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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. GAMBINO GIAMPAOLA
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato nel 2014, 2015 e 2016 per il numero di giornate indicate in atti e alle dipendenze dell'aziende agricole indicate in ricorso.
Rappresentava di aver scoperto, a seguito di pubblicazione degli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli, che l aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi per le CP_1 giornate relative agli anni di cui innanzi.
L'istante, chiedeva quindi che, previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le annualità in contestazione per le giornate innanzi indicate ed effettivamente prestate, fosse dichiarata dovuta la relativa indennità di disoccupazione.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 22 DL 7/1970; nel merito contestava in fatto e diritto gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
*** Ciò posto, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai CP_1
fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da
Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 ("l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente" ), sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 ("In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1
una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 ("Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa").
Ad avviso di questo Giudice, l'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in modo quanto più dettagliato possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non essendo stati allegati con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., il potere organizzativo e direttivo del datore, l'indicazione dell'esercizio del potere direttivo, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.). Invero, il ricorrente ha soltanto affermato di aver lavorato per determinati, "alle dipendenze" della ditta indicata in atti, senza precisare i mesi in cui la prestazione sarebbe stata eseguita e il tipo di attività espletata, con l'indicazione del tipo di coltura raccolta.
Nulla di specifico ha, invece, dedotto in ordine: al proprio inserimento nella organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, con conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare, estrinsecatosi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative;
all'obbligo di dover osservare orari e turni di lavoro predeterminati;
alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
Il ricorrente, inoltre, ha omesso di indicare sia l'importo della retribuzione percepita, che le modalità di corresponsione della stessa.
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n.
6572, cit).
Invero, essendo il lavoro subordinato in agricoltura pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, si può e si deve fare riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
In particolare, com'è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione;
l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Di contro, non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali allegazioni - in specie per periodi di lavoro brevi
(come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere neutro e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati odiernamente demandata) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni del ricorrente, non avendo questi dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Per completezza, si evidenzia che anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che nemmeno le prove richieste nel corso del processo avrebbero potuto comprovare la sussistenza dei rapporti per cui è intervenuto il disconoscimento.
Innanzitutto, giova evidenziare l'inammissibilità delle prove orali articolate in ricorso, tenuto conto della genericità, nonché del carattere meramente esplorativo delle circostanze formulate.
Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati in ricorso sono inidonei, tenuto conto della loro concreta articolazione, a provare l'assunto attoreo.
Nemmeno la documentazione prodotta appare idonea a comprovare quanto reclamato nel ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, della probabile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come desumibile dai provvedimenti di disconoscimento in atti) la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Intanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle baste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Nel caso di specie, peraltro, l'esigenza di una prova puntuale e rigorosa in ordine alla sussistenza della subordinazione, è ancora più importante a fronte degli elementi emersi in sede di ispezione;
tali elementi, infatti, non solo depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa, ma soprattutto gettano una luce di innegabile sospetto sulla fittizietà di gran parte dei rapporti di lavoro denunziati.
Si osserva, invero, che l ha depositato il verbale ispettivo. CP_1 In altri termini, il verbale ispettivo prodotto appare idoneo, per come formato e per i contenuti di rilevazione specifici, a sostenere i provvedimenti di cancellazione in questa sede impugnati.
A fronte di tale accertamento e soprattutto tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), il ricorrente avrebbe dovuto allegare prima e provare poi fatti idonei a contrastare e superare i suddetti elementi, allegazioni e prove che, tuttavia, difettano, come si è avuto modo di evidenziare.
Da ultimo, giova evidenziare che quanto detto in punto di onere di allegazione e di prova, non può dirsi mutato a fronte di quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, atteso che quest'ultima, oltre a ribadire "il principio secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1 una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio",) ha affermato testualmente: "Se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un.
3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.". (Cass. 5224/2015).
Ebbene, la circostanza che la valutazione del giudice deve essere effettuata avendo riguardo a tutti gli elementi acquisiti in causa, conferma che il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi, deve allegare rigorosamente e puntualmente la sussistenza del rapporto di lavoro per cui agisce.
Ne deriva che il ricorso non può esser accolto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Brindisi 18.11.2025
Il Giudice
EL ZO