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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 5323/2017 R.A.C.L., al quale sono riunite le cause n. 333/2022 e 334/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enzo Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas insieme all'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2017, ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'avviso di addebito n. 375 2017 00031765 78 000, notificato dall' in data 24 ottobre 2017, per la riscossione della somma di euro 21.766,23 a titolo di contributi relativi alla Gestione
Commercianti per il periodo corrente dal gennaio 2011 fino al dicembre 2013. CP_ Il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa dell' poiché assunta in mancanza dei presupposti di legge e, al fine di meglio chiarire le proprie motivazioni, ha ricostruito la propria pregressa attività lavorativa, esponendo:
- di aver lavorato come dipendente dal 1° aprile 1969 al 30 settembre 1987;
- di aver gestito l'omonima impresa individuale ” avente sede in Cagliari, via Parte_1
Pasteur, n. 21, esercente l'attività di bar, dal 10 aprile 1988 al 20 maggio 2008;
- di essere socio ed amministratore unico della Caffè Roma M.C. s.r.l., con sede in Cagliari, nella via Roma, n. 111, a far data dal 7 aprile 1998;
pagina 1 di 10 - di aver svolto, dal 10 luglio 1998, l'attività di gestione del bar Caffè Roma, in forza di contratto d'affitto d'azienda concesso da e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- di aver percepito un compenso per l'attività di amministratore della predetta società dal 2007 e
CP_ di essere, da allora, iscritto alla Gestione Separata dell'
- che l'impresa individuale ” è stata ceduta alla società Caffè Roma M.C. s.r.l. in Parte_1
data 20 maggio 2008;
- di aver cessato l'attività di imprenditore individuale al momento della cessione dell'impresa individuale ” alla società Caffè Roma M.C. s.r.l.; Parte_1
- che, in data 9 dicembre 2009, la società Caffè Roma M.C. S.r.l. ha ceduto, con contratto d'affitto d'azienda, l'unità locale sita in via Pasteur a;
Controparte_2
- che, in data 19 aprile 2019, il contratto di affitto d'azienda avente a oggetto il Caffè Roma è stato rinnovato;
- di aver presentato domanda di pensionamento di anzianità in data 31 ottobre 2012 e di aver iniziato a percepire il trattamento pensionistico dal successivo 1° gennaio 2013;
CP_
- che, a far data dal 2 giugno 2017, l' ha sospeso il trattamento pensionistico senza comunicare alcuna motivazione specifica.
Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato di non possedere i requisiti per essere iscritto nella
Gestione Commercianti, poiché ha cessato di occuparsi dell'attività dal 20 maggio 2008, data di trasferimento dell'omonima impresa individuale alla società Caffè Roma M.C. s.r.l. essendosi occupato, da quel momento in poi, solo di amministrare in modo formale e saltuario la predetta società, senza partecipare in alcun modo al lavoro aziendale.
Ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione del titolo opposto, di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito e, per l'effetto, di annullare l'atto impugnato. CP_ L' si è costituito in giudizio e ha resistito con articolate difese.
L' ha rilevato che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente è stato socio unico e CP_1
amministratore della società Caffè Roma M.C. s.r.l. (salvo un breve lasso di tempo tra il 18 ottobre
2011 e il 14 febbraio 2012, in cui risulta la cessione alla ditta individuale “Michela Orani”, poi cancellata) e che non vi erano altre figure professionali idonee alla gestione dell'attività di pubblico esercizio con somministrazione di cibi e bevande, dei beni aziendali e del personale, formato mediamente da 10 lavoratori.
Ha osservato che sono obbligatoriamente iscritti nella gestione commercianti tutti coloro che partecipino con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale secondo una accezione non restrittiva,
pagina 2 di 10 per cui, ai fini dell'iscrizione quale commerciante, non doveva ritenersi idonea la sola attività prestata al banco bensì anche quella, più complessa, di gestione e direzione dell'azienda.
L'Ente resistente ha poi sottolineato come il ricorrente avesse sempre provveduto a pagare con regolarità i contributi fissi utili per la maturazione del diritto alla pensione provvisoria, tanto con riferimento agli anni precedenti al 1998 quanto a quelli successivi (almeno fino al 2012, momento dal quale avrebbe cessato di pagare anche i contributi fissi, poi regolarizzati mediante pagamento al concessionario) e che prima d'ora non avesse mai contestato nemmeno in via amministrativa la propria iscrizione alla Gestione Commercianti, prestando acquiescenza e saldando gli avvisi di addebito precedentemente ricevuti.
CP_ Per tali motivi, l' ha ritenuto legittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Nelle more del giudizio, ha proposto due ulteriori opposizioni avverso altrettanti Parte_1
avvisi di addebito per le medesime motivazioni già illustrate nel ricorso introduttivo della presente causa:
- l'avviso n. 325 2021 00023651 80 000, notificato in data 30 dicembre 2021, per la riscossione della somma di euro 8.519,60 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo corrente dal gennaio al dicembre 2016;
- l'avviso n. 325 2021 00023650 79 000, notificato in data 30 dicembre 2021, per la riscossione della somma di euro 3.875,60 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo corrente dal gennaio al dicembre 2015.
