TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ND FI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4553 del registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 D.P.R. 2002 n.
115
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “Piaccia all'IlI.mo Presidente del Tribunale di Ancona adito, per le motivazioni esposte in fatto e in diritto, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso:
Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione n. cronol. 8341/2024 del 22 luglio 2024, liquidare l'importo di Euro 4.171,00, oltre spese forf. 15 %, cpa 4% ed iva 22%, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel procedimento civile indicato in epigrafe dall'Avv. in favore Parte_1
pagina 1 di 6 della Sig.ra , nonché condannare il resistente alla rifusione Parte_2 delle spese anche del presente procedimento;
il tutto per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione;
Nel merito in via subordinata: in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione n. cronol. 8341/2024 del 22 luglio 2024, liquidare il diverso e maggior importo che verrà ritenuto congruo ed adeguato, applicando i valori medi per tutte le fasi ed attività espletate, riducendo il complessivo importo dei valori medi di un 50 % come ex lege previsto dall'art. 130 del D.p.r. nr. 115/2002, il tutto per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione.
[…]
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281-decies e ss. c.p.c., depositato il 02.09.2024, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto collegiale n. 8341 del 22.07.2024, con il quale sono state liquidate le competenze professionali spettanti al medesimo difensore nella complessiva somma di euro 1.952,50, già operata la riduzione ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha rappresentato che:
− la liquidazione riguardava l'attività difensiva svolta in favore di
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento Parte_2 civile iscritto al R.G. n. 2415/2022, avente ad oggetto la separazione personale, definito con sentenza del 22.05.2024 sulle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 21.05.2024, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice;
− l'importo liquidato sarebbe riduttivo e non congruo, in quanto il Tribunale avrebbe determinato le competenze professionali in misura notevolmente inferiore ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, senza fornire un'adeguata e specifica motivazione in ordine ai criteri adottati per discostarsi da tali parametri;
pagina 2 di 6 − in particolare, il Tribunale avrebbe individuato un importo base sensibilmente inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori medi tariffari e, partendo da tale importo, avrebbe poi applicato l'ulteriore diminuzione del
50% prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, pervenendo così alla liquidazione finale di euro 1.952,50, inferiore ai minimi tariffari.
2. Gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero.
3. Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
*****
4. In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività dell'odierna opposizione, in quanto proposta nel termine (soggetto alla sospensione feriale) di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata.
In ordine alla misura della liquidazione dell'onorario spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorre richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 va interpretato nel senso che i valori medi delle tariffe professionali vigenti costituiscono un limite massimo alla liquidazione, e non già un parametro vincolante o inderogabile. Ne consegue che il compenso può essere liquidato anche in misura inferiore alla media tariffaria, purché non al di sotto dei valori minimi
(Cfr. Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 15006/2021).
Nel caso di specie, il difensore aveva depositato istanza per la liquidazione delle prestazioni professionali chiedendo la liquidazione della seguente nota spese:
“Procedimento civile - Valore indeterminato (DM. n. 55/2014) — scaglione tra i
26.000,01 — 52.000,00
(applicazione valore medi) — art. 4, comma 3 e art. 5, comma e, del D.M. n.
55/2014
Studio 1.701,00
Introduttiva 1.204,00
Istruttoria 1.806,00
Decisionale 2.905,00
Conciliazione (art. 4 D.M.55/2014) 726,00
Totale dovuto 8.342,00 pagina 3 di 6 - Riduzione al 50 % ex art. 130 D.P.R. nr. 115 / 2002
Totale di cui si chiede la liquidazione € 4.171,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie 15 %, c.p.a ed iva come per legge”.
Il Tribunale, esaminata la nota spese depositata e valutati gli atti del procedimento, ha ritenuto di discostarsi dai valori medi richiesti, determinando l'importo complessivo delle spettanze professionali nella somma di euro 3.905,00, “tenuto conto della natura dell'impegno professionale espletato dal difensore istante nel procedimento civile in considerazione (cfr. atti di causa); considerato che il
Giudice deve tenere conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dall'assistito;
considerato che
le parti hanno trovato un accordo nelle more del procedimento, accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore all'udienza del 21.05.2024 (cfr. gli atti di causa;
si veda in particolare il verbale di udienza e la sentenza del
22.05.2024)”.
La motivazione fornita risulta coerente e conforme ai criteri normativi e, considerata la discrezionalità riconosciuta al giudice nella liquidazione dei compensi entro i limiti minimi e massimi dei parametri tabellari, non richiede un'analisi particolarmente dettagliata.
Va rammentato, infatti, che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass.
n. 14198/2022).
Peraltro, come già evidenziato, è consolidato che la media dei valori tariffari costituisce il limite massimo alla liquidazione delle spettanze nel patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che una motivazione particolarmente articolata è necessaria solo qualora il giudice intenda liquidare il compenso in misura pari ai valori medi, spiegando perché l'attività professionale presenti caratteristiche di pagina 4 di 6 particolare complessità, rilevanza o difficoltà. Nel caso di specie, invece, il
Tribunale ha liquidato il compenso al di sotto dei valori medi, rispettando comunque i minimi tariffari: proprio perché non è stato raggiunto il limite massimo, la motivazione fornita è adeguata, basata sulla natura, sul contenuto e sul pregio dell'attività difensiva e sull'esito del giudizio.
Quanto alla richiesta di aumento del compenso per la conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014, va osservato che tale previsione configura un incentivo deflattivo applicabile esclusivamente nelle ipotesi di conciliazione raggiunta con l'apporto diretto dell'attività difensiva dell'avvocato.
Diversamente, nella fattispecie in esame, l'accordo è stato raggiunto mediante accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con conseguente corretta esclusione dell'aumento richiesto.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui “In ogni caso, anche motivando, e come emerge dalla normativa vigente, il Tribunale non potrebbe e non avrebbe potuto e dovuto liquidare un compenso al di sotto dei minimi di tariffa previsti dallo scaglione di riferimento e, quindi la riduzione del 50 % prevista dall'art. 130 del DPR nr. 115/2002, poteva e doveva avvenire solo se il Giudicante adito avesse applicato i valori medi e solo partendo dai predetti valori medi”.
Tale interpretazione non trova alcun fondamento normativo né giurisprudenziale.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'abbattimento previsto dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 non comporta violazione dei minimi tariffari né profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di una modalità di determinazione del compenso giustificata dall'interesse generale a garantire l'effettività del diritto di difesa del non abbiente (Cfr. Cass. n. 33924/2022; Corte Cost. n. 270/2012).
Ciò posto, nella liquidazione delle spettanze del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso deve essere determinato entro i limiti previsti dalla tariffa professionale, senza superare i valori medi né scendere al di sotto dei minimi tabellari, e sul compenso così individuato – anche se parametrato ai valori minimi –
è legittimamente applicabile l'ulteriore decurtazione prevista dalla disciplina speciale del patrocinio a carico dell'erario, senza che ciò integri violazione del minimo tariffario (Cass. civ., n. 15273/2025).
Invero, il limite dei parametri minimi non opera al lordo della riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, che rappresenta una scelta discrezionale pagina 5 di 6 del legislatore finalizzata a contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente con il diritto dell'avvocato a un compenso equo.
Ne consegue che la liquidazione effettuata dal Tribunale è pienamente conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va rigettata.
6. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta.
Si comunichi.
Ancona, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
ND FI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ND FI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4553 del registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente
OGGETTO: opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 D.P.R. 2002 n.
115
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “Piaccia all'IlI.mo Presidente del Tribunale di Ancona adito, per le motivazioni esposte in fatto e in diritto, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso:
Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione n. cronol. 8341/2024 del 22 luglio 2024, liquidare l'importo di Euro 4.171,00, oltre spese forf. 15 %, cpa 4% ed iva 22%, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel procedimento civile indicato in epigrafe dall'Avv. in favore Parte_1
pagina 1 di 6 della Sig.ra , nonché condannare il resistente alla rifusione Parte_2 delle spese anche del presente procedimento;
il tutto per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione;
Nel merito in via subordinata: in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione n. cronol. 8341/2024 del 22 luglio 2024, liquidare il diverso e maggior importo che verrà ritenuto congruo ed adeguato, applicando i valori medi per tutte le fasi ed attività espletate, riducendo il complessivo importo dei valori medi di un 50 % come ex lege previsto dall'art. 130 del D.p.r. nr. 115/2002, il tutto per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione.
[…]
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281-decies e ss. c.p.c., depositato il 02.09.2024, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto collegiale n. 8341 del 22.07.2024, con il quale sono state liquidate le competenze professionali spettanti al medesimo difensore nella complessiva somma di euro 1.952,50, già operata la riduzione ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha rappresentato che:
− la liquidazione riguardava l'attività difensiva svolta in favore di
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento Parte_2 civile iscritto al R.G. n. 2415/2022, avente ad oggetto la separazione personale, definito con sentenza del 22.05.2024 sulle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 21.05.2024, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice;
− l'importo liquidato sarebbe riduttivo e non congruo, in quanto il Tribunale avrebbe determinato le competenze professionali in misura notevolmente inferiore ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, senza fornire un'adeguata e specifica motivazione in ordine ai criteri adottati per discostarsi da tali parametri;
pagina 2 di 6 − in particolare, il Tribunale avrebbe individuato un importo base sensibilmente inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori medi tariffari e, partendo da tale importo, avrebbe poi applicato l'ulteriore diminuzione del
50% prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, pervenendo così alla liquidazione finale di euro 1.952,50, inferiore ai minimi tariffari.
2. Gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero.
3. Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
*****
4. In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività dell'odierna opposizione, in quanto proposta nel termine (soggetto alla sospensione feriale) di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata.
