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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3593/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 29/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3593/2025 R.G. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 C.F. , Parte_2 C.F._2 in proprio, elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso presentato in data 21 maggio 2025, gli avv.ti ed chiesero Parte_1 Parte_2 di condannare al pagamento della somma di € 1.896,86 per compenso professionale.
CP_1 Affermarono di essere state incaricate per assistere nel procedimento per la
CP_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dalla moglie nei suoi confronti, avente R.G. n. 1653/2022. Precisarono di aver svolto l'attività difensiva fino all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, celebratasi il 31.05.2023, mentre in seguito si era reso di fatto
CP_1 irreperibile, rendendo così impossibile la prosecuzione di un proficuo incarico difensivo. Pertanto, con raccomandata in data 3.10.2023, avevano comunicato a la rinuncia al mandato,
CP_1 allegando la nota proforma n. 144/2023 per l'attività svolta portante l'importo di € 1.896,86. Rimasto senza esito anche l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014, da ultimo, in data 12.03.2025, l'avv. aveva trasmesso a nuova diffida ad Pt_1 CP_1 adempiere, ricevuta regolarmente in data 29.03.2025, senza ricevere riscontro.
rimase contumace. CP_1 La causa venne rimessa in decisione, davanti all'odierno Giudicante, in modalità cartolare, alla data del 28 ottobre 2025.
-------- Il ricorso presentato dagli avv.ti ed è fondato. Parte_1 Parte_2 Deve essere rilevato che, con sentenza n. 9314/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato. Nel caso di specie, la ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da CP_1 (mandato alle liti) e relativa all'attività difensiva espletata (memorie e verbali d'udienza). Va osservato che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Si consideri, inoltre, che le prestazioni professionali si sono esaurite nel corso dell'anno 2023, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto. Quanto al valore della controversia ed all'individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di divorzio sono controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate, che non costituiscono l'oggetto principale della causa, ma sono funzionali alla decisione sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile. Per le cause di valore indeterminabile, i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dalle ricorrenti, in quanto corrispondente ai valori minimi compresi nello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva, con liquidazione della sola fase di studio, introduttiva e trattazione avendo le ricorrenti svolto l'attività difensiva in favore del resistente sino all'udienza per la decisione sull'ammissione delle prove del 31 maggio 2023. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l'importo richiesto di € 1.896,86, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda (11 giugno 2025), pagina 2 di 3 come richiesto, al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di ed della CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 1.896,86, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda (11 giugno 2025) al saldo;
2. Condanna a rimborsare a ed le spese di lite CP_1 Parte_1 Parte_2 che liquida in complessivi € 852,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva Monza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 29/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3593/2025 R.G. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 C.F. , Parte_2 C.F._2 in proprio, elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso presentato in data 21 maggio 2025, gli avv.ti ed chiesero Parte_1 Parte_2 di condannare al pagamento della somma di € 1.896,86 per compenso professionale.
CP_1 Affermarono di essere state incaricate per assistere nel procedimento per la
CP_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dalla moglie nei suoi confronti, avente R.G. n. 1653/2022. Precisarono di aver svolto l'attività difensiva fino all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, celebratasi il 31.05.2023, mentre in seguito si era reso di fatto
CP_1 irreperibile, rendendo così impossibile la prosecuzione di un proficuo incarico difensivo. Pertanto, con raccomandata in data 3.10.2023, avevano comunicato a la rinuncia al mandato,
CP_1 allegando la nota proforma n. 144/2023 per l'attività svolta portante l'importo di € 1.896,86. Rimasto senza esito anche l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014, da ultimo, in data 12.03.2025, l'avv. aveva trasmesso a nuova diffida ad Pt_1 CP_1 adempiere, ricevuta regolarmente in data 29.03.2025, senza ricevere riscontro.
rimase contumace. CP_1 La causa venne rimessa in decisione, davanti all'odierno Giudicante, in modalità cartolare, alla data del 28 ottobre 2025.
-------- Il ricorso presentato dagli avv.ti ed è fondato. Parte_1 Parte_2 Deve essere rilevato che, con sentenza n. 9314/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato. Nel caso di specie, la ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da CP_1 (mandato alle liti) e relativa all'attività difensiva espletata (memorie e verbali d'udienza). Va osservato che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Si consideri, inoltre, che le prestazioni professionali si sono esaurite nel corso dell'anno 2023, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto. Quanto al valore della controversia ed all'individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di divorzio sono controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate, che non costituiscono l'oggetto principale della causa, ma sono funzionali alla decisione sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile. Per le cause di valore indeterminabile, i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dalle ricorrenti, in quanto corrispondente ai valori minimi compresi nello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva, con liquidazione della sola fase di studio, introduttiva e trattazione avendo le ricorrenti svolto l'attività difensiva in favore del resistente sino all'udienza per la decisione sull'ammissione delle prove del 31 maggio 2023. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l'importo richiesto di € 1.896,86, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda (11 giugno 2025), pagina 2 di 3 come richiesto, al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di ed della CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 1.896,86, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda (11 giugno 2025) al saldo;
2. Condanna a rimborsare a ed le spese di lite CP_1 Parte_1 Parte_2 che liquida in complessivi € 852,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva Monza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3