Le opposizioni sono state iscritte ai nn. 333/2022 R.A.C.L. e 334/2022 R.A.C.L.
Stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, con ordinanza del 18 aprile 2023 è stata disposta la riunione delle due più recenti opposizioni con il presente procedimento.
CP_ L' si è costituita, spiegando difese analoghe a quelle già dedotte nella memoria di costituzione depositata nella presente causa.
2.1. In via preliminare, occorre dare atto che parte ricorrente ha formulato eccezione di prescrizione in relazione alle pretese oggetto degli avvisi di addebito n. 325 2021 00023651 80
000, inerente al mancato pagamento di contributi riferiti all'anno 2016, e n. 325 2021 00023650
79 000, inerente al mancato pagamento di contributi riferiti all'anno 2015, emessi entrambi in CP_ data 9 dicembre 2021 e notificati in data 21 dicembre 2021 (vedi produzioni dell' nelle memorie di costituzione depositate nei procedimenti nn. 333/22 e 334/22 R.A.C.L.).
pagina 3 di 10 CP_ L'eccezione non è fondata, avendo l' dimostrato di aver utilmente interrotto la decorrenza del termine di prescrizione mediante notificazione di un avviso bonario di pagamento.
Deve a tal proposito rammentarsi che il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo, qualora il versato non corrisponda al dovuto, all'anno successivo, quando
è noto il reddito conseguito.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale devono essere saldati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
quindi, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello a cui sono riferiti.
Pertanto, per l'avviso n. 325 2021 00023651 80 000, la prescrizione dei contributi relativi all'anno 2016, decorrente dal 1° luglio 2017, è stata interrotta, prima del decorso del termine quinquennale, dall'avviso bonario notificato in data 9 marzo 2021 (vedi doc. “avviso bonario” e relativa raccomanda allegati alla memoria di costituzione di parte resistente nel fascicolo R.A.C.L.
333/22).
Circa l'avviso n. 325 2021 00023651 80 000, la prescrizione dei contributi relativi all'anno 2015, decorrente dal 1° luglio 2016, è stata interrotta, prima del decorso del termine quinquennale, dall'avviso bonario notificato in data 5 febbraio 2020 (vedi doc. “avviso bonario” e relativa raccomanda allegati alla memoria di costituzione di parte resistente nel fascicolo R.A.C.L.
334/22).
La prescrizione di entrambi i crediti è stata nuovamente interrotta dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati, pacificamente eseguita in data 21 dicembre 2021.
Per tali motivi, il termine di prescrizione non è utilmente decorso e l'eccezione deve essere disattesa.
2.2. Per quanto attiene al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pagina 4 di 10 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è dunque che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 1, comma 208, dispone che: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente […]”.
[...]
L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ha precisato la portata di tale disposizione, escludendo espressamente che per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione nella Gestione Separata trovi applicazione la regola dell'unicità dell'iscrizione; la norma dispone che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitata in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
CP_ corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma
208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, ovvero la c.d. gestione separata.
Sulla base di tale norma di interpretazione autentica, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato, che, per quanto attiene al caso specifico del socio amministratore di società a responsabilità limitata, non possa trovare applicazione il principio dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, dovendosi viceversa applicare quello dell'assoggettamento alla doppia iscrizione poiché trattasi di attività che, benché svolte dal medesimo soggetto anche all'interno della medesima impresa, restano distinte e autonome tra loro, che quindi comportano l'insorgenza di un distinto e pagina 5 di 10 autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 27 gennaio 2021, n. 1759).
L'iscrizione a entrambe le gestioni (o soltanto a una di esse) non è automatica, bensì presuppone l'accertamento dell'attività svolta in concreto all'interno dell'azienda da parte del socio amministratore;
pertanto, anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 203, lett. c) della legge 662/96, il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa” (vedi ex multis Cass. Civ. Sez. L.
2 maggio 2018 n. 10426).
Per quanto attiene al requisito della partecipazione personale all'attività dell'azienda, occorre precisare che questa deve intendersi non soltanto come l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, potendo consistere anche in un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, poiché anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35181 del 18 novembre 2021, al fine di fornire un adeguato criterio di distinzione tra l'attività gestoria e l'attività di lavoro operativa volta al perseguimento dell'oggetto sociale, ha tuttavia chiarito che “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandante ex art. 2260 c.c. e comporta,
a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
18. L'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, abbia un carattere sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività lavorativa sintetizzata pagina 6 di 10 nell'oggetto sociale, si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti.
CP_
2.3. Nel caso di specie, l' ha richiesto il pagamento di contributi relativi alla gestione commercianti per le annualità dal 2011 al 2013 e, con ulteriori avvisi, per le annualità 2015 e
2016.
In tale lasso temporale, il ricorrente risultava aver già cessato l'attività di impresa individuale mediante il trasferimento, avvenuto in data 20 maggio 2008, della ditta ” alla Parte_1
società Caffè Roma M.C. s.r.l., di cui è stato unico socio e amministratore fin dalla sua costituzione.
L'oggetto sociale della società prevede la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
l'esercizio pubblico di bar e caffè, il commercio di prodotti alimentari, pasticceria fresca e conservata, paste alimentari, latte, bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, e in generale qualsiasi attività inerente alla produzione di alimenti.
La società può inoltre svolgere l'attività di gestione di ristoranti, pizzerie, tavole calde ecc., nonché compiere qualsiasi attività commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile al conseguimento del proprio oggetto, anche assumendo partecipazioni in altre società (vedi visura camerale, doc. 4 fascicolo del ricorrente).
2.4. L'istruttoria orale ha evidenziato che il ricorrente ha svolto, peraltro in maniera saltuaria, attività di tipo gestionale ed amministrativo, e solo in via del tutto residuale attività operativa aziendale.
Il teste , dipendente della società Caffè Roma impiegato nella mansione di Testimone_1 banconiere sin dal 2014 presso il bar Caffè Roma, all'udienza del 19 gennaio 2023 ha riferito:
“conosco , il quale non lavora presso il bar Caffè Roma ma è l'amministratore Parte_1 della società. Fa commissioni quali acquisti della merce, tratta con i fornitori. […] Tutte le altre cose vengono gestite e seguite da che . Sono loro che ci danno le CP_3 Persona_1
direttive sul da farsi. Non so chi provveda ai pagamenti. Preciso che anche e Persona_1
provvedono nell'acquisto della merce che viene portata direttamente al bar Caffè CP_3
Roma”.
Il teste banconiere presso il Caffè Roma fin dal 2005, sentito all'udienza del 19 Testimone_2 ottobre 2023 ha riferito: “ è amministratore della società. Non ricordo da quando ha Pt_1
smesso di lavorare al bar. Posso dire che quando sono stato assunto nel 2005 lui vi lavorava e poi a un certo punto non ha più lavorato al bar, ma non ricordo da quando”.
pagina 7 di 10 Sull'attività di gestione del bar, ha riferito che “se ne occupavano i figli, lavoravano al bar e si occupavano dell'assortimento della merce, delle spese, facevano tutto loro. Erano loro che mi davano l'orario, le ferie, le direttive”. Il teste ha precisato anche di non aver mai lavorato in via
Pasteur.
Alla medesima udienza del 19 ottobre 2023 è stato sentito anche , figlio del CP_3
ricorrente, il quale ha dichiarato di aver lavorato per il padre sia presso il Caffè Roma che nel bar sito in via Pasteur.
Il teste ha riferito “mio padre ha lavorato nel bar fino più o meno al 2007/2008. Poi dopo non ha prestato alcuna attività ha fatto solo l'amministratore. Ci occupavamo del bar io e mio AT
, Io e mio AT stavamo alternativamente nei due bar. […] Venivano i fornitori al bar e Per_1
io o mio AT avevamo i rapporti con i fornitori. Noi pagavamo il caffè, le paste, la merce che arrivava quotidianamente mentre i pagamenti delle bibite che avvenivano circa ogni due mesi li faceva mio padre. Mio padre dal 2008 in poi si occupava dell'amministrazione, fare versamenti e qualche acquisto ma non lavorava al bar”.
Il teste dipendente al 2011 al 2016, ha riferito nel corso dell'udienza del 5 marzo Testimone_3
2024 di aver lavorato presso il Caffè Roma come cameriere e addetto alla cassa. Circa l'attività prestata dal ricorrente ha riferito: “il Sig. veniva a controllare quotidianamente sia la Pt_1
mattina che la sera fino a quando io ho lavorato lì, non so chi si occupasse degli ordini e dei pagamenti, […] Ho lavorato anche con e che erano camerieri, stavano alla Per_1 CP_3
cassa, davano ordini al personale, non so se si occupassero degli ordini della merce, non so chi si occupasse di pagare i fornitori. controllava i dipendenti, e se tutto fosse apposto Parte_1
[…] e svolgevano le mie stesse attività, servivano ai tavoli, lavoravano in cucina se Pt_1 Tes_2
vi era la necessità e stavano alla cassa. Abbiamo lavorato anche contemporaneamente, dal 2011 fino al 2016 sicuramente, poi la è andata via, lavora ancora al caffè Roma” (vedi Pt_1 Tes_2
verbale di udienza del 5 marzo 2024).
Da ultimo, è stato escusso alla medesima udienza del 5 marzo 2024 anche , figlio Persona_1
del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver lavorato presso il Caffè Roma dal 1998 fino a circa l'anno 2021, ma non in maniera continuativa.
Il teste ha riferito: “ e si occupavano della gestione del bar, mio padre fino a circa Tes_2 Pt_1
sei sette anni fa veniva al bar per prendere gli incassi, per chiedere se dovevamo fare spese, non svolgeva alcuna attività per il bar. Preciso che avevamo anche altri dipendenti che lavoravano anche stagionalmente, siccome viaggio tra la Francia e la Sardegna non ricordo bene i periodi. Io
e mio AT ci occupavamo del bar Pasteur, che è stato dato in gestione all'apertura del bar
pagina 8 di 10 Roma, poi lo abbiamo ripreso io e mio AT che ci abbiamo lavorato, lo gestivamo da CP_3
soli o io o lui, non avevamo dipendenti, per un breve periodo di tempo ci ha aiutato un ragazzo
Non ricordo quando io e mio AT abbiamo lavorato lì. Facevamo tutto da Persona_2
soli, servivamo i clienti e ci occupavamo degli ordini, mio padre si occupava di pagare i fornitori perché il bar era a nome suo”.
2.5. Dall'istruttoria espletata è emerso in modo univoco che, con decorso dalla cessione dell'impresa individuale ” alla società Caffè Roma M.C. s.r.l. in data 20 maggio Parte_1
2008, il ricorrente non ha più svolto in modo continuativo attività operative riconducibili all'oggetto sociale della società, limitandosi a funzioni di carattere amministrativo e gestionale.
A tal riguardo, il teste , dipendente della società dal 2014, ha riferito che il Testimone_1
ricorrente, pur non lavorando nel bar, si occupava di fare alcune commissioni, trattare con i fornitori e, più in generale, di attività gestionali, mentre tutte le direttive operative provenivano dai figli e . Il teste dipendente sin dal 2005, ha dichiarato CP_3 Persona_1 Testimone_2
che il ricorrente lavorava al bar al momento della sua assunzione, ma che a un certo punto – che non ha saputo collocare con precisione – ha cessato tale attività, lasciando la gestione effettiva ai figli. Analoga indicazione è stata fornita dal teste , figlio del ricorrente, il quale ha CP_3
riferito che il padre ha lavorato fino al 2007/2008, per poi occuparsi esclusivamente della parte amministrativa, mentre la conduzione operativa dei due bar era interamente affidata a lui e al AT Quest'ultimo ha confermato di essersi occupato del bar assieme al AT, Per_1
precisando che il padre, pur prendendo gli incassi e effettuando alcuni pagamenti, non svolgeva alcuna attività lavorativa pratica nel bar. Il teste dipendente tra il 2011 e il 2016, Testimone_3
ha dichiarato che il ricorrente si limitava a controllare i dipendenti al mattino e alla sera, senza specificare ulteriori mansioni operative da lui svolte. Ha altresì riferito che erano i figli del ricorrente a dirigere il personale, occuparsi della cassa, servire ai tavoli e lavorare in cucina.
Infine, risulta che la sig.ra , menzionata in una testimonianza con il solo cognome, Tes_4 fosse un'altra dipendente, confermando che anche altri soggetti – e non il ricorrente – si occupavano delle attività materiali del bar.
In definitiva, le attività eventualmente svolte dal ricorrente dopo il 2008 si riducono a compiti marginali e non qualificabili come partecipazione personale abituale e prevalente al ciclo produttivo dell'impresa.
Nessuno dei testi ha descritto il ricorrente intento a svolgere mansioni esecutive coerenti con l'oggetto sociale della società, né con continuità né con carattere prevalente. Al contrario, le attività operative quotidiane – quali la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione della pagina 9 di 10 clientela, l'assistenza alla cassa, la predisposizione dei turni e la conduzione organizzativa del personale – risultano affidate ai figli e agli altri dipendenti.
Quanto alle residue attività riconducibili al ricorrente, si tratta di compiti di tipo secondario e sporadico, quali il ritiro degli incassi, alcuni contatti con i fornitori e l'effettuazione di occasionali pagamenti, attività che – per quanto riferibili all'organizzazione dell'impresa – non appaiono svolte con abitualità né con carattere prevalente.
Ne consegue che l'attività prestata dal ricorrente, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016, non può qualificarsi come attività aziendale in senso proprio, né integra quei requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Pertanto, poiché gli avvisi di addebito si riferiscono agli anni 2011–2013 e 2015–2016, ovvero a un periodo successivo alla cessazione dell'attività operativa da parte del ricorrente, non sussistono i requisiti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
L'opposizione deve essere accolta e gli avvisi di addebito impugnati devono essere annullati.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 375 2017 00031765 78
000, n. 325 2021 00023651 80 000, n. 325 2021 00023650 79 000;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.090,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 3 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 5323/2017 R.A.C.L., al quale sono riunite le cause n. 333/2022 e 334/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enzo Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas insieme all'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2017, ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'avviso di addebito n. 375 2017 00031765 78 000, notificato dall' in data 24 ottobre 2017, per la riscossione della somma di euro 21.766,23 a titolo di contributi relativi alla Gestione
Commercianti per il periodo corrente dal gennaio 2011 fino al dicembre 2013. CP_ Il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa dell' poiché assunta in mancanza dei presupposti di legge e, al fine di meglio chiarire le proprie motivazioni, ha ricostruito la propria pregressa attività lavorativa, esponendo:
- di aver lavorato come dipendente dal 1° aprile 1969 al 30 settembre 1987;
- di aver gestito l'omonima impresa individuale ” avente sede in Cagliari, via Parte_1
Pasteur, n. 21, esercente l'attività di bar, dal 10 aprile 1988 al 20 maggio 2008;
- di essere socio ed amministratore unico della Caffè Roma M.C. s.r.l., con sede in Cagliari, nella via Roma, n. 111, a far data dal 7 aprile 1998;
pagina 1 di 10 - di aver svolto, dal 10 luglio 1998, l'attività di gestione del bar Caffè Roma, in forza di contratto d'affitto d'azienda concesso da e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- di aver percepito un compenso per l'attività di amministratore della predetta società dal 2007 e
CP_ di essere, da allora, iscritto alla Gestione Separata dell'
- che l'impresa individuale ” è stata ceduta alla società Caffè Roma M.C. s.r.l. in Parte_1
data 20 maggio 2008;
- di aver cessato l'attività di imprenditore individuale al momento della cessione dell'impresa individuale ” alla società Caffè Roma M.C. s.r.l.; Parte_1
- che, in data 9 dicembre 2009, la società Caffè Roma M.C. S.r.l. ha ceduto, con contratto d'affitto d'azienda, l'unità locale sita in via Pasteur a;
Controparte_2
- che, in data 19 aprile 2019, il contratto di affitto d'azienda avente a oggetto il Caffè Roma è stato rinnovato;
- di aver presentato domanda di pensionamento di anzianità in data 31 ottobre 2012 e di aver iniziato a percepire il trattamento pensionistico dal successivo 1° gennaio 2013;
CP_
- che, a far data dal 2 giugno 2017, l' ha sospeso il trattamento pensionistico senza comunicare alcuna motivazione specifica.
Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato di non possedere i requisiti per essere iscritto nella
Gestione Commercianti, poiché ha cessato di occuparsi dell'attività dal 20 maggio 2008, data di trasferimento dell'omonima impresa individuale alla società Caffè Roma M.C. s.r.l. essendosi occupato, da quel momento in poi, solo di amministrare in modo formale e saltuario la predetta società, senza partecipare in alcun modo al lavoro aziendale.
Ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione del titolo opposto, di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito e, per l'effetto, di annullare l'atto impugnato. CP_ L' si è costituito in giudizio e ha resistito con articolate difese.
L' ha rilevato che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente è stato socio unico e CP_1
amministratore della società Caffè Roma M.C. s.r.l. (salvo un breve lasso di tempo tra il 18 ottobre
2011 e il 14 febbraio 2012, in cui risulta la cessione alla ditta individuale “Michela Orani”, poi cancellata) e che non vi erano altre figure professionali idonee alla gestione dell'attività di pubblico esercizio con somministrazione di cibi e bevande, dei beni aziendali e del personale, formato mediamente da 10 lavoratori.
Ha osservato che sono obbligatoriamente iscritti nella gestione commercianti tutti coloro che partecipino con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale secondo una accezione non restrittiva,
pagina 2 di 10 per cui, ai fini dell'iscrizione quale commerciante, non doveva ritenersi idonea la sola attività prestata al banco bensì anche quella, più complessa, di gestione e direzione dell'azienda.
L'Ente resistente ha poi sottolineato come il ricorrente avesse sempre provveduto a pagare con regolarità i contributi fissi utili per la maturazione del diritto alla pensione provvisoria, tanto con riferimento agli anni precedenti al 1998 quanto a quelli successivi (almeno fino al 2012, momento dal quale avrebbe cessato di pagare anche i contributi fissi, poi regolarizzati mediante pagamento al concessionario) e che prima d'ora non avesse mai contestato nemmeno in via amministrativa la propria iscrizione alla Gestione Commercianti, prestando acquiescenza e saldando gli avvisi di addebito precedentemente ricevuti.
CP_ Per tali motivi, l' ha ritenuto legittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Nelle more del giudizio, ha proposto due ulteriori opposizioni avverso altrettanti Parte_1
avvisi di addebito per le medesime motivazioni già illustrate nel ricorso introduttivo della presente causa:
- l'avviso n. 325 2021 00023651 80 000, notificato in data 30 dicembre 2021, per la riscossione della somma di euro 8.519,60 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo corrente dal gennaio al dicembre 2016;
- l'avviso n. 325 2021 00023650 79 000, notificato in data 30 dicembre 2021, per la riscossione della somma di euro 3.875,60 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo corrente dal gennaio al dicembre 2015.