In ordine alla misura della liquidazione dell'onorario spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorre richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 va interpretato nel senso che i valori medi delle tariffe professionali vigenti costituiscono un limite massimo alla liquidazione, e non già un parametro vincolante o inderogabile. Ne consegue che il compenso può essere liquidato anche in misura inferiore alla media tariffaria, purché non al di sotto dei valori minimi
(Cfr. Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 15006/2021).
Nel caso di specie, il difensore aveva depositato istanza per la liquidazione delle prestazioni professionali chiedendo la liquidazione della seguente nota spese:
“Procedimento civile - Valore indeterminato (DM. n. 55/2014) — scaglione tra i
26.000,01 — 52.000,00
(applicazione valore medi) — art. 4, comma 3 e art. 5, comma e, del D.M. n.
55/2014
Studio 1.701,00
Introduttiva 1.204,00
Istruttoria 1.806,00
Decisionale 2.905,00
Conciliazione (art. 4 D.M.55/2014) 726,00
Totale dovuto 8.342,00 pagina 3 di 6 - Riduzione al 50 % ex art. 130 D.P.R. nr. 115 / 2002
Totale di cui si chiede la liquidazione € 4.171,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie 15 %, c.p.a ed iva come per legge”.
Il Tribunale, esaminata la nota spese depositata e valutati gli atti del procedimento, ha ritenuto di discostarsi dai valori medi richiesti, determinando l'importo complessivo delle spettanze professionali nella somma di euro 3.905,00, “tenuto conto della natura dell'impegno professionale espletato dal difensore istante nel procedimento civile in considerazione (cfr. atti di causa); considerato che il
Giudice deve tenere conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dall'assistito;
considerato che
le parti hanno trovato un accordo nelle more del procedimento, accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore all'udienza del 21.05.2024 (cfr. gli atti di causa;
si veda in particolare il verbale di udienza e la sentenza del
22.05.2024)”.
La motivazione fornita risulta coerente e conforme ai criteri normativi e, considerata la discrezionalità riconosciuta al giudice nella liquidazione dei compensi entro i limiti minimi e massimi dei parametri tabellari, non richiede un'analisi particolarmente dettagliata.
Va rammentato, infatti, che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass.
n. 14198/2022).
Peraltro, come già evidenziato, è consolidato che la media dei valori tariffari costituisce il limite massimo alla liquidazione delle spettanze nel patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che una motivazione particolarmente articolata è necessaria solo qualora il giudice intenda liquidare il compenso in misura pari ai valori medi, spiegando perché l'attività professionale presenti caratteristiche di pagina 4 di 6 particolare complessità, rilevanza o difficoltà. Nel caso di specie, invece, il
Tribunale ha liquidato il compenso al di sotto dei valori medi, rispettando comunque i minimi tariffari: proprio perché non è stato raggiunto il limite massimo, la motivazione fornita è adeguata, basata sulla natura, sul contenuto e sul pregio dell'attività difensiva e sull'esito del giudizio.
Quanto alla richiesta di aumento del compenso per la conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014, va osservato che tale previsione configura un incentivo deflattivo applicabile esclusivamente nelle ipotesi di conciliazione raggiunta con l'apporto diretto dell'attività difensiva dell'avvocato.
Diversamente, nella fattispecie in esame, l'accordo è stato raggiunto mediante accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con conseguente corretta esclusione dell'aumento richiesto.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui “In ogni caso, anche motivando, e come emerge dalla normativa vigente, il Tribunale non potrebbe e non avrebbe potuto e dovuto liquidare un compenso al di sotto dei minimi di tariffa previsti dallo scaglione di riferimento e, quindi la riduzione del 50 % prevista dall'art. 130 del DPR nr. 115/2002, poteva e doveva avvenire solo se il Giudicante adito avesse applicato i valori medi e solo partendo dai predetti valori medi”.
Tale interpretazione non trova alcun fondamento normativo né giurisprudenziale.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'abbattimento previsto dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 non comporta violazione dei minimi tariffari né profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di una modalità di determinazione del compenso giustificata dall'interesse generale a garantire l'effettività del diritto di difesa del non abbiente (Cfr. Cass. n. 33924/2022; Corte Cost. n. 270/2012).
Ciò posto, nella liquidazione delle spettanze del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso deve essere determinato entro i limiti previsti dalla tariffa professionale, senza superare i valori medi né scendere al di sotto dei minimi tabellari, e sul compenso così individuato – anche se parametrato ai valori minimi –
è legittimamente applicabile l'ulteriore decurtazione prevista dalla disciplina speciale del patrocinio a carico dell'erario, senza che ciò integri violazione del minimo tariffario (Cass. civ., n. 15273/2025).
Invero, il limite dei parametri minimi non opera al lordo della riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, che rappresenta una scelta discrezionale pagina 5 di 6 del legislatore finalizzata a contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente con il diritto dell'avvocato a un compenso equo.
Ne consegue che la liquidazione effettuata dal Tribunale è pienamente conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va rigettata.
6. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta.
Si comunichi.
Ancona, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
ND FI
pagina 6 di 6