CASS
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 46544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46544 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
I FI 'ARI° IL FLINZIONA1,. i LLW11 SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. usi tuta in Cane ,-.:.: • .1 18 !C, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46544 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2024, il Tribunale di Messina dichiarava LA NO responsabile del reato di cui artt. 93,94,95 d.P.R. n. 380/2001 contestato al capo b) dell'imputazione - per aver realizzato le opere di cui al capo a) dell'imputazione senza la prescritta autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione - e lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda;
dichiarava, poi, non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a)- art 44 d.P.R. n. 380/2001- per intervenuta sanatoria ed in ordine al reato di cui al capo c)- art 181 d.lgs 42/2004- per intervenuto accertamento di conformità paesaggistica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LA NO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine all'applicazione dell'art. 94 bis, comma 3 bis, d.P.R. n. 380/2001, limitandosi a richiamare le dichiarazioni rese dal teste RA, che si era limitato a descrivere sommariamente le opere, visionando solo la documentazione fotografica, e non aveva specificato perché le opere non dovevano rientrare nelle opere rilevanti, soggette alla normativa sismica di cui all'art. 94 d.P.R. n. 308/2001. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che le dichiarazioni dei testi escussi (RA EP, Ferrara PA e MI SA) non consentivano di ritenere che l'accertamento del fatto, avvenuto in data 10.03.2021, corrispondesse all'epoca di esecuzione dell'opera; in particolare, il teste RA EP non aveva escluso che l'opera fosse stata eseguita anche in epoca precedente all'anno 2019; in applicazione del principio del favore rei, pertanto, doveva ritenersi maturato il termine prescrizionale massimo. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis, 163,175 e 131-bis cod,pen. Argomenta che la modesta entità delle opere e la correttezza delle opere, avrebbero giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio dì cui all'art. 131-bis cod.pen; inoltre, lo stato di incensuratezza dell'imputato ed il comportamento processuale potevano giustificare la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001, richiamando le dichiarazioni rese dal teste RA e rilevando, quindi, che trattavasi di opera che insisteva in zona a rischio sismico e che necessitava di preventiva autorizzazione. Non risulta, quindi, che gli interventi edilizi per i quali è stata pronunciata condanna possano rientrare tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» che esonerano dall'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori a norma dell'art. 94 d.P.R. n. 308/2001. L'affermazione secondo cui le opere realizzate sono classificabili tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» costituisce una mera asserzione, priva di qualunque concreta specificazione o di confronto con i criteri di cui all'art. 94-bis, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e il motivo proposto è finalizzato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità- 231 secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale dà atto in sentenza che i lavori erano in corso di esecuzione a momento dell'accertamento ispettivo, avvenuto in data 10.03.2021. Il ricorrente non si confronta criticamente con tali argomentazioni (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), deducendo che il reato sarebbe estinto per prescrizione ma sollecita una inammissibile rivalutazione delle istanze istruttorie. Va ricordato che il reato di cui all'articolo 95 dello stesso decreto, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente delta Corte, che il Collegio ribadisce (ex plurimis: Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Rv. 241093 - 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, Rv. 266224 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, Rv. 266015 - 01 Sez.3, n. 13731 del 22/11/2018, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Rv. 282410 - 01), ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile non presenti, rispettivamente, la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione;
pertanto, all'epoca del sopralluogo, la consumazione del reato doveva considerarsi ancora in corso. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Va rilevato che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dal verbale di udienza del 6.2.2024, la difesa dell'imputato in sede di conclusioni non 3 ammende. Così deciso il 27/11/2024 formulava specifiche istanze in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Vanno, quindi, richiamati i seguenti principi di diritto: il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3,n.11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1,n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2,n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678); la mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito(Sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv.270587 - 01. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., essa, può essere rilevata di ufficio dal giudice, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso neppure afferma — e men che mai spiega - l'esistenza dei relativi presupposti legali. Il motivo d'impugnazione, dunque, è generico( cfr. in termini Sez.6 n.5922 del 19/01/2023, Rv.284160 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. usi tuta in Cane ,-.:.: • .1 18 !C, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46544 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2024, il Tribunale di Messina dichiarava LA NO responsabile del reato di cui artt. 93,94,95 d.P.R. n. 380/2001 contestato al capo b) dell'imputazione - per aver realizzato le opere di cui al capo a) dell'imputazione senza la prescritta autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione - e lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda;
