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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RD Di AS Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 2940/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BAGNOLI ROBERTA
ricorrente per l'adozione della maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE nato a [...], il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._3
41056 AN UL PA (MO), coniugato senza figli, ha proposto domanda di adozione della figlia maggiorenne della moglie, , nata a [...], il [...], non coniugata. Persona_1
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, riULta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (59) e della differenza di età con le adottande (24).
pagina 1 di 3 RiULta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 22/10/2025, ha confermato il consenso Parte_1 all'adozione di , figlia della moglie e che ha vissuto con loro da quando era bambina e che Persona_1 considera come fosse sua figlia. ha manifestato il confermo il consenso ad essere Persona_1 adottata da marito di sua madre, che considera come fosse suo padre. Parte_1
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, riULta rispettata.
Alla stessa udienza , moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, ha Controparte_1 dichiarato l'assenso a che sua figlia sia adottata da suo marito Va Persona_1 Parte_1 precisato che è stata riconosciuta soltanto dalla madre. Persona_1
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottanda all'adozione atteso che mediante la stessa potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con l'adottante, marito della madre, esistente ormai da anni.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di Persona_1 Pt_1
, ad ogni conseguente effetto.
[...]
In udienza adottante ed adottanda hanno chiesto concordemente di posporre anziché di anteporre il cognome a quello Cella: richiesta che può essere accolta (v. Corte Costituzionale n. 135 del Pt_1
4/7/2023).
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...], il [...], da parte di Persona_1 nato a Orvieto, il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che pospone il cognome al proprio;
Persona_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22/10/2025
Il Presidente estensore
RD Di AS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RD Di AS Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 2940/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BAGNOLI ROBERTA
ricorrente per l'adozione della maggiorenne (C.F. ) Persona_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE nato a [...], il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._3
41056 AN UL PA (MO), coniugato senza figli, ha proposto domanda di adozione della figlia maggiorenne della moglie, , nata a [...], il [...], non coniugata. Persona_1
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, riULta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (59) e della differenza di età con le adottande (24).
pagina 1 di 3 RiULta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale del 22/10/2025, ha confermato il consenso Parte_1 all'adozione di , figlia della moglie e che ha vissuto con loro da quando era bambina e che Persona_1 considera come fosse sua figlia. ha manifestato il confermo il consenso ad essere Persona_1 adottata da marito di sua madre, che considera come fosse suo padre. Parte_1
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, riULta rispettata.
Alla stessa udienza , moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, ha Controparte_1 dichiarato l'assenso a che sua figlia sia adottata da suo marito Va Persona_1 Parte_1 precisato che è stata riconosciuta soltanto dalla madre. Persona_1
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottanda all'adozione atteso che mediante la stessa potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con l'adottante, marito della madre, esistente ormai da anni.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte di Persona_1 Pt_1
, ad ogni conseguente effetto.
[...]
In udienza adottante ed adottanda hanno chiesto concordemente di posporre anziché di anteporre il cognome a quello Cella: richiesta che può essere accolta (v. Corte Costituzionale n. 135 del Pt_1
4/7/2023).
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...], il [...], da parte di Persona_1 nato a Orvieto, il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che pospone il cognome al proprio;
Persona_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22/10/2025
Il Presidente estensore
RD Di AS
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