Le opposizioni sono state iscritte ai nn. 333/2022 R.A.C.L. e 334/2022 R.A.C.L.
Stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, con ordinanza del 18 aprile 2023 è stata disposta la riunione delle due più recenti opposizioni con il presente procedimento.
CP_ L' si è costituita, spiegando difese analoghe a quelle già dedotte nella memoria di costituzione depositata nella presente causa.
2.1. In via preliminare, occorre dare atto che parte ricorrente ha formulato eccezione di prescrizione in relazione alle pretese oggetto degli avvisi di addebito n. 325 2021 00023651 80
000, inerente al mancato pagamento di contributi riferiti all'anno 2016, e n. 325 2021 00023650
79 000, inerente al mancato pagamento di contributi riferiti all'anno 2015, emessi entrambi in CP_ data 9 dicembre 2021 e notificati in data 21 dicembre 2021 (vedi produzioni dell' nelle memorie di costituzione depositate nei procedimenti nn. 333/22 e 334/22 R.A.C.L.).
pagina 3 di 10 CP_ L'eccezione non è fondata, avendo l' dimostrato di aver utilmente interrotto la decorrenza del termine di prescrizione mediante notificazione di un avviso bonario di pagamento.
Deve a tal proposito rammentarsi che il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo, qualora il versato non corrisponda al dovuto, all'anno successivo, quando
è noto il reddito conseguito.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale devono essere saldati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
quindi, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello a cui sono riferiti.
Pertanto, per l'avviso n. 325 2021 00023651 80 000, la prescrizione dei contributi relativi all'anno 2016, decorrente dal 1° luglio 2017, è stata interrotta, prima del decorso del termine quinquennale, dall'avviso bonario notificato in data 9 marzo 2021 (vedi doc. “avviso bonario” e relativa raccomanda allegati alla memoria di costituzione di parte resistente nel fascicolo R.A.C.L.
333/22).
Circa l'avviso n. 325 2021 00023651 80 000, la prescrizione dei contributi relativi all'anno 2015, decorrente dal 1° luglio 2016, è stata interrotta, prima del decorso del termine quinquennale, dall'avviso bonario notificato in data 5 febbraio 2020 (vedi doc. “avviso bonario” e relativa raccomanda allegati alla memoria di costituzione di parte resistente nel fascicolo R.A.C.L.
334/22).
La prescrizione di entrambi i crediti è stata nuovamente interrotta dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati, pacificamente eseguita in data 21 dicembre 2021.
Per tali motivi, il termine di prescrizione non è utilmente decorso e l'eccezione deve essere disattesa.
2.2. Per quanto attiene al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pagina 4 di 10 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è dunque che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 1, comma 208, dispone che: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente […]”.
[...]
L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ha precisato la portata di tale disposizione, escludendo espressamente che per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione nella Gestione Separata trovi applicazione la regola dell'unicità dell'iscrizione; la norma dispone che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitata in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
CP_ corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma
208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, ovvero la c.d. gestione separata.
Sulla base di tale norma di interpretazione autentica, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato, che, per quanto attiene al caso specifico del socio amministratore di società a responsabilità limitata, non possa trovare applicazione il principio dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, dovendosi viceversa applicare quello dell'assoggettamento alla doppia iscrizione poiché trattasi di attività che, benché svolte dal medesimo soggetto anche all'interno della medesima impresa, restano distinte e autonome tra loro, che quindi comportano l'insorgenza di un distinto e pagina 5 di 10 autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 27 gennaio 2021, n. 1759).
L'iscrizione a entrambe le gestioni (o soltanto a una di esse) non è automatica, bensì presuppone l'accertamento dell'attività svolta in concreto all'interno dell'azienda da parte del socio amministratore;
pertanto, anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 203, lett. c) della legge 662/96, il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa” (vedi ex multis Cass. Civ. Sez. L.
2 maggio 2018 n. 10426).
Per quanto attiene al requisito della partecipazione personale all'attività dell'azienda, occorre precisare che questa deve intendersi non soltanto come l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, potendo consistere anche in un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, poiché anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35181 del 18 novembre 2021, al fine di fornire un adeguato criterio di distinzione tra l'attività gestoria e l'attività di lavoro operativa volta al perseguimento dell'oggetto sociale, ha tuttavia chiarito che “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandante ex art. 2260 c.c. e comporta,
a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
18. L'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, abbia un carattere sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività lavorativa sintetizzata pagina 6 di 10 nell'oggetto sociale, si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti.
