Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2025, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne -OMISSIS-, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, con cui l’odierno ricorrente, in data 21.05.2025, ha chiesto - per la figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’A.S.P. di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dal ricorrente con l’istanza (datata 21.05.25) volta ad ottenere - a favore della figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di parte ricorrente versata in atti il 30.01.2026, con cui la medesima ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese dell’Amministrazione intimata con distrazione in favore del suo difensore dischiaratosi antistatario;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI IG e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Impiduglia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ritualmente ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale a ) ritenuta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, di ordinare alla medesima di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza del 21.05.2025, volta ad ottenere nell’interesse della signora -OMISSIS- “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ; b ) di nominare, per il caso di inottemperanza alla scadenza del termine a tal fine assegnato, un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva; c ) con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto altresì che mercé memoria versata in atti il 30.01.2026 parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo però nella condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché la pretesa del ricorrente risulti soddisfatta nel corso del giudizio;
Considerato infine, per quel che concerne le spese di lite, che le stesse devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, stante il fatto che la medesima ha provveduto ad esitare l’istanza, di cui all’epigrafe, soltanto dopo l’incardinazione del giudizio; e liquidate, vista la concentrazione del rito, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2 septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Onera altresì la Segreteria ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990 di trasmettere a mezzo pec copia integrale della presente sentenza alla Corte dei conti al momento del suo passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB LE, Presidente
LA RA SS, Primo Referendario
RI IG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IG | OB LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.