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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 22450/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Viotto Federica, in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Mancuso Daniela, in virtù di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 12.11.2024 e il 13.11.2024):
“1) Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Collegno (TO), via S. di San Michele n. 56 a favore della resistente. La IG.ra rilascerà l'immobile entro e non oltre Controparte_1 il 25.03.2025 libero dai propri effetti personali e del figlio . Saranno lasciati nell'unità Per_1 immobiliare i beni personali del IG. . Le parti si impegnano a redigere verbale di consegna Parte_1 al momento della consegna delle chiavi da parte della IG.ra (al momento, a titolo CP_1 esemplificativo, si indicano già quali beni del IG. salotto composto da divano letto, divano Parte_1 e poltrona, credenza restaurata di colore chiaro, piccola credenza stile rustico restaurata di colore scuro, tavolo in legno arte povera con sedie impagliate, schedari metallici da ufficio).
2) Confermare l'assegno divorzile come da sentenza di divorzio. 3) Disporre che il contributo al mantenimento del figlio venga versato dal padre, come da Per_1 sentenza di divorzio, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal mese di luglio 2024.
4) Spese di lite compensate”
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, adiva Parte_1 questo Tribunale, chiedendo, in parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 4813/2021, disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a favore della controparte e la revoca, o in subordine la riduzione, del contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Con memoria difensiva depositata in data 29.05.2024 si costituiva in giudizio
[...] opponendosi alle richieste formulate dalla controparte. Instava, in via Controparte_1 subordinata, per un aumento del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegno divorzile. Per_1
All'udienza in data 01.07.2024 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite.
Con ordinanza del 26.07.2024, a scioglimento della riserva, il Giudice Relatore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo e, su istanza delle medesime, veniva disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano le conclusioni conformi come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate in conformità all'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità dell'accordo delle parti, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 4813/2021 emessa dal Tribunale di Torino, così provvede:
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, ATTO del seguente CP_2 accordo fra le parti: la IG.ra rilascerà l'immobile entro e non oltre il Controparte_1
25.03.2025 libero dai propri effetti personali e del figlio . Saranno lasciati nell'unità Per_1 immobiliare i beni personali del IG. . Le parti si impegnano a redigere verbale di consegna Parte_1 al momento della consegna delle chiavi da parte della IG.ra (al momento, a titolo CP_1 esemplificativo, si indicano già quali beni del IG. salotto composto da divano letto, divano Parte_1 e poltrona, credenza restaurata di colore chiaro, piccola credenza stile rustico restaurata di colore scuro, tavolo in legno arte povera con sedie impagliate, schedari metallici da ufficio);
CONFERMA l'assegno divorzile come da sentenza di divorzio;
DISPONE che il contributo al mantenimento del figlio sia versato dal padre come da sentenza Per_1 di divorzio per un periodo di 12 mesi decorrenti dal mese di luglio 2024; CONFERMA nel resto la sentenza di divorzio n. 4813/2021;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 22450/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Viotto Federica, in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Mancuso Daniela, in virtù di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 12.11.2024 e il 13.11.2024):
“1) Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Collegno (TO), via S. di San Michele n. 56 a favore della resistente. La IG.ra rilascerà l'immobile entro e non oltre Controparte_1 il 25.03.2025 libero dai propri effetti personali e del figlio . Saranno lasciati nell'unità Per_1 immobiliare i beni personali del IG. . Le parti si impegnano a redigere verbale di consegna Parte_1 al momento della consegna delle chiavi da parte della IG.ra (al momento, a titolo CP_1 esemplificativo, si indicano già quali beni del IG. salotto composto da divano letto, divano Parte_1 e poltrona, credenza restaurata di colore chiaro, piccola credenza stile rustico restaurata di colore scuro, tavolo in legno arte povera con sedie impagliate, schedari metallici da ufficio).
2) Confermare l'assegno divorzile come da sentenza di divorzio. 3) Disporre che il contributo al mantenimento del figlio venga versato dal padre, come da Per_1 sentenza di divorzio, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal mese di luglio 2024.
4) Spese di lite compensate”
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, adiva Parte_1 questo Tribunale, chiedendo, in parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 4813/2021, disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a favore della controparte e la revoca, o in subordine la riduzione, del contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Con memoria difensiva depositata in data 29.05.2024 si costituiva in giudizio
[...] opponendosi alle richieste formulate dalla controparte. Instava, in via Controparte_1 subordinata, per un aumento del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegno divorzile. Per_1
All'udienza in data 01.07.2024 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite.
Con ordinanza del 26.07.2024, a scioglimento della riserva, il Giudice Relatore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo e, su istanza delle medesime, veniva disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano le conclusioni conformi come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate in conformità all'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità dell'accordo delle parti, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 4813/2021 emessa dal Tribunale di Torino, così provvede:
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, ATTO del seguente CP_2 accordo fra le parti: la IG.ra rilascerà l'immobile entro e non oltre il Controparte_1
25.03.2025 libero dai propri effetti personali e del figlio . Saranno lasciati nell'unità Per_1 immobiliare i beni personali del IG. . Le parti si impegnano a redigere verbale di consegna Parte_1 al momento della consegna delle chiavi da parte della IG.ra (al momento, a titolo CP_1 esemplificativo, si indicano già quali beni del IG. salotto composto da divano letto, divano Parte_1 e poltrona, credenza restaurata di colore chiaro, piccola credenza stile rustico restaurata di colore scuro, tavolo in legno arte povera con sedie impagliate, schedari metallici da ufficio);
CONFERMA l'assegno divorzile come da sentenza di divorzio;
DISPONE che il contributo al mantenimento del figlio sia versato dal padre come da sentenza Per_1 di divorzio per un periodo di 12 mesi decorrenti dal mese di luglio 2024; CONFERMA nel resto la sentenza di divorzio n. 4813/2021;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento