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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2024, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. 228/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 228/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Francesca
Carmela Verdoliva (C.F.: presso il cui studio, in Scafati (SA) alla via C.F._1
Trieste nr 202, è elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (CF: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Gabriele Cimmino (C.F. ), presso il cui studio, sito in Sorrento (NA) alla C.F._3
Via San Cesareo nr. 5, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 2130/2021, del
16/12/2021, depositata in data 21/12/2021.
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale, in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza e per l'effetto in via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata, dichiarare nulla l'impugnata sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, stante la rituale notifica della cartella esattoriale e della intimazione di pagamento, riformare la sentenza in punto di prescrizione, dichiarando validi ed efficaci i crediti, con ogni conseguenza di legge;
riformare l'impugnata sentenza in ordine al regime delle spese di lite, ingiustamente poste a carico dell'Agente della Riscossione;
rigettare ogni avversa doglianza;
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato.”;
PER EL AN:
“che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' di cui in Parte_3 premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellato già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché CP_1 nel presente giudizio di appello.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 24/06/2021, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Sorrento, l' , impugnando l'estratto di ruolo n. Parte_1
1280/2015 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2015 0016158417
000, dell'importo complessivo di € 1.227,12, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per infrazioni al codice della strada risalenti Controparte_2 all'anno 2013. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Chiedeva, quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo nr. 1280/2015 e della cartella di pagamento n. 071 2015 0016158417 000; nel merito, di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 071 2015
0016158417 000, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 e ss. della Legge 689/91, di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale n. 071 2015 0016158417 000; la propria carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo e la carenza di interesse ad agire;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 29.4.2015 nelle mani dell'opponente) nonché del successivo atto di intimazione di pagamento (avvenuto in data 15.12.2018 a mani di dichiaratasi moglie dell'opponente). Persona_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 Con sentenza n. 2130/2021 del 16.12.2021, depositata in data 21.12.2021, il Giudice di Pace di
Sorrento, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione nonché la legittimazione passiva dell'opposta e la propria competenza, riteneva decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato e dichiarava, pertanto, la nullità della cartella esattoriale n. 071 2015 0016158417 000 , condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente, con CP_3 distrazione in favore dell'avvocato di controparte, dichiaratosi antistatario. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 14.1.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo, e sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di cui lamentava invece la carenza;
(ii) l'errata valutazione del Giudice di prime cure relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva dell' (iii) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in CP_3 merito alla prova dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale attesa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 29/4/2015) e del successivo atto di intimazione di pagamento (avvenuta in data 15/12/2018).
Chiedeva, quindi, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza;
in rito, dichiararsi inammissibile e improcedibile l'opposizione avanzata in primo grado;
nel merito, dichiararsi non prescritto il credito, attesa la regolarità delle notifiche della cartella e del successivo atto interruttivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 1.6.2022, si costituiva in giudizio il quale CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante per il tramite di avvocato del libero foro. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. attesa l'omessa specifica indicazione dei motivi di gravame nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Eccepiva, inoltre, la autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancata prova, nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Insisteva, infine, per la dichiarazione del decorso del termine di prescrizione del credito avanzato dall' CP_3
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con note conclusionali depositate in data 08/02/2024, l'appellato sconfessando quanto CP_1 sostenuto in sede ci comparsa di costituzione e risposta (nella quale, a pagina 10, si legge, scritto in neretto: “La cartella esattoriale mai è stata notificata a parte attrice – odierno appellato – CP_1 che ha puntualmente e prontamente provveduto a contestare ed impugnare tutta la
[...] documentazione versata in atti dall'ente riscossore, contestandone l'originalità e la conformità”), ha invece sostenuto l'inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 3 bis della Legge n. 215 del 17/12/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, su presupposto che “Nel caso di specie dagli atti del giudizio di primo grado si evince come la cartella di pagamento oggetto di impugnativa sia stata regolarmente notificata in data 29/04/2015” (cfr. pag. 2 delle note conclusionali depositate in data 08/02/2024).
4. La causa, istruita documentalmente, in data 11/4/2023 veniva assegnata al giudice scrivente che, all'udienza del 7.12.2023, la tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
⁎⁎⁎⁎⁎ 5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 2130/2021 del Giudice di Pace di Sorrento è CP_3 fondato per le ragioni che seguono.
5.1 In via preliminare, si rappresenta che, la questione rilevata dal relativa alla validità del CP_1 mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore dell'avvocato del libero foro, CP_3
Francesca Carmela Verdoliva, può dirsi superata. Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del Parte_1 libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l.
n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 (in base al quale «l'TE (l
[...]
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Parte_4
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso
TE può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n.
1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della Parte_1 relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale. La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , Parte_1 in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ.
28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente giudizio. Parte_1
A ciò si aggiunga, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2897 del 31 gennaio 2022 è inconferente rispetto al caso in esame in quanto la stessa ravvisa l'obbligo dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio dell'TE unicamente nelle «liti concernenti
"l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4
Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2)», ovvero in fattispecie diverse da quella oggetto del presente giuidizo.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata. 5.2 Sempre in via preliminare, si ritiene che l'appello promosso da va ritenuto ammissibile CP_3 anche con riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_3 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa dal appare, totalmente infondata, attesa la CP_1 puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, CP_3 nel caso di specie, dalla lettuta dell'atto d'appello emerge chiaramente che l' mira a CP_3 censurare le parti di sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonché maturata prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' CP_3
La relativa eccezione va quindi disattesa.
5.3 L'esito della presente decisione, di accoglimento dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.
6. Passando quindi all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo sia dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (che, stando agli atti prodotti dall'appellante, sarebbe avvenuta in data 29/04/2015) sia dalla notifica della successiva intimazione di pagamento (asseritamente avvenuta in data 15/12/2018). L'opposizione è stata quindi avanzata a distanza di molti anni dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_3
6.1 Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive od esecutive da parte dell' – non può che concludersi per l'inammissibilità CP_3 della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
Al riguardo, al mero fine di dare compiuta risposta alle – seppur contraddittorie – doglianze del circa l'applicabilità, al caso in esame, del novellato art. 12 del d.P.R. n. 602/73, si rileva CP_1 che, per quanto sopra detto, è inutile verificare l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, posto che il giudizio di inammissibilità dell'opposizione comunque non cambierebbe.
Ed invero, a fronte di una regolare notifica della cartella di pagamento, il caso rientrerebbe nella ipotesi sub (ii) sopra indicata, nella quale la domanda avrebbe dovuto essere considerata inammissibile dal Giudcie di Pace, in quanto volta a far valere in via di azione la prescrizione, azionabile solo in via di eccezione. Nel caso invece di notifica irregolare o contestata, il caso in esame rientrerebbe pienamente nell'ambito di operatività del novellato art. 12 del d.P.R. n.602/1973, per cui l'opposizione risulterebbe comunque inammissibile, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma (non potendosi ritenere tale, per l'estrema genericità di quanto dedotto, la circostanza indicata nell'atto di citazione in primo grado relativa all'asserita “impossibilità prospettatagli in diverse sedi di accedere a mutui e/o prestiti”). Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n.
2130/2021 del 16/12/2021, depositata 21/12/2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 01/07/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 228/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Francesca
Carmela Verdoliva (C.F.: presso il cui studio, in Scafati (SA) alla via C.F._1
Trieste nr 202, è elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (CF: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Gabriele Cimmino (C.F. ), presso il cui studio, sito in Sorrento (NA) alla C.F._3
Via San Cesareo nr. 5, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 2130/2021, del
16/12/2021, depositata in data 21/12/2021.
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale, in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza e per l'effetto in via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata, dichiarare nulla l'impugnata sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, stante la rituale notifica della cartella esattoriale e della intimazione di pagamento, riformare la sentenza in punto di prescrizione, dichiarando validi ed efficaci i crediti, con ogni conseguenza di legge;
riformare l'impugnata sentenza in ordine al regime delle spese di lite, ingiustamente poste a carico dell'Agente della Riscossione;
rigettare ogni avversa doglianza;
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato.”;
PER EL AN:
“che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' di cui in Parte_3 premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellato già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché CP_1 nel presente giudizio di appello.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 24/06/2021, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Sorrento, l' , impugnando l'estratto di ruolo n. Parte_1
1280/2015 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2015 0016158417
000, dell'importo complessivo di € 1.227,12, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per infrazioni al codice della strada risalenti Controparte_2 all'anno 2013. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Chiedeva, quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo nr. 1280/2015 e della cartella di pagamento n. 071 2015 0016158417 000; nel merito, di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 071 2015
0016158417 000, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 e ss. della Legge 689/91, di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale n. 071 2015 0016158417 000; la propria carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo e la carenza di interesse ad agire;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 29.4.2015 nelle mani dell'opponente) nonché del successivo atto di intimazione di pagamento (avvenuto in data 15.12.2018 a mani di dichiaratasi moglie dell'opponente). Persona_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 Con sentenza n. 2130/2021 del 16.12.2021, depositata in data 21.12.2021, il Giudice di Pace di
Sorrento, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione nonché la legittimazione passiva dell'opposta e la propria competenza, riteneva decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato e dichiarava, pertanto, la nullità della cartella esattoriale n. 071 2015 0016158417 000 , condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente, con CP_3 distrazione in favore dell'avvocato di controparte, dichiaratosi antistatario. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 14.1.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo, e sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di cui lamentava invece la carenza;
(ii) l'errata valutazione del Giudice di prime cure relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva dell' (iii) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in CP_3 merito alla prova dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale attesa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 29/4/2015) e del successivo atto di intimazione di pagamento (avvenuta in data 15/12/2018).
