CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
09/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8601/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32259 DOGANE-ALTRO 2024
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 32261 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4564/2025 depositato il
10/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e in via subordinata domanda che per le fatture relative all'autoparco in Angri sia calcolata la sanzione al minimo;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e ribadendo che non vi è stato alcuna modifica di motivazione in itinere da parte dell'ADM
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la Ricorrente_1. coop., in persona del legale rappresentante p.t., Nominativo_1, ha impugnato la sentenza n. 6708/21/2024 che ha rigettato il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di pagamento prot. n. 3534-RU-2022 e il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni.
Con il primo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto insufficienti i documenti prodotti dalla contribuente per giustificare le agevolazioni fiscali sul gasolio perché l'Agenzia delle Dogane non aveva mai contestato le irregolarità documentali. Ha denunciato poi la violazione dell'art. 7 legge n.
212 del 2000 perché l'Ufficio aveva escluso il beneficio per motivi diversi da quelli poi indicati dall'Amministrazione finanziaria. Ha insistito sulla correttezza e completezza della documentazione prodotta per le agevolazioni fiscali.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto inadeguata la documentazione entrando nel merito delle fatture.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha presentato una memoria con la quale ha ribadito le sue ragioni.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita, ha ribadito le sue ragioni nonché la correttezza della sentenza di primo grado e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 9 luglio 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La CGT di Napoli ha ricostruito in dettaglio il fatto, e cioè il disconoscimento da parte dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli del credito derivante dalle agevolazioni fiscali sul gasolio da autotrazione per il quarto trimestre 2016, il tutto scaturito dal pvc prot. n. 3534/RU del 25/01/2022 e dal provvedimento di accoglimento parziale delle osservazioni al pvc con contestuale emissione di un nuovo pvc prot. n. 24337 del 01/06/2023 per complessivi euro 30.749,47, a carico della Ricorrente_1. coop., in persona del l.r. Nominativo_1 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ben spiegato che, all'esito del confronto con la contribuente, ha ridotto la pretesa originaria, accogliendo parzialmente la richiesta di agevolazioni fiscali. L'appellante ha invocato l'applicazione del principio di non contestazione in fase amministrativa. L'affermazione non è corretta perché il pvc è stato emesso e basato proprio su una serie di contestazioni legittimamente sollevate dall'Ufficio prima e dopo il contraddittorio. Risulta agli atti che le fatture per cui non sono state riconosciute le agevolazioni fiscali non rispettavano i requisiti formali richiesti dalla legge, in particolare, il numero di riferimento dei buoni non era stato riportato in fattura e non è ammessa la possibilità, propugnata dall'appellante, che le date dei singoli rifornimenti siano indicate in modo riepilogativo e che i buoni consegna siano allegati alle fatture. L'Ufficio ha precisato che l'indicazione del numero di riferimento dei buoni consegna in fattura è l'unico elemento che possa collegare inequivocabilmente i due documenti, come richiesto dalla circolare 18E del 26/04/2014, per cui la mancanza di un numero di riferimento per ogni singolo buono e la mancata indicazione in fattura dello stesso fa sì che i buoni non possano essere collegati alle fatture. I buoni consegna devono essere redatti al momento del rifornimento e non dopo e devono essere richiamati nella fattura differita. L'Ufficio ha preso posizione su ogni singola fattura dimostrando la sua irregolarità (pag. 24 e 25 della memoria difensiva in appello). L'operato appare corretto. Già la CGT ha accertato il difetto dei requisiti delle agevolazioni richieste senza che l'appellante abbia allegato elementi rilevanti per sovvertire tale decisione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue al rigetto la condanna alle spese che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADM che liquida in euro 3.000 per competenze oltre accessori
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
09/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8601/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32259 DOGANE-ALTRO 2024
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 32261 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4564/2025 depositato il
10/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e in via subordinata domanda che per le fatture relative all'autoparco in Angri sia calcolata la sanzione al minimo;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e ribadendo che non vi è stato alcuna modifica di motivazione in itinere da parte dell'ADM
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la Ricorrente_1. coop., in persona del legale rappresentante p.t., Nominativo_1, ha impugnato la sentenza n. 6708/21/2024 che ha rigettato il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di pagamento prot. n. 3534-RU-2022 e il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni.
Con il primo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto insufficienti i documenti prodotti dalla contribuente per giustificare le agevolazioni fiscali sul gasolio perché l'Agenzia delle Dogane non aveva mai contestato le irregolarità documentali. Ha denunciato poi la violazione dell'art. 7 legge n.
212 del 2000 perché l'Ufficio aveva escluso il beneficio per motivi diversi da quelli poi indicati dall'Amministrazione finanziaria. Ha insistito sulla correttezza e completezza della documentazione prodotta per le agevolazioni fiscali.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto inadeguata la documentazione entrando nel merito delle fatture.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha presentato una memoria con la quale ha ribadito le sue ragioni.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita, ha ribadito le sue ragioni nonché la correttezza della sentenza di primo grado e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 9 luglio 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La CGT di Napoli ha ricostruito in dettaglio il fatto, e cioè il disconoscimento da parte dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli del credito derivante dalle agevolazioni fiscali sul gasolio da autotrazione per il quarto trimestre 2016, il tutto scaturito dal pvc prot. n. 3534/RU del 25/01/2022 e dal provvedimento di accoglimento parziale delle osservazioni al pvc con contestuale emissione di un nuovo pvc prot. n. 24337 del 01/06/2023 per complessivi euro 30.749,47, a carico della Ricorrente_1. coop., in persona del l.r. Nominativo_1 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ben spiegato che, all'esito del confronto con la contribuente, ha ridotto la pretesa originaria, accogliendo parzialmente la richiesta di agevolazioni fiscali. L'appellante ha invocato l'applicazione del principio di non contestazione in fase amministrativa. L'affermazione non è corretta perché il pvc è stato emesso e basato proprio su una serie di contestazioni legittimamente sollevate dall'Ufficio prima e dopo il contraddittorio. Risulta agli atti che le fatture per cui non sono state riconosciute le agevolazioni fiscali non rispettavano i requisiti formali richiesti dalla legge, in particolare, il numero di riferimento dei buoni non era stato riportato in fattura e non è ammessa la possibilità, propugnata dall'appellante, che le date dei singoli rifornimenti siano indicate in modo riepilogativo e che i buoni consegna siano allegati alle fatture. L'Ufficio ha precisato che l'indicazione del numero di riferimento dei buoni consegna in fattura è l'unico elemento che possa collegare inequivocabilmente i due documenti, come richiesto dalla circolare 18E del 26/04/2014, per cui la mancanza di un numero di riferimento per ogni singolo buono e la mancata indicazione in fattura dello stesso fa sì che i buoni non possano essere collegati alle fatture. I buoni consegna devono essere redatti al momento del rifornimento e non dopo e devono essere richiamati nella fattura differita. L'Ufficio ha preso posizione su ogni singola fattura dimostrando la sua irregolarità (pag. 24 e 25 della memoria difensiva in appello). L'operato appare corretto. Già la CGT ha accertato il difetto dei requisiti delle agevolazioni richieste senza che l'appellante abbia allegato elementi rilevanti per sovvertire tale decisione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue al rigetto la condanna alle spese che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADM che liquida in euro 3.000 per competenze oltre accessori