CP_
2.3. Nel caso di specie, l' ha richiesto il pagamento di contributi relativi alla gestione commercianti per le annualità dal 2011 al 2013 e, con ulteriori avvisi, per le annualità 2015 e
2016.
In tale lasso temporale, il ricorrente risultava aver già cessato l'attività di impresa individuale mediante il trasferimento, avvenuto in data 20 maggio 2008, della ditta ” alla Parte_1
società Caffè Roma M.C. s.r.l., di cui è stato unico socio e amministratore fin dalla sua costituzione.
L'oggetto sociale della società prevede la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
l'esercizio pubblico di bar e caffè, il commercio di prodotti alimentari, pasticceria fresca e conservata, paste alimentari, latte, bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, e in generale qualsiasi attività inerente alla produzione di alimenti.
La società può inoltre svolgere l'attività di gestione di ristoranti, pizzerie, tavole calde ecc., nonché compiere qualsiasi attività commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile al conseguimento del proprio oggetto, anche assumendo partecipazioni in altre società (vedi visura camerale, doc. 4 fascicolo del ricorrente).
2.4. L'istruttoria orale ha evidenziato che il ricorrente ha svolto, peraltro in maniera saltuaria, attività di tipo gestionale ed amministrativo, e solo in via del tutto residuale attività operativa aziendale.
Il teste , dipendente della società Caffè Roma impiegato nella mansione di Testimone_1 banconiere sin dal 2014 presso il bar Caffè Roma, all'udienza del 19 gennaio 2023 ha riferito:
“conosco , il quale non lavora presso il bar Caffè Roma ma è l'amministratore Parte_1 della società. Fa commissioni quali acquisti della merce, tratta con i fornitori. […] Tutte le altre cose vengono gestite e seguite da che . Sono loro che ci danno le CP_3 Persona_1
direttive sul da farsi. Non so chi provveda ai pagamenti. Preciso che anche e Persona_1
provvedono nell'acquisto della merce che viene portata direttamente al bar Caffè CP_3
Roma”.
Il teste banconiere presso il Caffè Roma fin dal 2005, sentito all'udienza del 19 Testimone_2 ottobre 2023 ha riferito: “ è amministratore della società. Non ricordo da quando ha Pt_1
smesso di lavorare al bar. Posso dire che quando sono stato assunto nel 2005 lui vi lavorava e poi a un certo punto non ha più lavorato al bar, ma non ricordo da quando”.
pagina 7 di 10 Sull'attività di gestione del bar, ha riferito che “se ne occupavano i figli, lavoravano al bar e si occupavano dell'assortimento della merce, delle spese, facevano tutto loro. Erano loro che mi davano l'orario, le ferie, le direttive”. Il teste ha precisato anche di non aver mai lavorato in via
Pasteur.
Alla medesima udienza del 19 ottobre 2023 è stato sentito anche , figlio del CP_3
ricorrente, il quale ha dichiarato di aver lavorato per il padre sia presso il Caffè Roma che nel bar sito in via Pasteur.
Il teste ha riferito “mio padre ha lavorato nel bar fino più o meno al 2007/2008. Poi dopo non ha prestato alcuna attività ha fatto solo l'amministratore. Ci occupavamo del bar io e mio AT
, Io e mio AT stavamo alternativamente nei due bar. […] Venivano i fornitori al bar e Per_1
io o mio AT avevamo i rapporti con i fornitori. Noi pagavamo il caffè, le paste, la merce che arrivava quotidianamente mentre i pagamenti delle bibite che avvenivano circa ogni due mesi li faceva mio padre. Mio padre dal 2008 in poi si occupava dell'amministrazione, fare versamenti e qualche acquisto ma non lavorava al bar”.
Il teste dipendente al 2011 al 2016, ha riferito nel corso dell'udienza del 5 marzo Testimone_3
2024 di aver lavorato presso il Caffè Roma come cameriere e addetto alla cassa. Circa l'attività prestata dal ricorrente ha riferito: “il Sig. veniva a controllare quotidianamente sia la Pt_1
mattina che la sera fino a quando io ho lavorato lì, non so chi si occupasse degli ordini e dei pagamenti, […] Ho lavorato anche con e che erano camerieri, stavano alla Per_1 CP_3
cassa, davano ordini al personale, non so se si occupassero degli ordini della merce, non so chi si occupasse di pagare i fornitori. controllava i dipendenti, e se tutto fosse apposto Parte_1
[…] e svolgevano le mie stesse attività, servivano ai tavoli, lavoravano in cucina se Pt_1 Tes_2
vi era la necessità e stavano alla cassa. Abbiamo lavorato anche contemporaneamente, dal 2011 fino al 2016 sicuramente, poi la è andata via, lavora ancora al caffè Roma” (vedi Pt_1 Tes_2
verbale di udienza del 5 marzo 2024).
