quanto di Controparte_2
pertinenza e in solido tra loro ove ne ricorrono i presupposti, a risarcire ai Sig.ri
e i danni indicati in narrativa, nella complessiva Parte_1 Parte_2
misura di Euro 51.781,94 (Euro cinquantunomila settecentottantuno e centesimi novantaquattro), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati alla data della sentenza e interessi c.d. compensativi del danno da ritardo nell'adempimento di tale debito di valore. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
A fondamento della domanda gli attori hanno allegato:
- di avere stipulato in data 15.2.2018 un contratto preliminare avente ad oggetto sia l'obbligo Contr di trasferimento da parte di (inde cit. ), in loro favore, di un Controparte_1
2 terreno sito nel Comune di Capannori censito al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio Contr 41, mappale 1160, sia l'assunzione, da parte di , dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione (primari, secondari e costo costruzione) e di esecuzione “delle opere di fondazione (con le varie predisposizioni degli scarichi), le gettate in cls relative ai marciapiedi perimetrali, la realizzazione del muro di recinzione lungo i lati sud ed ovest del mappale 1160”, opere “meglio descritte e specificate nell'elenco descrittivo e nel computo metrico con relativo elenco quotato delle opere da eseguire allegati […] sub lettera “C””, il tutto per il prezzo complessivo di € 148.350,00;
- di avere stipulato attraverso il suddetto contratto anche un contratto d'opera con l'ing. per la progettazione antisismica delle opere di fondazione, “con prestazione da CP_2 Cont effettuare in loro favore e ricompresa nel complessivo corrispettivo convenuto con ”;
- di avere altresì stipulato in data 31.7.2019 il contratto definitivo di compravendita del Contr terreno con le fondazioni ivi insistenti realizzate da , e di avere versato l'intero prezzo di
€ 148.350,00, comprensivo sia delle ulteriori opere previste nel contratto stipulato il
15.2.2018, sia del corrispettivo per la progettazione antisismica delle fondazioni affidata Contr all'ing. opere tuttavia in parte non realizzate da alla data del rogito notarile, CP_2 né successivamente, seppur espressamente invitata e sollecitata dagli attori a provvedervi;
Contr
- che, in particolare, non ha provveduto a realizzare le platee e i marciapiedi perimetrali, nonché il muro di recinzione lungo i lati sud e ovest del terreno e non ha spostato ai margini del terreno la linea elettrica che lo attraversa in direzione est-ovest; Contr
- che, inoltre, non ha provveduto alla consegna della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle opere di fondazione realizzate e ai materiali utilizzati, necessaria per l'avvio delle opere in elevazione affidate dagli attori per la progettazione strutturale a
Econverso Studio Ltd;
- di avere incaricato Econverso Studio Ltd di redigere una relazione tecnica sullo stato di fatto Contr delle opere realizzate da , in esito alla quale sono emersi vizi di esecuzione dei lavori;
- di avere sostenuto spese pari a complessivi € 39.781,94 per l'effettuazione dei saggi e delle analisi delle opere di fondazione, nonché per l'assistenza tecnica agli stessi, oltre che per le Contr opere di adeguamento ai requisiti di legge dell'armatura delle fondazioni realizzate da , per i lavori non realizzati da quest'ultima e per lo spostamento del palo della linea elettrica;
- di avere altresì subito un danno per il ritardo nei tempi di realizzazione dell'immobile pari ad € 12.000,00, equivalente alla locazione di sei mesi di un immobile comparabile a quello oggetto di causa. Contr Sotto il profilo giuridico, gli attori assumono che deve ritenersi inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto stipulato in data 15.2.2018, sia per avere realizzato
3 le opere di fondazione non a regola d'arte, sia per non avere completato le opere che si era obbligata ad eseguire. Quanto all'ing. gli attori deducono la responsabilità CP_2 professionale del tecnico, assumendo l'errata progettazione delle opere di fondazione e la mancata effettuazione dei saggi e delle prove prescritti dalle normative tecniche di riferimento. Contr Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e l'ing.
