Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunata Mercedes Cammera, Tommaso Caserta e Olga Emanuela Pazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, in persona del rispettivamente del Ministro e del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle -OMISSIS- Ufficio Personale, N.-OMISSIS- di prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, per effetto del quale è stata disposta l'immediata sospensione del ricorrente;
- dell’invito del 17 dicembre 2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172;
- del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44;
- della legge 28 maggio 2021 n. 76;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, antecedente o successivo a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026 il dott. LU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi ma, il 14 gennaio 2026, ha rinunciato al ricorso.
Ritenuto che l'irrituale (in quanto non notificata) dichiarazione di rinuncia valga comunque quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quando previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a..
Ritenuto che debba essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
LU AV, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AV | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.