Da ultimo, è stato escusso alla medesima udienza del 5 marzo 2024 anche , figlio Persona_1
del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver lavorato presso il Caffè Roma dal 1998 fino a circa l'anno 2021, ma non in maniera continuativa.
Il teste ha riferito: “ e si occupavano della gestione del bar, mio padre fino a circa Tes_2 Pt_1
sei sette anni fa veniva al bar per prendere gli incassi, per chiedere se dovevamo fare spese, non svolgeva alcuna attività per il bar. Preciso che avevamo anche altri dipendenti che lavoravano anche stagionalmente, siccome viaggio tra la Francia e la Sardegna non ricordo bene i periodi. Io
e mio AT ci occupavamo del bar Pasteur, che è stato dato in gestione all'apertura del bar
pagina 8 di 10 Roma, poi lo abbiamo ripreso io e mio AT che ci abbiamo lavorato, lo gestivamo da CP_3
soli o io o lui, non avevamo dipendenti, per un breve periodo di tempo ci ha aiutato un ragazzo
Non ricordo quando io e mio AT abbiamo lavorato lì. Facevamo tutto da Persona_2
soli, servivamo i clienti e ci occupavamo degli ordini, mio padre si occupava di pagare i fornitori perché il bar era a nome suo”.
2.5. Dall'istruttoria espletata è emerso in modo univoco che, con decorso dalla cessione dell'impresa individuale ” alla società Caffè Roma M.C. s.r.l. in data 20 maggio Parte_1
2008, il ricorrente non ha più svolto in modo continuativo attività operative riconducibili all'oggetto sociale della società, limitandosi a funzioni di carattere amministrativo e gestionale.
A tal riguardo, il teste , dipendente della società dal 2014, ha riferito che il Testimone_1
ricorrente, pur non lavorando nel bar, si occupava di fare alcune commissioni, trattare con i fornitori e, più in generale, di attività gestionali, mentre tutte le direttive operative provenivano dai figli e . Il teste dipendente sin dal 2005, ha dichiarato CP_3 Persona_1 Testimone_2
che il ricorrente lavorava al bar al momento della sua assunzione, ma che a un certo punto – che non ha saputo collocare con precisione – ha cessato tale attività, lasciando la gestione effettiva ai figli. Analoga indicazione è stata fornita dal teste , figlio del ricorrente, il quale ha CP_3
riferito che il padre ha lavorato fino al 2007/2008, per poi occuparsi esclusivamente della parte amministrativa, mentre la conduzione operativa dei due bar era interamente affidata a lui e al AT Quest'ultimo ha confermato di essersi occupato del bar assieme al AT, Per_1
precisando che il padre, pur prendendo gli incassi e effettuando alcuni pagamenti, non svolgeva alcuna attività lavorativa pratica nel bar. Il teste dipendente tra il 2011 e il 2016, Testimone_3
ha dichiarato che il ricorrente si limitava a controllare i dipendenti al mattino e alla sera, senza specificare ulteriori mansioni operative da lui svolte. Ha altresì riferito che erano i figli del ricorrente a dirigere il personale, occuparsi della cassa, servire ai tavoli e lavorare in cucina.
Infine, risulta che la sig.ra , menzionata in una testimonianza con il solo cognome, Tes_4 fosse un'altra dipendente, confermando che anche altri soggetti – e non il ricorrente – si occupavano delle attività materiali del bar.
In definitiva, le attività eventualmente svolte dal ricorrente dopo il 2008 si riducono a compiti marginali e non qualificabili come partecipazione personale abituale e prevalente al ciclo produttivo dell'impresa.
Nessuno dei testi ha descritto il ricorrente intento a svolgere mansioni esecutive coerenti con l'oggetto sociale della società, né con continuità né con carattere prevalente. Al contrario, le attività operative quotidiane – quali la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione della pagina 9 di 10 clientela, l'assistenza alla cassa, la predisposizione dei turni e la conduzione organizzativa del personale – risultano affidate ai figli e agli altri dipendenti.
Quanto alle residue attività riconducibili al ricorrente, si tratta di compiti di tipo secondario e sporadico, quali il ritiro degli incassi, alcuni contatti con i fornitori e l'effettuazione di occasionali pagamenti, attività che – per quanto riferibili all'organizzazione dell'impresa – non appaiono svolte con abitualità né con carattere prevalente.
Ne consegue che l'attività prestata dal ricorrente, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016, non può qualificarsi come attività aziendale in senso proprio, né integra quei requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Pertanto, poiché gli avvisi di addebito si riferiscono agli anni 2011–2013 e 2015–2016, ovvero a un periodo successivo alla cessazione dell'attività operativa da parte del ricorrente, non sussistono i requisiti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
L'opposizione deve essere accolta e gli avvisi di addebito impugnati devono essere annullati.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 375 2017 00031765 78
000, n. 325 2021 00023651 80 000, n. 325 2021 00023650 79 000;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.090,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 3 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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