[...] contestando integralmente le domande attoree. Controparte_2
In via preliminare di merito i convenuti hanno eccepito l'inoperatività della garanzia di cui all'art. 1667 c.c., in quanto i committenti hanno dichiarato di accettare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'atto di compravendita del 31.7.2019, da ciò argomentando che nel caso di specie ricorre l'ipotesi disciplinata dal primo comma della disposizione in esame, secondo la quale la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera o le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili. Più precisamente, secondo la prospettazione dei convenuti la garanzia non sarebbe dovuta, poiché
i lamentati vizi e la parziale esecuzione dell'opera non integrano la fattispecie dei vizi occulti, bensì quella dei vizi facilmente visibili e riscontrabili, tenuto altresì conto del fatto che gli attori avevano nominato quale proprio tecnico di fiducia il geom. che ha redatto la Per_1
relazione tecnica finalizzata alla stipula del rogito notarile di compravendita.
Sempre in via preliminare di merito, i convenuti hanno eccepito l'inefficacia del contratto preliminare del 15.2.2018 nei confronti dell'ing. avendolo quest'ultimo CP_2 Contr sottoscritto non in proprio, ma soltanto quale legale rappresentante di .
Ulteriormente in via assorbente, i convenuti hanno eccepito il superamento di tutte le pattuizioni contenute nel contratto preliminare del 15.2.2018 per effetto della stipula del contratto definitivo di vendita del 31.7.2019, con il quale si è proceduto al trasferimento agli attori del terreno su cui insistevano le fondazioni, senza fare alcuna menzione delle ulteriori Contr opere che si era obbligata ad effettuare con il preliminare di vendita, ciò implicando una rinuncia alle stesse da parte degli attori, che hanno dichiarato di acquistare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava a quel momento. Contr In merito alla vicenda, e l'ing. hanno contestato qualsivoglia inadempimento, CP_2
respingendo le allegazioni attoree circa la realizzazione non a regola d'arte delle fondazioni e la non corretta progettazione delle stesse, oltre che l'asserita mancata effettuazione dei saggi e delle prove prescritti dalle normative tecniche, in relazione alle quali i convenuti hanno replicato di avere eseguito le rispettive prestazioni d'opera e professionale nel pieno rispetto delle regole d'arte, della progettazione e delle normative vigenti in materia.
4 Ferme restando le suddette contestazioni, i convenuti hanno chiesto di essere tenuti indenni e manlevati dalla compagnia assicuratrice , con la quale hanno stipulato a CP_3 CP_3 tutela della responsabilità civile il contratto di assicurazione n. 522A9525.
L'ing. ha inoltre avanzato domanda riconvenzionale di condanna degli attori al CP_2 pagamento della somma di € 25.024,45, a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali rese in loro favore indicate nella fattura pro forma datata 29.3.2021.
I convenuti hanno, quindi, concluso chiedendo che questo Tribunale voglia:
“[…] - in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia ex art. 1667, I comma c.c. invocata dalla parte attrice nei confronti degli odierni convenuti, rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti dei comparenti poiché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate ex adverso nei confronti dei comparenti, previa individuazione dei rispettivi gradi e percentuali di responsabilità ravvisata in capo alla società convenuta e/o all'Ing.
[...]
condannare la terza chiamata società , in persona del suo CP_6 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, cap
20159, P. Iva n° a manlevare ed a ritenere indenni i medesimi da ogni e P.IVA_3 qualsiasi conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande svolte ex adverso nei loro confronti e causalmente riconducibili alle condotte dei convenuti/assicurati, anche in termini di spese;
- in via riconvenzionale: condannare gli odierni attori al pagamento in favore del professionista Ing. dell'importo di Euro 25.024,45 compresi accessori di legge CP_6
(o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria oppure nella misura da determinarsi in via equitativa da parte del Sig. G.I.), a titolo di compensi professionali per le prestazioni dal medesimo svolte relativamente alle opere per cui è causa, prestazioni tutte dettagliatamente descritte nella notula di cui al doc. 5 di parte convenuta;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
A seguito di rituale chiamata in causa di terzo si è costituita in giudizio Controparte_3
(inde cit. o compagnia assicuratrice o terza chiamata) eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inoperatività della garanzia con riferimento alle opere che gli attori deducono essere rimaste incompiute, richiamando a tal proposito le condizioni generali di assicurazione per la responsabilità civile professionale, che prevedono, tra le varie ipotesi di esclusione della garanzia, il ritardo di esecuzione, la mancata esecuzione o mancato completamento dell'attività assicurata.
5 La compagnia assicuratrice ha, inoltre, eccepito i limiti di garanzia in ordine alla franchigia contrattuale di € 2.500,00 e al massimale di garanzia previsto per sinistro.
In merito della vicenda, si è associata alle contestazioni e difese svolte dal proprio CP_3
assicurato, aderendo alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e sostenendo l'esclusione di qualsivoglia responsabilità degli stessi nella determinazione dei danni lamentati dagli attori.
La terza chiamata ha quindi concluso chiedendo che questo Tribunale voglia:
“Nel merito, in via principale:
- respingere le domande proposte dagli attori e da qualunque altra parte nei confronti della società e dell'Ing. in quanto infondate in fatto Controparte_1 Controparte_2 ed in diritto e comunque non provate, per le ragioni esposte nelle difese degli stessi convenuti
e per tutte le altre che verranno eventualmente illustrate in corso di causa, e, per l'effetto,
- respingere e/o dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa verso
[...]
. CP_3
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dagli attori sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
- rigettare le domande di garanzia proposta dalla società e dall'Ing. Controparte_1 verso l'esponente in forza della polizza in atti ( Controparte_2 Controparte_3
doc. ti n. 2 e 3) per inoperatività e/o per non dimostrata operatività del contratto assicurativo azionato, per tutte le ragioni che, limitandosi a mere difese, potranno eventualmente articolarsi in corso di causa;
In ulteriore subordine e senza che ciò implichi ammissione:
- nella ipotesi in cui la società e l'Ing. Controparte_1 Controparte_2 dimostrassero la operatività della polizza,
- ritenere la tenuta nei limiti del danno risarcibile nonché nei limiti Controparte_3 delle sole condotte attribuibili agli assicurati e che questi dimostrassero esser coperte da garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti del massimale e/o sottomassimale, previa deduzione degli importi relativi ad ulteriori e diverse pretese da quelle che costituiscono il solo oggetto della garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti della quota di responsabilità
e di incidenza causale esclusivamente imputabili agli assicurati e, in ogni caso, previa applicazione dei limiti, scoperti e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza nonché della corretta disciplina/quantificazione risarcitoria secondo i criteri civilistici.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”.
6 Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori, a seguito di domanda riconvenzionale proposta nei loro confronti dall'ing. hanno emendato le proprie conclusioni, CP_2 chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria poiché infondata e, in subordine, la compensazione di ogni somma che dovesse risultare dovuta in favore dell'ing. con ogni somma da quest'ultimo dovuta agli attori per i titoli oggetto di causa, CP_2
ferme restando tutte le altre conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo.
Motivi della decisione
§ 1. - La domanda attorea
§ 1.1
Prima di esaminare la vicenda oggetto di causa si rende necessario procedere all'inquadramento giuridico dei contratti stipulati, rispettivamente, in data 15.2.2018
(contratto preliminare di compravendita) e 31.7.2019 (contratto di compravendita), dovendosi previamente accertare se le prestazioni reciprocamente assunte dalle parti abbiano trovato un definitivo assetto nel contratto di vendita del 31.7.2019, con effetti sostitutivi/novativi rispetto al contratto preliminare del 15.2.2018, oppure se il contratto di compravendita abbia riguardato unicamente il trasferimento del terreno, comprensivo delle fondazioni ivi insistenti Contr realizzate da , ferme restando le ulteriori obbligazioni assunte da quest'ultima nel contratto del 15.2.2018, aventi ad oggetto l'esecuzione di varie opere rimaste inadempiute al momento del rogito notarile (e anche successivamente).
Occorre premettere che, in tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, il consolidato orientamento della giurisprudenza afferma che con la stipula del contratto definitivo si verifica l'assorbimento del preliminare: essendo entrambi gli atti espressioni della volontà contrattuale, l'atto successivo, espresso nella forma dell'atto pubblico, diviene l'unica fonte di diritti e obbligazioni, in quanto è diverso sia lo scopo dei due atti che la volontà dei contraenti negli stessi consacrata. Pertanto, mentre nel contratto preliminare le parti si impegnano ad una futura prestazione, con il contratto definitivo le parti possono addivenire al trasferimento del bene anche a patti e condizioni differenti. Ciò comporta la prevalenza del secondo atto sul primo, i cui accordi e pattuizioni vengono superati, salvo che all'interno dell'atto definitivo le parti non abbiano espressamente previsto la sopravvivenza di una o più clausole.
Facendo pedissequa applicazione del suddetto principio parrebbe automatico giungere alla conclusione che il contratto preliminare del 15.2.2018 abbia esaurito la sua funzione con la stipula del contratto definitivo di compravendita del 31.7.2019, con conseguente superamento Contr di tutte le ulteriori obbligazioni assunte da nel contratto preliminare.
7 Senonché il principio sopra espresso presuppone la natura unitaria del contratto preliminare e, correlativamente, anche del contratto definitivo, diversamente dovendosi argomentare nel caso in cui uno dei due contratti abbia natura mista.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che il contratto preliminare stipulato il 15.2.2018 dagli Contr attori e da (l'ing. ha sottoscritto l'atto non in proprio, ma solo quale legale CP_2
Contr rappresentante di ) ha natura mista di promessa di vendita e di appalto, e lo si evince chiaramente dal significato univoco delle clausole ivi contenute, reso palese dal tenore Contr letterale, in virtù delle quali si era obbligata: 1) a trasferire agli attori il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Capannori nel foglio 41, mappale 1160, pagando gli oneri di urbanizzazione (primari, secondari e costo costruzione), 2) ad eseguire le “opere di fondazione (con le varie predisposizioni degli scarichi), le gettate in cls relative ai marciapiedi perimetrali, la realizzazione del muro di recinzione lungo i lati sud ed ovest del mappale 1160”, opere “meglio descritte e specificate nell'elenco descrittivo e nel computo metrico con relativo elenco quotato delle opere da eseguire [di cui agli] allegati […] sub lettera “C””, nonché a farsi carico di “tutte le spese relative allo spostamento ai margini del terreno […] della linea elettrica che attualmente attraversa lo stesso in direzione est-ovest”; il tutto per il prezzo complessivo di € 148.350,00 (v. doc. 1 fascicolo attoreo).
Viceversa, l'atto definitivo di compravendita del 31.7.2019 non costituisce un contratto misto di vendita e di appalto, in quanto la volontà delle parti desumibile dal suo contenuto è quella di mantenere separati i due contratti, con conseguente esclusione dell'assorbimento del preliminare in ordine ai lavori oggetto di appalto. Siffatta interpretazione è desumibile dalle clausole contenute nel contratto di compravendita, in quanto univoche nel rappresentare la volontà delle parti di procedere al solo trasferimento del terreno su cui insistevano a quel momento le (sole) fondazioni, essendo significativi sul punto: l'articolo 1, nel quale si indica come oggetto del contratto il trasferimento del “fabbricato per civile abitazione in corso di costruzione, a oggi realizzato per le fondazioni e lo stacco del cordolo perimetrale”; l'articolo
4, nel quale il prezzo della vendita è indicato nell'importo di € 148.350,00 (oltre IVA), identico a quello previsto nel contratto misto di promessa di vendita e di appalto;
l'articolo 5, nel quale il (solo) possesso dell'immobile viene trasferito e accettato senza eccezioni di diritto e di fatto;
l'articolo 9, nel quale il venditore presta la garanzia per l'evizione. In altre parole, il contratto definitivo di vendita è incentrato unicamente sul trasferimento del bene e non vi è Contr alcun riferimento ai lavori oggetto di appalto, a quel momento eseguiti solo in parte da , riferimento che invece avrebbe dovuto essere presente nel contratto de quo ove vi fosse stata un'effettiva volontà abdicativa agli stessi da parte degli acquirenti (odierni attori), posto che il prezzo della vendita è lo stesso di quello pattuito nel preliminare in relazione all'obbligazione
8 – avente un valore certamente superiore – di cessione del bene e di esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
Del resto, la volontà delle parti di mantenere separati i due contratti (rectius quello di vendita e quello di appalto) è ulteriormente avvalorata dal comportamento tenuto dalle stesse successivamente alla stipula del contratto di compravendita, in quanto dall'espletata istruttoria
è emerso incontrovertibilmente che lo spostamento della linea elettrica è avvenuto a distanza di tre anni dalla stipula del contratto di compravendita, ed è lo stesso ing. a scusarsi CP_2
del suddetto ritardo con gli attori, ciò implicando che le ulteriori obbligazioni previste nel preliminare e rimaste parzialmente inadempiute alla data di stipula del contratto di compravendita non erano superate, né assorbite in quest'ultimo (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo
– non specificatamente contestato – e testimonianze , Testimone_1 Testimone_2
e , della cui attendibilità sul punto non sussistono in atti Tes_3 Testimone_4 motivi di dubitare).
Per completezza, va osservato che non costituisce valido elemento argomentativo a contrariis, rispetto alla su esposta esegesi dei contratti stipulati dalle parti, il fatto che l'ing. abbia depositato un progetto di variante sostanziale con attestazione del 17.6.2020, CP_2 rappresentando semmai un elemento presuntivo rafforzativo della tesi circa la volontà delle parti di tenere separati il contratto di vendita da quello di appalto. Se, infatti, il contratto di compravendita avesse realmente superato tutte le pattuizioni contenute nel preliminare, non vi sarebbe stata alcuna ragione per la quale l'ing. a distanza di un anno dalla stipula CP_2 del contratto de quo, ritenesse di dover presentare il progetto in questione.
Pertanto, deve ritenersi che le parti con riferimento al rogito notarile del 31.7.2019 abbiano inteso mantenere separato il contratto di vendita dell'immobile da quello di appalto, con la conseguenza che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne discende che, riguardo ai lamentati vizi di esecuzione delle fondazioni opera la garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., mentre in ordine alle opere non eseguite Contr da ma previste nel contratto del 15.2.2018 – riguardanti le platee e i marciapiedi perimetrali, nonché il muro di recinzione lungo i lati sud e ovest del terreno – si applica la disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale.
9 § 1.2
Operata la necessaria esegesi dei contratti stipulati dalle parti, prodromica all'esame nel merito della vicenda, occorre premettere che la causa è stata istruita con prova orale e documentale ed è stata, altresì, disposta una consulenza d'ufficio volta ad accertare l'effettiva Contr sussistenza dei lamentati vizi e a stimare i costi dei lavori non eseguiti da di cui al contratto del 15.2.2018, essendo fatto pacifico che quest'ultima non ha realizzato le platee e i marciapiedi perimetrali, né il muro di recinzione lungo i lati sud e ovest del terreno (la Contr contestazione di vertendo sulla sussistenza dell'obbligo di eseguirli e non sul fatto in sé della loro non realizzazione).
Preliminarmente, attese le conclusioni in via istruttoria degli attori e dei convenuti, va confermata l'inammissibilità delle istanze di prova non accolte da questo giudice con ordinanza interinale del 13.1.2023, le cui motivazioni in questa sede vengono richiamate per relationem. Contr Ciò posto, con riferimento ai vizi delle opere eseguite da va disattesa, poiché infondata,
l'eccezione preliminare di inoperatività della garanzia di cui all'art. 1667 c.c. sollevata dai convenuti, atteso che i vizi lamentati dagli attori – ove sussistenti – non possono ritenersi conosciuti, né riconoscibili, afferendo alla statica delle fondazioni dell'erigendo fabbricato, cioè ad elementi strutturali che necessitano di accertamenti specifici da parte di tecnici e, quindi, rientranti nei vizi occulti. E' inoltre del tutto irrilevante che gli attori nell'atto vendita abbiano dichiarato di assumere il possesso dell'immobile senza sollevare eccezioni di diritto e di fatto (art. 5 del contratto di compravendita), trattandosi di accettazione del bene solo ai fini del possesso, senza che ciò possa mai comportare una rinuncia preventiva dell'acquirente alle garanzie di legge in ordine ai vizi e all'evizione della cosa venduta.
Tanto premesso, si osserva che l'espletata istruttoria non consente di ritenere provati i vizi lamentati dagli attori.
Sul punto il C.T.U., ing. all'esito di approfondite ed accurate indagini, ha Persona_2 concluso affermando che: 1) le opere di fondazione sono verificate e i minimi di armatura sono rispettati;
2) riguardo ai prelievi di calcestruzzo durante la realizzazione delle opere di fondazione, «Le NTC di cui al DM 17.01.2018, al punto 11.2.5.1. – CALCESTRUZZO -
CONTROLLO DI TIPO A - prescrivono quanto segue: “Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle
10 limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.” Dal progetto depositato e dall'opera effettivamente realizzata, si ricava facilmente che il quantitativo di getto di miscela omogenea è decisamente inferiore a 100 m3. Il punto
11.2.5.1. – CONTROLLO DI TIPO A delle NTC 2018 consente, in questo caso, che si possa derogare dall'obbligo del prelievo giornaliero. Rimane pur sempre l'obbligo di almeno 3 prelievi che possono essere effettuati, però, in qualsiasi fase di getto. Visto che la realizzazione delle fondazioni a trave rovescia non esauriva i getti di calcestruzzo dell'opera
(mancava, ovviamente ancora la realizzazione degli orizzontamenti, dei cordoli sulle murature, delle scale ecc.), i prelievi potevano essere fatti anche successivamente al getto delle fondazioni senza che questo creasse alcun problema formale e/o sostanziale all'opera»;
3) il contratto del 15.2.2018 non prevedeva che le opere di fondazione, una volta eseguite, dovessero essere poste a collaudo, né è ravvisabile alcuna necessità di collaudo in quella fase, in quanto l'opera sarebbe stata collaudata alla fine dei lavori;
4) la progettazione antisismica delle opere strutturali è stata eseguita dall'ing. in quanto per dimensionare CP_2 correttamente le opere di fondazione si deve necessariamente progettare tutto quanto gravi sulle stesse.
Le conclusioni del consulente contenute nella relazione peritale sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene il giudice non doversene discostare.
Non ostano a tale approdo i rilievi critici sollevati dalla difesa degli attori, sostanzialmente riproducenti le osservazioni del proprio consulente di parte analiticamente riscontrate dal
C.T.U. con condivisibili argomenti in replica, che qui si richiamano integralmente.
Occorre unicamente soggiungersi che il C.T.U. – contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, secondo cui il consulente erra nell'affermare che si applica, nel caso di specie, la norma di cui al punto 11.2.5.1 del D.M. 17.1.2018 e che egli non avrebbe, comunque, fornito motivazione di ciò – ha compiutamente argomentato l'applicazione della norma in esame, evidenziando che: «Dal progetto depositato e dall'opera effettivamente realizzata, si ricava facilmente che il quantitativo di getto di miscela omogenea è decisamente inferiore a 100
m3», mentre risultano indimostrate le allegazioni attoree che la miscela in questione avesse caratteristiche diverse da quelle accertate dal C.T.U.
La domanda risarcitoria inerente ai lamentati vizi va, dunque, rigettata. Contr Quanto invece ai lavori non eseguiti da , ribadito sull'an della pretesa il diritto degli attori di ottenerne l'esecuzione in forza del contratto del 15.2.2018, il C.T.U. ha accertato che non sono state realizzate le seguenti opere: 1) le predisposizioni degli scarichi;
2) le gettate in
11 calcestruzzo relative ai marciapiedi perimetrali;
3) il muro di recinzione lungo i lati sud ed ovest del mappale 1160. Il consulente ha inoltre stimato in complessi € 9.860,00 (oltre IVA) il costo di tali lavori, ritenendo non congruo l'importo di € 13.600,00 (oltre IVA) indicato dagli attori, motivandone le ragioni con argomentazioni tecniche coerenti con le indagini demandate, esaurienti e immuni da censure, per cui ritiene questo giudice non doversene discostare. Contr Poiché i lavori in questione non sono stati effettuati da , seppur contrattualmente obbligata, la stessa è tenuta a risarcire agli attori le spese sostenute e sostenende per l'effettuazione di tali opere, le quali vanno quantificate nell'importo stimato dal C.T.U. in €
9.860,00 oltre IVA di legge pari al 10% (trattandosi di opere edilizie rientranti nei lavori di manutenzione su fabbricato a destinazione abitativa), così per complessivi € 10.846,00.
Riguardo poi alle spese per i lavori di spostamento del palo della linea elettrica si osserva che,
a prescindere da chi li abbia concretamente eseguiti (dall'istruttoria orale emerge che furono eseguiti nel 2022 da incaricati di , nessuna somma può essere rimborsata agli attori in CP_7 assenza di prova sull'effettivo sostenimento di dette spese, tale non essendo la generica dichiarazione del teste circa il pagamento dell'opera da parte degli attori, Testimone_1 in quanto è priva di indicazione della somma che sarebbe stata versata, nonché della data dell'asserito pagamento e del soggetto a favore del quale sarebbe stato effettuato. Del resto, era onere degli attori depositare in giudizio la prova documentale del pagamento dell'importo di € 10.000,00 di cui chiedono il rimborso/risarcimento (v. atto di citazione), non potendo certamente supplirsi alla carenza probatoria della parte attraverso un'estensione dell'indagine peritale da demandare al C.T.U., come infondatamente richiesto dagli attori.
Va invece accolta, nei limiti di cui infra, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in relazione al ritardo nei tempi di realizzazione dell'immobile causato dall'inadempimento di Contr
alle proprie obbligazioni contrattuali.
Sul punto dall'istruttoria orale è emerso che il posizionamento del palo della linea elettrica, avvenuto soltanto nell'anno 2022, ha rallentato la realizzazione del tetto dell'erigendo fabbricato degli attori, in quanto attraversava in diagonale la zona interessata (cfr. testimonianze , e ). Tale danno, in Testimone_4 Testimone_1 Tes_3 assenza di specifica prova sull'effettiva durata del rallentamento dei lavori di completamento della costruzione, deve essere liquidato in via puramente equitativa nella somma di €
5.000,00, tenuto conto della considerevole distanza temporale rispetto alla data di stipula del contratto di compravendita (31.7.2019).
Conseguentemente, il danno patrimoniale subito dagli attori ammonta a complessivi € Contr 15.846,00, il cui pagamento va posto, a titolo di risarcimento, unicamente a carico di ,
12 essendo risultata infondata – per le considerazioni sopra esposte – la domanda di responsabilità professionale proposta dagli attori nei confronti dell'ing. CP_2
Per il mancato godimento ex tunc della somma sopra liquidata spettano agli attori la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi annui al tasso legale dalla domanda alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31 dicembre di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo
(Cass. n. 1712/1995).
§ 2. - La domanda riconvenzionale svolta dall'ing. CP_2
L'ing. ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, chiedendo il CP_2 pagamento della somma di € 25.024,45 a titolo di compensi professionali per la progettazione delle opere oggetto di causa, meglio specificati nella fattura pro forma datata 29.3.2021 (v. doc. 5 fascicolo dei convenuti).
Esaminando nel dettaglio la suddetta fattura pro forma si evince che il convenuto chiede il compenso relativamente alle seguenti prestazioni professionali: 1) fondazioni in cemento armato per € 3.887,35, al netto delle spese delle fondazioni ed € 971,84 per spese e oneri accessori inferiori al 25%; 2) variante in corso d'opera per € 11.874,82, al netto delle spese della struttura fuori terra ed € 2.968,71 per spese e oneri accessori non superiori al 25%.
La fattura pro forma evidenzia, inoltre, il calcolo della ritenuta d'acconto pari al 20%, per un importo di € 4.682,72, frutto evidentemente di un lapsus calami, atteso che gli attori, in quanto persone fisiche, non sono sostituti d'imposta, essendolo invece la società venditrice/appaltatrice.
Il convenuto assume che l'incarico gli sarebbe stato conferito dagli attori con il contratto preliminare del 15.2.2018, il quale, sebbene non produca effetti nei suoi riguardi perché da lui non sottoscritto, costituirebbe comunque fonte del credito professionale da lui rivendicato, poiché con tale atto i promittenti acquirenti si erano impegnati a farsi carico dei compensi dell'ing. CP_2
Risulta evidente l'illogicità dell'argomentazione giuridica posta a fondamento del richiesto compenso professionale, atteso che l'incarico di eseguire una prestazione dietro pagamento del corrispettivo deve trovare la sua fonte contrattuale nello scambio del consenso tra le parti, la cui ricorrenza è certamente da escludersi laddove, come nel caso di specie, un contratto in forma scritta sia privo della sottoscrizione di una delle parti, tra l'altro proprio quella che ha negato in giudizio l'efficacia dello stesso nei suoi confronti, così escludendone la ratifica.
Ciò posto, le obbligazioni assunte nel contratto del 15.2.2018 producono effetti unicamente Contr inter partes, vale a dire tra gli attori e che l'hanno sottoscritto, non potendone
13 eventualmente beneficiare un soggetto terzo, qual è l'ing. ai fini della CP_2
rivendicazione del proprio compenso professionale nei confronti di una delle parti. Ne discende che, in assenza di prova scritta del contratto di conferimento di incarico e a fronte di specifica contestazione sollevata sul punto dagli attori, che assumono trattarsi di prestazioni Contr gravanti su , spettava all'ing. dare puntuale dimostrazione del ricevimento CP_2 dell'incarico in forma orale da parte degli attori;
prova che tuttavia non è stata fornita, essendo in proposito del tutto inconferenti i capitoli di prova formulati dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. ed essendo, parimenti, irrilevante che l'attività in questione sia stata effettivamente svolta dal professionista, non costituendo un indice Contr presuntivo del conferimento dell'incarico da parte degli attori, piuttosto che da parte di , di cui l'ing. è legale rappresentante. CP_2
La domanda riconvenzionale va dunque rigettata.
§ 3. - La domanda di garanzia proposta nei confronti di
[...]
