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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2445/2021 tra
Parte_1
[...]
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 10:15 innanzi al giudice MA DI, sono comparsi:
Per e l'avv. SFORZI SIMONETTA, la quale discute la Parte_1 Parte_1 causa riportandosi alla memoria conclusiva e insistendo per l'accoglimento delle domande già rassegnate;
Per l'avv. BRAGAGNI ALFREDO, il quale discute la causa Controparte_1 riportandosi alla memoria conclusiva e insistendo per l'accoglimento delle domande già rassegnate;
Il Giudice dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 12:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice MA DI
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2445/2021, avente a oggetto “appalto”, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Grosseto, Corso G. Carducci n. 85, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Simonetta Sforzi, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORI - OPPONENTI
contro
:
(P.IVA ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv.
AL GN, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.11.2025.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la società , premettendo d'essersi vista Controparte_1 appaltare nel 2019 da i lavori di abbattimento delle barriere CP_2 architettoniche nell'abitazione sita nel Comune di Grosseto, al corrispettivo di €
27.800,00 + IVA, e lamentando d'aver ricevuto solo acconti e il mancato saldo delle fatture nn. 2, 3 e 5 del 2020, ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere ai sigg.
e , quali eredi del defunto , di pagarle la somma Parte_1 Parte_1 CP_2 di € 22.557,60, oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 553/21 (RG: 1728/2021) emesso dal Tribunale di
Grosseto in data 6.8.2021, proponevano opposizione i destinatari, chiedendone la revoca per insussistenza del credito ivi incorporato.
Segnatamente, gli attori riferivano come le opere preventivate ammontassero ad €
27.835,80 oltre IVA, e che l'appaltatrice le avesse realizzate solo in parte, eseguendo invece alcune lavorazioni non oggetto di accordo scritto prima di abbandonare il cantiere;
aggiungevano che l'impresa avesse già incassato la somma di € 25.000,00 e che il valore delle opere compiute, secondo la stima di un proprio tecnico, ascendesse ad € 27.441,82, senza ignorare gli interventi resisi necessari per emendare i vizi delle opere appaltate e chiudere il cantiere.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione, ed esponendo in particolare d'avere realizzato anche opere extra-contratto su richiesta della committenza e approvazione del direttore dei lavori, eccependo comunque la decadenza avversaria per vizi ex art. 1667 c.c..
All'esito dell'udienza cartolare del 15.3.2022, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e l'espletamento di
CTU, per essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti che seguono. pagina 3 di 7 Risulta per tabulas il conferimento dell'incarico da parte di alla società CP_2
, in data 27.11.2019, avente a oggetto la realizzazione di opere di Controparte_1 abbattimento delle barriere architettoniche nella propria unità immobiliare sita in
Grosseto, fraz. Alberese, Podere Banditella n. 9/11, al corrispettivo di € 27.800,00, oltre
IVA al 4% (all. 1 del ricorso monitorio).
Appare, altresì, incontroverso l'omesso compimento di alcune opere originariamente appaltate e la contestuale realizzazione di lavorazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivate, tanto che, secondo il computo metrico aggiornato dall'appaltatrice, le opere globalmente eseguite nell'immobile del sig. ammonterebbero all'importo di € CP_2
46.690,00 (all. 11 del ricorso monitorio), di cui € 26.000,00 già riscossi (all.ti 3 e 4 della citazione).
Le prove testimoniali assunte in corso di causa hanno poi confermato che l'incremento delle opere originariamente previste nel contratto d'appalto con interventi extra- capitolato seguì le richieste della committenza per agevolare il soggiorno del sig. CP_2
e dietro progetto dei rispettivi tecnici (cfr. dichiarazioni rese alle udienze del 21.3.2023 dai sigg. e , come del resto affiora dallo scambio di mail Controparte_3 CP_4 intercorso fra novembre 2019 e aprile 2020 tra la società e il professionista incaricato dal committente (all.ti 24-30 della comparsa di risposta).
Ad ogni buon conto, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione versata in atti, sarebbe perfino difficile sostenere la completa ignoranza da parte del committente circa la realizzazione di opere extra-contratto, requisito che escluderebbe il diritto dell'appaltatrice a riceverne il compenso, in quanto la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 c.c., per cui può essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo chiaramente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori diversi e/o in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di un incarico ricevuto dal committente e accettato.
È priva di pregio, viceversa, l'eccepita decadenza del committente dalla garanzia per vizi delle opere eseguite ex art. 1667, co. 2 c.c., atteso che dalla stessa prospettazione dell'impresa i lavori sarebbero stati conclusi nel mese di aprile 2020 (in realtà dal doc. 22 di parte attrice risulta addirittura maggio) e le prime obiezioni sui lavori risalgono a inizio pagina 4 di 7 maggio 2020 (all.ti 13 e di parte attrice), quindi nel pieno rispetto del termine dei sessanta giorni dalla scoperta previsto dalla norma.
Appurata, quindi, l'esistenza di un rapporto d'appalto inter partes e la realizzazione ad opera dell'impresa di lavori extra-capitolato su espressa richiesta della committenza, soccorrono le risultanze peritali per la stima delle opere contrattualizzate ab origine
(quantificate secondo i prezzi concordati) e di quelle successivamente commissionate all'appaltatrice (quantificate secondo i prezzi di mercato, in difetto di prova su una specifica intesa raggiunta dai contraenti), meritevoli d'essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un iter espositivo congruamente e ampiamente motivato.
In particolare, a fronte di un attento esame degli atti, della documentazione prodotta e dei sopralluoghi, il CTU ha stimato il valore delle opere riconducibili al contratto in €
18.107,07 e quello delle opere extra in € 18.924,22, per un totale di € 37.031,29 (pag.
25 della perizia).
Viceversa, il consulente non è stato in grado di verificare il contraente compratore delle piastrelle dell'abitazione (valore stimato € 2.157,37), delle porte interne (valore stimato
€ 1.026,47) e del box doccia del bagno (valore stimato € 323,59).
, ad avviso del Tribunale, è ragionevole presumere che dell'acquisto delle CP_5 piastrelle, del box doccia e di alcune porte se ne sia occupata l'odierna convenuta.
Difatti, premesso che gli attori hanno prodotto in data 30.6.2025, dopo il deposito della
CTU, quattro documenti, di cui solo due già contenuti nell'all. 12 della citazione, mentre altri due assolutamente nuovi e pertanto inutilizzabili, giova osservare che la fornitura delle piastrelle e del box doccia fosse rispettivamente già inserita nel I° e III° SAL approvati dal direttore dei lavori, mentre non v'è alcun documento contabile che ne attesti l'acquisto diretto ad opera della committenza.
Stesso discorso potrebbe compiersi riguardo alle porte interne, sennonché, rispetto a tale voce, fu lo stesso legale della società convenuta, con mail del 23.12.2020, ad ammettere che le porte non furono installate perché la committenza avrebbe dovuto procurarsele da sé (all. 14 di parte attrice).
pagina 5 di 7 Incertezza di fatto asseverata dalle dichiarazioni rese all'udienza del 23.6.2023 dal teste il quale ha affermato d'essersi occupato, per commissione di Testimone_1 CP_1
, della sola porta d'ingresso e di quella della stanza del sig.
[...] CP_2
Quindi, atteso che delle tre porte elencate e stimate dal CTU solo una, quella della camera, appare riconducibile all'intervento dell'appaltatrice, si ritiene che le si debba riconoscersi il rispettivo importo di € 488,75.
Alla somma di € 37.031,29 già riconosciuta dal CTU in favore della convenuta, dovrà pertanto aggiungersi quella complessiva di € 2.969,71 (€ 2.157,37 + € 488,75 + €
323,59), per un totale di € 40.001,00 oltre IVA al 4%, e così per € 41.601,04.
Per converso, nessuna decurtazione del corrispettivo potrà applicarsi per come richiesto da parte attrice, in quanto: i rilievi già espressi dal suo consulente hanno trovato pieno riscontro nelle repliche del CTU, anche in relazione alla ventilata mancata dotazione dello sfiato dell'impianto di scarico dei due bagni, che il CTU ha quantificato in ipotesi nella somma di € 1.250,00, avendo lo stesso rilevato come il problema non fosse mai stato sollevato prima delle osservazioni tecniche del CTP e aggiunto che “l'impianto avrebbe potuto sfruttare la condotta dell'impianto esistente” e che “non sono stati sollevati problemi di gorgoglio sia nello scarico del wc che del lavabo”; le ulteriori critiche redatte dal difensore degli attori appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali e comunque sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/2005).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'odierna convenuta ha diritto a vedersi pagare dagli odierni attori, ognuno nei limiti della propria quota ereditaria di ½ ex art. 752 c.c., la somma di € 15.601,04 (€ 41.601,04 - € 26.000,00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese del procedimento monitorio rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle dell'odierno giudizio, anche in ragione del rifiuto di parte attrice alla migliore proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185-bis c.p.c. con ordinanza del
2.7.2025, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al pagina 6 di 7 D.M. 55/2014, tenuto conto del credito riconosciuto (criterio del “decisum”).
Le spese di CTU, visti gli esiti, possono essere poste a carico di parte attrice in misura di
2/3 e della convenuta in misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 553/21 (RG:
1728/2021) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 6.8.2021;
2) condanna e a pagare alla la Parte_1 Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.800,52 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
4) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di parte attrice in misura di 2/3
e della convenuta in misura di 1/3.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
MA DI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2445/2021 tra
Parte_1
[...]
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 10:15 innanzi al giudice MA DI, sono comparsi:
Per e l'avv. SFORZI SIMONETTA, la quale discute la Parte_1 Parte_1 causa riportandosi alla memoria conclusiva e insistendo per l'accoglimento delle domande già rassegnate;
Per l'avv. BRAGAGNI ALFREDO, il quale discute la causa Controparte_1 riportandosi alla memoria conclusiva e insistendo per l'accoglimento delle domande già rassegnate;
Il Giudice dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 12:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice MA DI
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2445/2021, avente a oggetto “appalto”, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Grosseto, Corso G. Carducci n. 85, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Simonetta Sforzi, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORI - OPPONENTI
contro
:
(P.IVA ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv.
AL GN, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso monitorio;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.11.2025.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la società , premettendo d'essersi vista Controparte_1 appaltare nel 2019 da i lavori di abbattimento delle barriere CP_2 architettoniche nell'abitazione sita nel Comune di Grosseto, al corrispettivo di €
27.800,00 + IVA, e lamentando d'aver ricevuto solo acconti e il mancato saldo delle fatture nn. 2, 3 e 5 del 2020, ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere ai sigg.
e , quali eredi del defunto , di pagarle la somma Parte_1 Parte_1 CP_2 di € 22.557,60, oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 553/21 (RG: 1728/2021) emesso dal Tribunale di
Grosseto in data 6.8.2021, proponevano opposizione i destinatari, chiedendone la revoca per insussistenza del credito ivi incorporato.
Segnatamente, gli attori riferivano come le opere preventivate ammontassero ad €
27.835,80 oltre IVA, e che l'appaltatrice le avesse realizzate solo in parte, eseguendo invece alcune lavorazioni non oggetto di accordo scritto prima di abbandonare il cantiere;
aggiungevano che l'impresa avesse già incassato la somma di € 25.000,00 e che il valore delle opere compiute, secondo la stima di un proprio tecnico, ascendesse ad € 27.441,82, senza ignorare gli interventi resisi necessari per emendare i vizi delle opere appaltate e chiudere il cantiere.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione, ed esponendo in particolare d'avere realizzato anche opere extra-contratto su richiesta della committenza e approvazione del direttore dei lavori, eccependo comunque la decadenza avversaria per vizi ex art. 1667 c.c..
All'esito dell'udienza cartolare del 15.3.2022, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e l'espletamento di
CTU, per essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti che seguono. pagina 3 di 7 Risulta per tabulas il conferimento dell'incarico da parte di alla società CP_2
, in data 27.11.2019, avente a oggetto la realizzazione di opere di Controparte_1 abbattimento delle barriere architettoniche nella propria unità immobiliare sita in
Grosseto, fraz. Alberese, Podere Banditella n. 9/11, al corrispettivo di € 27.800,00, oltre
IVA al 4% (all. 1 del ricorso monitorio).
Appare, altresì, incontroverso l'omesso compimento di alcune opere originariamente appaltate e la contestuale realizzazione di lavorazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivate, tanto che, secondo il computo metrico aggiornato dall'appaltatrice, le opere globalmente eseguite nell'immobile del sig. ammonterebbero all'importo di € CP_2
46.690,00 (all. 11 del ricorso monitorio), di cui € 26.000,00 già riscossi (all.ti 3 e 4 della citazione).
Le prove testimoniali assunte in corso di causa hanno poi confermato che l'incremento delle opere originariamente previste nel contratto d'appalto con interventi extra- capitolato seguì le richieste della committenza per agevolare il soggiorno del sig. CP_2
e dietro progetto dei rispettivi tecnici (cfr. dichiarazioni rese alle udienze del 21.3.2023 dai sigg. e , come del resto affiora dallo scambio di mail Controparte_3 CP_4 intercorso fra novembre 2019 e aprile 2020 tra la società e il professionista incaricato dal committente (all.ti 24-30 della comparsa di risposta).
Ad ogni buon conto, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione versata in atti, sarebbe perfino difficile sostenere la completa ignoranza da parte del committente circa la realizzazione di opere extra-contratto, requisito che escluderebbe il diritto dell'appaltatrice a riceverne il compenso, in quanto la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 c.c., per cui può essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo chiaramente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori diversi e/o in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di un incarico ricevuto dal committente e accettato.
È priva di pregio, viceversa, l'eccepita decadenza del committente dalla garanzia per vizi delle opere eseguite ex art. 1667, co. 2 c.c., atteso che dalla stessa prospettazione dell'impresa i lavori sarebbero stati conclusi nel mese di aprile 2020 (in realtà dal doc. 22 di parte attrice risulta addirittura maggio) e le prime obiezioni sui lavori risalgono a inizio pagina 4 di 7 maggio 2020 (all.ti 13 e di parte attrice), quindi nel pieno rispetto del termine dei sessanta giorni dalla scoperta previsto dalla norma.
Appurata, quindi, l'esistenza di un rapporto d'appalto inter partes e la realizzazione ad opera dell'impresa di lavori extra-capitolato su espressa richiesta della committenza, soccorrono le risultanze peritali per la stima delle opere contrattualizzate ab origine
(quantificate secondo i prezzi concordati) e di quelle successivamente commissionate all'appaltatrice (quantificate secondo i prezzi di mercato, in difetto di prova su una specifica intesa raggiunta dai contraenti), meritevoli d'essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un iter espositivo congruamente e ampiamente motivato.
In particolare, a fronte di un attento esame degli atti, della documentazione prodotta e dei sopralluoghi, il CTU ha stimato il valore delle opere riconducibili al contratto in €
18.107,07 e quello delle opere extra in € 18.924,22, per un totale di € 37.031,29 (pag.
25 della perizia).
Viceversa, il consulente non è stato in grado di verificare il contraente compratore delle piastrelle dell'abitazione (valore stimato € 2.157,37), delle porte interne (valore stimato
€ 1.026,47) e del box doccia del bagno (valore stimato € 323,59).
, ad avviso del Tribunale, è ragionevole presumere che dell'acquisto delle CP_5 piastrelle, del box doccia e di alcune porte se ne sia occupata l'odierna convenuta.
Difatti, premesso che gli attori hanno prodotto in data 30.6.2025, dopo il deposito della
CTU, quattro documenti, di cui solo due già contenuti nell'all. 12 della citazione, mentre altri due assolutamente nuovi e pertanto inutilizzabili, giova osservare che la fornitura delle piastrelle e del box doccia fosse rispettivamente già inserita nel I° e III° SAL approvati dal direttore dei lavori, mentre non v'è alcun documento contabile che ne attesti l'acquisto diretto ad opera della committenza.
Stesso discorso potrebbe compiersi riguardo alle porte interne, sennonché, rispetto a tale voce, fu lo stesso legale della società convenuta, con mail del 23.12.2020, ad ammettere che le porte non furono installate perché la committenza avrebbe dovuto procurarsele da sé (all. 14 di parte attrice).
pagina 5 di 7 Incertezza di fatto asseverata dalle dichiarazioni rese all'udienza del 23.6.2023 dal teste il quale ha affermato d'essersi occupato, per commissione di Testimone_1 CP_1
, della sola porta d'ingresso e di quella della stanza del sig.
[...] CP_2
Quindi, atteso che delle tre porte elencate e stimate dal CTU solo una, quella della camera, appare riconducibile all'intervento dell'appaltatrice, si ritiene che le si debba riconoscersi il rispettivo importo di € 488,75.
Alla somma di € 37.031,29 già riconosciuta dal CTU in favore della convenuta, dovrà pertanto aggiungersi quella complessiva di € 2.969,71 (€ 2.157,37 + € 488,75 + €
323,59), per un totale di € 40.001,00 oltre IVA al 4%, e così per € 41.601,04.
Per converso, nessuna decurtazione del corrispettivo potrà applicarsi per come richiesto da parte attrice, in quanto: i rilievi già espressi dal suo consulente hanno trovato pieno riscontro nelle repliche del CTU, anche in relazione alla ventilata mancata dotazione dello sfiato dell'impianto di scarico dei due bagni, che il CTU ha quantificato in ipotesi nella somma di € 1.250,00, avendo lo stesso rilevato come il problema non fosse mai stato sollevato prima delle osservazioni tecniche del CTP e aggiunto che “l'impianto avrebbe potuto sfruttare la condotta dell'impianto esistente” e che “non sono stati sollevati problemi di gorgoglio sia nello scarico del wc che del lavabo”; le ulteriori critiche redatte dal difensore degli attori appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali e comunque sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/2005).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'odierna convenuta ha diritto a vedersi pagare dagli odierni attori, ognuno nei limiti della propria quota ereditaria di ½ ex art. 752 c.c., la somma di € 15.601,04 (€ 41.601,04 - € 26.000,00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese del procedimento monitorio rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle dell'odierno giudizio, anche in ragione del rifiuto di parte attrice alla migliore proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185-bis c.p.c. con ordinanza del
2.7.2025, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al pagina 6 di 7 D.M. 55/2014, tenuto conto del credito riconosciuto (criterio del “decisum”).
Le spese di CTU, visti gli esiti, possono essere poste a carico di parte attrice in misura di
2/3 e della convenuta in misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 553/21 (RG:
1728/2021) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 6.8.2021;
2) condanna e a pagare alla la Parte_1 Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.800,52 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
4) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di parte attrice in misura di 2/3
e della convenuta in misura di 1/3.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
MA DI
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