Chiedeva, quindi, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza;
in rito, dichiararsi inammissibile e improcedibile l'opposizione avanzata in primo grado;
nel merito, dichiararsi non prescritto il credito, attesa la regolarità delle notifiche della cartella e del successivo atto interruttivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 1.6.2022, si costituiva in giudizio il quale CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante per il tramite di avvocato del libero foro. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. attesa l'omessa specifica indicazione dei motivi di gravame nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Eccepiva, inoltre, la autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa la mancata prova, nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Insisteva, infine, per la dichiarazione del decorso del termine di prescrizione del credito avanzato dall' CP_3
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con note conclusionali depositate in data 08/02/2024, l'appellato sconfessando quanto CP_1 sostenuto in sede ci comparsa di costituzione e risposta (nella quale, a pagina 10, si legge, scritto in neretto: “La cartella esattoriale mai è stata notificata a parte attrice – odierno appellato – CP_1 che ha puntualmente e prontamente provveduto a contestare ed impugnare tutta la
[...] documentazione versata in atti dall'ente riscossore, contestandone l'originalità e la conformità”), ha invece sostenuto l'inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 3 bis della Legge n. 215 del 17/12/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, su presupposto che “Nel caso di specie dagli atti del giudizio di primo grado si evince come la cartella di pagamento oggetto di impugnativa sia stata regolarmente notificata in data 29/04/2015” (cfr. pag. 2 delle note conclusionali depositate in data 08/02/2024).
4. La causa, istruita documentalmente, in data 11/4/2023 veniva assegnata al giudice scrivente che, all'udienza del 7.12.2023, la tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
⁎⁎⁎⁎⁎ 5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 2130/2021 del Giudice di Pace di Sorrento è CP_3 fondato per le ragioni che seguono.
5.1 In via preliminare, si rappresenta che, la questione rilevata dal relativa alla validità del CP_1 mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore dell'avvocato del libero foro, CP_3
Francesca Carmela Verdoliva, può dirsi superata. Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del Parte_1 libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l.
n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 (in base al quale «l'TE (l
[...]
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Parte_4
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso
TE può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n.
1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della Parte_1 relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale. La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , Parte_1 in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ.
28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente giudizio. Parte_1
A ciò si aggiunga, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2897 del 31 gennaio 2022 è inconferente rispetto al caso in esame in quanto la stessa ravvisa l'obbligo dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio dell'TE unicamente nelle «liti concernenti
"l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4
Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2)», ovvero in fattispecie diverse da quella oggetto del presente giuidizo.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata. 5.2 Sempre in via preliminare, si ritiene che l'appello promosso da va ritenuto ammissibile CP_3 anche con riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_3 paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa dal appare, totalmente infondata, attesa la CP_1 puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, CP_3 nel caso di specie, dalla lettuta dell'atto d'appello emerge chiaramente che l' mira a CP_3 censurare le parti di sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonché maturata prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' CP_3
La relativa eccezione va quindi disattesa.
5.3 L'esito della presente decisione, di accoglimento dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.
6. Passando quindi all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo sia dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (che, stando agli atti prodotti dall'appellante, sarebbe avvenuta in data 29/04/2015) sia dalla notifica della successiva intimazione di pagamento (asseritamente avvenuta in data 15/12/2018). L'opposizione è stata quindi avanzata a distanza di molti anni dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_3
6.1 Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive od esecutive da parte dell' – non può che concludersi per l'inammissibilità CP_3 della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
Al riguardo, al mero fine di dare compiuta risposta alle – seppur contraddittorie – doglianze del circa l'applicabilità, al caso in esame, del novellato art. 12 del d.P.R. n. 602/73, si rileva CP_1 che, per quanto sopra detto, è inutile verificare l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, posto che il giudizio di inammissibilità dell'opposizione comunque non cambierebbe.
Ed invero, a fronte di una regolare notifica della cartella di pagamento, il caso rientrerebbe nella ipotesi sub (ii) sopra indicata, nella quale la domanda avrebbe dovuto essere considerata inammissibile dal Giudcie di Pace, in quanto volta a far valere in via di azione la prescrizione, azionabile solo in via di eccezione. Nel caso invece di notifica irregolare o contestata, il caso in esame rientrerebbe pienamente nell'ambito di operatività del novellato art. 12 del d.P.R. n.602/1973, per cui l'opposizione risulterebbe comunque inammissibile, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma (non potendosi ritenere tale, per l'estrema genericità di quanto dedotto, la circostanza indicata nell'atto di citazione in primo grado relativa all'asserita “impossibilità prospettatagli in diverse sedi di accedere a mutui e/o prestiti”). Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n.
2130/2021 del 16/12/2021, depositata 21/12/2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 01/07/2024.
Il Giudice
Anita Carughi