dichiarava, poi, non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a)- art 44 d.P.R. n. 380/2001- per intervenuta sanatoria ed in ordine al reato di cui al capo c)- art 181 d.lgs 42/2004- per intervenuto accertamento di conformità paesaggistica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LA NO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine all'applicazione dell'art. 94 bis, comma 3 bis, d.P.R. n. 380/2001, limitandosi a richiamare le dichiarazioni rese dal teste RA, che si era limitato a descrivere sommariamente le opere, visionando solo la documentazione fotografica, e non aveva specificato perché le opere non dovevano rientrare nelle opere rilevanti, soggette alla normativa sismica di cui all'art. 94 d.P.R. n. 308/2001. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che le dichiarazioni dei testi escussi (RA EP, Ferrara PA e MI SA) non consentivano di ritenere che l'accertamento del fatto, avvenuto in data 10.03.2021, corrispondesse all'epoca di esecuzione dell'opera; in particolare, il teste RA EP non aveva escluso che l'opera fosse stata eseguita anche in epoca precedente all'anno 2019; in applicazione del principio del favore rei, pertanto, doveva ritenersi maturato il termine prescrizionale massimo. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis, 163,175 e 131-bis cod,pen. Argomenta che la modesta entità delle opere e la correttezza delle opere, avrebbero giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio dì cui all'art. 131-bis cod.pen; inoltre, lo stato di incensuratezza dell'imputato ed il comportamento processuale potevano giustificare la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001, richiamando le dichiarazioni rese dal teste RA e rilevando, quindi, che trattavasi di opera che insisteva in zona a rischio sismico e che necessitava di preventiva autorizzazione. Non risulta, quindi, che gli interventi edilizi per i quali è stata pronunciata condanna possano rientrare tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» che esonerano dall'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori a norma dell'art. 94 d.P.R. n. 308/2001. L'affermazione secondo cui le opere realizzate sono classificabili tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» costituisce una mera asserzione, priva di qualunque concreta specificazione o di confronto con i criteri di cui all'art. 94-bis, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e il motivo proposto è finalizzato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità- 231 secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale dà atto in sentenza che i lavori erano in corso di esecuzione a momento dell'accertamento ispettivo, avvenuto in data 10.03.2021. Il ricorrente non si confronta criticamente con tali argomentazioni (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), deducendo che il reato sarebbe estinto per prescrizione ma sollecita una inammissibile rivalutazione delle istanze istruttorie. Va ricordato che il reato di cui all'articolo 95 dello stesso decreto, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente delta Corte, che il Collegio ribadisce (ex plurimis: Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Rv. 241093 - 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, Rv. 266224 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, Rv. 266015 - 01 Sez.3, n. 13731 del 22/11/2018, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Rv. 282410 - 01), ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile non presenti, rispettivamente, la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione;
pertanto, all'epoca del sopralluogo, la consumazione del reato doveva considerarsi ancora in corso. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Va rilevato che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dal verbale di udienza del 6.2.2024, la difesa dell'imputato in sede di conclusioni non 3 ammende. Così deciso il 27/11/2024 formulava specifiche istanze in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Vanno, quindi, richiamati i seguenti principi di diritto: il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3,n.11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1,n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2,n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678); la mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito(Sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv.270587 - 01. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., essa, può essere rilevata di ufficio dal giudice, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso neppure afferma — e men che mai spiega - l'esistenza dei relativi presupposti legali. Il motivo d'impugnazione, dunque, è generico( cfr. in termini Sez.6 n.5922 del 19/01/2023, Rv.284160 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle