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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 3195 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MATANO MARCO Parte_1
IPPOLITO, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: riconoscimento del punteggio integrale per il servizio militare nelle graduatorie ATA
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: - di essere inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale
ATA per la provincia di , profilo Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico CP_1
(CS), Assistente Tecnico (AT); di aver presentato in data 20.4.2021 la domanda di conferma della permanenza in graduatoria per il triennio 2021-2024 nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2021/2024, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto non in costanza di nomina presso il raggruppamento aviazione leggera dell'esercito Antares;
che l' di Aversa, che ha gestito la procedura di valutazione della Controparte_2
domanda e attribuzione del punteggio sulla base dei titoli allegati, inseriva il ricorrente nelle graduatorie di istituto attribuendogli il punteggio di 15,40 per il profilo di Collaboratore Scolastico;
che tale punteggio valutava il servizio di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti.
Per tali ragioni egli ha adito Questo Tribunale e ha concluso come di seguito:
“- accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03/03/2021, nonché della
Circolare n. 9256 del 18.03.2021, delle graduatorie del personale ATA ove il ricorrente risulti effettivamente inserito e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, alla valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, vigenti nel triennio 2021/2024, del periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina nella misura di 6 punti per ogni anno di servizio militare e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per complessivi punti 20,80 nel profilo di Collaboratore Scolastico e per l'effetto
- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio riconosciutogli nella graduatoria riferita al triennio in corso (2021/2024);
- ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”.
Si è costituita parte resistente eccependo il difetto di giurisdizione in via preliminare e nel merito chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la decisione e, disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, è decisa con la presente sentenza, lette le note scritte depositate dal solo ricorrente, nonostante la regolare comunicazione ad entrambe le parti da parte della cancelleria della trattazione scritta della causa all'udienza fissata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata da parte resistente.
Ed invero, a fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano nel caso di specie gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4 d.lgs. 165/01. La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per
l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per
l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (TAR Trieste n. 141/2013; TAR Lazio n
07004/2021; Cons. St., sez. VI, n. 4847/2017; TAR Bologna, n. 20/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n.
17123 del 2019).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie Ata ha ribadito che per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio.
Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo (atto di macro-organizzazione), e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass.,
SS.UU. n. 8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e 8775/2021, Cass., Sez. Un., n. 10742/2021;
Cass., Sez. Un., n. 13873/2021; Cass., Sez. Un., n. 21198/2017; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez.
VI, n. 953/2016). Nel caso in esame, ricorre tale ultima ipotesi in quanto il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato. Di conseguenza,
l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/17, art. 2 co. 6 D.M. 235/14) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di ulteriore punteggio per il servizio militare di leva prestato, non in costanza di nomina, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuitogli nelle graduatorie per il personale ATA per i profilo per cui è stato inserito.
Il ricorrente lamenta la non corretta valutazione del servizio militare svolto nel periodo non di nomina, eccependo che il decreto ministeriale di inserimento e aggiornamento delle graduatorie, in particolare il D.M. n. 50/2021, consente la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato 'in costanza di nomina', attribuendo un punteggio di 0,6 punti anziché 6.
Secondo il ricorrente il suddetto decreto ministeriale sarebbe illegittimo ed andrebbe disapplicato perché in contrasto con la normativa primaria e segnatamente con l'articolo 485 co. 7 del D.lgs n.
297/1994, con l'articolo 52 della Costituzione e con l'articolo 20 della l. 958/1986.
Tanto premesso, occorre richiamare brevemente la normativa applicabile al caso di specie nonché gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto.
L'art. 52 Cost., in relazione alla leva obbligatoria, dispone che “il servizio militare (…) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (…).
Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma
1, che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; prevedendo al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma2, disciplinanti le graduatorie ad esaurimento, disponeva che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Allo stesso modo l'O.M. n. 60/2020 all'art 15 prevede che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Il contrasto tra le disposizioni appena richiamate, in relazione alla valutabilità o meno, ed a quali fini, del servizio di leva prestato non in costanza di nomina è stato ricomposto e risolto tanto dalla giurisprudenza di legittimità tanto dal Consiglio di Stato, in particolare, da ultimo, da due recentissime pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 e Cass. sentenza
23091 dell'11.8.2025).
La Corte di Cassazione, infatti, già con la sentenza n. 5679/2020, ha chiarito che “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma
1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Seguendo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., pertanto, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
Ha poi ribadito che “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art.
2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. ordinanza n. 33151/2021). In conseguenza di ciò, nelle pronunce richiamate, la Corte ha disapplicato, in quanto illegittima la disciplina di rango regolamentare che, in contrasto con la normativa di rango primario, consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.
Su tale scia si pone anche la giurisprudenza amministrativa, la quale con specifico riferimento alle graduatorie Ata ha ritenuto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per
i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”, (Cons. St.
n.1720/2022; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ.,
Sez. Lav ordin n. 5679/2020).
Nel DM 50/2021, applicabile al caso concreto, è stato valorizzato il servizio di leva, nonché il servizio civile sostitutivo, al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Il DM 50/2021 assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (v. TAR Lazio n. 6369/2021).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali, come detto, il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs.
66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni.
Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma.
Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento.
Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere
l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato. Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Tanto premesso, si ritiene, conformemente a quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione sul punto, che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all'art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. ed in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta ad evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
La Corte di Cassazione 11.8.2025 n. 23091, infatti, riprendendo le motivazioni già espresse dalla
Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024, ha affermato che "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
Chiarisce la pronuncia anzidetta della Corte di Cassazione che “…la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo- ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con
l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007,
n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (Cass. 23091/2025).
Ne deriva che, alla luce di tali principi, deve ritenersi del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro effettuata dall'amministrazione e il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite, attesa l'esistenza di giurisprudenza di segno contrario al tempo della proposizione del ricorso, e delle recentissime pronunce della Corte di Cassazione cui si è fatto riferimento (2024-
2025), sono compensate tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 08/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo