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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/10/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
17/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 235/2017 R.G., promossa da: nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/01/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva nell'anno 2012, Controparte_2 P.IVA_1 come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 13/05/2015 l' la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2012 al CP_1
31.12.2012 sono stati pagati €. 3.228,44 in più sulla sua prestazione di DIOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; - Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1 contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente CP_1 per gli anni 2011 e 2012 con la terza variazione trimestrale del 2014, pubblicata dal 15.12.2014 al
10.01.2015. CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SC (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per gli anni 2011 e 2012, essendo stato cancellat0 per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con il III° elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il terzo elenco di variazione 2014, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente ai righi 37 e 38, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, dalla data del 10/01/2015, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che non è statio rispettato atteso che il ricorso è stato depositato in data 19/07/2016, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
25/01/2017, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita.
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la ricorrente, come sopra evidenziato, ha proposto il ricorso, in data 19/07/2016, avverso il provvedimento di indebito impugnato, ricorso ininfluente ai fini della chiesta iscrizione negli elenchi anagrafici.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 17/10/2025.
IL Giudice on.
AN IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
17/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 235/2017 R.G., promossa da: nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/01/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva nell'anno 2012, Controparte_2 P.IVA_1 come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 13/05/2015 l' la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2012 al CP_1
31.12.2012 sono stati pagati €. 3.228,44 in più sulla sua prestazione di DIOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; - Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1 contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente CP_1 per gli anni 2011 e 2012 con la terza variazione trimestrale del 2014, pubblicata dal 15.12.2014 al
10.01.2015. CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SC (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per gli anni 2011 e 2012, essendo stato cancellat0 per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con il III° elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il terzo elenco di variazione 2014, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente ai righi 37 e 38, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, dalla data del 10/01/2015, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che non è statio rispettato atteso che il ricorso è stato depositato in data 19/07/2016, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
25/01/2017, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita.
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la ricorrente, come sopra evidenziato, ha proposto il ricorso, in data 19/07/2016, avverso il provvedimento di indebito impugnato, ricorso ininfluente ai fini della chiesta iscrizione negli elenchi anagrafici.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 17/10/2025.
IL Giudice on.
AN IA