Contr
la stipula da parte di e , in data 24.9.2019 e con effetto retroattivo, del CP_8 CP_3 contratto di assicurazione n. 522A9525 a tutela della responsabilità civile, la compagnia assicuratrice ha sollevato eccezione di inoperatività della garanzia in relazione ai lavori Contr appaltati e non compiuti da , richiamando in proposito il punto 2 del paragrafo
“Esclusioni per la responsabilità Civile Professionale” delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui la compagnia assicuratrice non è tenuta al pagamento di qualsiasi richiesta risarcitoria “fondata su, riconducibile o conseguente a […] ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento dell'Attività assicurata”.
Ha altresì invocato l'inoperatività della garanzia con riferimento a quanto previsto al punto 21 del paragrafo “Esclusioni per la responsabilità Civile Professionale” delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui “La copertura assicurativa non opera se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato di cui l' stesso sia socio a responsabilità illimitata, Parte_3 azionista di maggioranza, amministratore o dipendente”.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Riguardo alla clausola contenuta nel punto 2 del paragrafo “Esclusioni per la responsabilità
Civile Professionale” delle condizioni generali di assicurazione, si osserva che la stessa esclude l'operatività della garanzia nel caso in cui il risarcimento riguardi l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione o il mancato completamento dell'opera, purché tali eventi non derivino da un comportamento colposo dell'assicurato, indubbiamente rinvenibile nel caso di Contr specie, avendo negligentemente omesso di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
Quanto poi alla clausola contenuta nel punto 21 del paragrafo “Esclusioni per la responsabilità Civile Professionale” delle condizioni generali di assicurazione, si osserva che
14 la stessa non sembra potersi applicare all'ipotesi in esame, in quanto il soggetto “Assicurato” Contr è , quindi è la stessa impresa e non il singolo professionista, mentre l'estensione dell'assicurazione all'ing. è frutto della previsione contrattuale di cui alla “Clausola CP_2 di Deroga”, la quale prevede “che le garanzie previste dalla presente polizza comprendono anche l'attività svolta dai singoli professionisti soci della società Assicurata, svolta in forma individuale con propria partita iva” (v. pag. 10 del contratto di assicurazione, doc. 4 fascicolo dei convenuti).
Tale clausola di deroga costituisce senza dubbio la riprova della non ricorrenza dei presupposti di cui alla clausola contenuta nel punto 21 del paragrafo “Esclusioni per la responsabilità Civile Professionale”.
Merita, invece, accoglimento l'eccezione di limitazione della garanzia con riferimento alla franchigia contrattuale di € 2.500,00, circostanza documentale non contestata dall'assicurata Contr
.
Ne discende, pertanto, che la compagnia assicuratrice è tenuta a manlevare la propria assicurata delle somme che questa è tenuta a corrispondere agli attori in forza della presente decisione, naturalmente con decurtazione della franchigia contrattuale.
§ 4. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui, stante il parziale accoglimento della domanda attorea e la sua formulazione, peraltro, anche in termini di Contr liquidazione della diversa somma ritenuta di giustizia, vanno poste a carico di per 1/2 e compensate per il resto. Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto ing. sussistendo soccombenza reciproca, stante il rigetto della CP_2 domanda attorea nei suoi riguardi e il rigetto della domanda riconvenzionale nei confronti degli attori. Al riguardo, in aderenza ai principi ordinamentali in materia, deve valorizzarsi anche il fatto che gli attori avevano accettato la proposta conciliativa di questo giudice formulata all'udienza del 12.12.2024, sostanzialmente confermata in sede decisionale in ordine alle domande reciprocamente avanzate tra dette parti, mentre l'ing. non ha CP_2
accettata.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022 e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale media, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), tenuto conto dell'opera prestata e della media complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Sempre per il principio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica vanno Contr definitivamente poste a carico di per 3/4 e degli attori per 1/4.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore degli attori, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di €
15.846,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Controparte_2
nei confronti degli attori;
[...]
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rimborsare agli attori 1/2 delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 3.147,50, di cui € 2.500,00 per compenso di avvocato, € 375,00 per rimborso spese generali ed € 272,50 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto Controparte_2
;
[...]
5) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di
[...]
per la quota di 3/4 e degli attori per la quota di 1/4, con rimborso in favore Controparte_1 di quest'ultimi di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
6) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rifondere a le somme che questa è tenuta a corrispondere agli attori Controparte_1
in forza della presente decisione, con decurtazione della franchigia specificata in motivazione.
Lucca, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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