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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII sezione civile
N.R.G. 5499-1\2025
Codice CUI
Codice VESTANET
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano ha emesso il seguente
DECRETO
Il giudice,
letta la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008;
rilevato che il resistente non ha depositato note di replica nonostante la CP_1
notifica del ricorso in data 13/03/2025;
esaminati gli atti;
osserva il caso in esame esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo
25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva 2013/32/UE;
avendo parte istante, con ricorso depositato in data 13/03/2025, impugnato il provvedimento opposto notificato il 07/03/2025, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi sospesa;
1
PQM
• Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di cui in motivazione, risultando il provvedimento impugnato sospeso ex lege.
Napoli, 18/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Mario Suriano
2
XIII sezione civile
N.R.G. 5499-1\2025
Codice CUI
Codice VESTANET
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano ha emesso il seguente
DECRETO
Il giudice,
letta la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008;
rilevato che il resistente non ha depositato note di replica nonostante la CP_1
notifica del ricorso in data 13/03/2025;
esaminati gli atti;
osserva il caso in esame esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo
25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva 2013/32/UE;
avendo parte istante, con ricorso depositato in data 13/03/2025, impugnato il provvedimento opposto notificato il 07/03/2025, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi sospesa;
1
PQM
• Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di cui in motivazione, risultando il provvedimento impugnato sospeso ex lege.
Napoli, 18/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Mario Suriano
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