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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1712/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22133 TA.RI. 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 22133 del 16.06.2025 - protocollo n. 143390 del 17.06.2025, notificato il 10.07.2025, con cui il Comune di Siracusa ha chiesto il pagamento della Tari del 2024.
Si è costituito il Comune di Siracusa.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con (inutilmente) prolisso ricorso, basato su unico motivo, la ricorrente contesta l'avviso, innanzitutto, perché
“il primo e grossolano errore dell'ufficio è stato quello di assoggettare a tassazione i capannoni e le aree scoperte, esclusi per legge, senza considerare i pagamenti fatti per i locali soggetti a tassazione”.
In sostanza, la ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento della Tari per i capannoni e le aree scoperte, perché vi produce rifiuti speciali.
Solo che, come unica prova, produce l'offerta di una Società per lo smaltimento dei rifiuti, non accompagnata da nessuna fattura relativa all'espletamento del servizio, cosicché tale documento è palesemente insufficiente a supportare la pretesa all'invocata esenzione.
Senza contare che anche il fatto che in quelle aree produce rifiuti speciali rimane una circostanza non provata, e che comunque la ricorrente aveva il preciso onere di inviare al Comune, a tempo debito, la relativa comunicazione, e il fatto che negli anni dal 2017 al 2021 abbia effettuato dei pagamenti rimane irrilevante.
Oltretutto, i pagamenti parziali fatti sono stati considerati dal Comune.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.381,60, oltre accessori, in favore del Comune.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1712/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22133 TA.RI. 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 22133 del 16.06.2025 - protocollo n. 143390 del 17.06.2025, notificato il 10.07.2025, con cui il Comune di Siracusa ha chiesto il pagamento della Tari del 2024.
Si è costituito il Comune di Siracusa.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con (inutilmente) prolisso ricorso, basato su unico motivo, la ricorrente contesta l'avviso, innanzitutto, perché
“il primo e grossolano errore dell'ufficio è stato quello di assoggettare a tassazione i capannoni e le aree scoperte, esclusi per legge, senza considerare i pagamenti fatti per i locali soggetti a tassazione”.
In sostanza, la ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento della Tari per i capannoni e le aree scoperte, perché vi produce rifiuti speciali.
Solo che, come unica prova, produce l'offerta di una Società per lo smaltimento dei rifiuti, non accompagnata da nessuna fattura relativa all'espletamento del servizio, cosicché tale documento è palesemente insufficiente a supportare la pretesa all'invocata esenzione.
Senza contare che anche il fatto che in quelle aree produce rifiuti speciali rimane una circostanza non provata, e che comunque la ricorrente aveva il preciso onere di inviare al Comune, a tempo debito, la relativa comunicazione, e il fatto che negli anni dal 2017 al 2021 abbia effettuato dei pagamenti rimane irrilevante.
Oltretutto, i pagamenti parziali fatti sono stati considerati dal Comune.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.381,60, oltre accessori, in favore del Comune.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni